Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 452
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte rileva che le cartelle sottese al pignoramento risultano notificate, alcune direttamente, altre ex art. 140 c.p.c., e che sono seguiti atti interruttivi. La mancata ricezione delle raccomandate informative non inficia la regolarità della notifica. La prova della notifica della cartella determina la cristallizzazione della pretesa, rendendo intangibile il titolo per mancata tempestiva opposizione. Pertanto, avverso il pignoramento non sono deducibili vizi degli atti presupposti, ma solo vizi propri dell'atto stesso.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per cartelle e avvisi di addebito

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 09720170203668327000, 09720170243542477000, 09720180100986000000, 09720190156404978000, 09720220162393420000, 09720230090059821000, e per i sette avvisi di addebito, relativi a violazioni al Codice della Strada e contributi previdenziali, in favore del giudice ordinario.

  • Accolto
    Acquiescenza del ricorrente

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere per le cartelle nn. 09720180061866556000, 09720190027685605000, 09720190244596373000, 09720190262470569000, 09720210127926930000, 09720230187239864000, in quanto il ricorrente ha dichiarato di prestare acquiescenza.

  • Accolto
    Sentenza favorevole su cartella impugnata

    La Corte rileva che per la cartella n. 09720190244596474000 era intervenuta la sentenza n. 569/12/23 di questa Corte, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso la cartella e richiamata la sentenza n. 14285/43/18 con cui era stato annullato l'accertamento prodromico. Venendo meno il titolo, la cartella non avrebbe potuto essere ricompresa tra quelle sottese al pignoramento. L'eccezione del ricorrente è fondata.

  • Rigettato
    Tardiva costituzione dell'Agente della Riscossione

    La Corte rileva che il termine per la costituzione della parte resistente non ha carattere perentorio e la mancata costituzione entro i 60 giorni non comporta conseguenze sfavorevoli o sanzioni di inammissibilità, ma solo la perdita di alcune possibilità di difesa. Pertanto, l'eccezione formulata dal ricorrente viene disattesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 13/01/2026, n. 452
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 452
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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