CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobello Di Mazara - Via Garibaldi N. 111 91021 Campobello Di Mazara TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250002875684000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250002875684000 IMU 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250002875684000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250002875684000 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.06.2025, Rgr n. 733/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 29920250002875684000 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti per l'annualità 2015 e la violazione del giudicato per l'annualità 2016, stante l'esistenza di precedenti sentenze di annullamento (nn. 202/2023 e 260/2023).
Si costituiva il Comune di Campobello di Mazara insistendo nel proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione resiste invocando la sospensione dei termini di cui all'art. 68 D.L.
18/2020 (periodo COVID).
All'udienza del 13.02.2026 veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva che l'ente creditore ha provveduto al discarico i ruoli relativi all'IMU/Tasi 2016.
Tuttavia, dagli atti emerge che l'Ente Impositore ha reso esecutivi i ruoli relativi all'IMU/TASI 2016 in data
20/12/2024, ovvero in epoca ampiamente successiva alla pubblicazione delle sentenze di annullamento
(febbraio-aprile 2023).
Risulta evidente che l'iscrizione a ruolo di un credito già dichiarato inesistente da una sentenza di merito costituisce una violazione del principio del giudicato (Art. 2909 c.c.). L'azione amministrativa, in spregio al dovere di autotutela, risulta dunque affetta da nullità radicale, non potendo l'Ente Creditore ignorare l'esito di un contenzioso in cui è stato parte, ancorché contumace.
Relativamente alle altre annualità la difesa di ADER richiama la sospensione emergenziale VI per giustificare la tempestività della notifica.
Tuttavia, tale tesi non è accoglibile.
La normativa emergenziale (Art. 67 e 68 D.L. 18/2020) può sospendere o prorogare termini ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della norma (8 marzo 2020). Se, come accertato nelle sentenze n. 202 e 260/2023, il termine decadenziale per la notifica dell'accertamento era già spirato
(31/12/2021 per il 2016), la successiva cartella di pagamento non può beneficiare di alcuna
"resurrezione" dei termini. Inoltre si rileva che per IMU e TASI, la decadenza è regolata dall'Art. 1, comma 161, L. 296/2006. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le proroghe di cui all'Art. 12 D.Lgs 159/2015, richiamate dalla normativa COVID, operano solo se la sospensione riguarda specificamente il flusso della riscossione e non possono essere utilizzate per dilatare i termini di accertamento dei tributi locali in modo indiscriminato, se questo comporta una violazione del principio di certezza del diritto e, non è consentito cumulare le sospensioni previste per l'attività di riscossione (ADER) con quelle relative all'accertamento
(Comune) al fine di sanare un'inerzia che si è protratta per anni ben prima dell'evento pandemico.
In relazione alla eccezione di difetto di legittimazione passiva di ADER se ne rileva l'infondatezza.
Sebbene l'errore originario sia del Comune, l'Agente della Riscossione che resiste in giudizio pretendendo il pagamento di somme colpite da giudicato di annullamento anche l'Agente deve rispondere degli effetti dell'annullamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso del sig. Ricorrente_1 e, per l'effetto. Annulla la cartella di pagamento limitatamente ai ruoli IMU e TASI 2015 e 2016. Condanna il Comune di Campobello di Mazara e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 400,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Trapani addì 13.02.2026
Il G.M.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobello Di Mazara - Via Garibaldi N. 111 91021 Campobello Di Mazara TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250002875684000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250002875684000 IMU 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250002875684000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250002875684000 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.06.2025, Rgr n. 733/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 29920250002875684000 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti per l'annualità 2015 e la violazione del giudicato per l'annualità 2016, stante l'esistenza di precedenti sentenze di annullamento (nn. 202/2023 e 260/2023).
Si costituiva il Comune di Campobello di Mazara insistendo nel proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione resiste invocando la sospensione dei termini di cui all'art. 68 D.L.
18/2020 (periodo COVID).
All'udienza del 13.02.2026 veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva che l'ente creditore ha provveduto al discarico i ruoli relativi all'IMU/Tasi 2016.
Tuttavia, dagli atti emerge che l'Ente Impositore ha reso esecutivi i ruoli relativi all'IMU/TASI 2016 in data
20/12/2024, ovvero in epoca ampiamente successiva alla pubblicazione delle sentenze di annullamento
(febbraio-aprile 2023).
Risulta evidente che l'iscrizione a ruolo di un credito già dichiarato inesistente da una sentenza di merito costituisce una violazione del principio del giudicato (Art. 2909 c.c.). L'azione amministrativa, in spregio al dovere di autotutela, risulta dunque affetta da nullità radicale, non potendo l'Ente Creditore ignorare l'esito di un contenzioso in cui è stato parte, ancorché contumace.
Relativamente alle altre annualità la difesa di ADER richiama la sospensione emergenziale VI per giustificare la tempestività della notifica.
Tuttavia, tale tesi non è accoglibile.
La normativa emergenziale (Art. 67 e 68 D.L. 18/2020) può sospendere o prorogare termini ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della norma (8 marzo 2020). Se, come accertato nelle sentenze n. 202 e 260/2023, il termine decadenziale per la notifica dell'accertamento era già spirato
(31/12/2021 per il 2016), la successiva cartella di pagamento non può beneficiare di alcuna
"resurrezione" dei termini. Inoltre si rileva che per IMU e TASI, la decadenza è regolata dall'Art. 1, comma 161, L. 296/2006. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le proroghe di cui all'Art. 12 D.Lgs 159/2015, richiamate dalla normativa COVID, operano solo se la sospensione riguarda specificamente il flusso della riscossione e non possono essere utilizzate per dilatare i termini di accertamento dei tributi locali in modo indiscriminato, se questo comporta una violazione del principio di certezza del diritto e, non è consentito cumulare le sospensioni previste per l'attività di riscossione (ADER) con quelle relative all'accertamento
(Comune) al fine di sanare un'inerzia che si è protratta per anni ben prima dell'evento pandemico.
In relazione alla eccezione di difetto di legittimazione passiva di ADER se ne rileva l'infondatezza.
Sebbene l'errore originario sia del Comune, l'Agente della Riscossione che resiste in giudizio pretendendo il pagamento di somme colpite da giudicato di annullamento anche l'Agente deve rispondere degli effetti dell'annullamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso del sig. Ricorrente_1 e, per l'effetto. Annulla la cartella di pagamento limitatamente ai ruoli IMU e TASI 2015 e 2016. Condanna il Comune di Campobello di Mazara e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 400,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Trapani addì 13.02.2026
Il G.M.