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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1436/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e in concordato preventivo l'avv. PICCO ERIK PAOLO BRIAN Controparte_1
ha concluso come da nota depositata in data 26/02/2025 per in proprio e n.q. di titolare dell'omonima D.I. l'avv. PALUMBO Parte_1 Parte_1
FRANCESCO e l'avv. PALUMBO CRISTIANA hanno concluso come da nota depositata in data
27/02/2025 per 'avv. MINNITI GIANLUCA ha concluso come da nota depositata in data Controparte_2
26/02/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19:26 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1436/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1436/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f./p.i. Parte_2
), quale incorporante la società (già P.IVA_1 Controparte_3 CP_4
, in persona dei suoi liquidatori e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PICCO ERIK PAOLO
[...]
BRIAN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano (MI), Via Podgora n. 15, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
3.3.23; attrice in riassunzione contro
(c.f. ), in proprio e n.q. di titolare della omonima Parte_1 C.F._1 CP_5
.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti PALUMBO FRANCESCO e
[...] P.IVA_2
PALUMBO CRISTIANA ed elettivamente domiciliato presso i rispettivi studi degli stessi siti in
Latina (LT), Via Cattaneo n. 11 e Via Leone Zeppieri snc, in virtù di separate procure allegate al fascicolo telematico;
convenuto in riassunzione con l'intervento di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. MINNITI GIANLUCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano (MI), Via Podgora n. 15, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: somministrazione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, in liquidazione e in CP_1
concordato preventivo, quale incorporante la società (già Controparte_3
, ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor Controparte_4 Parte_1
in proprio e n.q. di titolare della omonima Ditta Individuale, intestatario del contratto di somministrazione relativo alla fornitura di energia elettrica dell'utenza sita in Latina (LT), Borgo
Podgora, Via Acque Alte n. 60, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Si chiede che il
Tribunale Ill.mo - respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione, deduzione e istanza;
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
A) In via preliminare.
Conceda la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. B) In via principale e nel merito. Rigetti le eccezioni e le domande tutte proposte dal signor in proprio e quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale con l'atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2019, introduttivo del presente giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermi il decreto ingiuntivo opposto, e, comunque, condanni, con la miglior formula, il signor in proprio e quale Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale a pagare alla società quale incorporante la CP_1 società (già , la somma di € 6.798,27.=, oltre Controparte_3 Controparte_4
ad interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo. C)
Con il favore di spese e compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, anche della fase monitoria.”, deducendo di aver riassunto l'odierno giudizio dinanzi all'intestato
Tribunale, all'esito della statuizione n. 301/2022 del 10/02/2022 tramite cui il Tribunale di Brescia, dichiarandosi territorialmente incompetente, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 5770/2018 del
29/11/2018 di cui sopra ed opposto dall'odierna parte convenuta, in forza del quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 6.798,27, oltre interessi e spese di cui alla fattura n. 14080/B1 del 06/02/2017.
nella veste di cui in epigrafe, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Parte_1
costituzione e risposta depositata il 24/06/2022, contestando la domanda attorea, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, : A-) In via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità anche per difetto di valido ius postulandi e carenza di legittimazione attiva, la tardività della domanda di riassunzione come notificata ed introdotta, per i motivi sopra precisati;
B-) Nel merito respingere le domande di controparte, perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, anche per difetto di valido ius postulandi e carenza di legittimazione attiva, nulle, generiche, prescritte, tardive, non provate;
C-) Accogliere tutte le istanze formulate ivi compresa l'eccezione e/o domanda di compensazione ex art.1241 e segg.cod.civ.; D-) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario;”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, con atto ex art. 111 c.p.c. depositato in data
02/03/2023 è intervenuta in giudizio la precisando e documentando di essere Controparte_2
divenuta titolare, – in qualità di assuntore del concordato preventivo omologato di e in CP_1
ossequio al decreto di trasferimento emesso dal G.D. –, di tutti gli attivi di ivi comprese le CP_1
azioni giudiziarie pendenti (all. doc. 2), instando, pertanto, per la relativa estromissione di quest'ultima e formulando le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione, deduzione e istanza;
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
Nel merito Rigettare le domande proposte dall'impresa individuale , in persona Parte_1
del suo titolare, con l'atto di citazione notificato in data 16.1.2019, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare, con la miglior formula, l'impresa individuale in Parte_1
persona del suo titolare, a pagare alla società e in concordato preventivo Controparte_1
e/o all'assuntore la somma di Euro 6.798,27, oltre interessi moratori ex artt. 4 e Controparte_2
5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo. In ogni caso: Con il favore delle spese, onorari, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, è da ritenersi ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. dispiegato dalla
[...]
n luogo dell'originaria società attorea, non soggiacendo predetto intervento alle forme e CP_2
ai termini prescritti dall'art. 269 c.p.c. (Cass. S.U., n. 21690/2019) e risultando, altresì, non espressamente contestata la sua qualità di assuntore/cessionaria del credito oggetto di giudizio.
È noto, invero, come «La cessione di credito in corso di causa determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.» (Tribunale Bari sez. IV, 22/09/2023, n. 3664;
Cassazione civile sez. I, 22/10/2009, n. 22424).
Alla luce di quanto sopra, può altresì trovare accoglimento la richiesta formulata dall'interveniente di estromettere dal giudizio la società attrice, in luogo della quale è subentrata la prima, considerata la manifestata adesione alla propria richiesta di estromissione dal giudizio a spese legali integralmente compensate (v. nota dd. 9/03/2023 avv. Picco) e l'assenza di espressa opposizione manifestata dal soggetto convenuto in giudizio.
Ne consegue che andrà Parte_2
estromessa dal presente giudizio.
Sempre, in via preliminare, va respinta, per essere la stessa destituita di fondamento, l'eccezione sollevata da parte convenuta di inammissibilità della riassunzione del presente giudizio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell' art.50 c.p.c. , del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario.” (Cassazione civile, sez. III,
22/12/2021, n. 41230).
Ed invero, “La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara
l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria. Ne consegue che la mancata tempestiva riassunzione della causa determina l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitiva efficacia esecutiva di quest'ultimo, soltanto se la pronuncia con cui il giudice dell'opposizione dichiari la propria incompetenza non contenga (o anzi escluda) una contestuale pronuncia (sia pure implicita) di revoca o di nullità del decreto opposto” (Cassazione civile, sez. II, 22/06/2005, n.
13353; Cassazione civile, sez. II, 09/11/2004, n. 21297).
Nel caso di specie, il Tribunale di Brescia non si era pronunciato solo sulla competenza, ma aveva dichiarato la nullità e revocato il decreto ingiuntivo opposto con la cd. translatio iudicii dinanzi all'intestato Tribunale quale foro territorialmente competente.
Orbene, la società attorea, con la notifica dell'atto di citazione in riassunzione avvenuta in data
14/03/2022 (all. doc. E, memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. avv. Minniti), ha correttamente e tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi al giudice competente ex art. 50 c.p.c., individuato come tale nella sentenza n. 301/2022 emessa dal Tribunale di Brescia (all. citazione).
Altrettanto infondata l'asserita prescrizione del credito azionato in via monitoria.
In particolare, parte convenuta ha dedotto di essere venuta a conoscenza della fattura azionata in sede monitoria solo con il ricevimento della lettera di messa in mora del 4/05/2018 (all. B, citazione).
Ed invero, tale ricostruzione è smentita dalla corrispondenza versata in atti: segnatamente, risulta per tabulas che il convenuto, a mezzo del proprio difensore, avv. Palumbo, in data 30/05/2017, avesse contestato la lettera di diffida inviata da in data 12/05/2017, avente ad oggetto la fattura di cui CP_1
si discute (all. 2, citazione).
Destituita di fondamento è anche l'eccezione di prescrizione biennale del presunto credito sollevata dal convenuto.
Invero, con la previsione di cui all'articolo 1, co. 4 della Legge n. 205/2017 (c.d. legge di bilancio
2018) il legislatore ha ridotto il termine di prescrizione per i crediti relativi alla somministrazione di energia elettrica, gas e fornitura del servizio idrico da cinque a due anni.
Tale modifica ha trovato applicazione a decorrere dalle fatture con scadenza successiva all'1/03/2018 per il servizio elettrico (posto che l'art. 1, comma 10 della L. n. 205/2017, con riferimento ai commi precedenti, che prevedono la prescrizione biennale invocata dal convenuto, sancisce: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018”), ma con una eccezione costituita dalla c.d. “causa cliente”.
Il comma 5, infatti, dispone che la previsione di cui al comma 4 non trovasse applicazione qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivasse da un'accertata responsabilità dell'utente. In tal caso il termine di prescrizione era da considerarsi comunque quinquennale.
Successivamente la c.d. legge di bilancio 2020 ha abrogato il comma 5 con la conseguenza che non
è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale anche nelle ipotesi di “causa cliente”, tra le quali rientra il caso di manomissione del contatore.
Orbene, nella denuncia allegata da parte attrice (all. 06, citazione), si evince che la ricostruzione del prelievo irregolare di energia elettrica si sia temporalmente collocata nel periodo ricompreso tra il
01/02/2012 e il 28/10/2016.
Pertanto, trattandosi di fatti antecedenti il 1° gennaio 2020 e di fatture emesse prima della suddetta entrata in vigore del termine di prescrizione biennale anche per i consumi anomali, rilevato che la fattura oggetto di causa reca come data di scadenza la data del 21/02/2017, non può ritenersi applicabile il termine di prescrizione biennale.
Alla fattispecie di cui in esame, deve pertanto applicarsi l'art. 2948 n. 4 c.c., - considerando che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, inclusa nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. -, con la conseguenza che il corrispondente credito è assoggettato a prescrizione quinquennale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458).
Trattandosi di fattura conseguente ad una verifica del contatore installato presso il predetto punto di fornitura intestato alla ditta di parte convenuta, effettuata dal distributore, in data 29/10/2016, il termine di prescrizione quinquennale decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dalla data dell'accertamento che ha verificato la manomissione e l'anomalia dei consumi (vd. verbale all. 6, citazione).
