Ordinanza cautelare 13 dicembre 2022
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02215/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13980/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13980 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Denis Nunga Lodi, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in -OMISSIS-, via Rugabella n. 17;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, recante diniego sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 la dott.ssa IO TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del -OMISSIS-, la ricorrente ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. L’Amministrazione ha rigettato la domanda con provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, motivando il diniego in ragione dell’esistenza, a carico dell’interessata, di una condanna penale irrevocabile, emessa dal Tribunale di -OMISSIS- in data-OMISSIS-(dichiarata irrevocabile il -OMISSIS-), per il reato di cui all’art. 633 c.p. (invasione arbitraria di edifici), relativo a una condotta protrattasi in via continuata per circa due anni.
3. L’Amministrazione ha trasmesso, in data -OMISSIS-, apposita comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990.
4. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo: la natura risalente del reato, la sua offensività contenuta, la presentazione di istanza di riabilitazione, nonché la propria condotta di vita successiva ispirata al rispetto delle regole e alla piena integrazione sociale.
5. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio con memoria di forma depositando la documentazione rilevante.
6. All’udienza di smaltimento del 28 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso non è fondato.
8. Come noto, l’acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento ampiamente discrezionale, che presuppone una valutazione globale dell’interessato sotto il profilo della sua effettiva integrazione nella comunità nazionale (Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; TAR Lazio, Sez. V-bis, nn. 2943, 5130/-OMISSIS-).
9. Tale valutazione non si limita all’assenza formale di ostacoli, ma include un giudizio prognostico circa l’idoneità del richiedente ad assumere lo status civitatis, e a partecipare pienamente e responsabilmente alla vita civile, economica e istituzionale del Paese.
10. In questo quadro, la condanna per il reato di occupazione abusiva di immobili (art. 633 c.p.), commesso per un periodo continuativo di circa due anni, assume una rilevanza qualificata. Si tratta, infatti, di un comportamento non episodico ma sistematico, lesivo del diritto di proprietà e indicativo di una prolungata violazione delle regole della convivenza civile, che non può essere banalizzata o ritenuta inoffensiva, come pretende la ricorrente. La protrazione nel tempo della condotta, per un arco temporale significativo, incide in modo decisivo sulla valutazione prognostica dell’affidabilità dell’istante, poiché denota una scelta consapevole e reiterata di porsi in contrasto con l’ordinamento.
11. Alla data di presentazione dell’istanza e dell’adozione del provvedimento, non risultava intervenuta riabilitazione. La documentazione in atti attesta che solo nel -OMISSIS- la ricorrente ha presentato domanda di riabilitazione, che non era stata ancora accolta al momento della decisione amministrativa. È pertanto corretta la valutazione dell’Amministrazione che ha ritenuto ostativa la condanna, in base alle risultanze formali degli atti giudiziari. La valutazione di affidabilità è, per sua natura, ancorata alla situazione giuridica esistente al momento dell’adozione del provvedimento, e non può essere retroattivamente incisa da sviluppi successivi non ancora perfezionati.
12. Giova ricordare che la mera presentazione di un’istanza di riabilitazione non è idonea ad annullare gli effetti di una condanna ai fini amministrativi. Anche l’eventuale intervenuta riabilitazione penale non elide automaticamente il potere valutativo dell’Amministrazione, che resta chiamata a verificare se il fatto, pur riabilitato sul piano penale, assuma rilievo sul piano dell’affidabilità civica e dell’adesione ai valori della comunità nazionale.
13. Non appare censurabile, dunque, sotto il profilo della logicità o della proporzionalità, il giudizio espresso nel provvedimento impugnato. L’Amministrazione ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, fondandolo su elementi oggettivi e su un’idonea istruttoria, nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità.
14. In conclusione, il provvedimento impugnato è immune dai vizi dedotti e il ricorso deve, pertanto essere rigettato.
15. Resta ferma, peraltro, la possibilità per la ricorrente di riproporre una nuova istanza di cittadinanza, una volta definito positivamente il procedimento di riabilitazione e maturati eventuali ulteriori elementi favorevoli, rilevanti ai fini della nuova valutazione.
16. Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla natura della controversia e alla limitata attività difensiva svolta dall’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV UT, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
IO TT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TT | OV UT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.