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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 02/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 1131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I M A T E R A
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Gaetano Catalani Presidente
Dott.ssa Valeria La Battaglia Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella Giudice relatore sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24/10/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto a ruolo al n. 1131/2024 RG, promosso da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasqua Parte_1 C.F._1
Manfredi (c.f.: , con domicilio eletto presso lo studio professionale del C.F._2 difensore in Bari, via Gian Giuseppe Carulli n. 62; ricorrente nei confronti del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Matera convenuto ex lege per la rettificazione anagrafica del genere, la modifica del prenome e l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi chirurgici necessari alla conformazione anatomica al genere di attribuzione
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 16/09/2024, Parte_1
promuoveva il giudizio ex lege n. 164/1982 per l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso da femminile a maschile e alla contestuale rettificazione degli atti dello stato civile, con l'attribuzione del genere maschile e del nome anagrafico di “ . Per_1
1 RG n. 1131/2024
L'attrice ha rappresentato: di essere affetta da disforia di genere, avendo manifestato sin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
e di aver intrapreso, dal mese di febbraio 2022, un percorso medico-sanitario presso il “Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di Genere c/o Unità
Operativa Complessa di Psichiatrica Universitaria del Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di Senso, U.O.C. di Psichiatria Universitaria, Policlinico di Bari” per il transito dal genere femminile di appartenenza naturale a quello maschile di elezione, con l'assunzione di terapia ormonale cross-sex e sostegno psicologico.
Ha riferito: di vivere ormai da tempo come persona di genere maschile in ogni ambito della propria vita familiare, sociale e relazionale e di aver ottenuto una consistente modificazione dei tratti fenotipici femminili;
di essere assolutamente ferma nel portare avanti il percorso intrapreso, senza aver mai avuto alcun ripensamento, e di aver ottenuto un significativo miglioramento del proprio benessere psicologico in concomitanza con la progressiva caratterizzazione fisica maschile;
di aver ottenuto dalla struttura pubblica presso cui è in cura parere favorevole alla sottoposizione ad intervento chirurgico per la modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari e dell'identità anagrafica, data la serietà e irretrattabilità della determinazione all'eliminazione di ogni dissociazione tra l'identità personale e le caratteristiche fisiche.
II. All'udienza del 24/04/2025, in cui compariva per la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Matera la dott.ssa Lucia Spinelli, veniva disposto l'interrogatorio formale dell'attrice, che vi compariva in abiti maschili e con la barba, tanto da avere le sembianze di un ragazzo;
nel corso della sua audizione, la stessa dichiarava di essere consapevole dell'irreversibilità della transizione, di essere determinata nel percorso di modificazione del genere e di volersi sottoporre all'intervento di rettificazione dei caratteri sessuali anatomici sia secondari (con l'eliminazione definitiva del seno, al momento nascosto da un binder) che primari.
All'esito, la difesa di parte attrice chiedeva che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione, senza termini, insistendo nell'accoglimento della sola domanda di modifica dei dati anagrafici, dando atto dell'intervento della Consulta con la sentenza n. 143/2024, che avrebbe eliminato l'obbligo di autorizzazione da parte del Tribunale, previsto dall'art. 31 d.lgs. n. 150/2011, in casi come quello di specie, in cui la transizione risulta già essere ad uno stadio avanzatissimo tale per cui l'intervento di conformazione non risulterebbe essenziale ai fini dell'attribuzione del sesso femminile.
2 RG n. 1131/2024
Il Pubblico Ministero forniva parere positivo sia alla rettifica delle generalità che alla eventuale sottoposizione ad intervento chirurgico per la conformazione del sesso biologico a quello di elezione, rimettendosi alla decisione del collegio in relazione a detto ultimo profilo.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
III. La domanda merita accoglimento per le ragioni di cui infra.
III.1. Preliminarmente va disposto il mutamento di rito, dovendo trovare applicazione non già quello semplificato di cognizione, ma quello unico in materia di persone, minorenni e famiglie di cui all'art, 473bis.11 e ss c.p.c., così come previsto dal d.lgs. n. 164/2024, c.d. Correttivo Cartabia, anche per i procedimenti introdotti successivamente al 28/02/2023.
III.2.1. Venendo alla questione controversa, si osserva che la fattispecie che ci occupa è regolata dall'art. 1 Legge n. 164/1982, che stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca ad una persona di sesso diverso da quello enunciato dall'atto di nascita "a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L'art. 3, abrogato nella sua originaria formulazione per effetto dell'art. 34 comma 39 d.lgs. n. 150 del 2011, è stato trasfuso, senza variazioni testuali, nell'art. 31 comma 4 d.lgs. n. 150/2011, secondo cui, "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento chirurgico, il
Tribunale lo autorizza.
La Cassazione, nella sentenza n. 15138 del 20/07/2015, ha fornito dei suddetti artt. 1 e 3 Legge n.
164/1982, e poi dell'art. 31 comma 4 d.lgs. 150/2011, una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, valorizzando la formula normativa "quando necessario" nel senso che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, l'univocità e la definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. In altri termini, secondo la Suprema Corte,
«l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale». Questo indirizzo ha trovato conferma da parte della
Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 221/2015, ha affermato: «La disposizione in esame costituisce
l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della
3 RG n. 1131/2024
persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). Come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del
1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale». Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, oggetto di censura, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali».
Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle. Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame «riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico». L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico
e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la
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mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive…. Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, …, «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche». Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce,
a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente - , ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute».
Non essendo, quindi, obbligatorio l'intervento chirurgico per procedere alla rettificazione anagrafica, all'indomani della suddetta pronuncia della Consulta è stato ritenuto possibile, in coerenza con l'unificazione del procedimento disciplinato dall'art. 31 d.lgs. n. 150/2011 (prima
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articolato in due fasi), pronunciare un'unica sentenza di autorizzazione alla rettificazione anagrafica e alla sottoposizione all'intervento chirurgico di rettifica delle caratteristiche anatomiche sessuali
(così v. Tribunale Napoli sez. XIII sentenza n.5066 del 23/05/2022), con la precisazione che l'Ufficiale dello Stato civile doveva procedere alla rettifica del sesso e alla modifica del prenome a prescindere dall'esecuzione dell'intervento de quo.
Con la recente sentenza n. 143 del 03-23/07/2024, poi, la Corte Costituzionale: ha dichiarato
«l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 … nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso», ritenendo che il regime autorizzatorio fosse divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordinava con l'incidenza sul quadro normativo delle citate decisioni dei giudici di legittimità e delle leggi del 2015, che avevano escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»; ha richiamato, inoltre, la propria sentenza n. 180/2017, nella quale aveva già ribadito che agli effetti della rettificazione fosse necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata», potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale e, quindi, anche senza un intervento di adeguamento chirurgico;
ha affermato che la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denunciava una palese irragionevolezza, visto che un eventuale intervento chirurgico sarebbe avvenuto comunque dopo la già disposta rettificazione, concludendo che tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostrava di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, che sovente autorizzava l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.
III.2.2. Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale innanzi, in relazione al caso di specie, risulta dagli atti di causa, ed in particolare dalla relazione del “Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di Genere c/o Unità Operativa Complessa di Psichiatrica Universitaria del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, U.O.C. di Psichiatria Universitaria,
Policlinico di Bari” datata 05/06/2024, che: l'attrice presenta un quadro psicologico di “Disforia
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di Genere”, accertato seguendo i criteri diagnostici del DSM 5 (American Psychiatric Association:
Diagnostic and statistical manual of mental disorders. . Washington D.C. 2013); sin CP_1 dall'infanzia ha mostrato un netto senso di appartenenza al genere maschile, con particolare polarizzazione su giochi e abbigliamento stereotipamente tipici di tale sesso, vissuto, tuttavia, con serenità in questa prima fase dello sviluppo;
il disagio, invece, si è manifestato in concomitanza con la pubertà, a seguito della maggiore marcatura dei caratteri sessuali femminili e l'arrivo del menarca, per poi diventare più severo in età adulta, con l'acquisita consapevolezza non solo dell'orientamento sessuale verso il genere femminile, ma soprattutto dell'appartenenza identitaria al genere maschile;
la sofferenza derivante dalla condizione transgender sarebbe stata tale da determinargli una sofferenza psicologica talmente grave da tradursi, in concomitanza con la morte del padre, in agiti autolesivi, per i quali si è reso necessario un trattamento psicofarmacologico e psicoterapeutico, interrotto dopo pochi mesi;
il malessere è venuto meno con il coming out fatto alla madre e la maturazione dell'esigenza di un riconoscimento sociale in direzione maschile con conseguente decisione di intraprendere un percorso di affermazione di genere.
Dalla valutazione psicologica eseguita, il Centro ha diagnosticato una stabile identità di genere maschile, associata ad un forte desiderio di rendere la propria identità fisica più conforme a quella psichica, sottolineando che: la da anni vive stabilmente in un ruolo di genere maschile Parte_1 in tutti gli ambiti di vita e di essere stata ormai accettata come tale sia in famiglia che nella sua cerchia di amici;
non è affetta da condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere;
è consapevole dei rischi connessi agli interventi chirurgici di conformazione biologica ed
è stata seguita nell'elaborazione realistica della sua figura fisica all'indomani della sottoposizione agli stessi;
al momento, il percorso medico plurispecialistico seguito consente di dire che sussistono già le condizioni per procedere ad una rettificazione dei dati anagrafici in senso maschile, essendo ormai all'apparenza un ragazzo ed essendo necessario consentirle di allineare il profilo anagrafico a quella che è la sua immagine attuale, al fine di assicurarne il benessere psico-fisico.
La determinazione alla transizione è stata dall'attrice confermata verbalmente al giudice relatore, dinanzi al quale è stato svolto il suo interrogatorio libero, dove si è presentata in abiti maschili e con la barba in volto, tanto da sembrare a tutti gli effetti un ragazzo.
Alla luce di quanto innanzi, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni di legge per disporre in favore di la rettificazione anagrafica del sesso da femminile a maschile e Parte_1
l'attribuzione del prenome scelto “ , in sostituzione di Con riferimento al nome, si Per_1 Pt_1
7 RG n. 1131/2024
precisa che «il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato» (v.
Cassazione civile sez. I sentenza n.3877 del 17/02/2020).
In ragione del trattamento ormonale a cui da anni l'attrice è sottoposta e vista la determinazione finale assunta all'indomani del percorso psicologico presso il reparto di psichiatria del Policlinico di Bari, il Collegio ritiene che il percorso di transizione dell'identità di genere sia allo stato già definitivo e tale da giustificare la rettificazione anagrafica del sesso e del nome, senza la necessità di alcun intervento chirurgico, pure funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico della persona transgender. Pertanto, in ossequio alle conclusioni della sentenza n. 143/2024 della
Consulta, su citata, deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione alla sottoposizione ad intervento chirurgico per la rettificazione dei caratteri sessuali anatomici in conformità al genere maschile, rimessa nell'an, nel quando e nel quomodo alla libera determinazione di parte attrice.
IV. Nulla deve disporsi per le spese processuali, stante la natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nata a [...] il Parte_1
12/04/2000, così provvede:
1. dispone la rettifica anagrafica del sesso da femminile a maschile e la sostituzione del prenome con quello di “ , ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Matera di Pt_1 Per_1 provvedere in conformità alla correzione dell'atto di nascita n. 157 Parte I Serie A del 13/04/2000 redatto dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Matera responsabile per delega avuta;
2. dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione agli interventi chirurgici per la rettificazione dei caratteri sessuali anatomici, primari e secondari, in conformità al genere maschile;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 28/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonia Quartarella Dott. Gaetano Catalani
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N.B. In caso di diffusione pubblica del presente atto, è fatto obbligo di oscurare tutti gli elementi che consentano l'identificazione delle persone coinvolte
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I M A T E R A
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Gaetano Catalani Presidente
Dott.ssa Valeria La Battaglia Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella Giudice relatore sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24/10/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto a ruolo al n. 1131/2024 RG, promosso da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasqua Parte_1 C.F._1
Manfredi (c.f.: , con domicilio eletto presso lo studio professionale del C.F._2 difensore in Bari, via Gian Giuseppe Carulli n. 62; ricorrente nei confronti del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Matera convenuto ex lege per la rettificazione anagrafica del genere, la modifica del prenome e l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi chirurgici necessari alla conformazione anatomica al genere di attribuzione
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 16/09/2024, Parte_1
promuoveva il giudizio ex lege n. 164/1982 per l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso da femminile a maschile e alla contestuale rettificazione degli atti dello stato civile, con l'attribuzione del genere maschile e del nome anagrafico di “ . Per_1
1 RG n. 1131/2024
L'attrice ha rappresentato: di essere affetta da disforia di genere, avendo manifestato sin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
e di aver intrapreso, dal mese di febbraio 2022, un percorso medico-sanitario presso il “Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di Genere c/o Unità
Operativa Complessa di Psichiatrica Universitaria del Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di Senso, U.O.C. di Psichiatria Universitaria, Policlinico di Bari” per il transito dal genere femminile di appartenenza naturale a quello maschile di elezione, con l'assunzione di terapia ormonale cross-sex e sostegno psicologico.
Ha riferito: di vivere ormai da tempo come persona di genere maschile in ogni ambito della propria vita familiare, sociale e relazionale e di aver ottenuto una consistente modificazione dei tratti fenotipici femminili;
di essere assolutamente ferma nel portare avanti il percorso intrapreso, senza aver mai avuto alcun ripensamento, e di aver ottenuto un significativo miglioramento del proprio benessere psicologico in concomitanza con la progressiva caratterizzazione fisica maschile;
di aver ottenuto dalla struttura pubblica presso cui è in cura parere favorevole alla sottoposizione ad intervento chirurgico per la modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari e dell'identità anagrafica, data la serietà e irretrattabilità della determinazione all'eliminazione di ogni dissociazione tra l'identità personale e le caratteristiche fisiche.
II. All'udienza del 24/04/2025, in cui compariva per la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Matera la dott.ssa Lucia Spinelli, veniva disposto l'interrogatorio formale dell'attrice, che vi compariva in abiti maschili e con la barba, tanto da avere le sembianze di un ragazzo;
nel corso della sua audizione, la stessa dichiarava di essere consapevole dell'irreversibilità della transizione, di essere determinata nel percorso di modificazione del genere e di volersi sottoporre all'intervento di rettificazione dei caratteri sessuali anatomici sia secondari (con l'eliminazione definitiva del seno, al momento nascosto da un binder) che primari.
All'esito, la difesa di parte attrice chiedeva che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione, senza termini, insistendo nell'accoglimento della sola domanda di modifica dei dati anagrafici, dando atto dell'intervento della Consulta con la sentenza n. 143/2024, che avrebbe eliminato l'obbligo di autorizzazione da parte del Tribunale, previsto dall'art. 31 d.lgs. n. 150/2011, in casi come quello di specie, in cui la transizione risulta già essere ad uno stadio avanzatissimo tale per cui l'intervento di conformazione non risulterebbe essenziale ai fini dell'attribuzione del sesso femminile.
2 RG n. 1131/2024
Il Pubblico Ministero forniva parere positivo sia alla rettifica delle generalità che alla eventuale sottoposizione ad intervento chirurgico per la conformazione del sesso biologico a quello di elezione, rimettendosi alla decisione del collegio in relazione a detto ultimo profilo.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
III. La domanda merita accoglimento per le ragioni di cui infra.
III.1. Preliminarmente va disposto il mutamento di rito, dovendo trovare applicazione non già quello semplificato di cognizione, ma quello unico in materia di persone, minorenni e famiglie di cui all'art, 473bis.11 e ss c.p.c., così come previsto dal d.lgs. n. 164/2024, c.d. Correttivo Cartabia, anche per i procedimenti introdotti successivamente al 28/02/2023.
III.2.1. Venendo alla questione controversa, si osserva che la fattispecie che ci occupa è regolata dall'art. 1 Legge n. 164/1982, che stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca ad una persona di sesso diverso da quello enunciato dall'atto di nascita "a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L'art. 3, abrogato nella sua originaria formulazione per effetto dell'art. 34 comma 39 d.lgs. n. 150 del 2011, è stato trasfuso, senza variazioni testuali, nell'art. 31 comma 4 d.lgs. n. 150/2011, secondo cui, "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento chirurgico, il
Tribunale lo autorizza.
La Cassazione, nella sentenza n. 15138 del 20/07/2015, ha fornito dei suddetti artt. 1 e 3 Legge n.
164/1982, e poi dell'art. 31 comma 4 d.lgs. 150/2011, una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, valorizzando la formula normativa "quando necessario" nel senso che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, l'univocità e la definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. In altri termini, secondo la Suprema Corte,
«l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale». Questo indirizzo ha trovato conferma da parte della
Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 221/2015, ha affermato: «La disposizione in esame costituisce
l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della
3 RG n. 1131/2024
persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). Come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del
1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale». Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, oggetto di censura, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali».
Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle. Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame «riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico». L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico
e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la
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mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive…. Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, …, «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche». Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce,
a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente - , ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute».
Non essendo, quindi, obbligatorio l'intervento chirurgico per procedere alla rettificazione anagrafica, all'indomani della suddetta pronuncia della Consulta è stato ritenuto possibile, in coerenza con l'unificazione del procedimento disciplinato dall'art. 31 d.lgs. n. 150/2011 (prima
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articolato in due fasi), pronunciare un'unica sentenza di autorizzazione alla rettificazione anagrafica e alla sottoposizione all'intervento chirurgico di rettifica delle caratteristiche anatomiche sessuali
(così v. Tribunale Napoli sez. XIII sentenza n.5066 del 23/05/2022), con la precisazione che l'Ufficiale dello Stato civile doveva procedere alla rettifica del sesso e alla modifica del prenome a prescindere dall'esecuzione dell'intervento de quo.
Con la recente sentenza n. 143 del 03-23/07/2024, poi, la Corte Costituzionale: ha dichiarato
«l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 … nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso», ritenendo che il regime autorizzatorio fosse divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordinava con l'incidenza sul quadro normativo delle citate decisioni dei giudici di legittimità e delle leggi del 2015, che avevano escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»; ha richiamato, inoltre, la propria sentenza n. 180/2017, nella quale aveva già ribadito che agli effetti della rettificazione fosse necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata», potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale e, quindi, anche senza un intervento di adeguamento chirurgico;
ha affermato che la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denunciava una palese irragionevolezza, visto che un eventuale intervento chirurgico sarebbe avvenuto comunque dopo la già disposta rettificazione, concludendo che tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostrava di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, che sovente autorizzava l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.
III.2.2. Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale innanzi, in relazione al caso di specie, risulta dagli atti di causa, ed in particolare dalla relazione del “Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di Genere c/o Unità Operativa Complessa di Psichiatrica Universitaria del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, U.O.C. di Psichiatria Universitaria,
Policlinico di Bari” datata 05/06/2024, che: l'attrice presenta un quadro psicologico di “Disforia
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di Genere”, accertato seguendo i criteri diagnostici del DSM 5 (American Psychiatric Association:
Diagnostic and statistical manual of mental disorders. . Washington D.C. 2013); sin CP_1 dall'infanzia ha mostrato un netto senso di appartenenza al genere maschile, con particolare polarizzazione su giochi e abbigliamento stereotipamente tipici di tale sesso, vissuto, tuttavia, con serenità in questa prima fase dello sviluppo;
il disagio, invece, si è manifestato in concomitanza con la pubertà, a seguito della maggiore marcatura dei caratteri sessuali femminili e l'arrivo del menarca, per poi diventare più severo in età adulta, con l'acquisita consapevolezza non solo dell'orientamento sessuale verso il genere femminile, ma soprattutto dell'appartenenza identitaria al genere maschile;
la sofferenza derivante dalla condizione transgender sarebbe stata tale da determinargli una sofferenza psicologica talmente grave da tradursi, in concomitanza con la morte del padre, in agiti autolesivi, per i quali si è reso necessario un trattamento psicofarmacologico e psicoterapeutico, interrotto dopo pochi mesi;
il malessere è venuto meno con il coming out fatto alla madre e la maturazione dell'esigenza di un riconoscimento sociale in direzione maschile con conseguente decisione di intraprendere un percorso di affermazione di genere.
