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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00729/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 02404 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00729/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2025, proposto da
Consorzio Stabile Co.Tra.F. Società Consortile a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B5885DCA14, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Manetti, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Uniflotte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 00729/2025 REG.RIC.
S.G.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Lavermicocca, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'aggiudicazione della “procedura negoziata in busta chiusa per l'affidamento del lavaggio ed attività correlate di automezzi e attrezzature scarrabili (cassoni) da svolgersi presso le unità operative di Padova, per il periodo di 24 mesi” CIG
B5885DCA14 - Attività non soggetta a CUP – TENDER N. T25_9044 RDO N.
R25_10136 indetta da NI S.R.L. a favore di S.G.A. s.r.l. comunicata alla ricorrente in data 20.3.2025 a mezzo il portale Hera_Pro ai sensi dell'art. 90, comma
1. Lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- del/dei verbale/i della/e seduta/e privata/e di apertura delle buste contenenti la
“risposta amministrativa”, la “risposta tecnica” e la “risposta economica” degli
Operatori economici ammessi nella parte in cui hanno ammesso alla procedura negoziata nonché valutato la documentazione presentata da S.G.A. s.r.l. ancorché non conosciuti dalla ricorrente;
- del memorandum-nota riepilogativa inserito nel portale Hera_Pro da parte di
NI nella parte in cui NI ha aperto la busta tecnica di S.G.A. s.r.l.
e le ha attribuito il punteggio massimo di 70 punti e l'ha ammessa alla fase successiva di apertura delle buste contenenti la “risposta economica”;
- di ogni altro atto e provvedimento di conferma delle valutazioni tecniche e dell'aggiudicazione nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo – nessuno escluso – preliminare, preordinato, connesso, conseguente N. 00729/2025 REG.RIC.
o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto o non conoscibile allo stato, che comunque sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra. nonché per la declaratoria di inefficacia ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.
- del contratto medio tempore stipulato ovvero con istanza di subentro da parte del ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il controinteressato;
e con riserva ed in subordine
- ove l'interesse primario dell'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente – e quindi di mancato annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto che fosse stato medio tempore sottoscritto – di richiesta di condanna di chi di ragione al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione del contratto ovvero in linea gradata per il pregiudizio conseguente alla responsabilità precontrattuale della Stazione Appaltante.
e per l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti formulata da COTRAF il 9.4.2025
e conseguente condanna di NI al rilascio di copia dei documenti richiesti previo accertamento del diritto all'ostensione dei suddetti atti in capo al Ricorrente;
-- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/5/2025 :
- dell'aggiudicazione della “procedura negoziata in busta chiusa per l'affidamento del lavaggio ed attività correlate di automezzi e attrezzature scarrabili (cassoni) da svolgersi presso le unità operative di Padova, per il periodo di 24 mesi” CIG
B5885DCA14 - Attività non soggetta a CUP – TENDER N. T25_9044 RDO N.
R25_10136 indetta da NI S.R.L. a favore di S.G.A. s.r.l. comunicata alla ricorrente in data 20.3.2025 a mezzo il portale Hera_Pro ai sensi dell'art. 90, comma
1. Lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; N. 00729/2025 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Uniflotte S.r.l. e di S.G.A. S.r.l. e di S.G.A.
S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. OL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio Stabile Co.Tra.F. Società Consortile a responsabilità limitata (di seguito, COTRAF) ha impugnato l'aggiudicazione della procedura negoziata in busta chiusa indetta da Uniflotte s.r.l. per l'affidamento del servizio di lavaggio e attività correlate di automezzi e attrezzature scarrabili presso le unità operative di Padova, per il periodo di 24 mesi. L'aggiudicazione, disposta in favore della S.G.A. s.r.l. (di seguito, SGA), è stata comunicata al Consorzio in data 20 marzo 2025 tramite il portale Hera Pro.
