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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/12/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 3467 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Volontaria Giurisdizione Separazione
consensuale
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
AN Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione non contenziosa iscritto al n. 3467 /2025 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a [...] Parte_1 C.F._1
D'SA (SI) , elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.FRANCOIS ELEONORA , Indirizzo Telematico , che la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
nato a [...] il [...], , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato e rappresentato come sopra, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: atti trasmessi il 16/10/2025. Ricorrenti: “A) SEPARAZIONE PERSONALE: I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. A tal fine il sig. ha già reperito, in accordo con la moglie, idonea abitazione CP_1 in cui si è trasferito dal mese di gennaio 2024, per il quale corrisponde un canone di € 640,00 mensili, che si trova molto vicino alla casa familiare, e che permette alle figlie di poter agevolmente frequentare
Pagina 1 entrambi i genitori;
B) CASA FAMILIARE ED ACCORDI DI PASSAGGIO DI PROPRIETA': I coniugi convengono che la casa familiare posta in Poggibonsi, Largo Campidoglio n. 28, di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, abitata fino ad oggi dalla moglie unitamente alle figlie minori, venga acquistata, per la quota di proprietà indivisa pari al 50%, CP_1 dalla signora come meglio specificato oltre al punto E); Parte_1
C) AFFIDAMENTO E FREQUENTAZIONE DELLE FIGLIE MINORI: le figlie minori rimangono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori che potranno esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno essere prese congiuntamente le decisioni di maggior importanza. La residenza delle figlie rimarrà, con quella materna, nella casa familiare.
- Le figlie staranno con il padre il lunedì ed il mercoledì, dalle ore19,30 fino al mattino successivo, in cui le accompagnerà a scuola, ed a fine settimana alterni, dal venerdì sera alle 19,30 fino alla domenica sera alle 19,30.
- Salvo diversi accordi fra i genitori, durante le vacanze natalizie rimarrà invariato il calendario ordinario di frequentazione genitori/figli, con l'alternanza, di anno in anno, tra i medesimi, del giorno di Natale e Santo Stefano, dell'ultimo dell'anno e del primo dell'anno.
- Le vacanze pasquali verranno trascorse dalle figlie per 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; le vacanze estive verranno trascorse per 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con obbligo di comunicarsi l'esatto periodo di ferie entro il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno. Durante i restanti giorni di vacanza estiva le minori potranno andare ospiti da parenti e amici, su accordo dei genitori, con conseguente sospensione, per tutto il periodo, del diritto/obbligo di visita, ovvero frequentare centri estivi e campus che i genitori sceglieranno di comune accordo.
- Le attività sportive e ricreative svolte dalle figlie nei pomeriggi infra settimanali verranno gestite dai genitori ricorrendo all'ausilio della nonna materna o di altro familiare, ovvero di baby sitter, come sempre avvenuto, dichiarandosi pronti, entrambi i genitori, a collaborare affinché la routine quotidiana delle minori risulti turbata il meno possibile.
D) In ordine al diritto di visita di genitori e figlie, le parti convengono fin d'ora di effettuare ogni scelta relativa alle medesime, tenendo prioritariamente conto dei loro bisogni e desideri, e di collaborare nel raggiungimento del miglior assetto emotivo e relazionale possibile con entrambe le figure genitoriali. E) RAPPORTI ECONOMICO - PATRIMONIALI TRA I
CONIUGI: i coniugi, considerata la sostanziale parità dei redditi esistente tra i medesimi, i carichi economici assunti da entrambi in
Pagina 2 costanza di matrimonio ed a seguito della separazione di fatto già in essere, nonchè del tempo di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro, convengono quanto segue: E1) la signora acquisterà Parte_1 la quota indivisa di proprietà del sig. pari al 50%, della casa CP_1 familiare posta in Poggibonsi (SI), Largo Campidoglio n. 28, posta al piano primo identificata la NCEU del Comune di Poggibonsi al foglio 21 con la particella 1126, subalterno 28, categoria A/2, classe 4, vani 6, rendita catastale € 681,72; nonchè la quota parte indivisa pari al 50% del locale ad uso garage, posto al piano interrato del medesimo stabile, identificato al foglio 21, particella 1126 subalterno 556, piano S1, cat. C/6, cl. 6, mq 32, rendita catastale € 135,52, ad un prezzo pari alla parte di ½ (un mezzo) del residuo del mutuo gravante sugli immobili in oggetto (che quindi verrà a risultare interamente a carico della signora maggiorato di Euro 40.000,00 Parte_1
