Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01979/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02225/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2225 del 2023, proposto da
Fimper S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala, Elvezio Bortesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Sala in Milano, via Hoepli 3;
contro
Comune di Pero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28;
nei confronti
Citta' Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento in parte qua
- della delibera del Consiglio Comunale di Pero n. 10 del 3.4.2023, recante l'approvazione della variante generale al GT (doc. 2, essendo il doc. 1 il foliario). L'avviso di approvazione è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 34 del 23.8.2023 (doc. 3);
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la delibera del Consiglio Comunale di Pero n. 42 del 27.10.2022, recante l'adozione della variante generale al GT (doc. 4);
e per la condanna
del Comune di Pero al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pero;
Vista la Dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse del 27.02.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. GI SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società FI SP ha impugnato la delibera del Consiglio Comunale di Pero n. 10 del 3.4.2023, con la quale è stata approvata la variante generale al Piano di Governo del Territorio (GT), nonché gli atti presupposti, tra cui la delibera di adozione n. 42 del 27.10.2022. La ricorrente ha lamentato l’illegittimità delle previsioni urbanistiche relative a due aree di sua proprietà, site in Comune di Pero, e precisamente l’area delimitata dalle Vie Pisacane, Oratorio, Costa e Olona e l’area di Via Matteotti 24, chiedendone l’annullamento e la condanna del Comune al risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pero, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
In pendenza di giudizio, con istanza depositata in data 27 febbraio 2026, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione e alla decisione del presente giudizio.
Tale dichiarazione è motivata dalla sopravvenuta adozione, da parte della Giunta Comunale di Pero, della delibera n. 116 del 1°.12.2025, con la quale è stato avviato un nuovo procedimento di variante al GT. La ricorrente ha manifestato l’intenzione di partecipare a tale nuovo procedimento, ravvisando in ciò il venir meno dell’utilità della presente azione giudiziaria. Con la medesima istanza, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio, richiesta alla quale ha aderito la difesa del Comune di Pero.
All’udienza del 14.04.2026 l’affare viene trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come noto, l’interesse al ricorso costituisce una condizione dell’azione che deve sussistere non solo al momento della proposizione del gravame, ma deve anche permanere durante tutto il corso del processo, fino al momento della decisione.
La sua mancanza, anche se sopravvenuta, impone al giudice una pronuncia in rito che dichiari l’improcedibilità del ricorso.
Per quanto concerne le spese di giudizio, la natura processuale della presente decisione e, soprattutto, l’esplicita adesione del Comune di Pero alla richiesta di compensazione formulata dalla ricorrente, giustificano l’integrale compensazione delle stesse tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL UN, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
GI SS, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| GI SS | EL UN |
IL SEGRETARIO