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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1217/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2574/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJY - 19000022 ECO TASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12067/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.01.2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'atto di accertamento n. TJY 19000022, emesso dall'Ufficio Territoriale DPRM3 UT Tivoli, Direzione Provinciale III, notificato il
26.11.2024, per omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (c.d. ecotassa), di cui all'art. 1, commi da 1024 a 1046 bis, della legge n.
145 del 30.12.2018.
Con tale atto l'Ufficio procedeva al recupero dell'imposta dovuta, per l'anno 2019, in relazione al veicolo targato Targa_1, n. telaio wdd2053641f851571, immatricolato in data 11.09.2019, con emissione di CO2 pari a 181 g/km, per l'importo complessivo di € 2.412,44, di cui € 1.600,00 per imposta dovuta, €480,00 per sanzioni e € 332,44 per interessi, oltre spese di notifica pari a € 8,75. Tale veicolo era stato acquistato con contratto di acquisto stipulato in data 03.09.2019 dal Sig. Nominativo_2
per l'importo di € 48.000 e successivamente venduto alla società S&R Società_2, con contratto stipulato in data 13.09.2019 per l'importo di € 50.000,00, come da contratti di acquisto e vendita allegati.
Il ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, disconoscendo la firma apposta in calce ai predetti contratti, asserendo di non aver mai acquistato e successivamente venduto il veicolo, né di averne mai chiesto l'immatricolazione.
Aggiungeva di aver sporto denuncia querela contro ignoti in data 22.01.2025 presso la Legione Carabinieri del Lazio – Tenuta di Guidonia Montecelio, denunciando all'autorità giudiziaria penale l'illegittimo uso del proprio nome da parte di ignoti senza il proprio consenso. Alla luce di tali rilievi, il Ricorrente_1 chiede l'annullamento dell'atto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate eccependo l'insussitenza dei presupposti per chiedere la sospensione e nel merito la mancanza di prova del difetto di legittimazione passiva del ricorrente, alla luce della documentazione in atti.
All'esito dell'udienza la causa era discussa e decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente, alla quale è stata attribuita la proprietà dell'auto oggetto di imposizione per la cd. ecotassa, sulla base di una documentazione recante la propria sottoscrizione, ha disconosciuto tale firma, ed a supporto della genuinità di tale eccezione ha anche prodotto copia della denuncia-querela presentata in data 22 gennaio 2025, immediatamente dopo la ricezione dell'avviso di accertamento, con la quale ha chiesto la punizione dei responsabili della falsa attribuzione della identità dell'acquirente e venditore dell'autovettura.
In tale querela il ricorrente ha anche evidenziato le macriscopiche differenze tra le sottoscrizioni dei due atti, affermando essere le stesse palesemente apocrife.
Di contro, Agenzia delle entrate si è limitata a dedurre la mancanza di prova dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, senza chiedere neppure l'accertamento della paternità del documento disconosciuto.
Invece, in base al principio processuale applicabile anche al giudizo tributario (Cassazione, Ordinanza n.
2397 del 27/01/2022), in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto di cui all'art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio, ove non sia raggiunta la prova della sua provenienza dalla parte che l'ha disconosciuta, il documento è inutilizzabile ai fini della decisione anche quale fonte di indizi, potendo, peraltro, la parte interessata dare prova del suo contenuto con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
Pertanto, a fronte di una peraltro circostanziata contestazione della autenticità della documentazione, l'ufficio avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione della stessa e aoofrire elementi a sostegno della sua veridicità e non apocrifia.
Le spese sono regolate dal criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 600 oltre accessori.
Roma 1.12.2025
Il Giudice
dr. Ettore Favara
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FAVARA ETTORE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2574/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJY - 19000022 ECO TASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12067/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 24.01.2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'atto di accertamento n. TJY 19000022, emesso dall'Ufficio Territoriale DPRM3 UT Tivoli, Direzione Provinciale III, notificato il
26.11.2024, per omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (c.d. ecotassa), di cui all'art. 1, commi da 1024 a 1046 bis, della legge n.
145 del 30.12.2018.
Con tale atto l'Ufficio procedeva al recupero dell'imposta dovuta, per l'anno 2019, in relazione al veicolo targato Targa_1, n. telaio wdd2053641f851571, immatricolato in data 11.09.2019, con emissione di CO2 pari a 181 g/km, per l'importo complessivo di € 2.412,44, di cui € 1.600,00 per imposta dovuta, €480,00 per sanzioni e € 332,44 per interessi, oltre spese di notifica pari a € 8,75. Tale veicolo era stato acquistato con contratto di acquisto stipulato in data 03.09.2019 dal Sig. Nominativo_2
per l'importo di € 48.000 e successivamente venduto alla società S&R Società_2, con contratto stipulato in data 13.09.2019 per l'importo di € 50.000,00, come da contratti di acquisto e vendita allegati.
Il ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, disconoscendo la firma apposta in calce ai predetti contratti, asserendo di non aver mai acquistato e successivamente venduto il veicolo, né di averne mai chiesto l'immatricolazione.
Aggiungeva di aver sporto denuncia querela contro ignoti in data 22.01.2025 presso la Legione Carabinieri del Lazio – Tenuta di Guidonia Montecelio, denunciando all'autorità giudiziaria penale l'illegittimo uso del proprio nome da parte di ignoti senza il proprio consenso. Alla luce di tali rilievi, il Ricorrente_1 chiede l'annullamento dell'atto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate eccependo l'insussitenza dei presupposti per chiedere la sospensione e nel merito la mancanza di prova del difetto di legittimazione passiva del ricorrente, alla luce della documentazione in atti.
All'esito dell'udienza la causa era discussa e decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente, alla quale è stata attribuita la proprietà dell'auto oggetto di imposizione per la cd. ecotassa, sulla base di una documentazione recante la propria sottoscrizione, ha disconosciuto tale firma, ed a supporto della genuinità di tale eccezione ha anche prodotto copia della denuncia-querela presentata in data 22 gennaio 2025, immediatamente dopo la ricezione dell'avviso di accertamento, con la quale ha chiesto la punizione dei responsabili della falsa attribuzione della identità dell'acquirente e venditore dell'autovettura.
In tale querela il ricorrente ha anche evidenziato le macriscopiche differenze tra le sottoscrizioni dei due atti, affermando essere le stesse palesemente apocrife.
Di contro, Agenzia delle entrate si è limitata a dedurre la mancanza di prova dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, senza chiedere neppure l'accertamento della paternità del documento disconosciuto.
Invece, in base al principio processuale applicabile anche al giudizo tributario (Cassazione, Ordinanza n.
2397 del 27/01/2022), in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto di cui all'art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio, ove non sia raggiunta la prova della sua provenienza dalla parte che l'ha disconosciuta, il documento è inutilizzabile ai fini della decisione anche quale fonte di indizi, potendo, peraltro, la parte interessata dare prova del suo contenuto con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
Pertanto, a fronte di una peraltro circostanziata contestazione della autenticità della documentazione, l'ufficio avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione della stessa e aoofrire elementi a sostegno della sua veridicità e non apocrifia.
Le spese sono regolate dal criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 600 oltre accessori.
Roma 1.12.2025
Il Giudice
dr. Ettore Favara