2. Il ricorrente ha dedotto tre distinti profili di illegittimità del provvedimento impugnato e, in particolare:
a) la violazione degli articoli 95, comma 1, lettera e), e 98, comma 3, lettera b), del
D.Lgs. n. 36/2023, sostenendo che SGA avrebbe fornito dichiarazioni false o fuorvianti in merito al possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e SA 8000 richieste dalla disciplina di gara. La certificazione ISO 9001:2015 sarebbe risultata sospesa e la certificazione SA 8000 sarebbe stata rilasciata da un organismo non accreditato
SAAS, in violazione delle prescrizioni del disciplinare di gara;
b) la violazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto per la mancata redazione da parte di SGA del progetto di assorbimento del personale messo a disposizione dall'operatore economico uscente, come richiesto dalla lettera di invito;
c) la violazione della disciplina di gara per quanto concerne la sottoscrizione e la leggibilità della documentazione facente parte della risposta economica presentata N. 00729/2025 REG.RIC.
dalla controinteressata. La documentazione caricata sulla piattaforma Hera Pro sarebbe stata priva di firma digitale valida e non sarebbe risultata illeggibile, con conseguente incertezza sulla sua riconducibilità e imputabilità alla controinteressata.
3. Successivamente, in data 13 maggio 2025, COTRAF, ottenuto pieno accesso agli atti di gara e avendo rinunciato alla richiesta ostensiva esposta nel quarto motivo di ricorso (che per ragione di economia processuale non è stato qui trascritto), ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha ulteriormente censurato l'aggiudicazione, deducendo:
d) la violazione dell'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto la stipula del contratto con SGA sarebbe avvenuta senza il rispetto del periodo di standstill;
e) la violazione dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, dal momento che la mancata costituzione anteriormente all'ottenimento della garanzia fideiussoria da parte di SGA avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla procedura di gara;
f) la violazione dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023, in quanto la stazione non avrebbe proceduto alla verifica della veridicità delle dichiarazioni dalla controinteressata, specie in riferimento al possesso delle certificazioni ISO prodotte in gara.
4. Unflotte s.r.l., stazione appaltante, si è costituita in giudizio, contestando le censure sollevate da COTRAF evidenziando, nello specifico, che il valore dell'appalto rientrava nei limiti previsti per i settori speciali e che la procedura era stata correttamente svolta nel rispetto della normativa ad essi applicabile. Ha, inoltre, argomentato come le certificazioni presentate da SGA fossero conformi ai requisiti richiesti dalla disciplina di gara e che le verifiche effettuate dalla stazione appaltante avessero confermato la validità delle dichiarazioni.
5. La controinteressata SGA s.r.l. si è anch'essa costituita in giudizio, deducendo, innanzitutto, che le certificazioni ISO 9001:2015 e SA 8000, presentate in sede di gara, sarebbero state pienamente efficaci. In particolare, la certificazione ISO 9001:2015 N. 00729/2025 REG.RIC.
sarebbe stata valida fino al 13 marzo 2026; la certificazione SA 8000 sarebbe stata rilasciata da un organismo accreditato ISO/IEC 17021:2016, conforme ai criteri internazionali. Regolare sarebbe stata la procedura di assorbimento del personale messo a disposizione dall'operatore economico uscente. La garanzia fideiussoria definitiva sarebbe stata tempestivamente stipulata in data 24 marzo 2025, prima della sottoscrizione del contratto di appalto avvenuta il 28 marzo 2025. Il periodo di standstill non sarebbe stato applicabile, trattandosi di un appalto sotto soglia relativo a settori speciali.
6.1 In vista della discussione del merito, con memoria depositata il 30 giugno 2025, parte ricorrente ha rinunciato a coltivare il terzo motivo formulato nel ricorso introduttivo.
6.2 All'udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa veniva, infine, discussa dalle parti e posta in decisione.
7. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, introdotta, peraltro solo verbalmente, nel corso della camera di consiglio del 7 maggio 2025 (e non più riproposta) dalla difesa della controinteressata, la quale ha ritenuto sussistere la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Bologna, ove ha anche la propria sede società controllante di Uniflotte, Hera s.p.a.
Il rilievo è infondato, giacché, secondo il criterio generale sancito dall'art. 13, comma
1, cod. proc. amm., ai fini dell'individuazione del tribunale amministrativo competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica, deve aversi riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della procedura, ossia all'ambito territoriale di esplicazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria conseguente all'emanazione dell'atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante o dei soggetti che esercitano il controllo su di essa. Ne consegue che, in quanto l'attività oggetto N. 00729/2025 REG.RIC.
dell'affidamento deve essere svolta presso le unità operative site a Padova, sussiste la competenza dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (vd. T.A.R.
Sicilia, Catania, Sez. V , 28/10/2024 , n. 3506; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria,
12/12/2018, n.739)
8. Venendo al merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati
8.1 Il primo motivo del ricorso introduttivo e il terzo motivo dei motivi aggiunti, attesa la stretta connessione oggettiva, vanno esaminati congiuntamente. Il Consorzio ricorrente assume la violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett.
b), del d.lgs. n. 36/2023, deducendo che S.G.A. s.r.l. avrebbe reso dichiarazioni false o fuorvianti circa il possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e SA 8000 richieste dalla disciplina di gara; si lamenta, inoltre, la pretesa sospensione della ISO 9001:2015
e l'asserita non conformità della certificazione SA 8000 perché rilasciata da organismo non accreditato SAAS, nonché – con l'ulteriore censura – la carenza di verifiche da parte della stazione appaltante.
Le doglianze sono infondate. In primo luogo, la certificazione ISO 9001:2015 è stata ritualmente allegata alla Relazione tecnica di S.G.A. ed è valida sino al 13 marzo 2026, come comprovato dal certificato prodotto (doc. 4 bis), senza che sia emersa, all'esito delle verifiche esperite, alcuna sospensione del relativo accreditamento. Tale riscontro
è stato oggetto di controllo da parte di NI secondo quanto prescritto dal disciplinare (doc. 4, p. 24) e trova riscontro nei documenti di verifica versati in atti
(doc. 6).
Quanto alla certificazione SA 8000, la stazione appaltante ha correttamente valorizzato il principio di equivalenza, che non consente di privilegiare un unico sistema di accreditamento, ove l'operatore economico dimostri, attraverso idonea documentazione, il rispetto degli standard internazionali e l'affidabilità del processo di audit (cfr. in termini, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 30 luglio 2024, n. 924; Consiglio di
Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2455; id., 8 maggio 2020, n. 2902). In specie, SGA N. 00729/2025 REG.RIC.
ha prodotto la certificazione SA 8000 n. SA273 rilasciata il 30 gennaio 2025, con validità sino al 28 gennaio 2028, da Audisio Certification, ente accreditato ISO/IEC
17021:2016, nonché la documentazione attestante la conformità dei processi di audit ai principi di imparzialità, trasparenza e competenza tecnica (certificato di accreditamento ISO/IEC 17021:2016: doc. 10 SGA; documentazione dell'organismo di certificazione: doc. 7 SGA; checklist di audit interno e nomina del responsabile aziendale SA 8000: doc. 7 bis SGA). Tali riscontri, unitamente alle verifiche della stazione appaltante, sono idonei a escludere le dedotte falsità o non veridicità delle dichiarazioni
Per completezza, si rileva che, nelle more del giudizio, SGA. ha ottenuto da “RINA”
– ente di certificazione accreditato da SAAS – ulteriore certificazione SA 8000 (doc.
23 SGA), circostanza che, pur non necessaria al fine della validità dell'aggiudicazione, conferma a fortiori la sussistenza del requisito.
In ogni caso, va comunque osservato che la rivisitazione del punteggio attribuito in relazione al possesso di tale certificazione (2 punti) non avrebbe comunque modificato l'esito della procedura, essendo SGA risultata aggiudicataria con un punteggio di entità tale (100 punti rispetto ai 65 assegnati al ricorrente) che l'accoglimento del rilievo non consentirebbe di modificare la graduatoria.
8.2 Parimenti infondate sono le censure concernenti il dedotto difetto del “Progetto di assorbimento del personale dipendente messo a disposizione dall'appaltatore uscente”. Dagli atti di gara risulta che SGA ha presentato l'apposito modulo, debitamente sottoscritto, impegnandosi al rispetto delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le unità messe a disposizione dall'operatore uscente; la mancata indicazione nominativa è giustificata dalle obiettive difficoltà di reperimento delle informazioni presso l'uscente, fermo restando che SGA ha comunque proceduto all'assunzione di quattro dipendenti già impiegati nell'espletamento del servizio (come da riscontri in atti). N. 00729/2025 REG.RIC.
8.3 Non devono essere esaminati né il terzo né il quarto motivo di ricorso, entrambi oggetto di rinuncia, formalizzata, quanto al primo, nella memoria depositata il 30 giugno 2025, e, quanto al secondo - avente ad oggetto la richiesta di ostensione della documentazione di gara - nel corso della camera di consiglio del 7 maggio 2025, ove si è dato atto “la stazione appaltante, successivamente alla notifica del ricorso, ha reso disponibile gli atti richiesti con istanza di accesso del 9 aprile 2025”.
9.1 Con il primo motivo aggiunto si deduce la violazione dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, per avere NI stipulato il contratto con S.G.A. prima del decorso del termine dilatorio (standstill) di 32 giorni, asseritamente applicabile ai contratti di importo superiore alla soglia europea.
La censura non merita accoglimento. La procedura ha ad oggetto un servizio rientrante nei settori speciali (attività riconducibili, tra l'altro, ai servizi di gestione di reti e automezzi operanti in materia di utenze pubbliche), sicché trova applicazione la disciplina di cui alla Parte II e alla Parte III del Codice dei contratti, inclusa la specifica regolazione delle soglie per i settori speciali. Dagli atti di gara (Memorandum Gruppo
Hera: doc. 16 SGA; comunicazione di aggiudicazione SGA: doc. 20; lettera di invito: doc. 4 COTRAF) risulta che l'importo a base di gara, al netto IVA, è pari a €
440.000,00, inferiore alla soglia di rilevanza europea per i servizi nei settori speciali, fissata – a decorrere dal 1° gennaio 2024 – in € 443.000,00. Pertanto, correttamente la stazione appaltante ha qualificato la procedura come sotto soglia e ha ritenuto non applicabile il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, invocato ex adverso; ne discende, altresì, l'infondatezza della domanda di inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 121 cod. proc. amm.
9.2 Con il secondo motivo aggiunto si lamenta la violazione dell'art. 117 del d.lgs. n.
36/2023 e dell'art. 7 del capitolato speciale, assumendo che S.G.A. avrebbe costituito la garanzia fideiussoria definitiva successivamente alla sottoscrizione del contratto. N. 00729/2025 REG.RIC.
Anche tale censura è sconfessata dagli atti. La comunicazione di aggiudicazione è stata pubblicata su piattaforma digitale in data 20 marzo 2025 (doc. 20 SGA), con richiesta di trasmettere la garanzia entro dieci giorni; la polizza fideiussoria definitiva è stata rilasciata il 24 marzo 2025 e trasmessa, con attestazione del 31 marzo 2025 (doc. 21
SGA), ossia entro il termine indicato e prima della sottoscrizione del contratto, intervenuta il 28 marzo 2025 (doc. 22 SGA). Ne consegue la piena conformità alle previsioni della lex specialis (art. 7 capitolato) e l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.
Per completezza, va rilevato che, trattandosi di appalto sotto soglia nei settori speciali, la stazione appaltante ha comunque previsto la stipula “sotto condizione risolutiva”, ai sensi dell'art. 53, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, condizionando l'efficacia del contratto al ricevimento della cauzione indicata all'art. 7 del capitolato speciale (doc.
22 SGA); condizione che, alla luce della tempestiva costituzione della garanzia, non si è verificata.
10. Per quanto precede il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna Consorzio Stabile Co.Tra.F. Società Consortile a Responsabilità Limitata a rifondere le spese di lite a Uniflotte S.r.l. e a S.G.A. S.r.l., liquidandole in Euro
5.000,00 (Euro cinquemila/00) a favore di ciascuna (complessivamente Euro
10.000,00), oltre ad imposte, oneri previdenziali e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00729/2025 REG.RIC.
AR AS, Presidente
OL BA, Primo Referendario, Estensore
BE AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL BA AR AS
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/12/2025
N. 02404 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00729/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2025, proposto da
Consorzio Stabile Co.Tra.F. Società Consortile a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B5885DCA14, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Manetti, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Uniflotte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 00729/2025 REG.RIC.
S.G.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Lavermicocca, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'aggiudicazione della “procedura negoziata in busta chiusa per l'affidamento del lavaggio ed attività correlate di automezzi e attrezzature scarrabili (cassoni) da svolgersi presso le unità operative di Padova, per il periodo di 24 mesi” CIG
B5885DCA14 - Attività non soggetta a CUP – TENDER N. T25_9044 RDO N.
R25_10136 indetta da NI S.R.L. a favore di S.G.A. s.r.l. comunicata alla ricorrente in data 20.3.2025 a mezzo il portale Hera_Pro ai sensi dell'art. 90, comma
1. Lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- del/dei verbale/i della/e seduta/e privata/e di apertura delle buste contenenti la
“risposta amministrativa”, la “risposta tecnica” e la “risposta economica” degli
Operatori economici ammessi nella parte in cui hanno ammesso alla procedura negoziata nonché valutato la documentazione presentata da S.G.A. s.r.l. ancorché non conosciuti dalla ricorrente;
- del memorandum-nota riepilogativa inserito nel portale Hera_Pro da parte di
NI nella parte in cui NI ha aperto la busta tecnica di S.G.A. s.r.l.
e le ha attribuito il punteggio massimo di 70 punti e l'ha ammessa alla fase successiva di apertura delle buste contenenti la “risposta economica”;
- di ogni altro atto e provvedimento di conferma delle valutazioni tecniche e dell'aggiudicazione nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo – nessuno escluso – preliminare, preordinato, connesso, conseguente N. 00729/2025 REG.RIC.
o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto o non conoscibile allo stato, che comunque sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra. nonché per la declaratoria di inefficacia ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.
- del contratto medio tempore stipulato ovvero con istanza di subentro da parte del ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il controinteressato;
e con riserva ed in subordine
- ove l'interesse primario dell'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente – e quindi di mancato annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto che fosse stato medio tempore sottoscritto – di richiesta di condanna di chi di ragione al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione del contratto ovvero in linea gradata per il pregiudizio conseguente alla responsabilità precontrattuale della Stazione Appaltante.
e per l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti formulata da COTRAF il 9.4.2025
e conseguente condanna di NI al rilascio di copia dei documenti richiesti previo accertamento del diritto all'ostensione dei suddetti atti in capo al Ricorrente;
-- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/5/2025 :
- dell'aggiudicazione della “procedura negoziata in busta chiusa per l'affidamento del lavaggio ed attività correlate di automezzi e attrezzature scarrabili (cassoni) da svolgersi presso le unità operative di Padova, per il periodo di 24 mesi” CIG
B5885DCA14 - Attività non soggetta a CUP – TENDER N. T25_9044 RDO N.
R25_10136 indetta da NI S.R.L. a favore di S.G.A. s.r.l. comunicata alla ricorrente in data 20.3.2025 a mezzo il portale Hera_Pro ai sensi dell'art. 90, comma
1. Lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; N. 00729/2025 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Uniflotte S.r.l. e di S.G.A. S.r.l. e di S.G.A.
S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. OL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio Stabile Co.Tra.F. Società Consortile a responsabilità limitata (di seguito, COTRAF) ha impugnato l'aggiudicazione della procedura negoziata in busta chiusa indetta da Uniflotte s.r.l. per l'affidamento del servizio di lavaggio e attività correlate di automezzi e attrezzature scarrabili presso le unità operative di Padova, per il periodo di 24 mesi. L'aggiudicazione, disposta in favore della S.G.A. s.r.l. (di seguito, SGA), è stata comunicata al Consorzio in data 20 marzo 2025 tramite il portale Hera Pro.
2. Il ricorrente ha dedotto tre distinti profili di illegittimità del provvedimento impugnato e, in particolare:
a) la violazione degli articoli 95, comma 1, lettera e), e 98, comma 3, lettera b), del
D.Lgs. n. 36/2023, sostenendo che SGA avrebbe fornito dichiarazioni false o fuorvianti in merito al possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e SA 8000 richieste dalla disciplina di gara. La certificazione ISO 9001:2015 sarebbe risultata sospesa e la certificazione SA 8000 sarebbe stata rilasciata da un organismo non accreditato
SAAS, in violazione delle prescrizioni del disciplinare di gara;
b) la violazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto per la mancata redazione da parte di SGA del progetto di assorbimento del personale messo a disposizione dall'operatore economico uscente, come richiesto dalla lettera di invito;
c) la violazione della disciplina di gara per quanto concerne la sottoscrizione e la leggibilità della documentazione facente parte della risposta economica presentata N. 00729/2025 REG.RIC.
dalla controinteressata. La documentazione caricata sulla piattaforma Hera Pro sarebbe stata priva di firma digitale valida e non sarebbe risultata illeggibile, con conseguente incertezza sulla sua riconducibilità e imputabilità alla controinteressata.
3. Successivamente, in data 13 maggio 2025, COTRAF, ottenuto pieno accesso agli atti di gara e avendo rinunciato alla richiesta ostensiva esposta nel quarto motivo di ricorso (che per ragione di economia processuale non è stato qui trascritto), ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha ulteriormente censurato l'aggiudicazione, deducendo:
d) la violazione dell'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto la stipula del contratto con SGA sarebbe avvenuta senza il rispetto del periodo di standstill;
e) la violazione dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, dal momento che la mancata costituzione anteriormente all'ottenimento della garanzia fideiussoria da parte di SGA avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla procedura di gara;
f) la violazione dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023, in quanto la stazione non avrebbe proceduto alla verifica della veridicità delle dichiarazioni dalla controinteressata, specie in riferimento al possesso delle certificazioni ISO prodotte in gara.
4. Unflotte s.r.l., stazione appaltante, si è costituita in giudizio, contestando le censure sollevate da COTRAF evidenziando, nello specifico, che il valore dell'appalto rientrava nei limiti previsti per i settori speciali e che la procedura era stata correttamente svolta nel rispetto della normativa ad essi applicabile. Ha, inoltre, argomentato come le certificazioni presentate da SGA fossero conformi ai requisiti richiesti dalla disciplina di gara e che le verifiche effettuate dalla stazione appaltante avessero confermato la validità delle dichiarazioni.
5. La controinteressata SGA s.r.l. si è anch'essa costituita in giudizio, deducendo, innanzitutto, che le certificazioni ISO 9001:2015 e SA 8000, presentate in sede di gara, sarebbero state pienamente efficaci. In particolare, la certificazione ISO 9001:2015 N. 00729/2025 REG.RIC.
sarebbe stata valida fino al 13 marzo 2026; la certificazione SA 8000 sarebbe stata rilasciata da un organismo accreditato ISO/IEC 17021:2016, conforme ai criteri internazionali. Regolare sarebbe stata la procedura di assorbimento del personale messo a disposizione dall'operatore economico uscente. La garanzia fideiussoria definitiva sarebbe stata tempestivamente stipulata in data 24 marzo 2025, prima della sottoscrizione del contratto di appalto avvenuta il 28 marzo 2025. Il periodo di standstill non sarebbe stato applicabile, trattandosi di un appalto sotto soglia relativo a settori speciali.
6.1 In vista della discussione del merito, con memoria depositata il 30 giugno 2025, parte ricorrente ha rinunciato a coltivare il terzo motivo formulato nel ricorso introduttivo.
6.2 All'udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa veniva, infine, discussa dalle parti e posta in decisione.
7. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, introdotta, peraltro solo verbalmente, nel corso della camera di consiglio del 7 maggio 2025 (e non più riproposta) dalla difesa della controinteressata, la quale ha ritenuto sussistere la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Bologna, ove ha anche la propria sede società controllante di Uniflotte, Hera s.p.a.
Il rilievo è infondato, giacché, secondo il criterio generale sancito dall'art. 13, comma
1, cod. proc. amm., ai fini dell'individuazione del tribunale amministrativo competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica, deve aversi riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della procedura, ossia all'ambito territoriale di esplicazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria conseguente all'emanazione dell'atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante o dei soggetti che esercitano il controllo su di essa. Ne consegue che, in quanto l'attività oggetto N. 00729/2025 REG.RIC.
dell'affidamento deve essere svolta presso le unità operative site a Padova, sussiste la competenza dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (vd. T.A.R.
Sicilia, Catania, Sez. V , 28/10/2024 , n. 3506; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria,
12/12/2018, n.739)
8. Venendo al merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati
8.1 Il primo motivo del ricorso introduttivo e il terzo motivo dei motivi aggiunti, attesa la stretta connessione oggettiva, vanno esaminati congiuntamente. Il Consorzio ricorrente assume la violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett.
b), del d.lgs. n. 36/2023, deducendo che S.G.A. s.r.l. avrebbe reso dichiarazioni false o fuorvianti circa il possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e SA 8000 richieste dalla disciplina di gara; si lamenta, inoltre, la pretesa sospensione della ISO 9001:2015
e l'asserita non conformità della certificazione SA 8000 perché rilasciata da organismo non accreditato SAAS, nonché – con l'ulteriore censura – la carenza di verifiche da parte della stazione appaltante.
Le doglianze sono infondate. In primo luogo, la certificazione ISO 9001:2015 è stata ritualmente allegata alla Relazione tecnica di S.G.A. ed è valida sino al 13 marzo 2026, come comprovato dal certificato prodotto (doc. 4 bis), senza che sia emersa, all'esito delle verifiche esperite, alcuna sospensione del relativo accreditamento. Tale riscontro
è stato oggetto di controllo da parte di NI secondo quanto prescritto dal disciplinare (doc. 4, p. 24) e trova riscontro nei documenti di verifica versati in atti
(doc. 6).
Quanto alla certificazione SA 8000, la stazione appaltante ha correttamente valorizzato il principio di equivalenza, che non consente di privilegiare un unico sistema di accreditamento, ove l'operatore economico dimostri, attraverso idonea documentazione, il rispetto degli standard internazionali e l'affidabilità del processo di audit (cfr. in termini, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 30 luglio 2024, n. 924; Consiglio di
Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2455; id., 8 maggio 2020, n. 2902). In specie, SGA N. 00729/2025 REG.RIC.
ha prodotto la certificazione SA 8000 n. SA273 rilasciata il 30 gennaio 2025, con validità sino al 28 gennaio 2028, da Audisio Certification, ente accreditato ISO/IEC
17021:2016, nonché la documentazione attestante la conformità dei processi di audit ai principi di imparzialità, trasparenza e competenza tecnica (certificato di accreditamento ISO/IEC 17021:2016: doc. 10 SGA; documentazione dell'organismo di certificazione: doc. 7 SGA; checklist di audit interno e nomina del responsabile aziendale SA 8000: doc. 7 bis SGA). Tali riscontri, unitamente alle verifiche della stazione appaltante, sono idonei a escludere le dedotte falsità o non veridicità delle dichiarazioni
Per completezza, si rileva che, nelle more del giudizio, SGA. ha ottenuto da “RINA”
– ente di certificazione accreditato da SAAS – ulteriore certificazione SA 8000 (doc.
23 SGA), circostanza che, pur non necessaria al fine della validità dell'aggiudicazione, conferma a fortiori la sussistenza del requisito.
In ogni caso, va comunque osservato che la rivisitazione del punteggio attribuito in relazione al possesso di tale certificazione (2 punti) non avrebbe comunque modificato l'esito della procedura, essendo SGA risultata aggiudicataria con un punteggio di entità tale (100 punti rispetto ai 65 assegnati al ricorrente) che l'accoglimento del rilievo non consentirebbe di modificare la graduatoria.
8.2 Parimenti infondate sono le censure concernenti il dedotto difetto del “Progetto di assorbimento del personale dipendente messo a disposizione dall'appaltatore uscente”. Dagli atti di gara risulta che SGA ha presentato l'apposito modulo, debitamente sottoscritto, impegnandosi al rispetto delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le unità messe a disposizione dall'operatore uscente; la mancata indicazione nominativa è giustificata dalle obiettive difficoltà di reperimento delle informazioni presso l'uscente, fermo restando che SGA ha comunque proceduto all'assunzione di quattro dipendenti già impiegati nell'espletamento del servizio (come da riscontri in atti). N. 00729/2025 REG.RIC.
8.3 Non devono essere esaminati né il terzo né il quarto motivo di ricorso, entrambi oggetto di rinuncia, formalizzata, quanto al primo, nella memoria depositata il 30 giugno 2025, e, quanto al secondo - avente ad oggetto la richiesta di ostensione della documentazione di gara - nel corso della camera di consiglio del 7 maggio 2025, ove si è dato atto “la stazione appaltante, successivamente alla notifica del ricorso, ha reso disponibile gli atti richiesti con istanza di accesso del 9 aprile 2025”.
9.1 Con il primo motivo aggiunto si deduce la violazione dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, per avere NI stipulato il contratto con S.G.A. prima del decorso del termine dilatorio (standstill) di 32 giorni, asseritamente applicabile ai contratti di importo superiore alla soglia europea.
La censura non merita accoglimento. La procedura ha ad oggetto un servizio rientrante nei settori speciali (attività riconducibili, tra l'altro, ai servizi di gestione di reti e automezzi operanti in materia di utenze pubbliche), sicché trova applicazione la disciplina di cui alla Parte II e alla Parte III del Codice dei contratti, inclusa la specifica regolazione delle soglie per i settori speciali. Dagli atti di gara (Memorandum Gruppo
Hera: doc. 16 SGA; comunicazione di aggiudicazione SGA: doc. 20; lettera di invito: doc. 4 COTRAF) risulta che l'importo a base di gara, al netto IVA, è pari a €
440.000,00, inferiore alla soglia di rilevanza europea per i servizi nei settori speciali, fissata – a decorrere dal 1° gennaio 2024 – in € 443.000,00. Pertanto, correttamente la stazione appaltante ha qualificato la procedura come sotto soglia e ha ritenuto non applicabile il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, invocato ex adverso; ne discende, altresì, l'infondatezza della domanda di inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 121 cod. proc. amm.
9.2 Con il secondo motivo aggiunto si lamenta la violazione dell'art. 117 del d.lgs. n.
36/2023 e dell'art. 7 del capitolato speciale, assumendo che S.G.A. avrebbe costituito la garanzia fideiussoria definitiva successivamente alla sottoscrizione del contratto. N. 00729/2025 REG.RIC.
Anche tale censura è sconfessata dagli atti. La comunicazione di aggiudicazione è stata pubblicata su piattaforma digitale in data 20 marzo 2025 (doc. 20 SGA), con richiesta di trasmettere la garanzia entro dieci giorni; la polizza fideiussoria definitiva è stata rilasciata il 24 marzo 2025 e trasmessa, con attestazione del 31 marzo 2025 (doc. 21
SGA), ossia entro il termine indicato e prima della sottoscrizione del contratto, intervenuta il 28 marzo 2025 (doc. 22 SGA). Ne consegue la piena conformità alle previsioni della lex specialis (art. 7 capitolato) e l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.
Per completezza, va rilevato che, trattandosi di appalto sotto soglia nei settori speciali, la stazione appaltante ha comunque previsto la stipula “sotto condizione risolutiva”, ai sensi dell'art. 53, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, condizionando l'efficacia del contratto al ricevimento della cauzione indicata all'art. 7 del capitolato speciale (doc.
22 SGA); condizione che, alla luce della tempestiva costituzione della garanzia, non si è verificata.
10. Per quanto precede il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna Consorzio Stabile Co.Tra.F. Società Consortile a Responsabilità Limitata a rifondere le spese di lite a Uniflotte S.r.l. e a S.G.A. S.r.l., liquidandole in Euro
5.000,00 (Euro cinquemila/00) a favore di ciascuna (complessivamente Euro
10.000,00), oltre ad imposte, oneri previdenziali e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00729/2025 REG.RIC.
AR AS, Presidente
OL BA, Primo Referendario, Estensore
BE AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL BA AR AS
IL SEGRETARIO