Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02611/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6060 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trentola Ducenta, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Danilo Finaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione
a) dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta, Arch. Teresa Aliperti, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere eseguite sull’immobile sito in Trentola Ducenta alla Via-OMISSIS- n° 14;
b) per quanto occorra, della relazione di sopralluogo redatta da personale dell’Area Urbanistica e del locale Comando di Polizia Municipale prot. n° -OMISSIS- mai comunicata né notificata e richiamata nel provvedimento sub a);
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, comprese le indagini istruttorie se ed in quante effettuate dell’Area Urbanistica e del locale Comando di Polizia Municipale prot. n° -OMISSIS-mai comunicata né notificata e richiamata nel provvedimento sub a);
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, comprese le indagini istruttorie se ed in quante effettuate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trentola Ducenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa IA IC MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. – Con ricorso notificato e depositato il 21 dicembre 2022, i ricorrenti – proprietari -OMISSIS-) ed occupanti (-OMISSIS-) di due unità abitative realizzate sine titulo in sopraelevazione all’appartamento sito al piano terra (distinto in due unità immobiliari) del fabbricato sito nel Comune di Trentola Ducenta, alla Via -OMISSIS-n. 14 – impugnavano, unitamente agli atti sottesi, il provvedimento con cui il Comune resistente, in esito ad apposito sopralluogo del 02 novembre 2022, ne aveva loro intimato la demolizione. A sostegno del gravame, i ricorrenti eccepivano: 1) la loro estraneità alla commissione dell’abuso (per i ricorrenti “occupanti” -OMISSIS- e per i proprietari -OMISSIS-), con conseguente carenza di legittimazione passiva all’esecuzione dell’ordine intimato, posto che l’esecutore materiale delle opere sarebbe stato il nonno, -OMISSIS-; 2) l’omessa redazione, in contraddittorio con le parti, del verbale di sopralluogo; 3) la violazione dell’art. 7 l.241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio; 4) la carenza di motivazione alla base del provvedimento adottato; 5) la carente istruttoria, sotto il profilo dell’omessa comparazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti; 6) il vulnus al legittimo affidamento maturato, considerato il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione delle opere e la contestazione dell’abuso.
2. – Si costituiva in giudizio il Comune di Trentola Ducenta (20 febbraio 2022), successivamente depositando memoria di costituzione con nuovo difensore e documenti (6 novembre 2025). In vista dell’udienza pubblica il medesimo Comune depositava documenti (27 febbraio 2026) e memoria (11 marzo 2026), chiedendo il rigetto del ricorso.
3. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 aprile 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
4. - Oggetto dell’odierno contendere è l’ordinanza (n. -OMISSIS-) con cui il Comune di Trentola Ducenta ha ordinato ai (quattro) ricorrenti la demolizione delle due unità abitative realizzate in sopraelevazione all’appartamento sito al piano terra (e già distinto in due unità immobiliari) del fabbricato sito alla Via -OMISSIS--OMISSIS-n. 14 e così meglio descritte nel provvedimento impugnato: “In sopraelevazione al sub 2 foglio 5 mappale 2023 1) Unità abitativa, non censita in catasto, posta al primo piano in sopraelevazione alla proprietà del sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (Francia) il -OMISSIS- residente in [...] occupata dal nucleo familiare di -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS- residente in Trentola Ducenta alla-OMISSIS-della seguente natura e consistenza: circa mt. 16,00 x 7.30 = mq. 116.80 x H= 2.90 = Mc. 338,72 oltre vano scala in comune per circa mt. 14,70 x 2,40= mq. 35,28 x H 2,90 = Mc. 102,31, oltre una superficie terrazzata a nord e sud dell'unità di circa mq. 28,00; in sopraelevazione al sub 3 foglio 5 mappale 2023 2) Unità abitativa, non censita in catasto, posta al primo piano in sopraelevazione alla proprietà del sig. -OMISSIS- Vincenzo, nato a-OMISSIS-, residente in Trentola Ducenta alla via -OMISSIS-, 10 occupata dal nucleo familiare di -OMISSIS- nata a -OMISSIS- (Francia) il 10.07.1978, residente in [...] della seguente natura e consistenza: circa mt. 16,00 x 7.30 = mq. 116.80 x H= 2.90 = Mc. 338,72 oltre vano scala in comune per circa mt. 14,70 x 2,40= mq. 35,28 x H 2,90 = Mc. 102,31, oltre una superficie terrazzata a nord e sud dell'unità di circa mq. 28,00”. A quanto consta in atti il provvedimento era scaturito dal sopralluogo tecnico del 28 ottobre 2022, a sua volta originato alla necessità di verificare l'attuale consistenza dell'abuso edilizio già accertato con verbale del -OMISSIS- del Comando di Polizia Municipale a carico del sig. -OMISSIS-, laddove si leggeva, testualmente, che: “All’atto del sopralluogo risultava realizzata la sopraelevazione ad un fabbricato già esistente ed abitato (abitazione del committente). Tale sopraelevazione insiste sull’intera superficie del fabbricato sottostante (circa mq. 260), di forma quasi quadrangolare, avente i lati di ml. 16,00 x 16,50. È stata realizzata con muri perimetrali in pietra di tufo e da quattro pilastri in C.A su cui poggia il solaio di copertura in latero cemento”. Inoltre, sempre con riferimento alle predette opere, si intendeva riscontrare anche “la richiesta di accertamenti finalizzati alla demolizione di manufatti abusivi in riferimento alla RE.S.A. n.-OMISSIS- datata 22 aprile 2013 e protocollata in data -OMISSIS- con allegata sentenza n. -OMISSIS- Not. Reato, n. -OMISSIS-, nonché il verbale di inottemperanza a quanto contenuto nel procedimento penale segnato in oggetto, prot. n.-OMISSIS-”.
5. - Orbene, in tali termini circoscritto il thema decidendum , ritiene il Collegio doversi anzitutto respingere il primo motivo di ricorso, dovendosi in proposito osservare che per giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, più volte condivisa da questo Tribunale, la dedotta estraneità del proprietario (o, per quanto qui rileva, dell’occupante) all’abuso commesso non è, di per sé, circostanza idonea ad elidere la legittimità dell’ordinanza di demolizione: “gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono [infatti] dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile (l’estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato” ( ex multis , T.A.R. Lazio Roma II Stralcio, 25/06/2021, n. 7654; T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 07/03/2022, n. 1541, più di recente vedi anche Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 20/01/2026, n. 444). Sulla scorta di tali principi – pacifica in giudizio la qualità di proprietari ed occupanti in capo ai ricorrenti delle unità immobiliari abusive di cui è causa - il primo motivo è infondato e non merita accoglimento.
5.1. – Quanto alla seconda censura, «il Collegio ritiene non viziante la mancata partecipazione ai sopralluoghi, confermando sul punto l’orientamento per cui: “L'effettuazione di un sopralluogo è finalizzata ad acquisire cognizione dello stato dei luoghi e consiste in attività materiali di osservazione, descrizione e misurazione dei luoghi. Tale attività ha carattere meramente ricognitivo e non presuppone l'instaurazione di un contraddittorio. Essa non influisce in alcun modo sulla partecipazione procedimentale del soggetto interessato, data la possibilità di accedere agli atti e di contestare eventuali discordanze tra lo stato dei luoghi quale rappresentato e quello definitivo” (T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 24/09/20-OMISSIS-, n. 1-OMISSIS-0; nello stesso senso anche T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 08/01/2016, n.17; T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 13/11/2013, n.997)» (T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. n. 13 del 7 gennaio 2026). Anche il secondo motivo di ricorso va quindi respinto.
5.2. – Vanno infine disattese le restanti doglianze (terza, quarta, quinta e sesta), a mezzo del doveroso richiamo ai principi della giurisprudenza amministrativa (anche di questo Tribunale) da tempo consolidati, a mente dei quali, in materia edilizia i provvedimenti recanti ingiunzione di demolizione di opere realizzate sine titulo (quali sono – pacificamente – quelle in contestazione, dianzi elencate al par. 4) in ragione della loro natura vincolata non necessitano:
- della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 (Cfr., ex plurimis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662; di recente, vd. T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 11/02/2022, n. 403; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 31/01/2022, n. 273);
- oltre all’individuazione delle opere realizzate abusive (nel caso di specie analiticamente effettuata), di una specifica ed ulteriore motivazione in ordine alla comparazione degli interessi (pubblico e privato), coinvolti, che l’Amministrazione non è tenuta ad effettuare (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662 T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 27/04/2020, n. 720; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 17/03/2020, n. 199; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22/06/2021, n. 4279; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 04/11/2020, n. 1619), né “il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo […] refluisce in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione”. (cfr., ex multis, di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 31/01/2022, n. 48; in senso conforme, T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 22/07/2021, n. 5101), non potendosi configurare, in capo al privato ed in ragione della natura permanente dell’illecito, alcun legittimo affidamento (“Il decorso del tempo non contribuisce a creare un legittimo affidamento in capo al privato sulla legittimità del fabbricato abusivo, in quanto l'abuso edilizio è un illecito permanente”, vd. in proposito, di recente, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 20/01/2026, n. 444).
5.3. – Conclusivamente, il ricorso va respinto.
5.4. – Le spese di lite seguono la soccombenza liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna i ricorrenti in solido alla refusione in favore del Comune resistente di complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
IA IC MI, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IA IC MI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO