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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 452/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI PO GI, Presidente e Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice FILOCAMO FULVIO, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13268/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
Email_2elettivamente domiciliato presso
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Roma - Via 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
terzi chiamati in causa
Terzo_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso newlasorgente@prontobollopec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAM.CREDIT n. 09784202400016753001 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9293/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 29.7.2024 proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi (Resistente_2 s.r.l.) di cui al fascicolo n. 097/2024/000186742, relativo alla procedura esecutiva 09784202400016753/001, notificatogli il 28.6.2024 per un importo di €. 255.608,40 relativamente a 22 cartelle di pagamento e 7 avvisi di addebito emessi da vari enti. ------------------------------------------------- Affidava il ricorso ad un solo motivo di censura: l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, il che comportava un vizio procedurale e dell'atto consequenziale per nullità derivata. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato. -------------------- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) si costituiva, contestando le avverse argomentazioni e rilevando il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario per 6 cartelle, relative a violazioni al Codice della strada e CU Tribunale di Roma, e per 7 avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali INPS. ----------------- Deduceva la regolare notifica delle cartelle sottese, cui erano seguiti nel lasso temporale dal 13.11.2023 al 28.6.2024 più atti interruttivi non tempestivamente impugnati, il che escludeva la deducibilità in questa sede di vizi di atti precedenti notificati e in ordine al merito delle pretese. ------------------------------------------------------------ Osservava che, eccetto l'Agenzia delle Entrate-DP1, non erano stati evocati in giudizio gli altri enti impositori, ma essendo state mosse eccezioni che riguardavano “inscindibilmente più soggetti” e in ordine ad atti e questioni attinenti all'esistenza dei crediti, rilevava la necessità che anch'essi, quali titolari delle pretese creditorie, partecipassero al giudizio. ------------------------------------------ Con una prima memoria il ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'AdER, eccependone la tardiva costituzione e l'infondatezza della regolarità delle notifiche delle cartelle e dei successivi atti interruttivi per l'inadempimento dei relativi incombenti. ------------- All'esito dell'udienza del 22.5.2025 con ordinanza 1635/25 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori non evocati in giudizio. ----------------------------------- Il Comune di Roma Capitale eccepiva il difetto di legittimazione passiva per quanto riguardava la notifica della cartella, di competenza dell'AdER, e deduceva che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato il 9.12.2015. --------------------------------------------- L'Ufficio di Segreteria della CGT di 1° grado di Roma rilevava il mancato pagamento del contributo unificato relativamente al ricorso rubricato al n. 8449/16 RGR, di cui al relativo invito, notificatogli presso il difensore domiciliatario a mezzo pec il 7.7.2016, avendo il contribuente versato il 2.3.2017 con mod. F-23 la somma di €. 508,75 pari alla sola sanzione irrogata. -------------------------------------------------- L'Agenzia delle Entrate-DP1, nel riportarsi a quanto dedotto dall'AdER in ordine alla notifica delle cartelle, rilevava da un lato che, divenuti definitivi i crediti per mancata tempestiva impugnazione ed esclusa l'asserita intervenuta prescrizione successiva, i vizi di natura sostanziale e afferenti al merito della pretesa non erano più deducibili in questa sede, e dall'altro che in ordine agli atti sottesi al pignoramento vi era un parziale difetto di giurisdizione. ------------- L'Agenzia delle Entrate-DP3 rappresentava che di propria competenza era soltanto la cartella n. 09720180061866556000, relativa ad IRPEF 2013 e notificata il 25.7.2018, cui era seguita un'intimazione di pagamento, secondo quanto dedotto e documentato dall'AdER. ----------------------- Con una seconda memoria il ricorrente si riportava a quanto dedotto nei precedenti scritti e replicava alle avverse controdeduzioni. In particolare, quanto alle difese del Comune, contestava l'asserita inammissibilità del ricorso, atteso che in ordine alla pretesa afferente alla Ta.Ri erano già intervenute due sentenze favorevoli sia per l'accertamento che per la cartella. ----------------------------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti, sentiti i rappresentanti delle parti, tratteneva la controversia in decisione. ----------------------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è infondato e va rigettato. ------------------------------ Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 09720170203668327000, 09720170243542477000, 09720180100986000000, 09720190156404978000, 0972022016239342 0000, 09720230090059821000, e per i sette avvisi di addebito, sottesi al pignoramento e relativi a violazioni al Codice della Strada, CU Tribunale di Roma e contributi previdenziali, per cui esula la giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario. ----------------------------------------------- Atteso il difetto di giurisdizione, occorre fissare un termine per la translatio iudicii, al fine di conservare in favore del ricorrente gli effetti della domanda, in analogia con quanto previsto per il caso di difetto di competenza. La Corte di Cassazione con sent. SS.UU. n. 4109/07 la trasmigrazione della causa dal giudice ordinario ha affermato che “ al giudice speciale e viceversa non richiede necessariamente la pronuncia di queste Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione, ma è resa possibile anche nel caso di sentenza del giudice di merito, che abbia declinato la giurisdizione”. ----------------------------------------- Del pari la Corte Costituzionale (sent. 77/07) si è pronunciata nel senso della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo riassunto dinanzi al giudice munito di giurisdizione. Per quanto riguarda, dunque, translatio iudicii il termine per la questa Corte ritiene opportuno fissare quello di 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario. ----------------------
Quanto alle cartelle nn. 09720180061866556000, 09720190027685605000, 09720190244596373000, 0972019026247056 9000, 09720210127926930000, 09720230187239864000 ben può dichiararsi cessata la materia del contendere per avere il ricorrente nella memoria del 9.5.2025 dichiarato di prestare acquiescenza, così rinunciando, relativamente ad esse, ai motivi dedotti in ricorso. ------------------------------------------
Per quanto riguarda, poi, la cartella n. 09720190244596474000 va rilevato che, ancor prima dell'atto impugnato, era intervenuta la sentenza n. 569/12/23 di questa Corte, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso la cartella e richiamata la sentenza n. 14285/43/18 con cui era stato annullato l'accertamento prodromico. Venendo così meno il titolo, la cartella non avrebbe potuto essere ricompresa tra quelle sottese al pignoramento;
d'altra parte, le difese dell'AdER e del Comune nulla hanno dedotto sul punto. Sotto questo profilo l'eccezione svolta dal ricorrente è fondata anche in ordine alle spese che seguono la soccombenza. ------
Quanto all'eccezione di tardiva costituzione in giudizio dell'AdER, sollevata dal ricorrente nella memoria del 9.5.2025, è ben noto al Collegio che la parte resistente, che voglia attivamente difendersi in giudizio, ha l'onere di costituirsi entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, depositando il fascicolo con le controdeduzioni e i documenti. Pur tuttavia, il termine non ha carattere perentorio (così Cass. 13331/09), per cui la mancata costituzione non comporta altra e diversa conseguenza se non la perdita di talune possibilità di difesa. Le controdeduzioni, infatti, non possono investire argomentazioni ultronee rispetto ai vizi eccepiti dalla parte ricorrente e all'individuazione delle prove di cui intenda avvalersi la parte resistente;
con esse la parte intimata non può, però, integrare o modificare l'atto impugnato (Cass. 8569/01), né proporre domande riconvenzionali (Cass. 4334/02). La Suprema Corte (sent. 6734/15) ha affermato che, seppur vero che “la costituzione della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell'art. 23 entro 60 gg. dalla notifica del ricorso, a pena di (D.Lgs. 546/92), decadenza della facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi”, è anche vero che, qualora tali difese non siano esercitate, nessun'altra conseguenza sfavorevole può derivarne alla parte;
sicché “ deve escludersi qualsiasi sanzione d'inammissibilità -anche perché non prevista dall'art. 23 cit.”, a differenza di quanto previsto per la costituzione del ricorrente dall'art. 22 dello stesso decreto. --------- Sulla base di quanto sopra, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, l'eccezione dallo stesso formulata dev'essere disattesa.
Atteso il motivo di censura sull'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti con tutti gli effetti riflessi sull'atto consequenziale, giova rilevare che dalla documentazione prodotta in atti risultano notificate le cartelle sottese, alcune con consegna al destinatario o familiari altre ex art. 140 c.p.c. con il compimento degli adempimenti successivi, cui sono seguiti più atti interruttivi (intimaz. di pagamento, preavvisi di fermo amm.vo). Che poi le raccomandate informative non siano state ritirate dal destinatario e restituite al mittente per compiuta giacenza, ciò per il vero non influisce sulla regolarità della notifica. ------------------------------------------- D'altronde, la prova della notifica della cartella, ove non impugnata, determina la cristallizzazione irreversibile della pretesa;
sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che la pretesa azionata con la cartella diviene intangibile quando il titolo sia divenuto definitivo per la mancata tempestiva opposizione del soggetto destinatario, per cui l'effetto la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi produce “ sostanziale dell'irretrattabilità del credito”. ---------------------- Tale è l'orientamento prevalente, sia in sede di legittimità che di merito, dopo il principio affermato dalla Suprema Corte (SS.UU. 23397/16). ---------------------------------------------------------- Ne consegue che avverso il pignoramento gravato non sono più deducibili vizi afferenti agli atti presupposti, potendo in questa sede eccepirsi solo vizi propri dell'atto stesso. ------------------------------------
Sulla base delle su esposte considerazioni, ogni altra diversa eccezione e deduzione disattese, il ricorso è rigettato;
le spese di lite, in ragione della soccombenza e come in motivazione, sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. ---------------------------------------
PP.. QQ.. MM..
la Corte così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione quanto alle pretese di cui alle 6 cartelle sottese (di cui 5 afferenti a violazioni al Codice della strada e 1 a contributo unificato Tribunale di Roma) e a 7 avvisi di addebito (contrib. previd. INPS), in favore del Giudice ordinario;
dichiara in parte cessata la materia del contendere come in motivazione;
rigetta nel resto il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale e l'AdER, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in €. 3.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_2 ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'AdER, dell'AdE-DP1 e dell'AdE-DP3 in complessivi €. 8.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, e in favore della CGT 1° grado di Roma in €. 400,00, oltre rimborso spese generali 15%. Così deciso in Roma il 25.9.2025
Il Presidente Est.
EP AN OL
firmato digitalmente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI PO GI, Presidente e Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice FILOCAMO FULVIO, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13268/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
Email_2elettivamente domiciliato presso
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Roma - Via 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
terzi chiamati in causa
Terzo_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso newlasorgente@prontobollopec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAM.CREDIT n. 09784202400016753001 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9293/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 29.7.2024 proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi (Resistente_2 s.r.l.) di cui al fascicolo n. 097/2024/000186742, relativo alla procedura esecutiva 09784202400016753/001, notificatogli il 28.6.2024 per un importo di €. 255.608,40 relativamente a 22 cartelle di pagamento e 7 avvisi di addebito emessi da vari enti. ------------------------------------------------- Affidava il ricorso ad un solo motivo di censura: l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, il che comportava un vizio procedurale e dell'atto consequenziale per nullità derivata. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato. -------------------- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) si costituiva, contestando le avverse argomentazioni e rilevando il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario per 6 cartelle, relative a violazioni al Codice della strada e CU Tribunale di Roma, e per 7 avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali INPS. ----------------- Deduceva la regolare notifica delle cartelle sottese, cui erano seguiti nel lasso temporale dal 13.11.2023 al 28.6.2024 più atti interruttivi non tempestivamente impugnati, il che escludeva la deducibilità in questa sede di vizi di atti precedenti notificati e in ordine al merito delle pretese. ------------------------------------------------------------ Osservava che, eccetto l'Agenzia delle Entrate-DP1, non erano stati evocati in giudizio gli