Dalla valutazione psicologica eseguita, il Centro ha diagnosticato una stabile identità di genere maschile, associata ad un forte desiderio di rendere la propria identità fisica più conforme a quella psichica, sottolineando che: la da anni vive stabilmente in un ruolo di genere maschile Parte_1 in tutti gli ambiti di vita e di essere stata ormai accettata come tale sia in famiglia che nella sua cerchia di amici;
non è affetta da condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere;
è consapevole dei rischi connessi agli interventi chirurgici di conformazione biologica ed
è stata seguita nell'elaborazione realistica della sua figura fisica all'indomani della sottoposizione agli stessi;
al momento, il percorso medico plurispecialistico seguito consente di dire che sussistono già le condizioni per procedere ad una rettificazione dei dati anagrafici in senso maschile, essendo ormai all'apparenza un ragazzo ed essendo necessario consentirle di allineare il profilo anagrafico a quella che è la sua immagine attuale, al fine di assicurarne il benessere psico-fisico.
La determinazione alla transizione è stata dall'attrice confermata verbalmente al giudice relatore, dinanzi al quale è stato svolto il suo interrogatorio libero, dove si è presentata in abiti maschili e con la barba in volto, tanto da sembrare a tutti gli effetti un ragazzo.
Alla luce di quanto innanzi, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni di legge per disporre in favore di la rettificazione anagrafica del sesso da femminile a maschile e Parte_1
l'attribuzione del prenome scelto “ , in sostituzione di Con riferimento al nome, si Per_1 Pt_1
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precisa che «il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato» (v.
Cassazione civile sez. I sentenza n.3877 del 17/02/2020).
In ragione del trattamento ormonale a cui da anni l'attrice è sottoposta e vista la determinazione finale assunta all'indomani del percorso psicologico presso il reparto di psichiatria del Policlinico di Bari, il Collegio ritiene che il percorso di transizione dell'identità di genere sia allo stato già definitivo e tale da giustificare la rettificazione anagrafica del sesso e del nome, senza la necessità di alcun intervento chirurgico, pure funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico della persona transgender. Pertanto, in ossequio alle conclusioni della sentenza n. 143/2024 della
Consulta, su citata, deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione alla sottoposizione ad intervento chirurgico per la rettificazione dei caratteri sessuali anatomici in conformità al genere maschile, rimessa nell'an, nel quando e nel quomodo alla libera determinazione di parte attrice.
IV. Nulla deve disporsi per le spese processuali, stante la natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nata a [...] il Parte_1
12/04/2000, così provvede:
1. dispone la rettifica anagrafica del sesso da femminile a maschile e la sostituzione del prenome con quello di “ , ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Matera di Pt_1 Per_1 provvedere in conformità alla correzione dell'atto di nascita n. 157 Parte I Serie A del 13/04/2000 redatto dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Matera responsabile per delega avuta;
2. dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione agli interventi chirurgici per la rettificazione dei caratteri sessuali anatomici, primari e secondari, in conformità al genere maschile;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 28/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonia Quartarella Dott. Gaetano Catalani
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N.B. In caso di diffusione pubblica del presente atto, è fatto obbligo di oscurare tutti gli elementi che consentano l'identificazione delle persone coinvolte
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