TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/11/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 06.10.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero 6347/2022 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ida Parte_1
AR AN, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo;
- Opponente –
CONTRO
Controparte_1 in persona del Presidente pro tempore, P.iva , rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Fortunato Vitale, Lucia Vitale, Teresa Vitale e Giovanni Caponio, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Opposto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 06/10/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.10.2022 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 282/2022 emesso in data 18.08.2022 nel giudizio Rg. 4594/2022 dal Tribunale di Trani, su istanza dell' Controparte_1
(d'ora innanzi per il mancato pagamento di contributi soggettivi dovuti e non versati per CP_1 gli anni 2002, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, con le relative sanzioni e, di contributi integrativi per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
A tal fine, a sostegno della propria domanda l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale, avendo, l' rivendicato crediti per contributi soggettivi ed integrativi CP_1 asseritamente omessi e relative sanzioni ben anteriori rispettivamente al quinquennio e, quindi, al
1
2017 ed al decennio e perciò al 2012, senza però aver posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione.
In conseguenza di ciò ha chiesto al Tribunale di Trani di dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Costituendosi in giudizio l'Ente opposto contestava le ragioni addotte da controparte CP_2 nel proprio atto di opposizione deducendo: che per quel che concerneva la contribuzione soggettiva così come stabilito dai Regolamenti di attuazione dell'Ente vigenti nel tempo la prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ragion per cui nel caso di specie, doveva ritenersi non prescritta tutta la contribuzione soggettiva richiesta per gli anni dal
2017 al 2019, stante la notifica a mezzo PEC, in data 09.09.2022, del decreto ingiuntivo opposto;
che per quel che concerneva la contribuzione integrativa, la prescrizione non aveva mai iniziato a decorrere, non avendo l'opponente trasmesso la dichiarazione obbligatoria del volume d'affari come per legge ai sensi dell'art.19 L.249/91 per gli anni 2004, 2012 e 2017; che il dato reddituale
(ove comunque presente) era stato acquisito dall'Ente direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Deduceva altresì: che la prescrizione delle sanzioni si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo ragion per cui dovevano ritenersi non prescritte tutte le sanzioni relative alla contribuzione soggettiva per gli anni dal 2002 al 2019 nonché tutte le sanzioni relative alla contribuzione integrativa dal 2001 al 2019, stante la presenza di una serie di atti interruttivi idonei ad interrompere la prescrizione;
che dunque l'opposizione era infondata.
In conseguenza di ciò chiedeva di accertare e dichiarare come dovuto l'importo complessivo di
Euro 35.480,99, di cui Euro 20.382,29 a titolo di contribuzione soggettiva per gli anni dal 2017 al
2019 e sanzioni dal 2002 al 2019 ed Euro 15.098,70 a titolo di contribuzione integrativa in relazione agli anni 2004, 2012, 2017, 2018, 2019 e sanzioni dal 2001 al 2019; con conseguente condanna dell'opponente al pagamento di dette somme a favore dell'Ente previdenziale.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
non contesta nel presente giudizio il suo obbligo di iscrizione all' Parte_1 CP_1 né la debenza di contributi;
ciò che è in contestazione è invece l'intervenuta prescrizione di buona parte di tali crediti.
Ebbene, la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali è stata integralmente riformata dall'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, che così prevede:
2
“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Nel caso di specie, essendo indiscussa l'obbligatorietà della contribuzione per gli iscritti, il termine di prescrizione per il pagamento dei contributi sia soggettivi che integrativi è dunque quinquennale, il quale inizia a decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Per quel che concerne la contribuzione soggettiva, secondo l'Ente opposto deve ritenersi non prescritta tutta la contribuzione soggettiva richiesta per gli anni dal 2017 al 2019, stante la notifica a mezzo PEC, in data 09.09.2022, del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Ebbene così come stabilito dai Regolamenti di attuazione dell'Ente vigenti nel tempo “… La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento…” (v. art. 56 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2010 al 2012, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2013 al 2017, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2018 al 2019, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore nel 2020 ed art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2021), ragion per cui nel caso di specie, così come correttamente rappresentato dall'Ente opposto, avendo la notifica a mezzo PEC, in data
09.09.2022, del decreto ingiuntivo oggi opposto interrotto il termine prescrizionale, deve ritenersi non prescritta la contribuzione relativa al periodo 2017-2019.
Viceversa, devono considerarsi prescritti tutti gli altri crediti vantati a titolo di omessi contributi soggettivi per gli anni 2002, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, così come anche non contestato dall' nella memoria di costituzione, non essendo stati posti in essere atti idonei ad CP_1 interrompere la prescrizione.
Più specificatamente, se da una parte è vero che la prescrizione è stata interrotta più volte con la domanda di rateazione presentata dal del 22.08.2011 e con la Regolarizzazione Parte_1 contributiva del 15.01.2013, dall'altra è vero anche che dal 15.01.2013 fino al successivo atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo n.
3
282/2022 avvenuta in data 09.09.2022 sono trascorsi oltre cinque anni, sicché il credito previdenziale dell' si è ormai prescritto. CP_1
L'opponente, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, ha inviato una missiva al procuratore dell' riconoscendo l'esistenza di un debito contributivo, ma senza alcuna CP_1 specificazione di importi ed annualità dovute. Tale riconoscimento, pertanto, non è idoneo a considerare come ammessi e perciò dovuti tutti i contributi richiesti dall' CP_1
Per quel che concerne, invece, la contribuzione integrativa, secondo la prospettazione dell'Ente opposto, il termine prescrizionale inizierebbe a decorrere ai sensi l'art. 19 L 249/91 dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17, ovvero dalla trasmissione della dichiarazione obbligatoria del volume d'affari.
Poiché, dunque, il non ha mai inviato tale documentazione, la prescrizione quinquennale Parte_1 non sarebbe mai decorsa perché sospesa.
Tale tesi però non può essere condivisa.
Da un lato si osserva come le ipotesi di sospensione della prescrizione siano tassativamente previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c.; dall'altro lato si osserva come se è vero che l'art. 19 L 249/91 prevede l'obbligo di trasmissione della dichiarazione del dato reddituale, è vero anche che lo stesso summenzionato art. 42 del vigente Regolamento di Previdenza ed Assistenza dell' CP_1 prevede espressamente che la prescrizione dei contributi dovuti all'Ente si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Al riguardo, la stessa Suprema Corte ha precisato che la prescrizione decorre “dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa” (così, ex plurimis,
Cass. n. 1557/2020; Cass., n. 19403/2019, Cass., n. 27950/2018).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, in relazione ai contributi integrativi richiesti, essendo documentato che l'opponente non ha trasmesso alcuna dichiarazione reddituale all' CP_1 il termine di prescrizione per chiedere i contributi di ciascuna annualità è decorso dal 1° gennaio dell'anno successivo.
In tutto questo arco temporale, come già sopra evidenziato, la prescrizione è stata interrotta più volte con la Domanda di rateazione presentata dal del 22.08.2011 (sanzioni Parte_1 contribuzione soggettiva ed integrativa anni dal 2001 al 2011e con la Regolarizzazione contributiva del 15.01.2013 (sanzioni contribuzione soggettiva ed integrativa anni dal 2001 al 2012). Tuttavia, da 15.01.2013 fino al successivo atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ingiuntivo n. 282/2022, sono trascorsi oltre cinque anni, sicché il credito previdenziale dell'Ente opposto si è ormai prescritto. A tal fine non è rilevante il
4
momento in cui sia stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, bensì solo il momento della notifica dello stesso, che nel caso di specie è avvenuta il 09.09.2022.
Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale, che si condivide pienamente, secondo cui
“In materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario. Ne consegue che, in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto interruttivo, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto - che ciò consenta di dubitare, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. e all'art. 2934 cod. civ.” (cfr., in termini, Cass. n. 13588/2009; cfr., altresì, Cass. SS.UU. n. 24822/2015, secondo cui
“La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”).
Alla luce di tanto deve dunque ritenersi che sono ormai da considerarsi prescritti tutti i contributi maturati e non richiesti nel periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, ovvero tutti i crediti anteriori al 2017.
Discorso diverso va fatto, invece, per i contributi integrativi richiesti per il periodo 2017-2019, i quali in virtù di quanto sopra già ampiamente esposto stante la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 09.09.2022, non possono ritenersi prescritti.
Con riferimento infine ai crediti vantati a titolo di sanzioni, a differenza di quanto prospettato dall'Ente (secondo cui essi sarebbero soggetti alla prescrizione decennale, per quanto previsto dall'art. 42 dei Regolamenti di Assistenza nel tempo vigenti), il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime
5
(dunque quinquennale), traendo origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale”.
Da ciò, dunque, ne deriva che in virtù di tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e devono dichiararsi dovuti solo i contributi e le relative sanzioni relativi agli anni
2017-2018-2019, così come calcolati dall' nel ricorso monitorio e non oggetto di specifica CP_1 contestazione, pari ad € 11.988,72.
L'opponente deve dunque essere condannato al pagamento di tali somme, che ammontano ad €
11.988,72, oltre accessori di legge.
Tenuto conto dell'accoglimento di gran parte dell'opposizione (essendo stata contestata una prescrizione parziale del credito) e della permanenza del credito contributivo per la restante parte, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato il
19/10/2022 da nei confronti dell' rigettata ogni diversa istanza, così Parte_2 CP_1 provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 282/2022 emesso dal Giudice di questa Sezione Lavoro in data 18/8/2022;
2) condanna al pagamento nei confronti dell' della somma di € Parte_2 CP_1
11.988,72 a titolo di contributi e sanzioni in relazione agli anni 2017-2018 e 2019, oltre accessori di legge;
3) dichiara prescritte le somme richieste per periodi precedenti;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
6