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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 129/2023 promossa da:
(P.IVA , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Alfonso Neri in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORE contro
(CF/P.IVA: Controparte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Sabrina Tosti e P.IVA_2
AR TI in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 27.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Parte_2 pagina 1 di 4 giudizio avanti all'intestato Tribunale l chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni:
“- Ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale della parte convenuta, in persona CP_2 del suo l.r.p.t., per quanto dedotto sub in fatto e sub I in diritto;
- Per l'effetto, condannare la , in persona del Parte_3 suo l.r.p.t., alla refusione, in favore dell'Attrice, della somma di Euro 29.122,347 a titolo di mancato utile sull'importo contrattuale aggiudicato al netto del ribasso e/o alla diversa somma, da valutarsi anche in via equitativa, ex art 1226 c.c., in favore di parte attrice.
- Condannare, altresì, la parte convenuta, in favore dell'Attrice, al pagamento della somma di Euro
4.047,86 e/o alla diversa somma, da valutarsi anche in via equitativa ex art 1226 c.c., a titolo di danno emergente per quanto indicato sub III in diritto; oltre all'ulteriore somma di Euro 40.000,00 per quanto individuato sub III, b 1 della parte in diritto per perdita di chance lavorative e/o alla diversa somma da valutarsi anche in via equitativa ex art 1226 c.c.;
- Condannare, infine, la Convenuta in persona del suo l.r.p.t., a rifondere in favore CP_2 dell'Attrice la somma di Euro 35.000,00 a titolo di responsabilità extracontrattuale per quanto dedotto sub III b 2).
- Emettere ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.
- Con il favor delle spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale e preliminare dichiarare improcedibile la domanda per mancata costituzione in giudizio nei termini di legge;
- in via pregiudiziale di rito, dichiarare inammissibile la domanda attorea per assoluta indeterminatezza della causa petendi con particolare riferimento ai titoli di responsabilità congiuntamente prospettati;
- in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata, in fatto
e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del
pagina 2 di 4
presente giudizio.”
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ed espletato il relativo incombente, il GI rimetteva le parti avanti al GOP delegato per l'espletamento di un tentativo di conciliazione all'esito del quale veniva da quest'ultimo formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
Fallita l'attività conciliativa espletata dal Tribunale, con ordinanza resa in data 5.5.2025 il G.I. disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 quater, D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche entro il successivo 27.5.2025, avvisando espressamente che “che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” e fissando, per la verifica circa il relativo esito l'udienza del 21.10.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte.
Con successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., verificata “l'inottemperanza a quanto disposto con ordinanza in data 5.5.2025, regolarmente comunicata ai procuratori delle parti dalla Cancelleria” veniva fissata quindi udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
A tale udienza, tenutasi in data 27.11.2025 il difensore della parte attrice chiedeva l'assegnazione di un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione -dichiarando di non averla potuta esperire in precedenza per un non meglio specificato “disguido”- mentre il procuratore della parte convenuta insisteva per la declaratoria di improcedibilità della domanda.
Il Giudice, rigettata la tardiva istanza attorea, riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
E'pacifico che la parte attrice, che vi aveva interesse, non ha attivato la mediazione, non solo nel termine assegnato con la sopra citata ordinanza, ma neppure successivamente, pervenendo all'udienza fissata per la relativa verifica ed ivi, mediante le note scritte sostitutive, limitandosi a ribadire di non aver accettato la proposta conciliativa formulata dal GOP riportandosi ai propri scritti difensivi (dunque senza fare alcun cenno al procedimento di mediazione).
Né nelle more la parte attrice ha richiesto proroghe o documentato alcun giustificato motivo che le avrebbe impedito di avviare il procedimento.
A quanto osservato e rilevato consegue la necessaria applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.
Resta assorbita ogni questione di merito.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate come in dispositivo - secondo quanto previsto dal vigente
D.M. n. 147/2022 (in relazione al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta), seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte attrice, in quanto soggetto avente interesse all'introduzione della mediazione e che ha, di contro, determinato l'improcedibilità delle proprie domande (cfr. Appello Genova 257/2024; Trib. Roma sez. V, 13/12/2017, n.23237).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'improcedibilità delle domande attoree.