La fondatezza della pretesa creditoria azionata ha ricevuto ulteriore conforto dalla nota recante
“denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art 331 c.p.p. – Prelievi irregolari di energia elettrica (art.
624, 625 c.p.)” (all. 06, citazione) indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Latina, all' territorialmente competente e alla società di fornitura odierna Controparte_6
opposta, in seno alla quale il Distributore ha, ancora una volta, indicato quale intestatario Parte_1
all'epoca di inizio del prelievo irregolare e quale utilizzatore di fatto al momento della verifica indicando , d Controparte_3 Controparte_7 Controparte_8
quali parti offese in relazione alla rilevata condotta abusiva.
Parte attrice, pertanto, emetteva la fattura oggetto di causa con riferimento ai consumi del 01/02/2012-
31/10/2012, con scadenza al 21/02/2017, successivamente, diffidando l'odierno convenuto, in data
04/05/2018, all'adempimento di quanto dovuto (all. B, citazione).
In ragione di quanto sopra, considerato che il suddetto “verbale di verifica”, a mezzo del quale era stata accertata l'intervenuta manomissione del contatore (all. doc. 6 citazione), recava la data del
29/10/2016, è evidente che, alla data di notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 12/12/2018, il termine di prescrizione normativamente previsto non fosse ancora decorso.
A quanto sopra ne consegue la reiezione dell'eccezione dianzi esaminata.
Nel merito, la domanda di parte attrice, ora intervenuta, è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, secondo il nomofilattico insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. 13533/2001),
“Il creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne deriva che il creditore deve unicamente fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni” (ex multis, Tribunale Nola sez. I, 25/09/2019, n.1958, Tribunale Torre Annunziata sez. II, 25/11/2019, n.2575).
Ciò posto, alla luce dei principi giurisprudenziali ora esposti, deve ritenersi che la fonte negoziale non sia stata oggetto di contestazione tra le parti: nulla quaestio sia sull'esistenza del contratto de quo, sia sull'effettività dell'erogazione del servizio in favore dell'odierna parte convenuta.
Quanto, ai consumi, invece, si osserva quanto segue.
Occorre evidenziare che, nel contratto di somministrazione di energia elettrica, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e al generale principio della vicinanza della prova, la fattura non può costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (vedi, tra le altre, Cass.,
17371/2003, Cass., 5071/2009, Cass., 5915/2011), in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (ex plurimis, Cass.
15383/2010), a fronte delle contestazioni svolte dall'utente, nel qual caso l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria e, quindi, l'effettiva esecuzione della prestazione di cui si pretende il pagamento, deve essere assolto da parte della società di somministrazione, dimostrando la correttezza del dato trascritto nella fattura o la corrispondenza tra consumi fatturati e quelli reali accertabili mediante le rilevazioni tecniche dell'apposito apparecchio misuratore (cfr. Cass.,
2/12/2002, n. 17041; Cass., 28/5/2004, n. 10313).
Ciò posto, ben si attaglia al caso di specie il recentissimo arresto dei Giudici di Piazza Cavour, i quali,
- pur ribadendo come, in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisca prova dell'esistenza del credito -, hanno rimarcato come tale affermazione vada necessariamente coordinata, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, posto che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto
a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito
e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore.”
(Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6959).
Nel caso di specie, ne discende che l'odierno convenuto, non avendo provato di aver effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o denunciato malfunzionamenti del contatore, non ha superato la presunzione di veridicità delle contabilizzazioni effettuate, con conseguente dimostrazione della corretta quantificazione del credito oggetto d'ingiunzione.
Ciò posto, nel caso di specie, la società attorea si ritiene abbia compiutamente assolto al proprio onus probandi mediante la produzione documentale allegata (vd. anche fasc. monitorio, estratto conto autenticato da notaio).
Per contro, il convenuto non ha mai contestato il funzionamento del contatore.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento e parte convenuta va condannata al pagamento in favore di parte intervenuta
[...]
della somma di euro 6.798,27, maggiorata di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla CP_2 scadenza della fattura sino all'effettivo soddisfo.
Va, infine, disattesa l'eccezione di compensazione formulata dalla parte convenuta, in quanto la statuizione del Giudice di Brescia ha operato tra il convenuto e l'odierna parte attrice, risultata estromessa dall'odierno giudizio.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale e dalla bassa complessità della causa.
Spese di lite integralmente compensate tra l'attrice e l'interveniente, stante il consenso inter partes.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in via preliminare, dichiara l'estromissione dal presente giudizio dell'attrice in riassunzione;
b) in accoglimento della domanda di parte intervenuta, condanna la parte convenuta, nella veste di cui in epigrafe, al pagamento in favore di della somma di euro 6.798,27, Controparte_2
maggiorata di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 decorrenti dal dì della scadenza dalla scadenza della fattura sino all'effettivo soddisfo;
c) condanna altresì la parte convenuta, nella veste di cui in epigrafe, al pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di Controparte_2
avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) spese di lite interamente compensate tra l'attrice e l'interveniente.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini