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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17973 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64792/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 64792/2020 tra
Parte_1
OPPONENTE / ATTORE
e
Controparte_1
OPPOSTO / CONVENUTO
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 09.45 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. PATRIZI SARA e l'avv. GISMONDI GIAN LUCA Parte_1
( ) VIA GIACOMO GALOPINI, 18 00133 , oggi nessuno;
C.F._1 CP_1
Per l'avv. DI MURO DONATELLA;
si riporta alle Controparte_1 note depositate e chiede il trattenimento della causa in decisione;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64792/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PATRIZI SARA e Parte_1 C.F._2 dell'avv. GISMONDI GIAN LUCA ( ) VIA GIACOMO GALOPINI, 18 00133 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PATRIZI CP_1
SARA
OPPONENTE / ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI MURO DONATELLA, elettivamente domiciliato in Via Costantino Maes n. 68 00162 presso il difensore avv. DI MURO DONATELLA CP_1
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009 /69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
esaminati gli scritti conclusivi depositati in atti;
richiamati i provvedimenti emessi nel corso del giudizio con particolare pagina 2 di 4 riferimento a quelli previsti per la discussione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
considerato in aggiunta il fatto che le delibere sottese all'emissione del decreto ingiuntivo odierno non sono state sospese per effetto dell'autonomo giudizio di impugnazione proposto in tal senso dall'opponente sicchè devono ritenersi efficaci e non sospese, con la conseguente efficacia del titolo azionato nel presente con il presente giudizio;
esclusa ogni questione relativa alla litispendenza / continenza dei giudizi, ma semmai di valutazione di opportunità della loro riunione, comunque non disposta;
considerato, poi, che i motivi dedotti nel giudizio odierno, in cui si controverte della fondatezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss CPC ex latere creditoris (Condominio opposto, creditore) della pretesa di pagamento in ragione dell'art. 63 disp di att al CC e della sussistenza ex latere debitoris degli elementi modificativi ed estintivi della obbligazione di pagamento (dell'odierno condomino opponente) in ragione del difetto della propria legittimazione passiva ovvero per integrale pagamento degli oneri sono rimasti privi di riscontro probatorio essendo rimasta l'opposizione sul punto non provata;
considerato, poi, che come noto nel presente giudizio il giudice dell'esecuzione, non sono sollevabili eccezioni circa l'illegittimità delle delibere assembleari sub specie di annullabilità
(come si è appena osservato), e che in ogni caso i motivi dedotti con la presente opposizione, ribaditi con la comparsa conclusionale depositata da parte dell'opponente il 18.01.2023, pertengono a motivi di annullabilità e non di nullità, quali quelli dedotti nel presente giudizio
(ex Cassazione ormai consolidata) relativi ad errate ripartizioni di spese / mancata allegazione di preventivi di spesa errori di calcolo nel riparto (qui peraltro andrebbe pure discussa la eventuale rilevanza di una illegittimità sul punto, trattandosi di una mancanza irrilevante essendo stato allegato il verbale assembleare e relativo stato di riparto, quindi non essendo necessaria ulteriore allegazione), sicchè l'opposizione non può essere ccolta.
Si osserva, poi, che la parte opponente non ha inteso né depositare gli scritti difensivi né presenziare all'udienza odierna, cosicchè i motivi dell'opposizione si ritengono non reiterati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così pagina 3 di 4 dispone:
1) Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 14364/2020, emesso dal Tribunale di Roma lo 07.09.2020, in forma provvisoriamente esecutiva;
2) Condanna altresì la parte opponente, , a rimborsare alla parte opposta, Parte_1
Condominio di Via delle Nespole n. 226 Roma, le spese di lite, che si liquidano in €
3.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16.00 ed allegazione al verbale in assenza delle parti e dei difensori.
ROMA, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 64792/2020 tra
Parte_1
OPPONENTE / ATTORE
e
Controparte_1
OPPOSTO / CONVENUTO
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 09.45 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. PATRIZI SARA e l'avv. GISMONDI GIAN LUCA Parte_1
( ) VIA GIACOMO GALOPINI, 18 00133 , oggi nessuno;
C.F._1 CP_1
Per l'avv. DI MURO DONATELLA;
si riporta alle Controparte_1 note depositate e chiede il trattenimento della causa in decisione;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64792/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PATRIZI SARA e Parte_1 C.F._2 dell'avv. GISMONDI GIAN LUCA ( ) VIA GIACOMO GALOPINI, 18 00133 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PATRIZI CP_1
SARA
OPPONENTE / ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI MURO DONATELLA, elettivamente domiciliato in Via Costantino Maes n. 68 00162 presso il difensore avv. DI MURO DONATELLA CP_1
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009 /69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
esaminati gli scritti conclusivi depositati in atti;
richiamati i provvedimenti emessi nel corso del giudizio con particolare pagina 2 di 4 riferimento a quelli previsti per la discussione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
considerato in aggiunta il fatto che le delibere sottese all'emissione del decreto ingiuntivo odierno non sono state sospese per effetto dell'autonomo giudizio di impugnazione proposto in tal senso dall'opponente sicchè devono ritenersi efficaci e non sospese, con la conseguente efficacia del titolo azionato nel presente con il presente giudizio;
esclusa ogni questione relativa alla litispendenza / continenza dei giudizi, ma semmai di valutazione di opportunità della loro riunione, comunque non disposta;
considerato, poi, che i motivi dedotti nel giudizio odierno, in cui si controverte della fondatezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss CPC ex latere creditoris (Condominio opposto, creditore) della pretesa di pagamento in ragione dell'art. 63 disp di att al CC e della sussistenza ex latere debitoris degli elementi modificativi ed estintivi della obbligazione di pagamento (dell'odierno condomino opponente) in ragione del difetto della propria legittimazione passiva ovvero per integrale pagamento degli oneri sono rimasti privi di riscontro probatorio essendo rimasta l'opposizione sul punto non provata;
considerato, poi, che come noto nel presente giudizio il giudice dell'esecuzione, non sono sollevabili eccezioni circa l'illegittimità delle delibere assembleari sub specie di annullabilità
(come si è appena osservato), e che in ogni caso i motivi dedotti con la presente opposizione, ribaditi con la comparsa conclusionale depositata da parte dell'opponente il 18.01.2023, pertengono a motivi di annullabilità e non di nullità, quali quelli dedotti nel presente giudizio
(ex Cassazione ormai consolidata) relativi ad errate ripartizioni di spese / mancata allegazione di preventivi di spesa errori di calcolo nel riparto (qui peraltro andrebbe pure discussa la eventuale rilevanza di una illegittimità sul punto, trattandosi di una mancanza irrilevante essendo stato allegato il verbale assembleare e relativo stato di riparto, quindi non essendo necessaria ulteriore allegazione), sicchè l'opposizione non può essere ccolta.
Si osserva, poi, che la parte opponente non ha inteso né depositare gli scritti difensivi né presenziare all'udienza odierna, cosicchè i motivi dell'opposizione si ritengono non reiterati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così pagina 3 di 4 dispone:
1) Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 14364/2020, emesso dal Tribunale di Roma lo 07.09.2020, in forma provvisoriamente esecutiva;
2) Condanna altresì la parte opponente, , a rimborsare alla parte opposta, Parte_1
Condominio di Via delle Nespole n. 226 Roma, le spese di lite, che si liquidano in €
3.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16.00 ed allegazione al verbale in assenza delle parti e dei difensori.
ROMA, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4