Art. 7.
Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e' maggiorata di un decimo e comunque non puo' considerarsi inferiore ai due terzi della retribuzione annua contemplata al comma secondo dello stesso articolo 6.
Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l' articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e con gli articoli 1 , 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 .
Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e' maggiorata di un decimo e comunque non puo' considerarsi inferiore ai due terzi della retribuzione annua contemplata al comma secondo dello stesso articolo 6.
Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l' articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e con gli articoli 1 , 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 .