altri enti impositori, ma essendo state mosse eccezioni che riguardavano “inscindibilmente più soggetti” e in ordine ad atti e questioni attinenti all'esistenza dei crediti, rilevava la necessità che anch'essi, quali titolari delle pretese creditorie, partecipassero al giudizio. ------------------------------------------ Con una prima memoria il ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'AdER, eccependone la tardiva costituzione e l'infondatezza della regolarità delle notifiche delle cartelle e dei successivi atti interruttivi per l'inadempimento dei relativi incombenti. ------------- All'esito dell'udienza del 22.5.2025 con ordinanza 1635/25 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori non evocati in giudizio. ----------------------------------- Il Comune di Roma Capitale eccepiva il difetto di legittimazione passiva per quanto riguardava la notifica della cartella, di competenza dell'AdER, e deduceva che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato il 9.12.2015. --------------------------------------------- L'Ufficio di Segreteria della CGT di 1° grado di Roma rilevava il mancato pagamento del contributo unificato relativamente al ricorso rubricato al n. 8449/16 RGR, di cui al relativo invito, notificatogli presso il difensore domiciliatario a mezzo pec il 7.7.2016, avendo il contribuente versato il 2.3.2017 con mod. F-23 la somma di €. 508,75 pari alla sola sanzione irrogata. -------------------------------------------------- L'Agenzia delle Entrate-DP1, nel riportarsi a quanto dedotto dall'AdER in ordine alla notifica delle cartelle, rilevava da un lato che, divenuti definitivi i crediti per mancata tempestiva impugnazione ed esclusa l'asserita intervenuta prescrizione successiva, i vizi di natura sostanziale e afferenti al merito della pretesa non erano più deducibili in questa sede, e dall'altro che in ordine agli atti sottesi al pignoramento vi era un parziale difetto di giurisdizione. ------------- L'Agenzia delle Entrate-DP3 rappresentava che di propria competenza era soltanto la cartella n. 09720180061866556000, relativa ad IRPEF 2013 e notificata il 25.7.2018, cui era seguita un'intimazione di pagamento, secondo quanto dedotto e documentato dall'AdER. ----------------------- Con una seconda memoria il ricorrente si riportava a quanto dedotto nei precedenti scritti e replicava alle avverse controdeduzioni. In particolare, quanto alle difese del Comune, contestava l'asserita inammissibilità del ricorso, atteso che in ordine alla pretesa afferente alla Ta.Ri erano già intervenute due sentenze favorevoli sia per l'accertamento che per la cartella. ----------------------------------- All'odierna udienza pubblica la Corte, letti ed esaminati gli atti, sentiti i rappresentanti delle parti, tratteneva la controversia in decisione. ----------------------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è infondato e va rigettato. ------------------------------ Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 09720170203668327000, 09720170243542477000, 09720180100986000000, 09720190156404978000, 0972022016239342 0000, 09720230090059821000, e per i sette avvisi di addebito, sottesi al pignoramento e relativi a violazioni al Codice della Strada, CU Tribunale di Roma e contributi previdenziali, per cui esula la giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario. ----------------------------------------------- Atteso il difetto di giurisdizione, occorre fissare un termine per la translatio iudicii, al fine di conservare in favore del ricorrente gli effetti della domanda, in analogia con quanto previsto per il caso di difetto di competenza. La Corte di Cassazione con sent. SS.UU. n. 4109/07 la trasmigrazione della causa dal giudice ordinario ha affermato che “ al giudice speciale e viceversa non richiede necessariamente la pronuncia di queste Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione, ma è resa possibile anche nel caso di sentenza del giudice di merito, che abbia declinato la giurisdizione”. ----------------------------------------- Del pari la Corte Costituzionale (sent. 77/07) si è pronunciata nel senso della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo riassunto dinanzi al giudice munito di giurisdizione. Per quanto riguarda, dunque, translatio iudicii il termine per la questa Corte ritiene opportuno fissare quello di 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario. ----------------------
Quanto alle cartelle nn. 09720180061866556000, 09720190027685605000, 09720190244596373000, 0972019026247056 9000, 09720210127926930000, 09720230187239864000 ben può dichiararsi cessata la materia del contendere per avere il ricorrente nella memoria del 9.5.2025 dichiarato di prestare acquiescenza, così rinunciando, relativamente ad esse, ai motivi dedotti in ricorso. ------------------------------------------
Per quanto riguarda, poi, la cartella n. 09720190244596474000 va rilevato che, ancor prima dell'atto impugnato, era intervenuta la sentenza n. 569/12/23 di questa Corte, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso la cartella e richiamata la sentenza n. 14285/43/18 con cui era stato annullato l'accertamento prodromico. Venendo così meno il titolo, la cartella non avrebbe potuto essere ricompresa tra quelle sottese al pignoramento;
d'altra parte, le difese dell'AdER e del Comune nulla hanno dedotto sul punto. Sotto questo profilo l'eccezione svolta dal ricorrente è fondata anche in ordine alle spese che seguono la soccombenza. ------
Quanto all'eccezione di tardiva costituzione in giudizio dell'AdER, sollevata dal ricorrente nella memoria del 9.5.2025, è ben noto al Collegio che la parte resistente, che voglia attivamente difendersi in giudizio, ha l'onere di costituirsi entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, depositando il fascicolo con le controdeduzioni e i documenti. Pur tuttavia, il termine non ha carattere perentorio (così Cass. 13331/09), per cui la mancata costituzione non comporta altra e diversa conseguenza se non la perdita di talune possibilità di difesa. Le controdeduzioni, infatti, non possono investire argomentazioni ultronee rispetto ai vizi eccepiti dalla parte ricorrente e all'individuazione delle prove di cui intenda avvalersi la parte resistente;
con esse la parte intimata non può, però, integrare o modificare l'atto impugnato (Cass. 8569/01), né proporre domande riconvenzionali (Cass. 4334/02). La Suprema Corte (sent. 6734/15) ha affermato che, seppur vero che “la costituzione della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell'art. 23 entro 60 gg. dalla notifica del ricorso, a pena di (D.Lgs. 546/92), decadenza della facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi”, è anche vero che, qualora tali difese non siano esercitate, nessun'altra conseguenza sfavorevole può derivarne alla parte;
sicché “ deve escludersi qualsiasi sanzione d'inammissibilità -anche perché non prevista dall'art. 23 cit.”, a differenza di quanto previsto per la costituzione del ricorrente dall'art. 22 dello stesso decreto. --------- Sulla base di quanto sopra, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, l'eccezione dallo stesso formulata dev'essere disattesa.
Atteso il motivo di censura sull'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti con tutti gli effetti riflessi sull'atto consequenziale, giova rilevare che dalla documentazione prodotta in atti risultano notificate le cartelle sottese, alcune con consegna al destinatario o familiari altre ex art. 140 c.p.c. con il compimento degli adempimenti successivi, cui sono seguiti più atti interruttivi (intimaz. di pagamento, preavvisi di fermo amm.vo). Che poi le raccomandate informative non siano state ritirate dal destinatario e restituite al mittente per compiuta giacenza, ciò per il vero non influisce sulla regolarità della notifica. ------------------------------------------- D'altronde, la prova della notifica della cartella, ove non impugnata, determina la cristallizzazione irreversibile della pretesa;
sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che la pretesa azionata con la cartella diviene intangibile quando il titolo sia divenuto definitivo per la mancata tempestiva opposizione del soggetto destinatario, per cui l'effetto la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi produce “ sostanziale dell'irretrattabilità del credito”. ---------------------- Tale è l'orientamento prevalente, sia in sede di legittimità che di merito, dopo il principio affermato dalla Suprema Corte (SS.UU. 23397/16). ---------------------------------------------------------- Ne consegue che avverso il pignoramento gravato non sono più deducibili vizi afferenti agli atti presupposti, potendo in questa sede eccepirsi solo vizi propri dell'atto stesso. ------------------------------------
Sulla base delle su esposte considerazioni, ogni altra diversa eccezione e deduzione disattese, il ricorso è rigettato;
le spese di lite, in ragione della soccombenza e come in motivazione, sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. ---------------------------------------
PP.. QQ.. MM..
la Corte così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione quanto alle pretese di cui alle 6 cartelle sottese (di cui 5 afferenti a violazioni al Codice della strada e 1 a contributo unificato Tribunale di Roma) e a 7 avvisi di addebito (contrib. previd. INPS), in favore del Giudice ordinario;
dichiara in parte cessata la materia del contendere come in motivazione;
rigetta nel resto il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale e l'AdER, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in €. 3.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_2 ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'AdER, dell'AdE-DP1 e dell'AdE-DP3 in complessivi €. 8.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, e in favore della CGT 1° grado di Roma in €. 400,00, oltre rimborso spese generali 15%. Così deciso in Roma il 25.9.2025
Il Presidente Est.
EP AN OL
firmato digitalmente