(quarantamila e zero centesimi). Il garage dell'abitazione dovrà essere lasciato libero dagli oggetti personali del sig. ntro la CP_1 data del 31/12/2025. Le parti convengono che il trasferimento dell'abitazione avvenga con i mobili e gli arredi ivi presenti, fatta eccezione per quelli strettamente personali del sig. di cui CP_1 all'allegato verbale (doc.11). Le spese notarili collegate al trasferimento immobiliare verranno compensate fra i coniugi, ivi incluse quelle tecniche;
quelle fiscali o comunque riconducibili al suddetto passaggio di proprietà, verranno sostenute integralmente dalla signora Parte_1
Le eventuali spese condominiali già liquidate prima del trasferimento immobiliare faranno capo ad entrambi i coniugi. E2) Il sig. continuerà a pagare la quota di mutuo allo stesso CP_1 spettante, pari al 50%, fino al passaggio di proprietà della casa familiare come sopra descritto. L'atto notarile di compravendita, in adempimento a quanto pattuito al punto E1) che precede, dovrà avvenire entro tre mesi dall'omologa del presente accordo;
E3) Le parti dichiarano che le attribuzioni e le rinunce di cui al presente ricorso, essendo tutte finalizzate alla definizione di rapporti economici tra coniugi a seguito di separazione, e quindi, alla composizione in via definitiva dei loro rapporti economici e patrimoniali, sono soggette alla normativa fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che esenta le parti da qualsiasi tassa sugli atti di attribuzione dei beni e di diritti in sede di separazione. F) MANTENIMENTO DELLE FIGLIE: in considerazione delle reciproche capacità economiche dei genitori, dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di essi e della gestione delle spese straordinarie relative alle figlie che i genitori hanno concordato, gli stessi convengono che il padre versi sul conto corrente indicato dalla madre, la somma mensile di € 130,00 per ciascuna figlia a titolo di mantenimento, e così per complessive € 260,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, e che sarà soggetta alla rivalutazione annuale Istat. F1) contribuirà inoltre al 50% delle spese
Pagina 3 straordinarie relative alle figlie, come da protocollo del Tribunale di Siena cui si rimanda, oltre a quelle di seguito specificate: - 1) spese per abbigliamento per cambio stagione, almeno due volte l'anno nel periodo invernale e primaverile, con la possibilità, per chi anticipa la spesa, di provvedere senza preventivo consenso nella misura massima di € 500,00 a stagione per entrambe le figlie;
2) spese per trasferte, abbigliamento, quote, iscrizioni a tornei, corsi, relativi alle attività extra scolastiche delle figlie, ivi compresa la benzina, il costo del pedaggio autostradale, eventuali pasti e spese di alloggio delle minori fuori casa, etcc.; 3) spese per regali di compleanni e feste di amiche/i fino ad un massimo di € 15,00 a regalo;
4) spese per i regali di compleanno delle figlie, per l'organizzazione delle relative feste, per i regali di Natale, per ogni altro regalo per le stesse purché preventivamente concordati tra i genitori;
5) spese per estetista, parrucchiere, cura della persona in generale, relative alle figlie, per un massimo di € 50,00 al mese per ciascuna figlia;
6) le spese per babysitter, verranno sostenute al 50% dai genitori, ma solo su accordo fra gli stessi, e quindi previa consultazione con l'altro e, in caso di impossibilità di entrambi i genitori, dopo aver sentito la disponibilità della nonna materna;
7) le spese per i trasporti delle figlie, abbonamenti, corsi guida, spese per patente, bolli, assicurazioni. G) I ricorrenti, stante la rispettiva indipendenza economica, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. Danno atto, inoltre, di aver definito ogni pendenza in comune, eccetto quella relativa all'acquisto della casa familiare per la quale resterà in essere, cointestato, il conto corrente fino alla sua naturale estinzione che avverrà al momento del trasferimento immobiliare previsto e dell'accollo del relativo mutuo a carico della signora . Parte_1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 15/10/2025 hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la propria separazione personale alle condizioni sopra indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 26/05/2012 contratto matrimonio civle in Casole d'Elsa; che dalla loro unione nata in Poggibonsi, in [...] Persona_1 12/07/2012, e nata a [...] il [...] . CP_2
Hanno illustrato le rispettive condizioni reddituali e dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico . Il P.m. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
Pagina 4
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede :
1)Omologa la separazione consensuale tra e ( generalizzati Parte_1 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Casole d'Elsa, celebrato il 26/05/2012 , trascritto presso il medesimo comune al n. 2 parte I dello stesso anno .
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Casole d'Elsa di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 16/12/2025
Il Presidente Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 5
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Volontaria Giurisdizione Separazione
consensuale
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
AN Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione non contenziosa iscritto al n. 3467 /2025 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a [...] Parte_1 C.F._1
D'SA (SI) , elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.FRANCOIS ELEONORA , Indirizzo Telematico , che la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
nato a [...] il [...], , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato e rappresentato come sopra, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: atti trasmessi il 16/10/2025. Ricorrenti: “A) SEPARAZIONE PERSONALE: I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. A tal fine il sig. ha già reperito, in accordo con la moglie, idonea abitazione CP_1 in cui si è trasferito dal mese di gennaio 2024, per il quale corrisponde un canone di € 640,00 mensili, che si trova molto vicino alla casa familiare, e che permette alle figlie di poter agevolmente frequentare
Pagina 1 entrambi i genitori;
B) CASA FAMILIARE ED ACCORDI DI PASSAGGIO DI PROPRIETA': I coniugi convengono che la casa familiare posta in Poggibonsi, Largo Campidoglio n. 28, di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, abitata fino ad oggi dalla moglie unitamente alle figlie minori, venga acquistata, per la quota di proprietà indivisa pari al 50%, CP_1 dalla signora come meglio specificato oltre al punto E); Parte_1
C) AFFIDAMENTO E FREQUENTAZIONE DELLE FIGLIE MINORI: le figlie minori rimangono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori che potranno esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno essere prese congiuntamente le decisioni di maggior importanza. La residenza delle figlie rimarrà, con quella materna, nella casa familiare.
- Le figlie staranno con il padre il lunedì ed il mercoledì, dalle ore19,30 fino al mattino successivo, in cui le accompagnerà a scuola, ed a fine settimana alterni, dal venerdì sera alle 19,30 fino alla domenica sera alle 19,30.
- Salvo diversi accordi fra i genitori, durante le vacanze natalizie rimarrà invariato il calendario ordinario di frequentazione genitori/figli, con l'alternanza, di anno in anno, tra i medesimi, del giorno di Natale e Santo Stefano, dell'ultimo dell'anno e del primo dell'anno.
- Le vacanze pasquali verranno trascorse dalle figlie per 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; le vacanze estive verranno trascorse per 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con obbligo di comunicarsi l'esatto periodo di ferie entro il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno. Durante i restanti giorni di vacanza estiva le minori potranno andare ospiti da parenti e amici, su accordo dei genitori, con conseguente sospensione, per tutto il periodo, del diritto/obbligo di visita, ovvero frequentare centri estivi e campus che i genitori sceglieranno di comune accordo.
- Le attività sportive e ricreative svolte dalle figlie nei pomeriggi infra settimanali verranno gestite dai genitori ricorrendo all'ausilio della nonna materna o di altro familiare, ovvero di baby sitter, come sempre avvenuto, dichiarandosi pronti, entrambi i genitori, a collaborare affinché la routine quotidiana delle minori risulti turbata il meno possibile.
D) In ordine al diritto di visita di genitori e figlie, le parti convengono fin d'ora di effettuare ogni scelta relativa alle medesime, tenendo prioritariamente conto dei loro bisogni e desideri, e di collaborare nel raggiungimento del miglior assetto emotivo e relazionale possibile con entrambe le figure genitoriali. E) RAPPORTI ECONOMICO - PATRIMONIALI TRA I
CONIUGI: i coniugi, considerata la sostanziale parità dei redditi esistente tra i medesimi, i carichi economici assunti da entrambi in
Pagina 2 costanza di matrimonio ed a seguito della separazione di fatto già in essere, nonchè del tempo di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro, convengono quanto segue: E1) la signora acquisterà Parte_1 la quota indivisa di proprietà del sig. pari al 50%, della casa CP_1 familiare posta in Poggibonsi (SI), Largo Campidoglio n. 28, posta al piano primo identificata la NCEU del Comune di Poggibonsi al foglio 21 con la particella 1126, subalterno 28, categoria A/2, classe 4, vani 6, rendita catastale € 681,72; nonchè la quota parte indivisa pari al 50% del locale ad uso garage, posto al piano interrato del medesimo stabile, identificato al foglio 21, particella 1126 subalterno 556, piano S1, cat. C/6, cl. 6, mq 32, rendita catastale € 135,52, ad un prezzo pari alla parte di ½ (un mezzo) del residuo del mutuo gravante sugli immobili in oggetto (che quindi verrà a risultare interamente a carico della signora maggiorato di Euro 40.000,00 Parte_1
(quarantamila e zero centesimi). Il garage dell'abitazione dovrà essere lasciato libero dagli oggetti personali del sig. ntro la CP_1 data del 31/12/2025. Le parti convengono che il trasferimento dell'abitazione avvenga con i mobili e gli arredi ivi presenti, fatta eccezione per quelli strettamente personali del sig. di cui CP_1 all'allegato verbale (doc.11). Le spese notarili collegate al trasferimento immobiliare verranno compensate fra i coniugi, ivi incluse quelle tecniche;
quelle fiscali o comunque riconducibili al suddetto passaggio di proprietà, verranno sostenute integralmente dalla signora Parte_1
Le eventuali spese condominiali già liquidate prima del trasferimento immobiliare faranno capo ad entrambi i coniugi. E2) Il sig. continuerà a pagare la quota di mutuo allo stesso CP_1 spettante, pari al 50%, fino al passaggio di proprietà della casa familiare come sopra descritto. L'atto notarile di compravendita, in adempimento a quanto pattuito al punto E1) che precede, dovrà avvenire entro tre mesi dall'omologa del presente accordo;
E3) Le parti dichiarano che le attribuzioni e le rinunce di cui al presente ricorso, essendo tutte finalizzate alla definizione di rapporti economici tra coniugi a seguito di separazione, e quindi, alla composizione in via definitiva dei loro rapporti economici e patrimoniali, sono soggette alla normativa fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che esenta le parti da qualsiasi tassa sugli atti di attribuzione dei beni e di diritti in sede di separazione. F) MANTENIMENTO DELLE FIGLIE: in considerazione delle reciproche capacità economiche dei genitori, dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di essi e della gestione delle spese straordinarie relative alle figlie che i genitori hanno concordato, gli stessi convengono che il padre versi sul conto corrente indicato dalla madre, la somma mensile di € 130,00 per ciascuna figlia a titolo di mantenimento, e così per complessive € 260,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, e che sarà soggetta alla rivalutazione annuale Istat. F1) contribuirà inoltre al 50% delle spese
Pagina 3 straordinarie relative alle figlie, come da protocollo del Tribunale di Siena cui si rimanda, oltre a quelle di seguito specificate: - 1) spese per abbigliamento per cambio stagione, almeno due volte l'anno nel periodo invernale e primaverile, con la possibilità, per chi anticipa la spesa, di provvedere senza preventivo consenso nella misura massima di € 500,00 a stagione per entrambe le figlie;
2) spese per trasferte, abbigliamento, quote, iscrizioni a tornei, corsi, relativi alle attività extra scolastiche delle figlie, ivi compresa la benzina, il costo del pedaggio autostradale, eventuali pasti e spese di alloggio delle minori fuori casa, etcc.; 3) spese per regali di compleanni e feste di amiche/i fino ad un massimo di € 15,00 a regalo;
4) spese per i regali di compleanno delle figlie, per l'organizzazione delle relative feste, per i regali di Natale, per ogni altro regalo per le stesse purché preventivamente concordati tra i genitori;
5) spese per estetista, parrucchiere, cura della persona in generale, relative alle figlie, per un massimo di € 50,00 al mese per ciascuna figlia;
6) le spese per babysitter, verranno sostenute al 50% dai genitori, ma solo su accordo fra gli stessi, e quindi previa consultazione con l'altro e, in caso di impossibilità di entrambi i genitori, dopo aver sentito la disponibilità della nonna materna;
7) le spese per i trasporti delle figlie, abbonamenti, corsi guida, spese per patente, bolli, assicurazioni. G) I ricorrenti, stante la rispettiva indipendenza economica, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. Danno atto, inoltre, di aver definito ogni pendenza in comune, eccetto quella relativa all'acquisto della casa familiare per la quale resterà in essere, cointestato, il conto corrente fino alla sua naturale estinzione che avverrà al momento del trasferimento immobiliare previsto e dell'accollo del relativo mutuo a carico della signora . Parte_1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 15/10/2025 hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la propria separazione personale alle condizioni sopra indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 26/05/2012 contratto matrimonio civle in Casole d'Elsa; che dalla loro unione nata in Poggibonsi, in [...] Persona_1 12/07/2012, e nata a [...] il [...] . CP_2
Hanno illustrato le rispettive condizioni reddituali e dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico . Il P.m. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
Pagina 4
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede :
1)Omologa la separazione consensuale tra e ( generalizzati Parte_1 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Casole d'Elsa, celebrato il 26/05/2012 , trascritto presso il medesimo comune al n. 2 parte I dello stesso anno .
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Casole d'Elsa di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 16/12/2025
Il Presidente Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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