Versione
30 giugno 1965
30 giugno 1965
Art. 13. Proroga e modifiche delle agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali, indicati all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni ivi compresa la riduzione alla meta' delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all' articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1199 , convertito nella legge 3 dicembre 1945, n. 1387 , sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:
a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall' articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, 6 elevato a 180 giorni;
b) per i nuovi complessi aziendali, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all' articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attivita' commerciale;
c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 contemplata dagli articoli 29 e 37, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634 , spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;
d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di societa' industriali, di cui all' articolo 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e' concessa anche per gli atti di normalizzazione delle societa' irregolari e di fatto, purche' stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purche' l'esistenza e l'attivita' delle societa' nei territori indicati dall' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazioni e integrazioni, siano comprovate nei modi richiesti dall' articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, numero 25 ;
e) a decorrere dal 1 gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e la esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all' articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e all' articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462 . L' articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e' abrogato;
f) i combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi della presente legge, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.
Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo e dall' articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462 , sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il.
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali, indicati all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni ivi compresa la riduzione alla meta' delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all' articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1199 , convertito nella legge 3 dicembre 1945, n. 1387 , sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:
a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall' articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, 6 elevato a 180 giorni;
b) per i nuovi complessi aziendali, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all' articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attivita' commerciale;
c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 contemplata dagli articoli 29 e 37, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634 , spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;
d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di societa' industriali, di cui all' articolo 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e' concessa anche per gli atti di normalizzazione delle societa' irregolari e di fatto, purche' stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purche' l'esistenza e l'attivita' delle societa' nei territori indicati dall' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazioni e integrazioni, siano comprovate nei modi richiesti dall' articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, numero 25 ;
e) a decorrere dal 1 gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e la esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all' articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e all' articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462 . L' articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e' abrogato;
f) i combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi della presente legge, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.
Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo e dall' articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462 , sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il.
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 15/06/1978 n. 1164 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 15 giugno 1978 · 0.41001117
Con la nota che si riscontra codesto Ispettorato ha chiesto chiarimenti circa la durata dell\'esenzione prevista, sia ai fini dell\'imposta di ricchezza mobile (ora dell\'Ilor, ai sensi dell\'art. 36, primo c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), nei confronti, rispettivamente di stabilimenti industriali e di societa\' per i quali il periodo di esenzione decorre da una data successiva al 1 gennaio 1971. In particolare e\' stato chiesto se la data del 31 dicembre 1980, stabilita dall\'art. 13 della L. 26 giugno 1965, n. 717, nonche\' dall\'art. 105 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, debba intendersi come ultimo limite di godimento delle agevolazioni anche nel caso in cui il …
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/1987, n. 6431Provvedimento: L'attività di acquisto, conservazione in celle frigorifere ed immissione graduale nel mercato di prodotti ortofrutticoli ha carattere non industriale, ma commerciale e, pertanto, non gode delle agevolazioni tributarie per le imprese industriali create nel Mezzogiorno, accordate dall'art. 3 d.l.C.P.S. n. 1598 del 1947, mod. Dall'art. 13 legge n. 717 del 1965 e dall'art. 106 d.P.R. n. 1523 del 1967. ( V 1222/77, mass n 384902; ( V 591/72, mass n 356629).*Leggi di più...
- oggettive·
- tributi erariali diretti imposta sui redditi di ricchezza mobile (r.m.)·
- attività di acquisto, conservazione in frigorifero·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici)