Articolo 13 della Legge 26 giugno 1965, n. 717
Articolo 12Articolo 14
Versione
30 giugno 1965
Art. 13. Proroga e modifiche delle agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali, indicati all' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni ivi compresa la riduzione alla meta' delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all' articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1199 , convertito nella legge 3 dicembre 1945, n. 1387 , sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:
a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall' articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, 6 elevato a 180 giorni;
b) per i nuovi complessi aziendali, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all' articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attivita' commerciale;
c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 contemplata dagli articoli 29 e 37, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634 , spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;
d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di societa' industriali, di cui all' articolo 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e' concessa anche per gli atti di normalizzazione delle societa' irregolari e di fatto, purche' stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purche' l'esistenza e l'attivita' delle societa' nei territori indicati dall' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazioni e integrazioni, siano comprovate nei modi richiesti dall' articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, numero 25 ;
e) a decorrere dal 1 gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e la esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all' articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e all' articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462 . L' articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634 , e' abrogato;
f) i combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi della presente legge, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.
Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo e dall' articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462 , sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il.
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Entrata in vigore il 30 giugno 1965
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