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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2909/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2909/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GERMANO' Parte_1 ARCANGELO e dell'avv. GERMANO' GIUSEPPE che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LEO CINZIA che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate in data 08/10/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 29/06/2002. Parte_1 Controparte_1
Dal matrimonio è nata una figlia in data 26/01/2005, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 Con note depositate in data 04/03/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un nuovo accordo ed in particolare chiedevano oltre alla pronuncia di separazione anche, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
DA' ATTO che i coniugi concordano di rinunciare sin d'ora reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi;
DA' ATTO che nella casa coniugale, sita in Orbassano (TO) Strada Piossasco 81/2, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà il marito, essendosene la Sig.ra già allontanata portando seco i Pt_1 propri effetti personali ed il mobilio concordato con il coniuge;
DA' ATTO che la figlia ormai maggiorenne, manterrà la propria residenza e dimora presso il Per_1 padre nella casa coniugale;
DISPONE che la Sig.ra corrisponda, per il mantenimento della figlia, maggiorenne non Pt_1 autonoma economicamente, l'assegno periodico di € 125,00 (euro centoventicinque), da versare direttamente alla stessa entro il 30 (trenta) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che tutte le spese che interessano la figlia vengano pagate in misura eguale ossia al 50% da entrambi i genitori che si impegnano, altresì, al pagamento in parti eguali di tutte le spese di gestione relative all'automobile in uso alla figlia Per_1
pagina 2 di 3 DA' ATTO che i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione immobiliare, da ritenersi funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, chiedendo l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87: la Sig.ra si impegna a cedere al Sig. la propria quota della Pt_1 CP_1 casa coniugale -ubicata ad Orbassano (TO), Strada Piossasco n. 81/2 ed identificata al catasto fabbricati al foglio 28, particella 293, sub 15, Cat. A/2- al prezzo di € 15.000,00 da pagarsi con le seguenti modalità e tempistiche: € 5.000,00 (euro cinquemila) con assegno circolare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del nuovo accordo del 20.02.2025 ed € 10.000,00 (euro diecimila), con assegno circolare, in sede di rogito, da effettuarsi entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
DA' ATTO che le spese notarili per la cessione de qua saranno a carico esclusivo del Sig. al quale CP_1 spetterà la scelta del professionista. Talché, con il suddetto trasferimento, il Sig. diverrà CP_1 l'esclusivo proprietario di detto immobile.
DA' ATTO che il Sig. si impegna ad accollarsi il pagamento dell'importo residuo del mutuo CP_1 acceso per l'acquisto della casa coniugale sin dal mese di marzo 2025, manlevando da detta data in avanti la Sig.ra da ogni eventuale pretesa economica avanzata dalla banca mutuante, nonché da ogni Pt_1 genere di spesa (spese di gestione ordinaria, straordinaria, tasse e/o tributi di qualsiasi natura) legata all'immobile;
DA' ATTO che il Sig. si impegna ad ottenere dalla banca mutuante la liberazione della Sig.ra CP_1
dalla garanzia prestata per il mutuo;
Pt_1
DA' ATTO che il Sig. si farà il carico esclusivo, sin da marzo 2025, del pagamento delle residue CP_1 rate del finanziamento contratto nell'interesse della famiglia;
DA' ATTO che la Sig.ra rinuncia all'indennità di occupazione con riferimento all'immobile Pt_1 de quo;
DA' ATTO che i coniugi si concedono scambievolmente autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti validi per l'espatrio;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2909/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GERMANO' Parte_1 ARCANGELO e dell'avv. GERMANO' GIUSEPPE che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LEO CINZIA che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate in data 08/10/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 29/06/2002. Parte_1 Controparte_1
Dal matrimonio è nata una figlia in data 26/01/2005, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 Con note depositate in data 04/03/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un nuovo accordo ed in particolare chiedevano oltre alla pronuncia di separazione anche, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
DA' ATTO che i coniugi concordano di rinunciare sin d'ora reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi;
DA' ATTO che nella casa coniugale, sita in Orbassano (TO) Strada Piossasco 81/2, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà il marito, essendosene la Sig.ra già allontanata portando seco i Pt_1 propri effetti personali ed il mobilio concordato con il coniuge;
DA' ATTO che la figlia ormai maggiorenne, manterrà la propria residenza e dimora presso il Per_1 padre nella casa coniugale;
DISPONE che la Sig.ra corrisponda, per il mantenimento della figlia, maggiorenne non Pt_1 autonoma economicamente, l'assegno periodico di € 125,00 (euro centoventicinque), da versare direttamente alla stessa entro il 30 (trenta) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che tutte le spese che interessano la figlia vengano pagate in misura eguale ossia al 50% da entrambi i genitori che si impegnano, altresì, al pagamento in parti eguali di tutte le spese di gestione relative all'automobile in uso alla figlia Per_1
pagina 2 di 3 DA' ATTO che i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione immobiliare, da ritenersi funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, chiedendo l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87: la Sig.ra si impegna a cedere al Sig. la propria quota della Pt_1 CP_1 casa coniugale -ubicata ad Orbassano (TO), Strada Piossasco n. 81/2 ed identificata al catasto fabbricati al foglio 28, particella 293, sub 15, Cat. A/2- al prezzo di € 15.000,00 da pagarsi con le seguenti modalità e tempistiche: € 5.000,00 (euro cinquemila) con assegno circolare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del nuovo accordo del 20.02.2025 ed € 10.000,00 (euro diecimila), con assegno circolare, in sede di rogito, da effettuarsi entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
DA' ATTO che le spese notarili per la cessione de qua saranno a carico esclusivo del Sig. al quale CP_1 spetterà la scelta del professionista. Talché, con il suddetto trasferimento, il Sig. diverrà CP_1 l'esclusivo proprietario di detto immobile.
DA' ATTO che il Sig. si impegna ad accollarsi il pagamento dell'importo residuo del mutuo CP_1 acceso per l'acquisto della casa coniugale sin dal mese di marzo 2025, manlevando da detta data in avanti la Sig.ra da ogni eventuale pretesa economica avanzata dalla banca mutuante, nonché da ogni Pt_1 genere di spesa (spese di gestione ordinaria, straordinaria, tasse e/o tributi di qualsiasi natura) legata all'immobile;
DA' ATTO che il Sig. si impegna ad ottenere dalla banca mutuante la liberazione della Sig.ra CP_1
dalla garanzia prestata per il mutuo;
Pt_1
DA' ATTO che il Sig. si farà il carico esclusivo, sin da marzo 2025, del pagamento delle residue CP_1 rate del finanziamento contratto nell'interesse della famiglia;
DA' ATTO che la Sig.ra rinuncia all'indennità di occupazione con riferimento all'immobile Pt_1 de quo;
DA' ATTO che i coniugi si concedono scambievolmente autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti validi per l'espatrio;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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