CONDANNA altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Ancona, 29.11.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 129/2023 promossa da:
(P.IVA , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Alfonso Neri in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORE contro
(CF/P.IVA: Controparte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Sabrina Tosti e P.IVA_2
AR TI in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 27.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Parte_2 pagina 1 di 4 giudizio avanti all'intestato Tribunale l chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni:
“- Ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale della parte convenuta, in persona CP_2 del suo l.r.p.t., per quanto dedotto sub in fatto e sub I in diritto;
- Per l'effetto, condannare la , in persona del Parte_3 suo l.r.p.t., alla refusione, in favore dell'Attrice, della somma di Euro 29.122,347 a titolo di mancato utile sull'importo contrattuale aggiudicato al netto del ribasso e/o alla diversa somma, da valutarsi anche in via equitativa, ex art 1226 c.c., in favore di parte attrice.
- Condannare, altresì, la parte convenuta, in favore dell'Attrice, al pagamento della somma di Euro
4.047,86 e/o alla diversa somma, da valutarsi anche in via equitativa ex art 1226 c.c., a titolo di danno emergente per quanto indicato sub III in diritto; oltre all'ulteriore somma di Euro 40.000,00 per quanto individuato sub III, b 1 della parte in diritto per perdita di chance lavorative e/o alla diversa somma da valutarsi anche in via equitativa ex art 1226 c.c.;
- Condannare, infine, la Convenuta in persona del suo l.r.p.t., a rifondere in favore CP_2 dell'Attrice la somma di Euro 35.000,00 a titolo di responsabilità extracontrattuale per quanto dedotto sub III b 2).
- Emettere ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.
- Con il favor delle spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale e preliminare dichiarare improcedibile la domanda per mancata costituzione in giudizio nei termini di legge;
- in via pregiudiziale di rito, dichiarare inammissibile la domanda attorea per assoluta indeterminatezza della causa petendi con particolare riferimento ai titoli di responsabilità congiuntamente prospettati;
- in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata, in fatto
e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del
pagina 2 di 4
presente giudizio.”
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ed espletato il relativo incombente, il GI rimetteva le parti avanti al GOP delegato per l'espletamento di un tentativo di conciliazione all'esito del quale veniva da quest'ultimo formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
Fallita l'attività conciliativa espletata dal Tribunale, con ordinanza resa in data 5.5.2025 il G.I. disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 quater, D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche entro il successivo 27.5.2025, avvisando espressamente che “che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” e fissando, per la verifica circa il relativo esito l'udienza del 21.10.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte.
Con successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., verificata “l'inottemperanza a quanto disposto con ordinanza in data 5.5.2025, regolarmente comunicata ai procuratori delle parti dalla Cancelleria” veniva fissata quindi udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
A tale udienza, tenutasi in data 27.11.2025 il difensore della parte attrice chiedeva l'assegnazione di un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione -dichiarando di non averla potuta esperire in precedenza per un non meglio specificato “disguido”- mentre il procuratore della parte convenuta insisteva per la declaratoria di improcedibilità della domanda.
Il Giudice, rigettata la tardiva istanza attorea, riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
E'pacifico che la parte attrice, che vi aveva interesse, non ha attivato la mediazione, non solo nel termine assegnato con la sopra citata ordinanza, ma neppure successivamente, pervenendo all'udienza fissata per la relativa verifica ed ivi, mediante le note scritte sostitutive, limitandosi a ribadire di non aver accettato la proposta conciliativa formulata dal GOP riportandosi ai propri scritti difensivi (dunque senza fare alcun cenno al procedimento di mediazione).
Né nelle more la parte attrice ha richiesto proroghe o documentato alcun giustificato motivo che le avrebbe impedito di avviare il procedimento.
A quanto osservato e rilevato consegue la necessaria applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.
Resta assorbita ogni questione di merito.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate come in dispositivo - secondo quanto previsto dal vigente
D.M. n. 147/2022 (in relazione al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta), seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte attrice, in quanto soggetto avente interesse all'introduzione della mediazione e che ha, di contro, determinato l'improcedibilità delle proprie domande (cfr. Appello Genova 257/2024; Trib. Roma sez. V, 13/12/2017, n.23237).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'improcedibilità delle domande attoree.
CONDANNA altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Ancona, 29.11.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 4 di 4