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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 544/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 544/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FERRERI ANNA e presso il suo studio Parte_1 iliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
rappresentata e difesa dall'avv. SCOGNAMIGLIO MICHELE e presso il suo Controparte_1
domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 22/04/2025, hanno chiesto Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che si ndo contratto matrimonio in Nocera Inferiore il 10/07/2010 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2010, parte I, serie, n. 16), deducendo che dal matrimonio erano nati, in Napoli, i figli e , rispettivamente Per_1 Per_2 Per_3 il 21.10.2010, 29.04.2015 ed il 08.07.202 Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite. Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: ato a NOCERA INFERIORE (SA) il 23/09/1983 Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 in Nocera Inferiore il 10/07/2010 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2010, parte I, serie, n. 16);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 544/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FERRERI ANNA e presso il suo studio Parte_1 iliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
rappresentata e difesa dall'avv. SCOGNAMIGLIO MICHELE e presso il suo Controparte_1
domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 22/04/2025, hanno chiesto Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che si ndo contratto matrimonio in Nocera Inferiore il 10/07/2010 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2010, parte I, serie, n. 16), deducendo che dal matrimonio erano nati, in Napoli, i figli e , rispettivamente Per_1 Per_2 Per_3 il 21.10.2010, 29.04.2015 ed il 08.07.202 Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite. Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: ato a NOCERA INFERIORE (SA) il 23/09/1983 Parte_1
e
nata a [...] il [...] Controparte_1 in Nocera Inferiore il 10/07/2010 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2010, parte I, serie, n. 16);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire