Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 12/02/2026, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00684/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MBa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 117 - 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5222 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Stefanelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Brianza, 33
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato sull’istanza ex art. 103 del d.l. 19.05.2000 n. 34, per i settori di cui al co. 3 – lettera b e c del medesimo articolo, presentata da -OMISSIS- in data 23.07.2020, id. n. -OMISSIS-;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. TO MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2025, -OMISSIS- cittadino egiziano, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla sua istanza di emersione del lavoro irregolare inoltrata in data 23 luglio 2020 allo Sportello unico per l’immigrazione di Milano.
Si è costituito in giudizio con memoria di stile il Ministero convenuto, depositando successivamente una nota corredata da documentazione dalla quale si evince che il procedimento avviato su istanza del ricorrente è stato nel frattempo chiuso con provvedimento di diniego adottato in data 8 maggio 2024.
La causa è stata infine trattenuta in decisione ad esito della camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
Come rilevato di ufficio nel corso della udienza di discussione, il ricorso è inammissibile, per carenza di uno dei presupposti fondanti la domanda azionata.
In particolare, l’amministrazione, secondo quanto sopra evidenziato, aveva chiuso negativamente per il cittadino straniero il procedimento nato dalla sua istanza di emersione, in data di gran lunga antecedente alla notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio.
L’inadempimento dello Sportello unico per l’immigrazione di Milano non era dunque più perdurante al momento della proposizione dell’azione ex art. 117 c.p.a., con elisione, come anticipato, di uno dei presupposti fondanti tale azione.
Deve dunque essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con spese del giudizio che seguono la soccombenza, e che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la MBa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’inammissibilità.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dall’amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA US, Presidente
TO MB, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO MB | MA DA US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.