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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/09/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di IA dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 16 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3703/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Gabriele Parte_1
Savoca;
-ricorrente- contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Andrea
Mantegna come da procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: scatti di anzianità; inquadramento contrattuale
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 16 settembre 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze di ora posta in liquidazione giudiziale, dal 19 Controparte_2 febbraio 2007 al 15 maggio 2023 svolgendo mansioni di impiegato addetto alla gestione dei software, alle constatazioni in contraddittorio con le ditte esterne che effettuavano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la viabilità e gli edifici, al collaudo tecnico-amministrativo dei medesimi lavori e alla redazione dei relativi verbali nonché alla redazione di computi metrici e relazioni tecniche;
1 - che nel febbraio 2008 era stato incaricato di svolgere anche le mansioni di coordinatore degli edifici dell'area calatina;
- che nell'ambito del suddetto rapporto lavorativo aveva svolto, in qualità di professionista abilitato, attività di progettazione e direzione lavori nonché la funzione di RUP in relazione all'affidamento di appalti e concessioni alla ditta Controparte_2
- che dal giugno 2011 era stato inquadrato nel VI livello del CCNL Servizi integrati;
- che in seguito alla cessione di un ramo di azienda di a far data dal 16 maggio Controparte_2
2023 era transitato alle dipendenze dell' Controparte_1 società in house della , con applicazione del CCNL Servizi integrati,
[...] Controparte_1 così come previsto dai verbali di accordo sindacale del 7-8 maggio 2023;
- che nell'ambito del nuovo rapporto di lavoro è stato inquadrato in via temporanea come impiegato di IV livello con riserva di procedere all'inquadramento definitivo dopo un periodo di tre mesi, alla luce delle mansioni effettivamente svolte nella nuova organizzazione aziendale;
- che nonostante sia abbondantemente trascorso il predetto termine di tre mesi ed esso ricorrente abbia continuato a svolgere le medesime mansioni svolte alle dipendenze di non vi è Controparte_2 stata alcuna riorganizzazione aziendale idonea a giustificare l'inquadramento inferiore riconosciutogli;
- che il contratto di servizio stipulato tra parte resistente e la ha i Controparte_1 medesimi contenuti di quello prima intercorrente tra quest'ultima e Controparte_2
- che la on gli ha riconosciuto né corrisposto gli scatti di anzianità. CP_1
Il ricorrente ha assunto di aver maturato un'anzianità di servizio convenzionale di sedici anni alla data dell'assunzione presso l'Azienda resistente (i.e. 16 maggio 2023) avendo diritto al pagamento delle relative differenze retributive in virtù di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL di categoria in ordine agli scatti di anzianità biennali nella misura massima del 50% della retribuzione tabellare, pari ad € 961,97.
Per altro verso, ha dedotto di avere svolto, sin dalla data di assunzione e in via continuativa, Pt_1 mansioni superiori rispetto al IV livello riconosciutogli da parte del datore di lavoro e di avere, quindi, diritto all'inquadramento nel VII livello o, in subordine, nel VI livello di cui al CCNL Servizi integrati nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive (pari ad € 516,32 mensili).
Tanto premesso, parte ricorrente ha così concluso:
“- Statuire il diritto del ricorrente agli scatti di anzianità, come quantificati dal CCNL di categoria, da calcolare sull'effettivo livello di inquadramento cui il ricorrente ha diritto;
- Statuire altresì il diritto del ricorrente all'inquadramento nel settimo livello, o in subordine nel sesto livello, e quindi al conseguenziale trattamento economico secondo le tabelle retributive annesse al CCNL di
2 categoria indicato in atti. – Condannare l' convenuta, in persona del legale rapp.te, al CP_1 pagamento di tutte le differenze retributive dovute in virtù delle superiori statuizioni, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarre a norma dell'art. 93 c.p.c.”.
Con memoria depositata il 31 maggio 2024 si è costituita tempestivamente in giudizio l'
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, Controparte_1 sia in fatto che in diritto.
L resistente ha, in primo luogo, evidenziato che il ricorrente non ha maturato gli scatti di CP_1 anzianità pretesi in quanto vi ha rinunciato per effetto della conciliazione in sede sindacale, il cui verbale, mai impugnato, contiene statuizioni in deroga all'art. 2112 c.c.
Inoltre, ha precisato che, stante la natura pubblicistica dell'Azienda speciale costituita ai sensi dell'art. CP_ 114 TUEL e partecipata interamente dalla , non è possibile procedere Controparte_1
a progressioni verticali in assenza di pubblica selezione;
ciò che comporta l'infondatezza della domanda spiegata dal ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'inquadramento superiore.
Ha poi assunto l'inammissibilità della suddetta domanda in quanto il ricorrente non ha proceduto al raffronto tra la declaratoria del CCNL applicato al rapporto e le mansioni asseritamente svolte in concreto alle dipendenze di essa Azienda, limitandosi ad affermare che tali mansioni rientrano nel
VII (o, in subordine, nel VI) livello del CCNL di categoria e omettendo di fornire la prova delle professionalità e competenze acquisite nonché dell'esercizio continuativo e prevalente delle mansioni asseritamente superiori.
L ha dedotto che il ricorrente si è occupato e continua ad occuparsi della Controparte_1 rilevazione e misurazione dei fabbricati (perlopiù plessi scolastici) sulla base delle indicazioni impartite dal direttore tecnico nonché della compilazione delle schede fabbricato contenenti i dati degli immobili verificati, svolgendo mansioni esecutive di media complessità pienamente compatibili con la declaratoria del IV livello del CCNL Servizi integrati, mentre ha svolto le funzioni di RUP soltanto in quattro occasioni in relazione all'acquisizione di forniture in seguito alla pubblicazione di un avviso aperto senza l'elaborazione di un bando di gara e di un capitolato speciale d'appalto.
Da ultimo, ha contestato la genericità dei conteggi elaborati ai fini della quantificazione delle differenze retributive pretese, omettendo di specificare il relativo periodo di maturazione e di produrre i corrispondenti prospetti paga.
Pertanto, parte resistente ha spiegato ampie difese volte al rigetto del ricorso formulando le seguenti conclusioni: “- Rigettare il ricorso proposto poiché infondato in fatto ed in diritto;
- Statuire anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”.
3 All'esito dell'udienza di discussione del 16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1. Oggetto del presente procedimento è, per un verso, l'accertamento del diritto di , Parte_1 dipendente dell' a far data dal 16 maggio Controparte_1
2023, al riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nell'ambito del rapporto lavorativo intercorso con nel periodo 19 febbraio 2007-15 maggio 2023 e al pagamento Controparte_2 delle correlate differenze retributive nonché, per altro verso, l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel VII livello o, in subordine, del VI livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi in ragione dell'asserito svolgimento fin dalla data di assunzione di mansioni da sussumersi nel predetto livello e di ottenere le differenze retributive maturate.
Risulta pacifico dì come documentato che è stato assunto da in Parte_1 Controparte_2 data 19 febbraio 2007 con inquadramento, a partire dal mese di giugno 2011, nel VI livello del CCNL
Multiservizi e che lo stesso è poi transitato, con decorrenza dal 16 maggio 2023, alle dipendenze dell' ove è stato inquadrato nel IV livello del medesimo CCNL (cfr. doc. Controparte_1
3 e 6 parte ricorrente nonché doc. 2 parte resistente).
2. Tanto premesso, si rileva come la questione oggetto del presente giudizio si collochi nel solco della complessa vicenda che ha condotto all'avvio della procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività degli ex dipendenti di società partecipata della Provincia Controparte_2
Regionale di IA (ora ) in liquidazione giudiziale in virtù del Controparte_1 decreto del 29 novembre 2022 del Tribunale di IA IV sez. Fallimentare, e al contestuale passaggio degli stessi alle dipendenze dell , Controparte_1 ente strumentale cessionario dell'attività di costituito ex art. 114 d.lgs. n. Controparte_2
267/2000 proprio al fine di assicurare la continuità dei servizi di interesse generale e di salvaguardare i livelli occupazionali (cfr. decreto del con i poteri del Sindaco Parte_2 metropolitano n. 28 del 24 febbraio 2023 e delibera del Commissario ad acta con i poteri del
Consiglio metropolitano n. 9 del 31 marzo 2023 in atti) – ciò in forza dell'Accordo sindacale del 7-8 maggio 2023 (doc. 4 e 5 parte ricorrente e doc. 1 parte resistente) e delle successive conciliazioni in sede sindacale sottoscritte dai lavoratori.
Ebbene, con il richiamato Accordo sindacale l'Azienda speciale, verificata “la necessità di un periodo di “asses[s]ment” durante il quale riuscire a verificare le effettive esigenze tecnico organizzative della azienda” e rilevato come già in sede di avvio della procedura essa avesse “identificato la
4 necessità di adibire lavoratori a differenti categorie legali e/o differenti livelli di inquadramento rispetto a quelli attualmente attribuibili”, si è impegnata “ad assumere, senza soluzione di continuità, al momento della formalizzazione dell'acquisto d'azienda, tutto il personale rispondente ai requisiti di cui sopra, secondo le esigenze tecniche, organizzative ed economico-finanziarie”.
Occorre evidenziare – e ciò assume carattere dirimente ai fini della decisione della domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nell'ambito del rapporto alle dipendenze di (cfr. Tib. IA, sez. lav. nn. 248, 254, 255 del 21 gennaio 2025) – come la Controparte_2 stipulazione di tale Accordo sia avvenuta in applicazione della normativa di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990, in deroga all'art. 2112, commi 1, 3 e 4, c.c., così come espressamente previsto nelle premesse del suddetto verbale di incontro e accordo sindacale sottoscritto dall'
[...]
e dalle i categoria in data 7-8 maggio 2023, laddove Controparte_1 Pt_3
è stato rilevato che “il passaggio del personale” sarebbe avvenuto “nei limiti delle esigenze organizzative e finanziarie della ” e che i predetti limiti, connessi alla carenza di risorse CP_1 finanziarie messe a disposizione da parte della , non avrebbero Controparte_1 consentito “in alcun modo, nell'immediato, di garantire ai lavoratori la precedente condizione Co economica e normativa goduta in ”, dando atto che “l'operazione suddetta rientra CP_2 nell'ambito dell'applicazione del trasferimento di azienda ex art. 2112 del codice civile pur con le applicazioni della normativa derogatoria di cui all'art. 47, comma 5 L. 428/1990 che legittima la sottoscrizione del presente accordo”.
Come anche chiarito nel prosieguo dell'Accordo, “ai sensi dell'art. 47 comma 5 L. 428/1990, le parti in sede di concertazione sindacale, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, possono stipulare contratti collettivi, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 81/2015, in deroga all'art. 2112 comma 1, 3 e 4 codice civile;
inoltre ai sensi dell'art. 457 comma 5 bis non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2112 comma 2 del c.c. ed il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda”.
Facendo applicazione della normativa derogatoria, è stato, dunque, previsto che “al personale” sarebbe stata “garantita l'anzianità di servizio convenzionale” e sarebbe stato riconosciuto “con riferimento al livello e alla qualifica di nuova acquisizione, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Servizi Integrati multiservizi con esclusione di qualunque eventuale voce ulteriore derivante da accordi e/o usi aziendali e/o individuali (in via esemplificativa: superminimi, indennità
e/o assegni ad personam, premi individuali e collettivi, ecc.)”.
Il chiaro testo negoziale, di contenuto anche novativo, ha, dunque, previsto che il passaggio dei lavoratori avvenisse con acquisizione di nuovi livelli e qualifiche nonché con l'esclusione degli
5 elementi retributivi in precedenza riconosciuti sulla base di accordi e usi aziendali o individuali, pur riconoscendo l'anzianità di servizio convenzionale maturata.
La deroga all'applicazione dell'art. 2112 c.c., sì come formulata nei termini sopra descritti, appare legittima proprio in ragione dell'apposita previsione dell'art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, la cui ratio risiede nella preminente finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, alla luce della quale trovano giustificazione le modifiche anche peggiorative del trattamento economico in precedenza goduto dai lavoratori.
Invero, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte “il legislatore ha previsto ampia possibilità per l'impresa subentrante di concordare condizioni contrattuali per l'assunzione ex novo dei lavoratori, in deroga a quanto dettato dall'art. 2112 cod. civ. ed ha altresì previsto la possibilità di escludere parte del personale eccedentario dal passaggio, in quanto la derogabilità, laddove prevista dall'accordo sindacale, anche peggiorativa del trattamento dei lavoratori, si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente e si legittima con la garanzia della conclusione di un accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie (Cass. 4 novembre 2014, n. 23473; Cass. 22 settembre 2011, n.
19282; Cass. 5 marzo 2008, n. 5929)”, dovendo ritenersi che “In tali ipotesi (…) la priorità di tutela dal piano del singolo lavoratore (cui risponde l'esclusiva applicazione dell'art. 2112 c.c.) si sposta al piano dell'interesse collettivo al perseguimento dell'agevolazione della circolazione dell'azienda quale strumento di salvaguardia della massima occupazione, in una condizione di obiettiva crisi imprenditoriale, anche al prezzo del sacrificio di alcuni diritti garantiti dall'art. 2112 c.c., pur sempre in un ambito tutelato di consultazione sindacale” (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1383).
L'Accordo sindacale del 7-8 maggio 2023 è stato poi richiamato nel verbale di conciliazione e rinuncia in sede protetta del 13 maggio 2023 (doc. 3 parte ricorrente e doc. 2 parte resistente) sottoscritto dall' - assistita dal conciliatore Controparte_1
– e da - assistito dalla conciliatrice ( Parte_4 Parte_1 Controparte_3 CP_4
-, le cui previsioni, in punto di inquadramento contrattuale e voci retributive, appaiono in linea
[...] con quanto disposto nel citato Accordo.
Con il suddetto verbale di conciliazione individuale le parti, beneficiarie di una effettiva assistenza da parte dei rappresentanti sindacali mandatari, hanno concordato “tutti gli aspetti della prosecuzione, ai sensi dell'art. 2112 c.c. per come derogato dall'art. 47, comma 5 e 5 bis, l. n. 428/1990, del rapporto di lavoro del lavoratore presso l' la trasformazione dell'orario Controparte_1 di lavoro, la eventuale modifica della categoria legale e del livello di inquadramento” procedendo alla sottoscrizione di “un accordo di conciliazione e rinunce nei confronti dell' Parte_5
[...
[...] [...]
in relazione al rapporto di lavoro sinora intercorso con ed alla
[...] Controparte_2 rispettiva esecuzione”.
Più in particolare, dopo aver precisato che il nuovo rapporto di lavoro avrebbe avuto inizio dal 16 maggio 2023 (ossia “nel momento in cui la azienda avrà cessato la propria attività e la CP_2 stessa sarà stata trasferita nei modi di legge alla nuova Controparte_1
”), nell'ambito delle previsioni di cui al punto 2 del verbale, rubricato “Prosecuzione del
[...] rapporto di lavoro presso l' e deroghe pattuite a livello collettivo e Controparte_1 individuale all'art. 2112 c.c.”, è stato previsto quanto segue:
“
2.1. Le Parti, nella libera e reciproca capacità contrattuale che mutuamente si riconoscono, intendono perfezionare, ai sensi della normativa applicabile su richiamata, il passaggio del lavoratore presso l' coerentemente a quanto pattuito nell'accordo collettivo Controparte_1 aziendale dell'08.05.2023.
2.2. Per effetto di quanto previsto dall'2112 c.c., comma 1, per come derogato dall'art. 47, comma 5
e 5 bis, l. n. 428/1990, a decorrere dal giorno 16.05.2023 il rapporto di lavoro proseguirà, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della cessionaria . Controparte_1
2.2.1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2112, comma 2, del c.c., e in applicazione dell'art. 47, commi 5 e 5 bis, l. n. 428/1990, è esclusa la responsabilità solidale dell' con Controparte_1 riferimento a tutti gli eventuali crediti che il lavoratore aveva con ivi incluso il Controparte_2
TFR.
2.3. Presso il datore di lavoro cessionario il rapporto di lavoro proseguirà con l'applicazione esclusiva della disciplina del cessionario.
2.3.1. Al rapporto di lavoro continuerà a trovare applicazione il pregresso CCNL Servizi Integrati –
Multiservizi, mentre cesserà l'applicazione della contrattazione e delle prassi di ogni livello, anche aziendali e individuali, applicati e/o applicabili dal cedente, e troverà esclusiva applicazione la contrattazione aziendale che successivamente ed eventualmente verrà sottoscritta oltre che le condizioni già concordate con le parti sociali nel verbale del 08.05.2023.
2.3.2. A decorrere dal 16.05.2023 cesserà l'applicazione, dunque, di ogni norma, istituto, trattamento economico e beneficio previsti dal contratto individuale e dalla normativa e dalla contrattazione collettiva di ogni livello, ed indi anche nazionale, territoriale ed aziendale, afferenti al cedente.
2.4. Sulla scorta di quanto previsto nel verbale di accordo sindacale dell'08.05.2023 (sottoscritto ai sensi del comma 5 dell'art. 47 L. 428/90), subordinato all'acquisto della azienda cessata il
15.05.2023, e con efficacia di acquisto della azienda da giorno 16.05.2023, in deroga a quanto previsto dall'art. 2112, commi 1 e comma 3, c.c., il lavoratore sarà inquadrato secondo il CCNL
Servizi Integrati – Multiservizi applicato dalla alla categoria legale analoga Controparte_1
7 a quella fino ad oggi posseduta e al livello 4 del citato CCNL nel profilo professionale di addetto
Amministrazione.
2.5. Il lavoratore accetta, dunque, il suddetto livello di inquadramento, la categoria legale e le mansioni, e la retribuzione, oltre che per gli effetti dell'accordo collettivo aziendale sottoscritto in data 08.05.2023, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 (…) , sesto comma c.c. nell'interesse dello stesso alla salvaguardia dell'occupazione.
2.6. A decorrere dal 16.05.2023 le parti convengono, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n.
81/2015, oltre che a quanto previsto dall'accordo aziendale sottoscritto in data 08.05.2023 in deroga all'art. 2112, comma 1, c.c., di trasformare l'orario di lavoro applicato presso la Controparte_2 con applicazione dell'orario di lavoro part-time orizzontale per un numero di ore complessive settimanali pari a n. 25 ore. L'orario di lavoro con la predetta decorrenza del 16.05.2023, dunque,
è pari a 25 ore così distribuite: Lunedì: 09-14; Martedì: 09-14; Mercoledì: 09-14; Giovedì: 09-14;
Venerdì: 09-14.
2.6.1. Le parti convengono che la suddetta distribuzione dell'orario di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, a fronte di comprovate esigenze tecniche, produttive e organizzative, potrà essere variata nella sua collocazione o aumentata con un preavviso di giorni 2.
2.6.2. In ragione del periodo di “asses[s]ment” le parti convengono, inoltre, che entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo l'orario di lavoro e la collocazione temporale potranno essere modificati unilateralmente dall'Azienda in ragione delle esigenze organizzative.
2.7. A decorrere dal 16.05.2023, al lavoratore sarà garantita l'anzianità di servizio convenzionale e sarà riconosciuto, con riferimento al livello ed alla qualifica di nuova acquisizione, esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Servizi integrati multiservizi con esclusione di qualunque eventuale voce ulteriore derivante da accordi e/o usi aziendali e/o individuali (in via esemplificativa: superminimi, indennità e/o assegni ad personam, premi individuali e collettivi, ecc.).
Il trattamento economico e normativo complessivo come sopra determinato assorbe e sostituisce ogni trattamento economico discendente dal pregresso inquadramento e dalla pregressa disciplina afferenti al cedente, nonché dal nuovo inquadramento e dalla nuova disciplina afferenti alla cessionaria, ivi compresi retribuzione accessoria, scatti di anzianità, eventuali superminimi e/o assegni ad personam, ed ogni ulteriore voce relativa a compensi e/o emolumenti e/o indennità comunque denominati ed a qualsivoglia titolo eventualmente previsti dalle prassi, dagli usi, dalla normativa, dalla contrattazione individuale, dalla contrattazione nazionale e dalla contrattazione di secondo livello afferenti al cedente e/o al cessionario.
8
2.8. Il TFR e ogni altra competenza retributiva antecedente al passaggio dalla Controparte_2 alla potrà esser richiesto esclusivamente alla in base a Controparte_1 Controparte_2 quanto previsto dall'art. 47, comma 5 bis, l. n. 428/1990 che deroga alla previsione di cui all'art.
2112, comma 2, c.c..
2.9. Le parti convengono che la permanenza e/o prosecuzione del rapporto lavorativo è subordinato alla verifica del possesso dei titoli richiesti per lo svolgimento delle mansioni di competenza e di tutti
i requisiti richiesti per svolgere attività di lavoro presso le in ordine a casellario Controparte_5 giudiziale e certificato dei carichi pendenti. (…)
2.14. Il lavoratore acconsente espressamente alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso la
ed accetta le modifiche e trasformazioni di cui ai superiori punti”. Controparte_1
Il lavoratore ha, quindi, accettato nei termini citati le condizioni della prosecuzione del rapporto di lavoro secondo le clausole derogatorie dell'art. 2112 c.c. e, comunque, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2103, comma 6, c.c..
In tale contesto, nel punto 3, rubricato “Conciliazione e reciproche rinunce e concessioni” le parti hanno pattuito quanto segue:
“…3.1. Le parti confermano di voler addivenire alla sottoscrizione di un accordo di conciliazione al fine di prevenire ogni contenzioso fra le medesime in relazione al rapporto sinora intercorso e alla relativa prosecuzione e trasformazione.
3.2. Pertanto, a fronte di quanto previsto dal presente accordo il lavoratore si dichiara tacitato di ogni doglianza, domanda e pretesa;
indi accetta espressamente il passaggio e trasformazione del contratto come sopra concordata;
rinuncia nei confronti della degli Controparte_1 amministratori e/o rappresentanti e/o soci della predetta azienda e delle persone fisiche e/o giuridiche e/o ditte e/o società e/o amministrazioni connesse e/o collegate e/o ricollegabili a qualsivoglia dei predetti soggetti, ad ogni e qualsivoglia domanda, azione o pretesa, comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione del rapporto di lavoro;
e così, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, il lavoratore rinuncia ad ogni domanda per differenze retributive tra quanto percepito e quanto eventualmente dovuto a norma di leggi, decreti, regolamenti, contratti ed accordi individuali e collettivi di ogni livello, anche interconfederali, nazionali, territoriali ed aziendali;
ad ogni pretesa e differenza per paga base, retribuzione ordinaria, contingenza, minimi contrattuali, vacanza contrattuale, adeguamento contrattuale, aumenti periodici a qualsivoglia titolo e comunque denominati, livello, inquadramento, mansioni diverse e/o superiori, assegni ed emolumenti ad personam, scatti di anzianità, ferie, ex festività, ROL, permessi, 13a mensilità, 14a mensilità, indennità di mensa, buoni pasto, superminimi ed indennità ulteriori a qualsivoglia titolo;
a qualsivoglia pretesa relativa ad una diversa qualificazione del
9 rapporto e/o a qualsivoglia attività svolta nei confronti della rinuncia, inoltre, Controparte_6
a qualsivoglia domanda di risarcimento di danni precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali (…); rinuncia, inoltre, espressamente ad ogni istituto, trattamento e beneficio previsti dal contratto individuale e/o dalla prassi e/o dagli usi e/o dalla normativa e/o dalla contrattazione collettiva di ogni livello (…) afferenti al cedente (…).
3.3. La accetta le rinunzie del lavoratore e nell'ambito della stessa Controparte_1 transazione generale e novativa di cui sopra conferma gli effetti del passaggio e della trasformazione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel presente accordo.
3.4. Il lavoratore dichiara, quindi, con l'esecuzione di quanto previsto dal presente accordo di non aver nulla da rivendicare alla , ivi incluso il TFR sinora maturato, non Controparte_1 avendo nulla da rivendicare né richiedere nei confronti dell' con riferimento Controparte_1 al precedente periodo di lavoro e sino alla data di sottoscrizione del presente verbale.
3.5. L'efficacia del presente accordo conciliativo è espressamente subordinata alla effettiva acquisizione della azienda cessata oggetto di asta pubblica ed avrà comunque efficacia a far data dal 16.05.2023.
Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque riferibili al precedente periodo del rapporto di lavoro”.
Alla stregua di quanto concordato, il lavoratore ha, quindi, manifestato espressa accettazione a che la disciplina del livello di inquadramento e del trattamento retributivo, economico e normativo sia quella derogatoria dell'art. 2112 c.c. secondo la previsione del citato art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, con la conseguenza che, seppure tale accordo abbia inciso in senso peggiorativo sull'elemento retributivo connesso, tra l'altro e per quanto rileva nel presente giudizio, all'inquadramento al livello inferiore e agli scatti di anzianità maturati presso la cedente, ciò risulta giustificato nella logica, in sé lecita, dell'art. 47, comma 5, legge citata, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese in crisi.
L'esame delle pretese avanzate da parte ricorrente nel presente giudizio deve, quindi, essere condotto tenendo conto dei vincoli di cui sopra, imposti dalla disciplina derogatoria alla regolamentazione del rapporto di lavoro nel momento del passaggio del dipendente presso la nuova parte datoriale.
3. Tanto chiarito, con precipuo riguardo alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata per il servizio prestato alle dipendenze di Controparte_2
(16 anni e 3 mesi) e al pagamento degli scatti di anzianità, si rileva come la pretesa attorea sia infondata stante che, diversamente da quanto allegato dal ricorrente, nell'ambito dell'accordo di conciliazione vi è stata un'espressa rinuncia “ad ogni pretesa e differenza per aumenti periodici a qualsivoglia titolo e comunque denominati” e “scatti di anzianità” (cfr. punto 3.2 dell'accordo)
10 mentre, al punto 2.7, seppure viene previsto che “A decorrere dal 16.05.2023, al lavoratore sarà garantita l'anzianità di servizio convenzionale” – del resto riconosciuta dall' resistente per CP_1 come risulta dalle buste paga in atti ma soltanto ai fini dell'individuazione del regime di tutela applicabile al rapporto di lavoro -, viene poi specificato che “sarà riconosciuto, con riferimento al livello ed alla qualifica di nuova acquisizione, esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Servizi integrati multiservizi con esclusione di qualunque eventuale voce ulteriore derivante da accordi e/o usi aziendali e/o individuali” e che “Il trattamento economico e normativo complessivo come sopra determinato assorbe e sostituisce ogni trattamento economico discendente dal pregresso inquadramento e dalla pregressa disciplina afferenti al cedente, nonché dal nuovo inquadramento e dalla nuova disciplina afferenti alla cessionaria, ivi compresi retribuzione accessoria, scatti di anzianità, eventuali superminimi e/o assegni ad personam, ed ogni ulteriore voce relativa a compensi e/o emolumenti e/o indennità comunque denominati ed a qualsivoglia titolo eventualmente previsti dalle prassi, dagli usi, dalla normativa, dalla contrattazione individuale, dalla contrattazione nazionale e dalla contrattazione di secondo livello afferenti al cedente e/o al cessionario”.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 22 del CCNL Servizi integrati/Multiservizi al rapporto de quo
– secondo cui gli impiegati hanno il diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso una stessa impresa, a una maggiorazione del 6,25% per un massimo di otto scatti biennali di anzianità fino al raggiungimento del 50% della retribuzione tabellare dell'ultimo livello di appartenenza – ciò che comporta la maturazione del primo scatto di anzianità soltanto alla data successiva alla proposizione dell'odierno ricorso del 16 maggio 2025 - la domanda spiegata dal ricorrente è infondata e va rigettata.
4. Parimenti infondata appare la domanda di parte ricorrente volta all'inquadramento nel preteso livello superiore, dovendo rilevarsi come con la sottoscrizione del suddetto verbale di conciliazione secondo la disciplina di cui all'art. 47, comma 5, legge n. 428/1990 il lavoratore abbia accettato che le mansioni svolte, rimaste le stesse di quelle già espletate presso la per come Controparte_2 pure affermato dallo stesso ricorrente in ricorso, fossero inquadrate nel nuovo livello inferiore, irrilevante risultando, alla stregua di quanto concordato, il precedente inquadramento.
Sotto tale profilo - e in disparte ogni altra questione inerente all'impugnabilità del verbale di conciliazione sindacale, invero nella specie mancante - appare evidente come priva di fondamento sia la censura avente ad oggetto la contrarietà dell'assunzione ad un livello inferiore “ai princìpi stabiliti da norme imperative, che impongono l'attribuzione di un livello corrispondente a quello già goduto”, nonché al CCNL di categoria nella parte in cui “contempla, per l'appunto, il sistema di classificazione del personale disponendo la corrispondenza fra mansioni esercitate e livello di
11 inquadramento” (cfr. pag. 2 del ricorso), laddove, per come evidenziato, il nuovo inquadramento delle mansioni è proprio legittimato dalla disciplina derogatoria di cui al citato art. 47, comma 5, legge n. 428/1990.
Del tutto irrilevante si profila, poi, la doglianza attorea secondo cui l'inquadramento sottoscritto in sede di conciliazione sindacale “è stato comunque accettato in vista della teorica possibilità che un nuovo contratto di servizio richiedesse, per fare fronte ad eventuali diversi contenuti delle obbligazioni contrattuali, una riorganizzazione della struttura interna in base alla quale attribuire al personale le mansioni ad essa funzionali”, posto che – fermo restando che l'assunzione è stata subordinata alla sottoscrizione delle condizioni previste nel suddetto verbale di conciliazione – la previsione della possibilità di una diversa assegnazione di mansioni e di livello è stata prevista nell'Accordo sindacale dell'8 maggio 2023 e nel verbale di conciliazione del 13 maggio 2023 solo in via eventuale per il caso in cui, a seguito del periodo transitorio di valutazione, l'Azienda speciale avesse verificato “di avere attribuito un livello di inquadramento o qualifica erroneo rispetto alle mansioni che verranno effettivamente assegnate”; situazione, questa, evidentemente, ritenuta insussistente nel caso di specie e, comunque, priva di conseguenze di sorta per il caso della sua inosservanza, non essendo prospettata quale condizione per la validità dell'accordo.
D'altronde, il citato periodo di assessment è risultato funzionale alla modifica dell'orario di lavoro contrattualizzato in ragione delle esigenze organizzative e finanziarie dell' - cfr. punti 2.6.1. CP_1
e 2.6.2. del verbale di conciliazione (cfr., altresì, verbale di incontro e accordo sindacale laddove è stato previsto che “Le ore lavorative, pur nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali, verranno incrementate all'arrivo di fondi che apportino un flusso di cassa positivo (sia dalla società
[...]
che dalla Regione Siciliana e/o eventuali altri enti), cercando, ove Controparte_1 possibile, di raggiungere il monte ore massimale prima dell'inizio del nuovo anno”).
Al riguardo, dall'esame della documentazione in atti – cfr. buste paga S.C.M.C. prodotte dal ricorrente - emerge come l'Azienda speciale abbia effettivamente proceduto all'incremento progressivo dell'orario di lavoro in quanto, a fronte dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale al 62,50% (25 ore settimanali nel periodo maggio-luglio 2023), in seguito al decorso del periodo trimestrale di assessment nel periodo agosto-settembre l'orario di lavoro è stato aumentato all'80% (32 ore settimanali) e da ottobre 2023 a gennaio 2024 al 90% (36 ore settimanali).
Nel contesto considerato, rilevato come la doglianza attorea afferisca al mancato inquadramento delle mansioni già precedentemente svolte al medesimo livello di quello in precedenza attribuito, attesa la disciplina derogatoria, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
12 5. Fermo restando quanto appena accertato, si evidenzia come, in ogni caso, la domanda attorea finalizzata all'inquadramento della parte ricorrente nel VII (o, in subordine, nel VI) livello del CCNL applicato sia infondata, risultando carente anche sotto il profilo probatorio.
Invero, rilevata la natura giuridica di ente pubblico (Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684) dell' resistente, come espressamente previsto nella delibera n. 9 del 31 marzo 2023 Controparte_1
(doc. 3 parte resistente) di costituzione dell' e considerata la previsione Controparte_1 contenuta nell'art. 28 dello Statuto in virtù della quale “Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell' ha natura privatistica. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento CP_1 economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti e futuri contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni nazionali di categoria dell'Azienda, dai contratti collettivi integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché dalle leggi vigenti”, facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di società a controllo pubblico, secondo cui “Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e la legislazione della Regione Sicilia, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art 2103 cod. civ.” (Cass., 1 dicembre 2022, n. 354211; v. anche Cass., 20 giugno 2023, n. 17631 che ritiene applicabili princìpi analoghi nei confronti degli enti pubblici economici), si rileva come il ricorrente non abbia comunque fornito la prova che le mansioni svolte alle dipendenze dell'Azienda speciale convenuta siano riconducibili al preteso livello superiore.
Venendo all'individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore in conseguenza dello svolgimento di compiti rientranti in livello diverso da quello contrattualmente stabilito, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda. In particolare, il ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni da 1Nell'ambito della predetta pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire quanto segue: “Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati (…) l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione. Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera”. 13 lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro.
Grava, inoltre, sul lavoratore l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicato in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli livelli.
Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale. Ed invero “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016,
6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)” (cfr. Cass. n. 30580/2019).
Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato
(cfr. Cass. n. 11125/2001).
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha qualificato come svolgimento di mansioni superiori soltanto quello derivante dall'assegnazione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692/2004).
Con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni promiscue è stata poi ritenuta necessaria la dimostrazione che l'esercizio dei compiti connotanti la qualifica superiore sia prevalente sotto
14 l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da assurgere a mansione primaria e caratterizzante la prestazione lavorativa del dipendente (Cass. n. 9/2001; Cass. n. 4561/1995).
In altri termini, il lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di allegare specificamente e provare le mansioni svolte (sia sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, sia sotto il profilo degli aspetti qualitativi in termini di prevalenza e continuatività), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello preteso, così come delineate dalle norme legali e contrattuali.
Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto che, a dispetto del formale inquadramento nel IV livello del CCNL di riferimento, fin dalla data di assunzione alle dipendenze dell' resistente ha CP_1 svolto “le identiche mansioni già descritte in precedenza” (i.e. addetto alla gestione dei software, alle constatazioni in contraddittorio con le ditte esterne che effettuavano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la viabilità e gli edifici, al collaudo tecnico amministrativo dei medesimi lavori e alla redazione dei relativi verbali nonché alla redazione di computi metrici e relazioni tecniche;
coordinatore degli edifici dell'area calatina;
attività di progettazione e direzione lavori in qualità di professionista abilitato;
RUP per l'affidamento di appalti e concessioni) riconducibili, a suo dire, al VII livello del CCNL citato in quanto “caratterizzate da elevata capacità professionale, piena responsabilità sul contenuto della prestazione, ampia autonomia decisionale nell'ambito di sole direttive di carattere generale” essendo “un architetto abilitato all'esercizio della professione, che svolge funzioni professionali conformi al titolo posseduto” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso). In subordine, ha chiesto l'inquadramento nel VI livello del CCNL di categoria.
Ebbene, reputa il Tribunale che quanto allegato in ricorso e quanto emerso dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale svolta sia insufficiente a consentire la verifica della riconducibilità delle attività svolte dall'istante, siccome asserite in ricorso, alle indicate superiori qualifiche, per le ragioni di seguito indicate.
In sede di interrogatorio formale, il rappresentante legale dell' convenuta, , CP_1 Parte_6 sentito sull'unico capitolo articolato in ricorso2, ha negato le circostanze ivi dedotte ed ha affermato che il ricorrente si è occupato della verifica dei lavori di manutenzione ordinaria, della redazione di due o tre computi metrici (uno dei quali gli è stato revocato); che è stato destinatario, unitamente al collega dell'incarico di coordinare l'attività di manutenzione ordinaria degli edifici Tes_1 2“Vero o no che il ricorrente, sin dall'assunzione alle dipendenze dell' ha svolto le seguenti Controparte_1 mansioni: mansioni di impiegato, in particolare provvedere alla gestione dei software, alle constatazioni in contraddittorio con le ditte esterne che effettuano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la viabilità e per gli edifici, al collaudo tecnico amministrativo dei medesimi lavori oltre alla redazione dei relativi verbali, svolge altresì incarichi di redazione dei computi metrici e delle relazioni tecniche, ha svolto anche le mansioni di coordinatore degli edifici dell'area calatina, ha svolto in qualità di professionista abilitato, attività di progettazione e direzione lavori ed è stato altresì nominato R.U.P. in relazione all'affidamento di appalti e concessioni?” 15 ricadenti nell'area calatina per un limitatissimo periodo di tempo ed ha svolto le funzioni di RUP in due o tre occasioni in relazione ad appalti di forniture (cfr. verbale udienza del 3 ottobre 2024).
D'altro verso occorre rilevare che gran parte delle dichiarazioni rese dalla teste - Testimone_2 indicata da parte ricorrente - ex dipendente di transitata, analogamente allo Controparte_2
, alle dipendenze dell' a far data dal 16 maggio 2023 e in aspettativa non Pt_1 Controparte_1 retribuita dal 15 aprile 2024, sono inutilizzabili oltre che inconducenti, trattandosi di circostanze apprese de relato ex parte actoris mentre, con riguardo allo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di coordinamento per la manutenzione degli edifici del calatino e delle funzioni di RUP, la stessa ha dichiarato di non sapere nulla (cfr. verbale udienza del 3 ottobre 2024).
Né a diverso risultato conducono le dichiarazioni rese dal teste - sempre citato Testimone_3 da parte ricorrente - anch'egli ex dipendente di transitato, a far data dal 16 Controparte_2 maggio 2023, alle dipendenze di l predetto, tecnico addetto alla stessa area di appartenenza CP_1 dello e con il quale ha disimpegnato “molti servizi”, ha dichiarato che fino a Pt_1 settembre/ottobre il ricorrente ha avuto il compito di inserire dati contabili tecnici su lavori a misura;
che nel periodo ottobre-novembre/dicembre 2023 si sono occupati congiuntamente dello svolgimento del servizio di “responsabile della manutenzione” per poi essere destinati al controllo intradossi nelle scuole della provincia (compito che ha implicato la redazione di relazioni sull'agibilità degli edifici scolastici); che fino a gennaio/febbraio 2024 e nei successivi due mesi hanno avuto il compito di inserire in una tabella le aree e i volumi dei plessi scolastici da inviare alla provincia;
che dal mese di aprile 2024 si sono occupati della redazione dei progetti di manutenzione straordinaria, precisando che al ricorrente sono stati assegnati due progetti relativi a due diverse scuole (di cui uno è stato poi revocato e l'altro è stato completato nel luglio 2024). Inoltre, ha dichiarato che il ricorrente ha svolto Contr le funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento) e di (direttore dell'esecuzione del contratto) per una fornitura di conglomerato bituminoso e per un noleggio di mezzi – ossia in relazione ad appalti di forniture – d'altro verso negando che il ricorrente si sia occupato della gestione dei software, abbia svolto attività di collaudo tecnico amministrativo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria affidati a ditte esterne sia di viabilità che per edifici, abbia redatto relazioni tecniche, abbia svolto compiti di coordinatore dei lavori di manutenzione degli edifici del calatino o abbia svolto ruoli di direzione lavori (cfr. verbale udienza del 3 ottobre 2024).
Infine, il teste – di parte resistente – , direttore tecnico dell' resistente Testimone_4 CP_1 dall'1 aprile 2024, interrogato a prova diretta sui capitoli ammessi con ordinanza dell'11 giugno 20243 e a prova contraria sull'unico capitolo articolato in ricorso, per quanto in questa sede rileva, ha confermato che si è occupato, come già detto, della misurazione degli edifici e della Pt_1 redazione di un progetto di manutenzione straordinaria di un edificio scolastico (altri due incarichi per la progettazione non sono stati portati a termine), ha effettuato constatazioni relative a lavori di viabilità soltanto nei primi mesi del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda speciale ed ha svolto le funzioni di RUP per la fornitura di conglomerato bituminoso e per il noleggio a freddo di mezzi di lavoro mentre ha negato che lo stesso gestisca i software in dotazione all'ufficio, abbia effettuato constatazioni relative a lavori di manutenzione degli edifici, si sia occupato del coordinamento dei lavori di manutenzione degli edifici nell'area del calatino, sia stato incaricato della direzione di lavori e coordini altri lavoratori nello svolgimento della propria attività (cfr. verbale udienza del 3 ottobre 2024).
A fronte di tali risultanze istruttorie - e comunque già in assenza di una specifica e dettagliata comparazione tra mansioni, come prospettate, e declaratorie negoziali - tenuto conto dei livelli e delle qualifiche previsti dalla contrattazione collettiva (in atti risulta prodotto il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi, doc. 1 parte ricorrente), e, per quanto qui d'interesse, di quanto previsto all'art. 10 – rubricato “Inquadramento del personale” (“In relazione alle mansioni svolte i dipendenti sono inquadrati nei livelli di seguito elencati (…). Il lavoratore che svolge promiscuamente mansioni rientranti in livelli diversi è inquadrato al livello superiore qualora le mansioni relative al livello superiore risultino prevalenti, salvo il caso di mutamento temporaneo di mansioni. L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi. (…)
VII livello Cat. Impiegati con funzioni direttive. Declaratoria: Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenze) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire.
VI livello Cat. Impiegati/Operai. Qualif. Impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/poteri di iniziativa. Operai con mansioni e qualifiche specialistiche.
Declaratoria: Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità
4) Vero o no che il ricorrente è subordinato a Lei quale responsabile del servizio?
5) Vero o no che il ricorrente non coordina alcun lavoratore?
6) Vero o no che al ricorrente non è assegnata alcuna altra mansione dalla Direzione Tecnica?” 17 professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite. Esempi:
1.1 Impiegato di concetto tecnico/amministrativo (…), i lavoratori del VII livello sono coloro che svolgono funzioni direttive che implicano una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire.
Sono invece riconducibili al VI livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti ad attività complesse, che richiedono una elevata e consolidata preparazione, una adeguata capacità professionale e gestionale e una adeguata esperienza. A tali lavoratori, dotati di facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali impartitegli, sono assegnate mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali e/o abilitativi.
Con riguardo ai lavoratori inquadrati nel IV livello ossia il livello effettivamente riconosciuto all'odierno ricorrente da parte della società resistente in sede di accordo di conciliazione sindacale, si tratta di coloro che risultano “in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico e che esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità tra cui attività amministrative e tecniche ovvero che vengono adibiti ad operazioni e compiti esecutivi per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, con il compito, eventualmente, di coordinare e sorvegliare le attività svolte da altri lavoratori”.
Tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, all'esito della quale è emerso che nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze con l' resistente la prestazione lavorativa CP_1 resa dal ricorrente è consistita nella redazione di relazioni sull'agibilità degli edifici scolastici, nella redazione di un unico progetto di manutenzione ordinaria di edifici scolastici e nell'espletamento Contr delle funzioni di RUP e di in relazione a due appalti di forniture sulla base di incarichi appositamente conferiti, di volta in volta, dal direttore generale o dal direttore tecnico;
che non è risultato riscontrato lo svolgimento, sempre nell'ambito del rapporto alle dipendenze dell' resistente, delle mansioni di addetto alla gestione dei software, alle constatazioni in CP_1 contraddittorio con le ditte esterne per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in tema di viabilità ed edilizia, al collaudo tecnico amministrativo dei medesimi lavori e alla redazione dei relativi verbali nonché al coordinamento dei lavori di manutenzione degli edifici dell'area calatina;
18 appare evidente come non si tratti di mansioni “caratterizzate da elevata capacità professionale, piena responsabilità sul contenuto della prestazione, ampia autonomia decisionale nell'ambito di sole direttive di carattere generale” (cfr. pag. 5 del ricorso) così come asserito da . Pt_1
È, dunque, da escludere la riconducibilità delle predette mansioni al VI livello in quanto difetta la facoltà di decisione e l'autonomia di iniziative richieste dalla declaratoria sopra citata e, a fortiori, al
VII livello laddove si fa riferimento all'espletamento di funzioni direttive con autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa con pedissequa responsabilità circa i risultati attesi e gli obiettivi da conseguire.
Trattasi di presupposti non ricorrenti nella fattispecie a mano.
Il ricorrente non ha fornito elementi che consentano di ritenere comprovato lo svolgimento di funzioni direttive con autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa oppure di funzioni inerenti ad attività complesse con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative che caratterizzano, secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva, il chiesto inquadramento, non potendo ritenersi dimostrata la riconducibilità delle mansioni di fatto espletate da al VII o al VI livello, mentre appare Pt_1 corretto l'inquadramento nel IV livello previsto per i lavoratori in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico che esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità tra cui attività amministrative e tecniche.
Per completezza va poi osservato che solo in sede di note sostitutive di udienza ex art 127 ter c.p.c. la difesa di parte ricorrente ha apoditticamente chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso con espresso riferimento non solo al livello VI del CCNL di categoria (e dunque con rinuncia implicita al livello VII) ma in subordine “per mero tuziorismo difensivo, con riferimento al livello V”.
In ragione dell'oggetto del contendere deve osservarsi che non può semplicisticamente ricondursi una istanza di tal fatta al principio per il quale “nel più ci sta in meno”, all'evidenza una richiesta di inquadramento in livello superiore, con ogni conseguenza di tipo economico e contributivo, esige una specifica e chiara allegazione e prospettazione non solo dei compiti disimpegnati ma della corrispondenza alla declaratoria contrattuale, al profilo di inquadramento rivendicato oltre che chiaramente alla continuità delle mansioni espletate e tali da meritare una diversa considerazione, anche in via di mera prevalenza;
allegazione e prova nella specie del tutto mancante.
In definitiva, deve ritenersi che il quadro probatorio complessivamente considerato non consenta di ritenere provata la riconducibilità delle attività svolte alle indicate superiori qualifiche, avendo il lavoratore posto alla base della domanda di riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori la semplice affermazione di svolgere attività rientranti, a suo dire, nella superiore qualifica senza fornire delle prove univoche in ordine alla loro riconducibilità alla qualifica richiesta o alla eventuale
19 continuità e prevalenza delle stesse ed essendo tali attività, al contrario, compatibili con la qualifica contrattualmente riconosciutagli dal datore di lavoro.
La relativa domanda volta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento e le conseguenti differenze retributive deve, dunque, essere rigettata, non essendo stato assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio su di esso gravante.
5. In ragione della peculiarità della fattispecie e della complessità della normativa ad essa applicabile, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese processuali.
IA, 18 settembre 2025
Il giudice del lavoro
Laura Renda
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3“1) Vero o no che il ricorrente è assegnato all'ufficio tecnico? 2) Vero o no che il ricorrente si occupa della misurazione dei fabbricati indicati allo stesso dall'Azienda o da
[...]
