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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 947 R.G.L. del 2018, promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Polieno n. 126 (cod. fisc. rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Lucia Antonella Spata per procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Samperi n. 285, Niscemi;
- ricorrente–
C O N T R O
in persona del Sindaco pro-tempore, (cod. fisc. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Caristia per procura su P.IVA_1
documento informatico separato allegato alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del a Niscemi Piazza CP_1
Vittorio Emanuele;
- resistente-
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 04.12.2024, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
1
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/07/2018 il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver lavorato alle dipendenze del di Niscemi sin dall'01.03.1999, dapprima con la qualifica di CP_1
“dattilografo” (categoria B1) e poi inquadrato come “esecutore amministrativo” ascrivibile alla categoria B4 del C.C.N.L. comparto Enti Locali del 31.03.1999, conveniva in giudizio il CP_1
per sentir dichiarare il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive (quantificate
[...]
in euro 11.475,06) per l'espletamento, dall'01.01.2012 alla data di deposito del ricorso, delle mansioni superiori di “istruttore amministrativo” ascrivibili alla categoria C, dallo stesso svolte sia presso la Ripartizione Lavori Pubblici e Ambiente sia presso l'Ufficio Manutenzione, cui pure era stato impiegato a partire dal 2012 a causa della carenza di personale.
Deduceva in particolare che, in tutto il periodo dedotto, oltre a svolgere le mansioni di cui alla categoria di appartenenza, aveva espletato, in maniera prevalente e continuativa, anche le seguenti attività corrispondenti alla reclamata qualifica superiore:
- istruzione e predisposizione di atti propedeutici all'approvazione dei progetti di appalto;
- istruzione delle determinazioni di liquidazione di pagamento (SAL) nei confronti delle imprese destinatarie di appalti pubblici nonché delle successive determinazioni di approvazione del certificato di regolare esecuzione e della relativa rada di saldo;
- gestione del servizio tramite accesso riservato al sistema informatico, procedendo alla acquisizione del Certificato Esecuzione Lavori delle imprese destinatarie di appalti pubblici e della Smart Cig
(codice identificativo di una gara d'appalto);
- registrazione dati sul sistema SISTER (visure catastali e immobili); sul portale Si.Ce.Ant. –
B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia-Prefettura) per l'acquisizione della documentazione antimafia;
sul portale MEPA – Mercato Elettronico – Acquisti in Rete, ai fini della predisposizione dei contratti di acquisto di beni;
nonché sullo Sportello unico previdenziale per la richiesta di regolarità ai fini del rilascio del DURC;
- istruzione delle determine di impegno di spesa relative ai vari acquisti effettuati da parte del
CP_1
Soggiungeva inoltre di essere stato diverse volte nominato, su disposizione del Capo Ripartizione dell'Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente, quale componente della struttura di Direzione Lavori e supporto amministrativo al Responsabile Unico del procedimento.
2 Reclamava, pertanto, un credito nei confronti del convenuto pari ad euro € 11.475,06 CP_1
a titolo di differenze retributive per mansioni superiori svolte, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, con connesso riconoscimento delle mansioni superiori nello stato di servizio.
In via gradata, proponeva domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in relazione al vantaggio comunque tratto dall'ente per l'espletamento di mansioni proprie della qualifica superiore svolta.
Con memoria di costituzione depositata in data 02.02.2019 si costituiva in giudizio il
[...]
il quale eccepiva in via preliminare la parziale prescrizione delle pretese differenze CP_1
retributive, ed insistendo nel merito per il rigetto della domanda in quanto infondata. Deduceva, in particolare, il mancato espletamento di attività inquadrabili nella categoria C, la mancata assunzione di responsabilità connessa alle reclamate mansioni superiori, nonché, in ogni caso, il difetto dei caratteri di continuità e prevalenza.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e veniva dunque decisa a seguito dell'udienza del 04.12.2024, convertita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
In ordine alla “disciplina delle mansioni” nell'ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato, appare opportuno richiamare l'art. 52 del D. L.vo. 165/2001 che (riproducendo l'art. 56 del d.lgs. n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d. lgs. n. 387 del 1998) sancisce che: “… L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di
3 novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.
La norma sopra richiamata, in primo luogo, esclude chiaramente la possibilità per il dipendente pubblico di ottenere (in deroga a quanto disposto dell'art. 2103 c.c.) un superiore inquadramento in ragione dell'espletamento di fatto di mansioni superiori.
Stabilisce inoltre che l'espletamento di mansioni superiori, sia nell'ipotesi di assegnazione legittima delle stesse (disciplinata dal comma II) che in quella illegittima (prevista dal comma V), fa sorgere in capo al lavoratore pubblico il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Il comma III, infine, definisce il concetto di “svolgimento di mansioni superiori”, chiarendo che si considera tale “soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
In ottemperanza ai principi generali in materia di ripartizione degli oneri probatori, incombe sulla parte ricorrente l'onere di allegare e provare quest'ultima circostanza, vale a dire l'attribuzione prevalente, in termini qualitativi e quantitativi, di mansioni esorbitanti il proprio livello d'inquadramento.
Così perimetrati gli effetti del riconoscimento giudiziale di pretese mansioni superiori in materia di pubblico impiego, assumono particolare rilievo - per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree - le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Corte di Cassazione del 10/03/1984, n.
1677 (e dalla stessa costantemente ribadite sino alle recenti pronunce della Sez. Lav. del 19/06/2020
n. 12039 e del 31/07/2020 n. 16572) secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo
l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito
4 della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche rivendicate dalla ricorrente.
Ebbene, il C.C.N.L. Enti Locali del 31.03.1999, contenente la revisione del sistema di classificazione professionale, pacificamente applicabile alla fattispecie in esame, stabilisce all'Allegato A che appartengono alla
B Parte_2
…. i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : buone conoscenze specialistiche (la base teorica è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”, ed alla
“CATEGORIA C
… i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Poste tali doverose premesse, all'esito dell'attività istruttoria espletata, non può dirsi raggiunta la prova che il ricorrente abbia svolto le proprie mansioni con la autonomia richiesta dal reclamato profilo superiore. Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emerso, in particolare, che i compiti superiori asseritamente svolti comportavano l'assegnazione di un ruolo di responsabilità in relazione a risultati relativi a processi amministrativi e produttivi allo stesso eventualmente conferiti e che determinavano, altresì, scelte decisionali tra più possibili soluzioni e la cura di relazioni organizzative interne ed esterne di tipo diretto.
I testi escussi su richiesta di ambo le parti ( , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e , tutti attendibili in considerazione della posizione rivestita e della
[...] Testimone_4
vicinanza ai fatti di causa) hanno unicamente riferito di diverse attività poste in essere dal Pt_1
5 tuttavia esigibili da un dipendente inquadrabile nella propria categoria di appartenenza, giacché connotate da un contenuto operativo, e non di concetto.
Più nello specifico, il teste (che all'epoca rivestiva la funzione di tecnico incaricato Tes_1
nel Settore Manutenzione), particolarmente attendibile avendo affermato di aver intentato una causa nei confronti del convenuto per mansioni superiori, ha riferito che il nell'ambito del CP_1 Pt_1
richiamato Settore, si occupava innanzitutto della preparazione dei certificati di regolare esecuzione tramite l'utilizzo di moduli on-line, così confermando quanto dedotto dal circa il fatto che CP_1
la redazione avveniva tramite l'inserimento in format già predisposti dei dati mancanti relativi al progetto già predisposto dai tecnici superiori. Ha inoltre riferito degli ulteriori compiti svolti dal ricorrente, consistenti nella preparazione delle determine di liquidazione di pagamento (SAL) nei confronti delle imprese destinatarie di appalti pubblici nonché degli atti propedeutici alla approvazione dei progetti di appalto, specificando trattarsi di attività dal svolte sempre sotto Pt_1
la sua supervisione, che ne assumeva la responsabilità insieme al capo ripartizione quale organo apicale (cfr. documentazione versata in atti in uno al ricorso).
Ha poi confermato che il ricorrente si occupava della registrazione dei dati sul portale MEPA
– Mercato Elettronico – Acquisti in Rete, ai fini della predisposizione dei contratti di acquisto di beni.
Trattasi, tuttavia, di attività che, sebbene in effetti connotata da una media complessità dei problemi da affrontare, a differenza di quella da svolgersi ai fini del rilascio del DURC, non era tuttavia svolta con abitualità e prevalenza qualitativa e quantitativa (la teste Capo Ripartizione del Settore Tes_2
Lavori Pubblici e Ambiente nel periodo oggetto di causa, ha infatti affermato: “occorre fare un distinguo perché per quanto riguarda la certificazione antimafia e il Durc è tutto registrato e quindi viene fuori in maniera automatica per quanto riguarda il MEpa questo comporta una ricerca , ne facciano poche ma comunque li fa lui”).
In termini sintonici si pongono le dichiarazioni resa dalla teste da ultimo citata, la quale Tes_2
ha confermato che il ricorrente, cui veniva demandato il compito di predisporre gli atti propedeutici all'approvazione dei progetti di appalto, le determinazioni di liquidazione di pagamento (SAL) nei confronti delle imprese destinatarie di appalti pubblici nonché le successive determinazioni di approvazione del certificato di regolare esecuzione e della relativa rata di saldo, svolgeva tali attività sempre sotto la sua supervisione, quale capo ripartizione, che ne assumeva la piena responsabilità, come peraltro confermato dalla documentazione versata in atti che reca la propria sottoscrizione.
Ad ulteriore comprova, il teste , capo ripartizione dalla fine del 2017 ad inizio del Tes_3
2019, ha affermato che “si è vero, la responsabilità è dei dirigenti. Il collabora con i tecnici Pt_1 come il RA , come amministrativo predispone gli atti che poi sottopone all'istruttore Tes_1 ing. e RA e RA ”. CP_2 Tes_1 Tes_4
6 Quanto al ruolo di componente della struttura di Direzione Lavori e supporto amministrativo al Responsabile Unico del procedimento nominato, dal ricoperta su nomina del Capo Pt_1
Ripartizione dell'Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente, di cui pure i testi hanno riferito, difetta la prova della abitualità e prevalenza qualitativa e quantitativa, avendo il teste dichiarato che “si è Tes_1 vero a volte è stato nominato a seconda dell'area dei lavori”. In ogni caso, si ravvisa un deficit allegativo, non avendo il ricorrente chiarito in cosa tale attività si sostanziasse, non potendosi dunque valutare se sussistano margini per il suo inquadramento nella categoria C.
Neppure è emerso, infine, che il ricorrente intrattenesse rapporti con altre istituzioni, connotazione dell'attività svolta suscettibile di ricondurre astrattamente le mansioni svolte nella categoria C. Il relativo capitolo di prova articolato in ricorso (peraltro meramente ripropositivo della declaratoria contrattuale, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alla tipologia di organi ed istituzioni o alla assiduità della relazioni) ha trovato in ogni caso smentita nella dichiarazioni rese dal teste che ha sul punto dichiarato: “qualcosa per la manutenzione si come ad esempio se viene Tes_1
qualcuno che vuole sapere quante richieste di preventivi ci sono allora lo mandiamo da lui o per sapere chi si è aggiudicato un lavoretto di manutenzione come un water per la scuola. Può capitare che il chiami qualche ufficio, ente o una ditta come ad esempio per sapere perché la ditta Pt_1 antincendio non è venuta”. Gli altri tesi non hanno invece in proposito nulla riferito.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, come sopra rassegnate, emerge dunque cristallinamente che l'attività svolta dal ricorrente si estrinsecava nello svolgimento di compiti attinenti alla sfera operativa e che lo stesso, nell'adempimento delle mansioni, si limitava a predisporre provvedimenti di natura amministrativa, senza sottoscriverli e seguendo le direttive di massima circa la redazione di tali provvedimenti che gli venivano impartite dai sui superiori gerarchici.
Trattasi, dunque, di mansioni ben riconducibili al livello ed alla qualifica contrattualmente pattuita, id est quella di livello B del CCNL Comparto del Personale delle Regioni – Autonomie
Locali.
Per tali motivi il ricorso non può trovare accoglimento.
Va dichiarata assorbita l'ulteriore domanda di riconoscimento nello stato di servizio del ricorrente dello svolgimento di mansioni superiori. Occorre in ogni caso ribadire, per completezza di motivazione, il riferimento all'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa conseguire l'automatica attribuzione della qualifica superiore ma al contempo l'articolo riconosce il diritto del dipendente che le abbia effettivamente svolte al corrispondente trattamento retributivo.
Sul punto “Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la
7 condanna al pagamento delle differenze retributive, sicchè esso ha efficacia vincolante anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale”. (Cass. civile sez. lav. N. 18901/2019).
Né può trovare accoglimento la domanda azionata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Innanzitutto poiché difetta il requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., requisito che presuppone l'assenza di un titolo giuridico valido e efficace nel cui alveo si svolge una determinata attività.
Nella fattispecie in esame, di contro, sussiste un titolo giuridico valido ed efficace costituito dal rapporto di lavoro di pubblico impiego, nel cui ambito si è svolta la prestazione di cui si chiede l'indennizzo.
A ciò aggiungasi inoltre che, atteso che l'ingiustificato arricchimento postula un correlativo depauperamento del dipendente, quest'ultimo non è riscontrabile nel caso del pubblico dipendente che percepisca la retribuzione prevista per la qualifica rivestita (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. V
Sent., 13/04/2012, n. 2094 e Cons. Stato Sez. III Sent., 20/04/2015, n. 1987).
La soccombenza del ricorrente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta [scaglione: euro 5.200,00 –
26.000,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale].
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore del in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite dallo stesso sostenute, liquidate in euro 2.695,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
Così deciso in Gela l'08.01.2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi
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