Sentenza 17 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, le informazioni formali minime indicate dall'art. 6 legge 22 aprile 2005, n. 69, devono avere un contenuto tale da permettere allo Stato richiesto di eseguire in tempi rapidi i controlli demandati dalla legge ai fini della consegna, sicché "il grado di partecipazione del ricercato" - evocativo della differente disciplina che il reato associativo e il concorso di persone presentano in altri sistemi penali europei - non va inteso come intensità del coinvolgimento del soggetto nel reato, in quanto profilo non rilevante nell'ordinamento nazionale, caratterizzato dalla pari responsabilità dei concorrenti.
Commentario • 1
- 1. Traduzione atti MAE solo su specifica e motivata richiesta (Cass. 34486/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 settembre 2024
La traduzione in lingua conosciuta dal ricercato alloglotta in procedimento MAE, va formulata specifica eccezione dalla difesa: costituisce, invero, jus receptum in tema di mandato di arresto europeo, che l'ambito applicativo delle novellate disposizioni di cui all'art. 143 qod. proc. pen., che hanno recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, comprende anche la speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e., con la conseguenza che l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto ad ottenere la traduzione degli atti suindicati solo se ne faccia espressa e motivata richiesta. In tema di mandato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2023, n. 42602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42602 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, avv. Valerio Santagata, in sostituzione dell'avv. Alessandro Sacca, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con atto del suo difensore, la cittadina russa NA IA NI impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 19 settembre scorso, che ha ritenuto l'esistenza delle condizioni per la sua consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica francese, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso a suo carico dalla Procura della Repubblica del Tribunale giudiziario di Parigi il 22 agosto precedente, per l'esecuzione del provvedimento restrittivo Penale Sent. Sez. 6 Num. 42602 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 17/10/2023 cautelare emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 1° agosto. Ella è indagata da quell'autorità per i reati di partecipazione ad un'associazione criminale, riciclaggio, estorsione nonché per vari reati informatici. Le si addebita di aver compiuto, in concorso con il proprio marito IL ZH, tra febbraio 2020 e luglio 2022, otto attacchi informatici verso enti pubblici ed aziende francesi, introducendosi nelle relative reti informatiche attraverso un servizio anonimo (vpn), inserendovi un virus e, in . tal modo, provocando la criptazione dei dati di tali enti, con la conseguente richiesta di un riscatto in criptovalute per consentirne lo sblocco e cori il successivo riversamento di queste somme su piattaforme di scambio di tali valute virtuali. 2. Tre sono i motivi di ricorso. 2.1. I primi due possono essere trattati congiuntamente, denunciando entrambi le lacune del mandato e la conseguente violazione dell'art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 69 del 2005, in quanto tale atto non conterrebbe l'indicazione delle circostanze della commissione del reato né del grado di partecipazione della persona ricercata. Tali informazioni non sarebbero state fornite dalle autorità francesi neppure con relazione integrativa richiesta loro dalla Corte d'appello a norma dell'art. 16, legge n. 69, cit., la quale si sarebbe limitata alla descrizione della tipologia dei reati ipotizzati, senza invece illustrare i fatti che, in concreto, varrebbero ad integrali. Ragione per cui la sentenza impugnata si fonderebbe su un mandato d'arresto già reputato incompleto dalla stessa Corte. Anzi, lo stesso mandato addirittura escluderebbe il ccinvolgimento della ricorrente, là dove rappresenta che l'utente vpn ritenuto autore delle connessioni, contraddistinto dall'account "taxaccaount", è stato identificato per il marito di costei e che «al momento non [è] accertata Va ripartizione dei ruoli tra loro». Inoltre, né il m.a.e. né la nota integrativa chiariscono le modalità attraverso le quali si è pervenuto all'identificazione della IA, perciò omettendo un'informazione essenziale, tanto più perché - come le stesse autorità francesi rappresentano - gli autori dei reati si sono avvalsi di sofisticati sistemi di mascheramento dei propri indirizzi informatici. Ed ancora: il mandato dà rilievo al fatto che le connessioni siano avvenute, oltre che dalla Russia, anche dalla Turchia, dall'Italia e dalla Germania, ma ise si eccettuano le prime, le altre sarebbero inconferenti, poiché verificatesi quasi tutte tra settembre del 2022 e marzo del 2023, mentre l'addebito riguarda fatti avvenuti fino a luglio 2022. Quanto, infine, alle circostanze della commissione del reato, sostiene il ricorso che esse debbano identificarsi con quelle così espressamente definite dall'art. 70, 2 cod. pen., sulle quali sia il mandato che la relazione integrativa hanno taciuto del tutto. Il risultato è che la richiesta francese, in quanto priva degli elementi minimi ed essenziali imposti dalla normativa interna e da quella sovranazionale di riferimento, viola i diritti fondamentali della persona garantiti dagli artt. 5 e 6, CEDU, e 47, CDFUE. 2.2. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 17, legge n. 69, cit., poiché la decisione della Corte d'appello è intervenuta 'oltre il termine previsto da tale disposizione, peraltro neppure prorogato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso ha fondamento giuridico e l'impugnazione, perciò, dev'essere respinta. 2. Le indicazioni che il mandato d'arresto deve contenere (secondo la previsione dell'art. 8 della decisione quadro del Consiglio U.E. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ripresa pressoché tal quale nel diritto interno dall'art. 6, legge n. 69 del 2005), tra le quali - per quanto d'interesse nello specifico - vi sono le "circostanze della commissione del reato" ed il "grado di partecipazione del ricercato", sono volte a fornire le informazioni formali minime, necessarie per consentire alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d'arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (in questi esatti termini, CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, Piotrowski, 59). Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il grado di partecipazione del ricercato, dev'essere soltanto tale da permettere, allo Stato richiesto della consegna, di eseguire i controlli demandatigli dalla legge (vds. artt. 1, comma 3, 2, 7, 18 e 18 -bis, legge n. 69 del 2005). Tra questi, però, a sèguito del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, è venuto meno quello sulla sussistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso calla persona di cui si chiede la consegna (secondo il noto principio elaborato nella vigenza della precedente disciplina da Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348): tanto si rileva senza incertezze dall'abrogazione dell'art. 6, comma 4, della stessa legge n. 69, che imponeva all'autorità emittente il mandato di allegare una relazione sui fatti con l'indicazione delle fonti di prova;
ma, ancor più, dall'eliminazione dal testo del successivo art. 17, sempre per mano della novella del 2021, del riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" quale presupposto per 3 l'esecuzione di un mandato d'arresto processuale, con la conseguenza che, secondo le legge oggi in vigore, la mancata indicazione di essi nel mandato non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna (così, tra altre, Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). 3. Nel caso in rassegna, dunque, l'assenza di più precise indicazioni sulle modalità di coinvolgimento della ricorrente nei fatti di reato oggetto del mandato non incide sulla completezza dello stesso e sulla possibilità, per l'autorità giudiziaria italiana, di verificare l'esistenza dei presupposti per la consegna (provenienza dell'atto da un'autorità giudiziaria, doppia punibilità dei fatti, ne bis in idem, extraterritorialità e così via). 3.1. In particolare, non deve trarre in inganno il riferimento normativo al "grado di partecipazione del ricercato". Tale locuzione, infatti, non si riferisce alla maggiore o minore intensità del coinvolgimento del soggetto nella vicenda delittuosa, ma si giustifica per il fatto che, in diversi sistemi penali europei, il reato associativo ed il concorso di persone nel reato presentano una disciplina diversa da quella italiana: ovvero, in alcuni casi, fondata sulla differenza qualitativa delle varie figure di correi, perciò considerando l'autore del reato ed i partecipanti come due diverse categorie;
in altri, come nei paesi di common law, calibrata sulla diversa tipologia di condotta: reati preparatori (preliminary or inchoate offences), istigazione (incitement), tentativo (attempt), accordo (ccnspiracy). Aspetti, questi, che invece non rilevano nel sistema italiano, fondato sul principio della pari responsabilità dei concorrenti nel reato. 3.2. Da ultimo, con riferimento alle "circostanze della commissione del reato", del tutto eccentrica è la tesi difensiva, che le confonde con le "circostanze del reato" di cui all'art. 70, cod. pen., il quale, però, si riferisce evidentemente al diverso istituto di cui al libro I, titolo III, capo II dello stesso codice. Del resto, oltre che dalla logica (non si spiegherebbe razionalmente, infatti, una così particolare attenzione per le circostanze del reato, aggravanti od attenuanti che siano, tale da pretenderne la specifica indicazione nel m.a.e.), ciò è confermato, da un lato, dalla collocazione topografica di tale disposizione all'interno del predetto capo del codice e, dall'altro, dal testo dell'art. 6, legge n. 69, cit., che parla di «circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato», tutti profili, cioè, che con aggravanti ed attenuanti non hanno nulla a che fare. 4. Altresì infondato, in questo caso manifestamente, è il motivo riguardante il mancato rispetto dei termini per la consegna. 4 I termini previsti dalla legge n. 69 del 2005 sono esclusivamente acceleratori, in funzione di una più tempestiva ed efficace collaborazione fra gli Stati, ma non sono assistiti da sanzioni processuali in termini di decadenze o - per quanto qui interessa - di invalidità di atti del procedimento, non condizionando perciò la validità della decisione sulla consegna. Per l'ipotesi in cui le ordinarie scansioni temporali del procedimento non vengano rispettate, infatti, l'art. 22-bis di tale legge - inserito dalla stessa novella del 2021 che ha ridisegnato i tempi dei procedimento - pone .a carico dell'autorità giudiziaria esclusivamente una serie di obblighi informativi verso il Ministro della giustizia (nonché da parte di quest'ultimo nei confronti dello "Stato richiedente e, in alcuni casi, verso Eurojust), altresì prevedendo, nel caso della protrazione dei ritardi oltre gli ulteriori termini ivi fissati, la possibilità o l'obbligo di intervenire sull'eventuale custodia cautelare del consegnando, revocandola o sostituendola con misure meno afflittive (Sez. 6, n. 3282 del 26/01/2022, Missaoui Thamer, Rv. 282749; Sez. 6, n. 14938 del 14/04/2022, Siedlecki, non mass.). 5. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna della proponente al pagamento delle spese del procedimento (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2023.