? Controparte_1 3) Vero o no che il ricorrente si occupa della compilazione delle schede fabbricato? 16
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di IA dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 16 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3703/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Gabriele Parte_1
Savoca;
-ricorrente- contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Andrea
Mantegna come da procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: scatti di anzianità; inquadramento contrattuale
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 16 settembre 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze di ora posta in liquidazione giudiziale, dal 19 Controparte_2 febbraio 2007 al 15 maggio 2023 svolgendo mansioni di impiegato addetto alla gestione dei software, alle constatazioni in contraddittorio con le ditte esterne che effettuavano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la viabilità e gli edifici, al collaudo tecnico-amministrativo dei medesimi lavori e alla redazione dei relativi verbali nonché alla redazione di computi metrici e relazioni tecniche;
1 - che nel febbraio 2008 era stato incaricato di svolgere anche le mansioni di coordinatore degli edifici dell'area calatina;
- che nell'ambito del suddetto rapporto lavorativo aveva svolto, in qualità di professionista abilitato, attività di progettazione e direzione lavori nonché la funzione di RUP in relazione all'affidamento di appalti e concessioni alla ditta Controparte_2
- che dal giugno 2011 era stato inquadrato nel VI livello del CCNL Servizi integrati;
- che in seguito alla cessione di un ramo di azienda di a far data dal 16 maggio Controparte_2
2023 era transitato alle dipendenze dell' Controparte_1 società in house della , con applicazione del CCNL Servizi integrati,
[...] Controparte_1 così come previsto dai verbali di accordo sindacale del 7-8 maggio 2023;
- che nell'ambito del nuovo rapporto di lavoro è stato inquadrato in via temporanea come impiegato di IV livello con riserva di procedere all'inquadramento definitivo dopo un periodo di tre mesi, alla luce delle mansioni effettivamente svolte nella nuova organizzazione aziendale;
- che nonostante sia abbondantemente trascorso il predetto termine di tre mesi ed esso ricorrente abbia continuato a svolgere le medesime mansioni svolte alle dipendenze di non vi è Controparte_2 stata alcuna riorganizzazione aziendale idonea a giustificare l'inquadramento inferiore riconosciutogli;
- che il contratto di servizio stipulato tra parte resistente e la ha i Controparte_1 medesimi contenuti di quello prima intercorrente tra quest'ultima e Controparte_2
- che la on gli ha riconosciuto né corrisposto gli scatti di anzianità. CP_1
Il ricorrente ha assunto di aver maturato un'anzianità di servizio convenzionale di sedici anni alla data dell'assunzione presso l'Azienda resistente (i.e. 16 maggio 2023) avendo diritto al pagamento delle relative differenze retributive in virtù di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL di categoria in ordine agli scatti di anzianità biennali nella misura massima del 50% della retribuzione tabellare, pari ad € 961,97.
Per altro verso, ha dedotto di avere svolto, sin dalla data di assunzione e in via continuativa, Pt_1 mansioni superiori rispetto al IV livello riconosciutogli da parte del datore di lavoro e di avere, quindi, diritto all'inquadramento nel VII livello o, in subordine, nel VI livello di cui al CCNL Servizi integrati nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive (pari ad € 516,32 mensili).
Tanto premesso, parte ricorrente ha così concluso:
“- Statuire il diritto del ricorrente agli scatti di anzianità, come quantificati dal CCNL di categoria, da calcolare sull'effettivo livello di inquadramento cui il ricorrente ha diritto;
- Statuire altresì il diritto del ricorrente all'inquadramento nel settimo livello, o in subordine nel sesto livello, e quindi al conseguenziale trattamento economico secondo le tabelle retributive annesse al CCNL di
2 categoria indicato in atti. – Condannare l' convenuta, in persona del legale rapp.te, al CP_1 pagamento di tutte le differenze retributive dovute in virtù delle superiori statuizioni, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarre a norma dell'art. 93 c.p.c.”.
Con memoria depositata il 31 maggio 2024 si è costituita tempestivamente in giudizio l'
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, Controparte_1 sia in fatto che in diritto.
L resistente ha, in primo luogo, evidenziato che il ricorrente non ha maturato gli scatti di CP_1 anzianità pretesi in quanto vi ha rinunciato per effetto della conciliazione in sede sindacale, il cui verbale, mai impugnato, contiene statuizioni in deroga all'art. 2112 c.c.
Inoltre, ha precisato che, stante la natura pubblicistica dell'Azienda speciale costituita ai sensi dell'art. CP_ 114 TUEL e partecipata interamente dalla , non è possibile procedere Controparte_1
a progressioni verticali in assenza di pubblica selezione;
ciò che comporta l'infondatezza della domanda spiegata dal ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'inquadramento superiore.
Ha poi assunto l'inammissibilità della suddetta domanda in quanto il ricorrente non ha proceduto al raffronto tra la declaratoria del CCNL applicato al rapporto e le mansioni asseritamente svolte in concreto alle dipendenze di essa Azienda, limitandosi ad affermare che tali mansioni rientrano nel
VII (o, in subordine, nel VI) livello del CCNL di categoria e omettendo di fornire la prova delle professionalità e competenze acquisite nonché dell'esercizio continuativo e prevalente delle mansioni asseritamente superiori.
L ha dedotto che il ricorrente si è occupato e continua ad occuparsi della Controparte_1 rilevazione e misurazione dei fabbricati (perlopiù plessi scolastici) sulla base delle indicazioni impartite dal direttore tecnico nonché della compilazione delle schede fabbricato contenenti i dati degli immobili verificati, svolgendo mansioni esecutive di media complessità pienamente compatibili con la declaratoria del IV livello del CCNL Servizi integrati, mentre ha svolto le funzioni di RUP soltanto in quattro occasioni in relazione all'acquisizione di forniture in seguito alla pubblicazione di un avviso aperto senza l'elaborazione di un bando di gara e di un capitolato speciale d'appalto.
Da ultimo, ha contestato la genericità dei conteggi elaborati ai fini della quantificazione delle differenze retributive pretese, omettendo di specificare il relativo periodo di maturazione e di produrre i corrispondenti prospetti paga.
Pertanto, parte resistente ha spiegato ampie difese volte al rigetto del ricorso formulando le seguenti conclusioni: “- Rigettare il ricorso proposto poiché infondato in fatto ed in diritto;
- Statuire anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”.
3 All'esito dell'udienza di discussione del 16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1. Oggetto del presente procedimento è, per un verso, l'accertamento del diritto di , Parte_1 dipendente dell' a far data dal 16 maggio Controparte_1
2023, al riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nell'ambito del rapporto lavorativo intercorso con nel periodo 19 febbraio 2007-15 maggio 2023 e al pagamento Controparte_2 delle correlate differenze retributive nonché, per altro verso, l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel VII livello o, in subordine, del VI livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi in ragione dell'asserito svolgimento fin dalla data di assunzione di mansioni da sussumersi nel predetto livello e di ottenere le differenze retributive maturate.
Risulta pacifico dì come documentato che è stato assunto da in Parte_1 Controparte_2 data 19 febbraio 2007 con inquadramento, a partire dal mese di giugno 2011, nel VI livello del CCNL
Multiservizi e che lo stesso è poi transitato, con decorrenza dal 16 maggio 2023, alle dipendenze dell' ove è stato inquadrato nel IV livello del medesimo CCNL (cfr. doc. Controparte_1
3 e 6 parte ricorrente nonché doc. 2 parte resistente).
2. Tanto premesso, si rileva come la questione oggetto del presente giudizio si collochi nel solco della complessa vicenda che ha condotto all'avvio della procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività degli ex dipendenti di società partecipata della Provincia Controparte_2
Regionale di IA (ora ) in liquidazione giudiziale in virtù del Controparte_1 decreto del 29 novembre 2022 del Tribunale di IA IV sez. Fallimentare, e al contestuale passaggio degli stessi alle dipendenze dell , Controparte_1 ente strumentale cessionario dell'attività di costituito ex art. 114 d.lgs. n. Controparte_2
267/2000 proprio al fine di assicurare la continuità dei servizi di interesse generale e di salvaguardare i livelli occupazionali (cfr. decreto del con i poteri del Sindaco Parte_2 metropolitano n. 28 del 24 febbraio 2023 e delibera del Commissario ad acta con i poteri del
Consiglio metropolitano n. 9 del 31 marzo 2023 in atti) – ciò in forza dell'Accordo sindacale del 7-8 maggio 2023 (doc. 4 e 5 parte ricorrente e doc. 1 parte resistente) e delle successive conciliazioni in sede sindacale sottoscritte dai lavoratori.
Ebbene, con il richiamato Accordo sindacale l'Azienda speciale, verificata “la necessità di un periodo di “asses[s]ment” durante il quale riuscire a verificare le effettive esigenze tecnico organizzative della azienda” e rilevato come già in sede di avvio della procedura essa avesse “identificato la
4 necessità di adibire lavoratori a differenti categorie legali e/o differenti livelli di inquadramento rispetto a quelli attualmente attribuibili”, si è impegnata “ad assumere, senza soluzione di continuità, al momento della formalizzazione dell'acquisto d'azienda, tutto il personale rispondente ai requisiti di cui sopra, secondo le esigenze tecniche, organizzative ed economico-finanziarie”.
Occorre evidenziare – e ciò assume carattere dirimente ai fini della decisione della domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nell'ambito del rapporto alle dipendenze di (cfr. Tib. IA, sez. lav. nn. 248, 254, 255 del 21 gennaio 2025) – come la Controparte_2 stipulazione di tale Accordo sia avvenuta in applicazione della normativa di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990, in deroga all'art. 2112, commi 1, 3 e 4, c.c., così come espressamente previsto nelle premesse del suddetto verbale di incontro e accordo sindacale sottoscritto dall'
[...]
e dalle i categoria in data 7-8 maggio 2023, laddove Controparte_1 Pt_3
è stato rilevato che “il passaggio del personale” sarebbe avvenuto “nei limiti delle esigenze organizzative e finanziarie della ” e che i predetti limiti, connessi alla carenza di risorse CP_1 finanziarie messe a disposizione da parte della , non avrebbero Controparte_1 consentito “in alcun modo, nell'immediato, di garantire ai lavoratori la precedente condizione Co economica e normativa goduta in ”, dando atto che “l'operazione suddetta rientra CP_2 nell'ambito dell'applicazione del trasferimento di azienda ex art. 2112 del codice civile pur con le applicazioni della normativa derogatoria di cui all'art. 47, comma 5 L. 428/1990 che legittima la sottoscrizione del presente accordo”.
Come anche chiarito nel prosieguo dell'Accordo, “ai sensi dell'art. 47 comma 5 L. 428/1990, le parti in sede di concertazione sindacale, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, possono stipulare contratti collettivi, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 81/2015, in deroga all'art. 2112 comma 1, 3 e 4 codice civile;
inoltre ai sensi dell'art. 457 comma 5 bis non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2112 comma 2 del c.c. ed il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda”.
Facendo applicazione della normativa derogatoria, è stato, dunque, previsto che “al personale” sarebbe stata “garantita l'anzianità di servizio convenzionale” e sarebbe stato riconosciuto “con riferimento al livello e alla qualifica di nuova acquisizione, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Servizi Integrati multiservizi con esclusione di qualunque eventuale voce ulteriore derivante da accordi e/o usi aziendali e/o individuali (in via esemplificativa: superminimi, indennità
e/o assegni ad personam, premi individuali e collettivi, ecc.)”.
Il chiaro testo negoziale, di contenuto anche novativo, ha, dunque, previsto che il passaggio dei lavoratori avvenisse con acquisizione di nuovi livelli e qualifiche nonché con l'esclusione degli
5 elementi retributivi in precedenza riconosciuti sulla base di accordi e usi aziendali o individuali, pur riconoscendo l'anzianità di servizio convenzionale maturata.
La deroga all'applicazione dell'art. 2112 c.c., sì come formulata nei termini sopra descritti, appare legittima proprio in ragione dell'apposita previsione dell'art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, la cui ratio risiede nella preminente finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, alla luce della quale trovano giustificazione le modifiche anche peggiorative del trattamento economico in precedenza goduto dai lavoratori.
Invero, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte “il legislatore ha previsto ampia possibilità per l'impresa subentrante di concordare condizioni contrattuali per l'assunzione ex novo dei lavoratori, in deroga a quanto dettato dall'art. 2112 cod. civ. ed ha altresì previsto la possibilità di escludere parte del personale eccedentario dal passaggio, in quanto la derogabilità, laddove prevista dall'accordo sindacale, anche peggiorativa del trattamento dei lavoratori, si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente e si legittima con la garanzia della conclusione di un accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie (Cass. 4 novembre 2014, n. 23473; Cass. 22 settembre 2011, n.
19282; Cass. 5 marzo 2008, n. 5929)”, dovendo ritenersi che “In tali ipotesi (…) la priorità di tutela dal piano del singolo lavoratore (cui risponde l'esclusiva applicazione dell'art. 2112 c.c.) si sposta al piano dell'interesse collettivo al perseguimento dell'agevolazione della circolazione dell'azienda quale strumento di salvaguardia della massima occupazione, in una condizione di obiettiva crisi imprenditoriale, anche al prezzo del sacrificio di alcuni diritti garantiti dall'art. 2112 c.c., pur sempre in un ambito tutelato di consultazione sindacale” (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1383).
L'Accordo sindacale del 7-8 maggio 2023 è stato poi richiamato nel verbale di conciliazione e rinuncia in sede protetta del 13 maggio 2023 (doc. 3 parte ricorrente e doc. 2 parte resistente) sottoscritto dall' - assistita dal conciliatore Controparte_1
– e da - assistito dalla conciliatrice ( Parte_4 Parte_1 Controparte_3 CP_4
-, le cui previsioni, in punto di inquadramento contrattuale e voci retributive, appaiono in linea
[...] con quanto disposto nel citato Accordo.
Con il suddetto verbale di conciliazione individuale le parti, beneficiarie di una effettiva assistenza da parte dei rappresentanti sindacali mandatari, hanno concordato “tutti gli aspetti della prosecuzione, ai sensi dell'art. 2112 c.c. per come derogato dall'art. 47, comma 5 e 5 bis, l. n. 428/1990, del rapporto di lavoro del lavoratore presso l' la trasformazione dell'orario Controparte_1 di lavoro, la eventuale modifica della categoria legale e del livello di inquadramento” procedendo alla sottoscrizione di “un accordo di conciliazione e rinunce nei confronti dell' Parte_5
[...
[...] [...]
in relazione al rapporto di lavoro sinora intercorso con ed alla
[...] Controparte_2 rispettiva esecuzione”.
Più in particolare, dopo aver precisato che il nuovo rapporto di lavoro avrebbe avuto inizio dal 16 maggio 2023 (ossia “nel momento in cui la azienda avrà cessato la propria attività e la CP_2 stessa sarà stata trasferita nei modi di legge alla nuova Controparte_1
”), nell'ambito delle previsioni di cui al punto 2 del verbale, rubricato “Prosecuzione del
[...] rapporto di lavoro presso l' e deroghe pattuite a livello collettivo e Controparte_1 individuale all'art. 2112 c.c.”, è stato previsto quanto segue:
“
2.1. Le Parti, nella libera e reciproca capacità contrattuale che mutuamente si riconoscono, intendono perfezionare, ai sensi della normativa applicabile su richiamata, il passaggio del lavoratore presso l' coerentemente a quanto pattuito nell'accordo collettivo Controparte_1 aziendale dell'08.05.2023.
2.2. Per effetto di quanto previsto dall'2112 c.c., comma 1, per come derogato dall'art. 47, comma 5
e 5 bis, l. n. 428/1990, a decorrere dal giorno 16.05.2023 il rapporto di lavoro proseguirà, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della cessionaria . Controparte_1
2.2.1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2112, comma 2, del c.c., e in applicazione dell'art. 47, commi 5 e 5 bis, l. n. 428/1990, è esclusa la responsabilità solidale dell' con Controparte_1 riferimento a tutti gli eventuali crediti che il lavoratore aveva con ivi incluso il Controparte_2
TFR.
2.3. Presso il datore di lavoro cessionario il rapporto di lavoro proseguirà con l'applicazione esclusiva della disciplina del cessionario.
2.3.1. Al rapporto di lavoro continuerà a trovare applicazione il pregresso CCNL Servizi Integrati –
Multiservizi, mentre cesserà l'applicazione della contrattazione e delle prassi di ogni livello, anche aziendali e individuali, applicati e/o applicabili dal cedente, e troverà esclusiva applicazione la contrattazione aziendale che successivamente ed eventualmente verrà sottoscritta oltre che le condizioni già concordate con le parti sociali nel verbale del 08.05.2023.
2.3.2. A decorrere dal 16.05.2023 cesserà l'applicazione, dunque, di ogni norma, istituto, trattamento economico e beneficio previsti dal contratto individuale e dalla normativa e dalla contrattazione collettiva di ogni livello, ed indi anche nazionale, territoriale ed aziendale, afferenti al cedente.
2.4. Sulla scorta di quanto previsto nel verbale di accordo sindacale dell'08.05.2023 (sottoscritto ai sensi del comma 5 dell'art. 47 L. 428/90), subordinato all'acquisto della azienda cessata il
15.05.2023, e con efficacia di acquisto della azienda da giorno 16.05.2023, in deroga a quanto previsto dall'art. 2112, commi 1 e comma 3, c.c., il lavoratore sarà inquadrato secondo il CCNL
Servizi Integrati – Multiservizi applicato dalla alla categoria legale analoga Controparte_1
7 a quella fino ad oggi posseduta e al livello 4 del citato CCNL nel profilo professionale di addetto
Amministrazione.
2.5. Il lavoratore accetta, dunque, il suddetto livello di inquadramento, la categoria legale e le mansioni, e la retribuzione, oltre che per gli effetti dell'accordo collettivo aziendale sottoscritto in data 08.05.2023, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 (…) , sesto comma c.c. nell'interesse dello stesso alla salvaguardia dell'occupazione.
2.6. A decorrere dal 16.05.2023 le parti convengono, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n.
81/2015, oltre che a quanto previsto dall'accordo aziendale sottoscritto in data 08.05.2023 in deroga all'art. 2112, comma 1, c.c., di trasformare l'orario di lavoro applicato presso la Controparte_2 con applicazione dell'orario di lavoro part-time orizzontale per un numero di ore complessive settimanali pari a n. 25 ore. L'orario di lavoro con la predetta decorrenza del 16.05.2023, dunque,
è pari a 25 ore così distribuite: Lunedì: 09-14; Martedì: 09-14; Mercoledì: 09-14; Giovedì: 09-14;
Venerdì: 09-14.
2.6.1. Le parti convengono che la suddetta distribuzione dell'orario di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, a fronte di comprovate esigenze tecniche, produttive e organizzative, potrà essere variata nella sua collocazione o aumentata con un preavviso di giorni 2.
2.6.2. In ragione del periodo di “asses[s]ment” le parti convengono, inoltre, che entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo l'orario di lavoro e la collocazione temporale potranno essere modificati unilateralmente dall'Azienda in ragione delle esigenze organizzative.
2.7. A decorrere dal 16.05.2023, al lavoratore sarà garantita l'anzianità di servizio convenzionale e sarà riconosciuto, con riferimento al livello ed alla qualifica di nuova acquisizione, esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Servizi integrati multiservizi con esclusione di qualunque eventuale voce ulteriore derivante da accordi e/o usi aziendali e/o individuali (in via esemplificativa: superminimi, indennità e/o assegni ad personam, premi individuali e collettivi, ecc.).
Il trattamento economico e normativo complessivo come sopra determinato assorbe e sostituisce ogni trattamento economico discendente dal pregresso inquadramento e dalla pregressa disciplina afferenti al cedente, nonché dal nuovo inquadramento e dalla nuova disciplina afferenti alla cessionaria, ivi compresi retribuzione accessoria, scatti di anzianità, eventuali superminimi e/o assegni ad personam, ed ogni ulteriore voce relativa a compensi e/o emolumenti e/o indennità comunque denominati ed a qualsivoglia titolo eventualmente previsti dalle prassi, dagli usi, dalla normativa, dalla contrattazione individuale, dalla contrattazione nazionale e dalla contrattazione di secondo livello afferenti al cedente e/o al cessionario.
8
2.8. Il TFR e ogni altra competenza retributiva antecedente al passaggio dalla Controparte_2 alla potrà esser richiesto esclusivamente alla in base a Controparte_1 Controparte_2 quanto previsto dall'art. 47, comma 5 bis, l. n. 428/1990 che deroga alla previsione di cui all'art.
2112, comma 2, c.c..
2.9. Le parti convengono che la permanenza e/o prosecuzione del rapporto lavorativo è subordinato alla verifica del possesso dei titoli richiesti per lo svolgimento delle mansioni di competenza e di tutti
i requisiti richiesti per svolgere attività di lavoro presso le in ordine a casellario Controparte_5 giudiziale e certificato dei carichi pendenti. (…)
2.14. Il lavoratore acconsente espressamente alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso la
ed accetta le modifiche e trasformazioni di cui ai superiori punti”. Controparte_1
Il lavoratore ha, quindi, accettato nei termini citati le condizioni della prosecuzione del rapporto di lavoro secondo le clausole derogatorie dell'art. 2112 c.c. e, comunque, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2103, comma 6, c.c..
In tale contesto, nel punto 3, rubricato “Conciliazione e reciproche rinunce e concessioni” le parti hanno pattuito quanto segue:
“…3.1. Le parti confermano di voler addivenire alla sottoscrizione di un accordo di conciliazione al fine di prevenire ogni contenzioso fra le medesime in relazione al rapporto sinora intercorso e alla relativa prosecuzione e trasformazione.
3.2. Pertanto, a fronte di quanto previsto dal presente accordo il lavoratore si dichiara tacitato di ogni doglianza, domanda e pretesa;
indi accetta espressamente il passaggio e trasformazione del contratto come sopra concordata;
rinuncia nei confronti della degli Controparte_1 amministratori e/o rappresentanti e/o soci della predetta azienda e delle persone fisiche e/o giuridiche e/o ditte e/o società e/o amministrazioni connesse e/o collegate e/o ricollegabili a qualsivoglia dei predetti soggetti, ad ogni e qualsivoglia domanda, azione o pretesa, comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione del rapporto di lavoro;
e così, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, il lavoratore rinuncia ad ogni domanda per differenze retributive tra quanto percepito e quanto eventualmente dovuto a norma di leggi, decreti, regolamenti, contratti ed accordi individuali e collettivi di ogni livello, anche interconfederali, nazionali, territoriali ed aziendali;
ad ogni pretesa e differenza per paga base, retribuzione ordinaria, contingenza, minimi contrattuali, vacanza contrattuale, adeguamento contrattuale, aumenti periodici a qualsivoglia titolo e comunque denominati, livello, inquadramento, mansioni diverse e/o superiori, assegni ed emolumenti ad personam, scatti di anzianità, ferie, ex festività, ROL, permessi, 13a mensilità, 14a mensilità, indennità di mensa, buoni pasto, superminimi ed indennità ulteriori a qualsivoglia titolo;
a qualsivoglia pretesa relativa ad una diversa qualificazione del
9 rapporto e/o a qualsivoglia attività svolta nei confronti della rinuncia, inoltre, Controparte_6
a qualsivoglia domanda di risarcimento di danni precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali (…); rinuncia, inoltre, espressamente ad ogni istituto, trattamento e beneficio previsti dal contratto individuale e/o dalla prassi e/o dagli usi e/o dalla normativa e/o dalla contrattazione collettiva di ogni livello (…) afferenti al cedente (…).
3.3. La accetta le rinunzie del lavoratore e nell'ambito della stessa Controparte_1 transazione generale e novativa di cui sopra conferma gli effetti del passaggio e della trasformazione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel presente accordo.
3.4. Il lavoratore dichiara, quindi, con l'esecuzione di quanto previsto dal presente accordo di non aver nulla da rivendicare alla , ivi incluso il TFR sinora maturato, non Controparte_1 avendo nulla da rivendicare né richiedere nei confronti dell' con riferimento Controparte_1 al precedente periodo di lavoro e sino alla data di sottoscrizione del presente verbale.
3.5. L'efficacia del presente accordo conciliativo è espressamente subordinata alla effettiva acquisizione della azienda cessata oggetto di asta pubblica ed avrà comunque efficacia a far data dal 16.05.2023.
Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque riferibili al precedente periodo del rapporto di lavoro”.
Alla stregua di quanto concordato, il lavoratore ha, quindi, manifestato espressa accettazione a che la disciplina del livello di inquadramento e del trattamento retributivo, economico e normativo sia quella derogatoria dell'art. 2112 c.c. secondo la previsione del citato art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, con la conseguenza che, seppure tale accordo abbia inciso in senso peggiorativo sull'elemento retributivo connesso, tra l'altro e per quanto rileva nel presente giudizio, all'inquadramento al livello inferiore e agli scatti di anzianità maturati presso la cedente, ciò risulta giustificato nella logica, in sé lecita, dell'art. 47, comma 5, legge citata, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese in crisi.
L'esame delle pretese avanzate da parte ricorrente nel presente giudizio deve, quindi, essere condotto tenendo conto dei vincoli di cui sopra, imposti dalla disciplina derogatoria alla regolamentazione del rapporto di lavoro nel momento del passaggio del dipendente presso la nuova parte datoriale.
3. Tanto chiarito, con precipuo riguardo alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata per il servizio prestato alle dipendenze di Controparte_2
(16 anni e 3 mesi) e al pagamento degli scatti di anzianità, si rileva come la pretesa attorea sia infondata stante che, diversamente da quanto allegato dal ricorrente, nell'ambito dell'accordo di conciliazione vi è stata un'espressa rinuncia “ad ogni pretesa e differenza per aumenti periodici a qualsivoglia titolo e comunque denominati” e “scatti di anzianità” (cfr. punto 3.2 dell'accordo)
10 mentre, al punto 2.7, seppure viene previsto che “A decorrere dal 16.05.2023, al lavoratore sarà garantita l'anzianità di servizio convenzionale” – del resto riconosciuta dall' resistente per CP_1 come risulta dalle buste paga in atti ma soltanto ai fini dell'individuazione del regime di tutela applicabile al rapporto di lavoro -, viene poi specificato che “sarà riconosciuto, con riferimento al livello ed alla qualifica di nuova acquisizione, esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Servizi integrati multiservizi con esclusione di qualunque eventuale voce ulteriore derivante da accordi e/o usi aziendali e/o individuali” e che “Il trattamento economico e normativo complessivo come sopra determinato assorbe e sostituisce ogni trattamento economico discendente dal pregresso inquadramento e dalla pregressa disciplina afferenti al cedente, nonché dal nuovo inquadramento e dalla nuova disciplina afferenti alla cessionaria, ivi compresi retribuzione accessoria, scatti di anzianità, eventuali superminimi e/o assegni ad personam, ed ogni ulteriore voce relativa a compensi e/o emolumenti e/o indennità comunque denominati ed a qualsivoglia titolo eventualmente previsti dalle prassi, dagli usi, dalla normativa, dalla contrattazione individuale, dalla contrattazione nazionale e dalla contrattazione di secondo livello afferenti al cedente e/o al cessionario”.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 22 del CCNL Servizi integrati/Multiservizi al rapporto de quo
– secondo cui gli impiegati hanno il diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso una stessa impresa, a una maggiorazione del 6,25% per un massimo di otto scatti biennali di anzianità fino al raggiungimento del 50% della retribuzione tabellare dell'ultimo livello di appartenenza – ciò che comporta la maturazione del primo scatto di anzianità soltanto alla data successiva alla proposizione dell'odierno ricorso del 16 maggio 2025 - la domanda spiegata dal ricorrente è infondata e va rigettata.
4. Parimenti infondata appare la domanda di parte ricorrente volta all'inquadramento nel preteso livello superiore, dovendo rilevarsi come con la sottoscrizione del suddetto verbale di conciliazione secondo la disciplina di cui all'art. 47, comma 5, legge n. 428/1990 il lavoratore abbia accettato che le mansioni svolte, rimaste le stesse di quelle già espletate presso la per come Controparte_2 pure affermato dallo stesso ricorrente in ricorso, fossero inquadrate nel nuovo livello inferiore, irrilevante risultando, alla stregua di quanto concordato, il precedente inquadramento.
Sotto tale profilo - e in disparte ogni altra questione inerente all'impugnabilità del verbale di conciliazione sindacale, invero nella specie mancante - appare evidente come priva di fondamento sia la censura avente ad oggetto la contrarietà dell'assunzione ad un livello inferiore “ai princìpi stabiliti da norme imperative, che impongono l'attribuzione di un livello corrispondente a quello già goduto”, nonché al CCNL di categoria nella parte in cui “contempla, per l'appunto, il sistema di classificazione del personale disponendo la corrispondenza fra mansioni esercitate e livello di
11 inquadramento” (cfr. pag. 2 del ricorso), laddove, per come evidenziato, il nuovo inquadramento delle mansioni è proprio legittimato dalla disciplina derogatoria di cui al citato art. 47, comma 5, legge n. 428/1990.
Del tutto irrilevante si profila, poi, la doglianza attorea secondo cui l'inquadramento sottoscritto in sede di conciliazione sindacale “è stato comunque accettato in vista della teorica possibilità che un nuovo contratto di servizio richiedesse, per fare fronte ad eventuali diversi contenuti delle obbligazioni contrattuali, una riorganizzazione della struttura interna in base alla quale attribuire al personale le mansioni ad essa funzionali”, posto che – fermo restando che l'assunzione è stata subordinata alla sottoscrizione delle condizioni previste nel suddetto verbale di conciliazione – la previsione della possibilità di una diversa assegnazione di mansioni e di livello è stata prevista nell'Accordo sindacale dell'8 maggio 2023 e nel verbale di conciliazione del 13 maggio 2023 solo in via eventuale per il caso in cui, a seguito del periodo transitorio di valutazione, l'Azienda speciale avesse verificato “di avere attribuito un livello di inquadramento o qualifica erroneo rispetto alle mansioni che verranno effettivamente assegnate”; situazione, questa, evidentemente, ritenuta insussistente nel caso di specie e, comunque, priva di conseguenze di sorta per il caso della sua inosservanza, non essendo prospettata quale condizione per la validità dell'accordo.
D'altronde, il citato periodo di assessment è risultato funzionale alla modifica dell'orario di lavoro contrattualizzato in ragione delle esigenze organizzative e finanziarie dell' - cfr. punti 2.6.1. CP_1
e 2.6.2. del verbale di conciliazione (cfr., altresì, verbale di incontro e accordo sindacale laddove è stato previsto che “Le ore lavorative, pur nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali, verranno incrementate all'arrivo di fondi che apportino un flusso di cassa positivo (sia dalla società
[...]
che dalla Regione Siciliana e/o eventuali altri enti), cercando, ove Controparte_1 possibile, di raggiungere il monte ore massimale prima dell'inizio del nuovo anno”).
Al riguardo, dall'esame della documentazione in atti – cfr. buste paga S.C.M.C. prodotte dal ricorrente - emerge come l'Azienda speciale abbia effettivamente proceduto all'incremento progressivo dell'orario di lavoro in quanto, a fronte dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale al 62,50% (25 ore settimanali nel periodo maggio-luglio 2023), in seguito al decorso del periodo trimestrale di assessment nel periodo agosto-settembre l'orario di lavoro è stato aumentato all'80% (32 ore settimanali) e da ottobre 2023 a gennaio 2024 al 90% (36 ore settimanali).
Nel contesto considerato, rilevato come la doglianza attorea afferisca al mancato inquadramento delle mansioni già precedentemente svolte al medesimo livello di quello in precedenza attribuito, attesa la disciplina derogatoria, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
12 5. Fermo restando quanto appena accertato, si evidenzia come, in ogni caso, la domanda attorea finalizzata all'inquadramento della parte ricorrente nel VII (o, in subordine, nel VI) livello del CCNL applicato sia infondata, risultando carente anche sotto il profilo probatorio.
Invero, rilevata la natura giuridica di ente pubblico (Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684) dell' resistente, come espressamente previsto nella delibera n. 9 del 31 marzo 2023 Controparte_1
(doc. 3 parte resistente) di costituzione dell' e considerata la previsione Controparte_1 contenuta nell'art. 28 dello Statuto in virtù della quale “Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell' ha natura privatistica. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento CP_1 economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti e futuri contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni nazionali di categoria dell'Azienda, dai contratti collettivi integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché dalle leggi vigenti”, facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di società a controllo pubblico, secondo cui “Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e la legislazione della Regione Sicilia, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art 2103 cod. civ.” (Cass., 1 dicembre 2022, n. 354211; v. anche Cass., 20 giugno 2023, n. 17631 che ritiene applicabili princìpi analoghi nei confronti degli enti pubblici economici), si rileva come il ricorrente non abbia comunque fornito la prova che le mansioni svolte alle dipendenze dell'Azienda speciale convenuta siano riconducibili al preteso livello superiore.
Venendo all'individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore in conseguenza dello svolgimento di compiti rientranti in livello diverso da quello contrattualmente stabilito, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda. In particolare, il ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni da 1Nell'ambito della predetta pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire quanto segue: “Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati (…) l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione. Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera”. 13 lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro.
Grava, inoltre, sul lavoratore l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicato in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli livelli.
Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale. Ed invero “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016,
6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)” (cfr. Cass. n. 30580/2019).
Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato
(cfr. Cass. n. 11125/2001).
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha qualificato come svolgimento di mansioni superiori soltanto quello derivante dall'assegnazione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692/2004).
Con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni promiscue è stata poi ritenuta necessaria la dimostrazione che l'esercizio dei compiti connotanti la qualifica superiore sia prevalente sotto
14 l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da assurgere a mansione primaria e caratterizzante la prestazione lavorativa del dipendente (Cass. n. 9/2001; Cass. n. 4561/1995).
In altri termini, il lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di allegare specificamente e provare le mansioni svolte (sia sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, sia sotto il profilo degli aspetti qualitativi in termini di prevalenza e continuatività), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello preteso, così come delineate dalle norme legali e contrattuali.
Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto che, a dispetto del formale inquadramento nel IV livello del CCNL di riferimento, fin dalla data di assunzione alle dipendenze dell' resistente ha CP_1 svolto “le identiche mansioni già descritte in precedenza” (i.e. addetto alla gestione dei software, alle constatazioni in contraddittorio con le ditte esterne che effettuavano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la viabilità e gli edifici, al collaudo tecnico amministrativo dei medesimi lavori e alla redazione dei relativi verbali nonché alla redazione di computi metrici e relazioni tecniche;
coordinatore degli edifici dell'area calatina;
attività di progettazione e direzione lavori in qualità di professionista abilitato;
RUP per l'affidamento di appalti e concessioni) riconducibili, a suo dire, al VII livello del CCNL citato in quanto “caratterizzate da elevata capacità professionale, piena responsabilità sul contenuto della prestazione, ampia autonomia decisionale nell'ambito di sole direttive di carattere generale” essendo “un architetto abilitato all'esercizio della professione, che svolge funzioni professionali conformi al titolo posseduto” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso). In subordine, ha chiesto l'inquadramento nel VI livello del CCNL di categoria.
Ebbene, reputa il Tribunale che quanto allegato in ricorso e quanto emerso dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale svolta sia insufficiente a consentire la verifica della riconducibilità delle attività svolte dall'istante, siccome asserite in ricorso, alle indicate superiori qualifiche, per le ragioni di seguito indicate.
In sede di interrogatorio formale, il rappresentante legale dell' convenuta, , CP_1 Parte_6 sentito sull'unico capitolo articolato in ricorso2, ha negato le circostanze ivi dedotte ed ha affermato che il ricorrente si è occupato della verifica dei lavori di manutenzione ordinaria, della redazione di due o tre computi metrici (uno dei quali gli è stato revocato); che è stato destinatario, unitamente al collega dell'incarico di coordinare l'attività di manutenzione ordinaria degli edifici Tes_1 2“Vero o no che il ricorrente, sin dall'assunzione alle dipendenze dell' ha svolto le seguenti Controparte_1 mansioni: mansioni di impiegato, in particolare provvedere alla gestione dei software, alle constatazioni in contraddittorio con le ditte esterne che effettuano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la viabilità e per gli edifici, al collaudo tecnico amministrativo dei medesimi lavori oltre alla redazione dei relativi verbali, svolge altresì incarichi di redazione dei computi metrici e delle relazioni tecniche, ha svolto anche le mansioni di coordinatore degli edifici dell'area calatina, ha svolto in qualità di professionista abilitato, attività di progettazione e direzione lavori ed è stato altresì nominato R.U.P. in relazione all'affidamento di appalti e concessioni?” 15 ricadenti nell'area calatina per un limitatissimo periodo di tempo ed ha svolto le funzioni di RUP in due o tre occasioni in relazione ad appalti di forniture (cfr. verbale udienza del 3 ottobre 2024).
D'altro verso occorre rilevare che gran parte delle dichiarazioni rese dalla teste - Testimone_2 indicata da parte ricorrente - ex dipendente di transitata, analogamente allo Controparte_2
, alle dipendenze dell' a far data dal 16 maggio 2023 e in aspettativa non Pt_1 Controparte_1 retribuita dal 15 aprile 2024, sono inutilizzabili oltre che inconducenti, trattandosi di circostanze apprese de relato ex parte actoris mentre, con riguardo allo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di coordinamento per la manutenzione degli edifici del calatino e delle funzioni di RUP, la stessa ha dichiarato di non sapere nulla (cfr. verbale udienza del 3 ottobre 2024).
Né a diverso risultato conducono le dichiarazioni rese dal teste - sempre citato Testimone_3 da parte ricorrente - anch'egli ex dipendente di transitato, a far data dal 16 Controparte_2 maggio 2023, alle dipendenze di l predetto, tecnico addetto alla stessa area di appartenenza CP_1 dello e con il quale ha disimpegnato “molti servizi”, ha dichiarato che fino a Pt_1 settembre/ottobre il ricorrente ha avuto il compito di inserire dati contabili tecnici su lavori a misura;
che nel periodo ottobre-novembre/dicembre 2023 si sono occupati congiuntamente dello svolgimento del servizio di “responsabile della manutenzione” per poi essere destinati al controllo intradossi nelle scuole della provincia (compito che ha implicato la redazione di relazioni sull'agibilità degli edifici scolastici); che fino a gennaio/febbraio 2024 e nei successivi due mesi hanno avuto il compito di inserire in una tabella le aree e i volumi dei plessi scolastici da inviare alla provincia;
che dal mese di aprile 2024 si sono occupati della redazione dei progetti di manutenzione straordinaria, precisando che al ricorrente sono stati assegnati due progetti relativi a due diverse scuole (di cui uno è stato poi revocato e l'altro è stato completato nel luglio 2024). Inoltre, ha dichiarato che il ricorrente ha svolto Contr le funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento) e di (direttore dell'esecuzione del contratto) per una fornitura di conglomerato bituminoso e per un noleggio di mezzi – ossia in relazione ad appalti di forniture – d'altro verso negando che il ricorrente si sia occupato della gestione dei software, abbia svolto attività di collaudo tecnico amministrativo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria affidati a ditte esterne sia di viabilità che per edifici, abbia redatto relazioni tecniche, abbia svolto compiti di coordinatore dei lavori di manutenzione degli edifici del calatino o abbia svolto ruoli di direzione lavori (cfr. verbale udienza del 3 ottobre 2024).
Infine, il teste – di parte resistente – , direttore tecnico dell' resistente Testimone_4 CP_1 dall'1 aprile 2024, interrogato a prova diretta sui capitoli ammessi con ordinanza dell'11 giugno 20243 e a prova contraria sull'unico capitolo articolato in ricorso, per quanto in questa sede rileva, ha confermato che si è occupato, come già detto, della misurazione degli edifici e della Pt_1 redazione di un progetto di manutenzione straordinaria di un edificio scolastico (altri due incarichi per la progettazione non sono stati portati a termine), ha effettuato constatazioni relative a lavori di viabilità soltanto nei primi mesi del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda speciale ed ha svolto le funzioni di RUP per la fornitura di conglomerato bituminoso e per il noleggio a freddo di mezzi di lavoro mentre ha negato che lo stesso gestisca i software in dotazione all'ufficio, abbia effettuato constatazioni relative a lavori di manutenzione degli edifici, si sia occupato del coordinamento dei lavori di manutenzione degli edifici nell'area del calatino, sia stato incaricato della direzione di lavori e coordini altri lavoratori nello svolgimento della propria attività (cfr. verbale udienza del 3 ottobre 2024).
A fronte di tali risultanze istruttorie - e comunque già in assenza di una specifica e dettagliata comparazione tra mansioni, come prospettate, e declaratorie negoziali - tenuto conto dei livelli e delle qualifiche previsti dalla contrattazione collettiva (in atti risulta prodotto il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi, doc. 1 parte ricorrente), e, per quanto qui d'interesse, di quanto previsto all'art. 10 – rubricato “Inquadramento del personale” (“In relazione alle mansioni svolte i dipendenti sono inquadrati nei livelli di seguito elencati (…). Il lavoratore che svolge promiscuamente mansioni rientranti in livelli diversi è inquadrato al livello superiore qualora le mansioni relative al livello superiore risultino prevalenti, salvo il caso di mutamento temporaneo di mansioni. L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi. (…)
VII livello Cat. Impiegati con funzioni direttive. Declaratoria: Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenze) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire.
VI livello Cat. Impiegati/Operai. Qualif. Impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/poteri di iniziativa. Operai con mansioni e qualifiche specialistiche.
Declaratoria: Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità
4) Vero o no che il ricorrente è subordinato a Lei quale responsabile del servizio?
5) Vero o no che il ricorrente non coordina alcun lavoratore?
6) Vero o no che al ricorrente non è assegnata alcuna altra mansione dalla Direzione Tecnica?” 17 professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite. Esempi:
1.1 Impiegato di concetto tecnico/amministrativo (…), i lavoratori del VII livello sono coloro che svolgono funzioni direttive che implicano una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire.
Sono invece riconducibili al VI livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti ad attività complesse, che richiedono una elevata e consolidata preparazione, una adeguata capacità professionale e gestionale e una adeguata esperienza. A tali lavoratori, dotati di facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali impartitegli, sono assegnate mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali e/o abilitativi.
Con riguardo ai lavoratori inquadrati nel IV livello ossia il livello effettivamente riconosciuto all'odierno ricorrente da parte della società resistente in sede di accordo di conciliazione sindacale, si tratta di coloro che risultano “in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico e che esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità tra cui attività amministrative e tecniche ovvero che vengono adibiti ad operazioni e compiti esecutivi per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, con il compito, eventualmente, di coordinare e sorvegliare le attività svolte da altri lavoratori”.
Tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, all'esito della quale è emerso che nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze con l' resistente la prestazione lavorativa CP_1 resa dal ricorrente è consistita nella redazione di relazioni sull'agibilità degli edifici scolastici, nella redazione di un unico progetto di manutenzione ordinaria di edifici scolastici e nell'espletamento Contr delle funzioni di RUP e di in relazione a due appalti di forniture sulla base di incarichi appositamente conferiti, di volta in volta, dal direttore generale o dal direttore tecnico;
che non è risultato riscontrato lo svolgimento, sempre nell'ambito del rapporto alle dipendenze dell' resistente, delle mansioni di addetto alla gestione dei software, alle constatazioni in CP_1 contraddittorio con le ditte esterne per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in tema di viabilità ed edilizia, al collaudo tecnico amministrativo dei medesimi lavori e alla redazione dei relativi verbali nonché al coordinamento dei lavori di manutenzione degli edifici dell'area calatina;
18 appare evidente come non si tratti di mansioni “caratterizzate da elevata capacità professionale, piena responsabilità sul contenuto della prestazione, ampia autonomia decisionale nell'ambito di sole direttive di carattere generale” (cfr. pag. 5 del ricorso) così come asserito da . Pt_1
È, dunque, da escludere la riconducibilità delle predette mansioni al VI livello in quanto difetta la facoltà di decisione e l'autonomia di iniziative richieste dalla declaratoria sopra citata e, a fortiori, al
VII livello laddove si fa riferimento all'espletamento di funzioni direttive con autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa con pedissequa responsabilità circa i risultati attesi e gli obiettivi da conseguire.
Trattasi di presupposti non ricorrenti nella fattispecie a mano.
Il ricorrente non ha fornito elementi che consentano di ritenere comprovato lo svolgimento di funzioni direttive con autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa oppure di funzioni inerenti ad attività complesse con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative che caratterizzano, secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva, il chiesto inquadramento, non potendo ritenersi dimostrata la riconducibilità delle mansioni di fatto espletate da al VII o al VI livello, mentre appare Pt_1 corretto l'inquadramento nel IV livello previsto per i lavoratori in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico che esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità tra cui attività amministrative e tecniche.
Per completezza va poi osservato che solo in sede di note sostitutive di udienza ex art 127 ter c.p.c. la difesa di parte ricorrente ha apoditticamente chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso con espresso riferimento non solo al livello VI del CCNL di categoria (e dunque con rinuncia implicita al livello VII) ma in subordine “per mero tuziorismo difensivo, con riferimento al livello V”.
In ragione dell'oggetto del contendere deve osservarsi che non può semplicisticamente ricondursi una istanza di tal fatta al principio per il quale “nel più ci sta in meno”, all'evidenza una richiesta di inquadramento in livello superiore, con ogni conseguenza di tipo economico e contributivo, esige una specifica e chiara allegazione e prospettazione non solo dei compiti disimpegnati ma della corrispondenza alla declaratoria contrattuale, al profilo di inquadramento rivendicato oltre che chiaramente alla continuità delle mansioni espletate e tali da meritare una diversa considerazione, anche in via di mera prevalenza;
allegazione e prova nella specie del tutto mancante.
In definitiva, deve ritenersi che il quadro probatorio complessivamente considerato non consenta di ritenere provata la riconducibilità delle attività svolte alle indicate superiori qualifiche, avendo il lavoratore posto alla base della domanda di riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori la semplice affermazione di svolgere attività rientranti, a suo dire, nella superiore qualifica senza fornire delle prove univoche in ordine alla loro riconducibilità alla qualifica richiesta o alla eventuale
19 continuità e prevalenza delle stesse ed essendo tali attività, al contrario, compatibili con la qualifica contrattualmente riconosciutagli dal datore di lavoro.
La relativa domanda volta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento e le conseguenti differenze retributive deve, dunque, essere rigettata, non essendo stato assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio su di esso gravante.
5. In ragione della peculiarità della fattispecie e della complessità della normativa ad essa applicabile, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese processuali.
IA, 18 settembre 2025
Il giudice del lavoro
Laura Renda
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3“1) Vero o no che il ricorrente è assegnato all'ufficio tecnico? 2) Vero o no che il ricorrente si occupa della misurazione dei fabbricati indicati allo stesso dall'Azienda o da
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? Controparte_1 3) Vero o no che il ricorrente si occupa della compilazione delle schede fabbricato? 16