Sentenza 14 luglio 2023
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, le condizioni detentive nelle carceri francesi non hanno carattere ostativo ai fini della consegna, avendo la Francia posto rimedio al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti con provvedimenti legislativi di natura strutturale (legge n. 403 dell'8 aprile 2021 e connesso decreto n. 2021/1184, in vigore dal 2021), disciplinanti un meccanismo impugnatorio che affida a un giudice la verifica delle condizioni restrittive individuali, ai fini dell'adozione di misure di effettiva "protezione" (quali il trasferimento, la scarcerazione con sorveglianza o la detenzione domiciliare), tale da rendere ingiustificata la richiesta di informazioni suppletive da parte dell'Autorità Giudiziaria italiana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2023, n. 31001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31001 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha ordinato la consegna di IT BD all'Autorità Giudiziaria della Francia, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 11 maggio 2021 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Perpignan, sulla base del mandato di arresto nazionale di cui alla decisione del Giudice Istruttore del Tribunale di Perpignan, Penale Sent. Sez. 6 Num. 31001 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 14/07/2023 emessa il 4 maggio 2021, per i reati di tentato omicidio aggravato, violenza deliberata e minacce di morte, commessi e accertati il 18 e 19 gennaio 2020. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di IT BD deducendo, come unico motivo, la violazione di legge, anche processuale, con riferimento agli artt. 2 e 18 della I. 69/2005 in relazione al mancato riconoscimento della condizione ostativa all'accoglimento della richiesta di consegna, per la sussistenza di un pericolo grave e attuale alla violazione dei diritti inalienabili della persona in conseguenza della situazione di sovraffollamento carcerario e della complessiva inadeguatezza degli istituti di detenzione francesi, con la conseguente violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU. Il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio di Europa, in un nuovo rapporto sulla sua visita periodica in Francia ha espresso grande preoccupazione per le condizioni materiali di detenzione nelle strutture di polizia, per il sovraffollamento delle carceri e per le condizionkin cui i detenuti vengono trasferiti e curati in ospedale, nonché per la mancanza di posti letto psichiatrici per le persone in cura senza il loro consenso. A destare preoccupazione sono le condizioni materiali di detenzione degli internati, rispetto alle quali si registrano significative differenze tra gli stabilimenti visitati. A fronte di un siffatto contesto, nel caso di specie, la Corte di appello di Milano non ha ritenuto di dovere acquisire informazioni dalla Autorità richiedente circa le condizioni detentive alle quali sarà assoggettato il ricorrente una volta consegnato allo Stato francese. Incombeva sulla Corte di Appello, al riguardo, la attivazione del potere dovere - previsto dall'art 16 della I. 69/2005 - di verificare, in concreto, l'esistenza di adeguate garanzie individualizzate, anche attraverso il ricorso a un autonomo supplemento di istruttoria. CONSIDERATO IN DIRITTO LI1 ricorso è inammissibile. 2.11 motivo dedotto è generico e aspecifico. Occorre premettere che la Gran Camera della Corte di Giustizia, nella sentenza 5 aprile 2016 (404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), ha affermato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante in quanto il relativo divieto, di cui all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, rappresenta un valore fondamentale C\Th dell'Unione Europea avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana. Ciò vale in quanto si muove dal presupposto che il sistema euro-unitario offra una protezione dei diritti umani "equivalente" a quella prevista dalla CEDU. In sostanza lo Stato che appartiene all'Unione europea si presume che tenga una condotta convenzionalmente conforme non solo per le garanzie sostanziali su cui essa si fonda, ma anche per i meccanismi procedurali di controllo della loro osservanza, che offrono una tutela equivalente a quella prevista dalla CEDU proprio con riferimento al caso in cui nell'esecuzione di un mandato di arresto europeo entrino in gioco i profili attinenti alle condizioni di detenzione degli istituti penitenziari dello Stato di emissione (Corte EDU, Grande Camera, Bosphorus Hava Yollar Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlanda, 30 giugno 2005, § 155, n. 45036/98). Detta presunzione di conformità è suscettibile ovviamente di prova contraria qualora, nelle specifiche circostanze del caso concreto, sia accertato che la protezione del diritto fondamentale a non subire un trattamento inumano e degradante in conseguenza della consegna possa essere compromessa in base ad un rischio reale e individualizzato. Ciò a fronte di meccanismi di mutuo riconoscimento previsti dal diritto dell'Unione Europea per i quali, come scritto, vale la presunzione di "protezione equivalente" per come declinata dalla sentenza Corte EDU, 17 aprile 2018, Pirozzi c. Belgio, § 64, n. 21055/11 che, dato atto dell'importanza dei meccanismi di riconoscimento reciproco per la costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e della fiducia reciproca che essi richiedono fra gli Stati membri dell'Unione europea, ha affermato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo è obbligatoria per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione (§§ 66 e 71), fatta salva la presenza di motivi ostativi. Questi devono essere seri e comprovati facendo ritenere che la persona, se estradata nel Paese di destinazione, andrà incontro ad un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento contrario ai divieti posti dall'art. 3 CEDU (Corte EDU, Sez. II, 9/7/2019, EO CA c. Belgio, n. 8351/17, § 92). 3. Nel caso di specie la Corte di appello di Milano, in attuazione dei principi sanciti dalla citata sentenza della Corte di Lussemburgo e dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Sarwari, Rv. 282120), ha esaminato le censure svolte dal ricorrente e ha ritenuto che le stesse si risolvano in una mera enunciazione, non sorretta da alcuna specifica allegazione o argomentazione e che, come tali, non possono essere eseguite. La Corte ha precisato che il motivo di rifiuto della consegna non può ritenersi integrato dalla mera prospettazione dell'esistenza nello ato richiedente di una condizione di sovraffollamento carcerario laddove tale prospettazione non sia corredata dalla dimostrazione, a livello di pericolo derivante da quanto rappresentato, nè da elementi concreti sulla reale situazione nelle carceri di quello Stato. Ritiene il Collegio che quanto dedotto dal ricorrente sia manifestamente infondato in quanto basato su dati del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa non aggiornati, perché risalenti al 2019, e a cui il Governo francese ha fornito adeguata risposta. Le generiche asserzioni circa il pericolo di trattamenti disumani e degradanti nelle carceri francesi, senza indicazione in cosa essi si traducano in concreto per il ITi rendono le censure meramente esplorative ed inidonee ad evidenziare non solo situazioni di rischio specifico e individuale per il ricorrente, ma che non consentono neanche di dubitare della condizione carceraria dello Stato emittente il mandato. 11 .
1. Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che, proprio a seguito dell'accertamento del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa, come risulta dalla risposta del 10 dicembre 2020 dello Stato francese al Comitato dei Ministri, si è posto rimedio alle condizioni carcerarie con provvedimenti legislativi di carattere strutturale per quel sistema penitenziario (si tratta della legge n. 403 dell'8 aprile 2021 e del connesso decreto numero 2021/1184, in vigore dal 10 ottobre 2021). Grazie a detta disciplina, coloro che sono detenuti nelle carceri francesi possono ottenere una verifica da parte di un giudice sulle loro condizioni di detenzione al fine dell'adozione di misure di effettiva protezione quali il trasferimento, la scarcerazione con sorveglianza o la detenzione domiciliare (Sez. 6, n. 46013 del 14/12/2021, Ben Taieb, non massimata). Si tratta di un meccanismo idoneo a garantire le ragioni del detenuto con riferimento al trattamento carcerario individualizzato che, come tale, rende ingiustificata la richiesta di ulteriori informazioni della Corte di appello italiana all'autorità giudiziaria dello Stato emittente il mandato di arresto come genericamente richiesto dal ricorrente (Sez. 6, n. 44934 del 01/12/2021, Forino, non massimata). Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. i al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. 4 Depositato In Canceljede
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso il 14 luglio 2023