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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: NICOLELLA LUCIANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 623/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
-Ag.entrate Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Croce Del Sannio - Piazza Municipio N.9 82020 Santa Croce Del Sannio BN
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 020220023278327000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente nessuno è presente.
Resistente/Appellato: La rappresentante dell'ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 02020220023278327000, notificata in data 6.6.2025, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione intimava alla Sig.ra Ricorrente_1, il versamento dell'importo di € 210,88 dovute al Comune di Santa Croce del Sannio a seguito di iscrizione a ruolo n.2022/004097 relativa ad IMU anno 2014, come da avviso di accertamento notificato in data 9.1.2020.
Propone ricorso la contribuente nei confronti del Comune di Santa Croce del Sannio e dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e la non debenza delle somme dovute, con condanna del Comune al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione ad esso difensore per fattane anticipazione.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la omessa notifica dell'avviso bonario o sollecito di pagamento prima dell'emissione dell'atto impositivo, con lesione del diritto di difesa del contribuente. Rileva la mancata effettuazione del contraddittorio preventivo prima della emissione dell'accertamento, anche al fine di accertare le superfici sottoposte a tassazione;
la omessa notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente prescrizione della pretesa impositiva ed intervenuta decadenza da parte del Comune di poter riscuotere le somme. Rileva che, trattandosi di IMU anno 2014, l'avviso di accertamento andava emesso entro il termine decadenziale di cinque anni, così come egualmente il termine prescrizionale di cinque anni risultava ampiamente superato, essendo la cartella il primo atto con il quale essa contribuente era venuta a conoscenza del debito tributario;
- la carenza di motivazione della cartella di pagamento in ordine alle tariffe applicate per la determinazione dell'IMU anno 2014, al metodo di calcolo degli oneri di riscossione e dell'aliquota posta a base del calcolo degli interessi;
- la illegittimità della determinazione delle tariffe IMU di competenza della Giunta comunale e non del
Consiglio comunale;
-la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento. Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le doglianze sollevate nel ricorso, riferibili all'avviso di accertamento emesso dal Comune di Santa Croce del Sannio.
Rileva che la emissione della cartella di pagamento è scaturita dalla trasmissione del ruolo n. 2022/004097, reso esecutivo in data 1.6.2022 e consegnato alla Concessionaria in data 10.7.2022.
Ribadisce che tutte le eccezioni relative alla mancanza di motivazione della cartella dovevano considerarsi quali opposizione agli atti esecutivi ex art.617 Cpc per cui proposte tardivamente, per superamento del termine di venti giorni dalla notifica dell'atto.
In data 13.8.2025 si costituisce nel giudizio il Comune di Santa Croce del Sannio, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore _1, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso con conferma della pretesa impositiva e condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad esso difensore antistatario. Nel merito rileva che in data 17.12.2019 esso Comune aveva proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento, per cui la mancata impugnazione, aveva dato luogo alla emissione della cartella di pagamento.
All'udienza di discussione pubblica del 27 gennaio 2026 il difensore del Comune si riporta ai propri scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava alla Sig.ra Ricorrente_1 il versamento dell'IMU anno 2014 dovuto al Comune di Santa Croce del Sannio sulla base dell'avviso di accertamento asseritamente notificato il 9.1.2020.
Con il principale motivo di impugnazione la ricorrente contesta la legittimità dell'atto impositivo per mancata notificazione del titolo presupposto.
La doglianza risulta infondata stante la prova fornita dal Comune, che in sede di costituzione in giudizio, ha documentato, con la esibizione della copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, l'avvenuta consegna dell'avviso di accertamento posto a base della cartella, con spedizione avvenuta in data 17.12.2019 entro il termine decadenziale previsto dalla normativa.
Va, viceversa, accolta la eccezione di prescrizione risultando la notifica dell'atto pervenuta alla contribuente in data 9.1.2020, ben oltre il termine quinquennale previsto dalla legge, tenendo conto che il principio della scissione degli effetti della notifica degli atti degli Enti locali, opera con riguardo agli atti tributari soggetti a decadenza ma non anche con riguardo agli atti soggetti a prescrizione. ( Cas.ord. n. 29854/2024).
Da tanto ne deriva che, risultando la intervenuta prescrizione della pretesa impositva, anche la cartella di pagamento, emessa sulla base di tale richiesta, va annullata.
L'accoglimento di tale motivo di impugnazione assorbe le altre eccezioni sollevate.
Le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto che l'accoglimento della eccezione di prescrizione deriva da una attività non imputabile al Comune.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice monocratico
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: NICOLELLA LUCIANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 623/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
-Ag.entrate Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Croce Del Sannio - Piazza Municipio N.9 82020 Santa Croce Del Sannio BN
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 020220023278327000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente nessuno è presente.
Resistente/Appellato: La rappresentante dell'ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 02020220023278327000, notificata in data 6.6.2025, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione intimava alla Sig.ra Ricorrente_1, il versamento dell'importo di € 210,88 dovute al Comune di Santa Croce del Sannio a seguito di iscrizione a ruolo n.2022/004097 relativa ad IMU anno 2014, come da avviso di accertamento notificato in data 9.1.2020.
Propone ricorso la contribuente nei confronti del Comune di Santa Croce del Sannio e dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e la non debenza delle somme dovute, con condanna del Comune al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione ad esso difensore per fattane anticipazione.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la omessa notifica dell'avviso bonario o sollecito di pagamento prima dell'emissione dell'atto impositivo, con lesione del diritto di difesa del contribuente. Rileva la mancata effettuazione del contraddittorio preventivo prima della emissione dell'accertamento, anche al fine di accertare le superfici sottoposte a tassazione;
la omessa notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente prescrizione della pretesa impositiva ed intervenuta decadenza da parte del Comune di poter riscuotere le somme. Rileva che, trattandosi di IMU anno 2014, l'avviso di accertamento andava emesso entro il termine decadenziale di cinque anni, così come egualmente il termine prescrizionale di cinque anni risultava ampiamente superato, essendo la cartella il primo atto con il quale essa contribuente era venuta a conoscenza del debito tributario;
- la carenza di motivazione della cartella di pagamento in ordine alle tariffe applicate per la determinazione dell'IMU anno 2014, al metodo di calcolo degli oneri di riscossione e dell'aliquota posta a base del calcolo degli interessi;
- la illegittimità della determinazione delle tariffe IMU di competenza della Giunta comunale e non del
Consiglio comunale;
-la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento. Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le doglianze sollevate nel ricorso, riferibili all'avviso di accertamento emesso dal Comune di Santa Croce del Sannio.
Rileva che la emissione della cartella di pagamento è scaturita dalla trasmissione del ruolo n. 2022/004097, reso esecutivo in data 1.6.2022 e consegnato alla Concessionaria in data 10.7.2022.
Ribadisce che tutte le eccezioni relative alla mancanza di motivazione della cartella dovevano considerarsi quali opposizione agli atti esecutivi ex art.617 Cpc per cui proposte tardivamente, per superamento del termine di venti giorni dalla notifica dell'atto.
In data 13.8.2025 si costituisce nel giudizio il Comune di Santa Croce del Sannio, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore _1, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso con conferma della pretesa impositiva e condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad esso difensore antistatario. Nel merito rileva che in data 17.12.2019 esso Comune aveva proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento, per cui la mancata impugnazione, aveva dato luogo alla emissione della cartella di pagamento.
All'udienza di discussione pubblica del 27 gennaio 2026 il difensore del Comune si riporta ai propri scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava alla Sig.ra Ricorrente_1 il versamento dell'IMU anno 2014 dovuto al Comune di Santa Croce del Sannio sulla base dell'avviso di accertamento asseritamente notificato il 9.1.2020.
Con il principale motivo di impugnazione la ricorrente contesta la legittimità dell'atto impositivo per mancata notificazione del titolo presupposto.
La doglianza risulta infondata stante la prova fornita dal Comune, che in sede di costituzione in giudizio, ha documentato, con la esibizione della copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, l'avvenuta consegna dell'avviso di accertamento posto a base della cartella, con spedizione avvenuta in data 17.12.2019 entro il termine decadenziale previsto dalla normativa.
Va, viceversa, accolta la eccezione di prescrizione risultando la notifica dell'atto pervenuta alla contribuente in data 9.1.2020, ben oltre il termine quinquennale previsto dalla legge, tenendo conto che il principio della scissione degli effetti della notifica degli atti degli Enti locali, opera con riguardo agli atti tributari soggetti a decadenza ma non anche con riguardo agli atti soggetti a prescrizione. ( Cas.ord. n. 29854/2024).
Da tanto ne deriva che, risultando la intervenuta prescrizione della pretesa impositva, anche la cartella di pagamento, emessa sulla base di tale richiesta, va annullata.
L'accoglimento di tale motivo di impugnazione assorbe le altre eccezioni sollevate.
Le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto che l'accoglimento della eccezione di prescrizione deriva da una attività non imputabile al Comune.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice monocratico