Articolo 32 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
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18 marzo 1953
Art. 32. (Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale)

La Giunta regionale, sotto la propria responsabilita', nei limiti e nei modi stabiliti dallo Statuto regionale, puo', in caso d'urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale.
L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio regionale per la ratifica nella sua prima successiva, adunanza. Il Consiglio regionale ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953