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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/09/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1282/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1282/2019
TRA
C.F. -Avv. Giovanni Cosentino Parte_1 P.IVA_1
ricorrente
E
, (C.F. ) – Avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Marchese e Alberto Vermiglio
resistente
Conclusioni di parte ricorrente:
I) Accertare e dichiarare che la Società già nella qualità Parte_1 CP_2 di locataria dei terreni siti nel Comune di Gioiosa Marea, identificati al Catasto al Foglio 5, pert.lle nn. 1123, 1121 e 1624, giusti contratti di affitto versati agli atti del presente giudizio e rubricati ai DOC. “2”, “3”, e “4” del ricorso introduttivo, che s'appartenevano in proprietà al defunto Ing. Persona_1 ed oggi alla di lui avente causa, sig.ra , ha Controparte_1 eseguito sui terreni oggetto di locazione, a proprie cure e spese, le opere edili descritte nella perizia giurata di cui al DOC. “9” del ricorso introduttivo;
II) Accertare e dichiarare che le opere edili di cui al superiore punto “I)” eseguite dalla già sui terreni oggetto dei contratti di locazione Parte_1 CP_2 richiamati nella superiore narrativa, costituiscono dei miglioramenti e/o delle
1 addizioni non separabili senza nocumento alla cosa, e che le stesse sono state eseguite con il consenso del locatore Ing. Persona_1
III) Accertare e dichiarare il diritto della Società già ad Parte_1 CP_2 ottenere dall'odierna convenuta, , nella qualità Controparte_1 di erede del defunto Ing. l'indennità ex art. 1592 c.c. per i Persona_1 predetti miglioramenti e/o addizioni non separabili senza nocumento alla cosa, apportate dalla Società conduttrice ai terreni oggetto di locazione;
IV) Per l'effetto, condannare l'odierna convenuta, sig.ra Controparte_1
, nella qualità di erede del defunto Ing. al pagamento in
[...] Persona_1 favore della già odierna ricorrente, dell'indennità per i Parte_1 CP_2 miglioramenti e/o per le addizioni non separabili senza nocumento alla cosa apportati dalla Società conduttrice ai terreni oggetto di locazione - così come specificati nella perizia giurata versata agli atti del presente giudizio e rubricata al “DOC 9” del ricorso introduttivo - quantificata ex art. 1592 c.c. in €29.000,00
(giusta relazione definitiva del CTU -pag. 23- depositata nel presente giudizio in data 8/04/2024) o in quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia.
V) Porre le spese di consulenza tecnica d'Ufficio a carico della sig.ra CP_1
e condannare quest'ultima a rimborsare all'odierna deducente gli acconti
[...] corrisposti in via di anticipazione al CTU pari ad €1.897,68 (DOC.1).
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore, il quale dichiara di aver anticipato le prime
e non riscosso i secondi.
Conclusioni di parte convenuta:
1) Ritenere e dichiarare che il locatore non ha mai prestato consenso alla realizzazione di miglioramenti e\o addizioni e che, comunque, non sono dovute le indennità previste dagli art. 1592 e 1593 c.c.;
2) Ritenere e dichiarare che la ha violato l'art. 1590 c.c. per non aver Parte_1 restituito i terreni nel medesimo stato in cui le erano stati locati;
3) Ritenere e dichiarare, in via riconvenzionale, il diritto della convenuta al risarcimento dei danni subiti per le violazioni contrattuali ed extracontrattuali
(fatto illecito) perpetrate dalla nella misura di almeno € 20.000,00; Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si dichiara di rifiutare sin d'ora il contradditorio su eventuali domande nuove.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 1.1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la già rappresentava Parte_1 CP_2 di aver ottenuto in locazione dall'ing. (deceduto nel 2011 e dante causa Persona_1 della resistente) a decorrere dal 01.05.1999 un tratto di terreno di ca. 150 mq in zona panoramica del Comune di Gioiosa Marea, censito in Catasto al foglio di mappa n. 5, particelle nn. 1123 e 1121.
Il contratto, valido dal 01.05.1999 al 30.04.2005, veniva successivamente rinnovato fino al 30.04.2011, per espressa previsione di rinnovo tacito alla scadenza per ulteriori dieci anni.
Con separato contratto, in data 01.09.2001 la (oggi otteneva CP_2 Parte_1 in locazione dall'ing. un ulteriore porzione di terreno di ca. 10 mq - identificata Per_1 catastalmente al foglio 5 e costituente porzione della part. 1121 (oggi part. 1624) - e posizionato a quota inferiore rispetto al primo terreno.
La ricorrente afferma che all'epoca di stipula dei contratti i terreni erano assolutamente incolti ed inidonei a qualsiasi uso, eccetto quello agricolo.
Il terreno con estensione maggiore non aveva accesso alla via pubblica, era privo di impianto idrico, di impianto elettrico, di allaccio fognario e di recinzione, ed era assolutamente inidoneo alla fruizione da parte dell'utenza pubblica. Allo stesso modo anche il terreno situato a quota inferiore era privo delle utenze e versava in stato di incuria.
La ricorrente affermava quindi che, nonostante non fosse espressamente previsto in contratto, le parti avevano comunque concordato verbalmente la destinazione dei terreni a “lido-locale commerciale” con spaccio interno di alimenti e bevande. Esponeva di avere pertanto provveduto, con il consenso del proprietario, ad eseguire tutte le opere necessarie a rendere i terreni idonei all'uso convenuto, predisponendo a tal fine la necessaria progettazione ed ottenendo le autorizzazioni da parte delle competenti Autorità.
La ricorrente esponeva quindi di avere effettuato diversi lavori, tutti con il consenso del proprietario, che ne aveva seguito scrupolosamente l'esecuzione, consigliando peraltro anche ai soci della di apportare alcune modifiche al progetto iniziale. CP_2
Si trattava sia di lavori di urbanizzazione, sia di lavori di realizzazione delle opere murarie e di messa in opera di quelle prefabbricate, coordinando in particolar modo i lavori di allaccio dell'impianto fognario del terreno ad altra condotta ubicata su altro terreno limitrofo di sua proprietà.
Il proprietario avrebbe anche suggerito alla ricorrente di effettuare un accesso ai locali mediante scivolo, e non già mediante gradini, in modo da rendere l'attività commerciale fruibile anche a persone con handicap motorio. Sempre secondo il racconto
3 della ricorrente, l'ing. avrebbe anche costretto i soci della a sostituire il Per_1 CP_2 pavimento scuro prescelto per la posa sulla battuta in cemento con altro, di suo gradimento, di colore chiaro.
I lavori sarebbero stati ultimati nel 2002 a mezzo realizzazione, sul terreno più esteso, di una ulteriore struttura destinata a servizi igienici. Anche in occasione della realizzazione di tale manufatto il proprietario avrebbe prestato il consenso e seguito l'esecuzione dei lavori, previo rilascio delle autorizzazioni da parte dei competenti Uffici.
A seguito del decesso dell'ing. con il quale la parte ricorrente affermava di Per_1 avere sempre avuto un rapporto di massima collaborazione, la moglie Controparte_1
odierna convenuta, avrebbe assunto un atteggiamento ostile nei confronti
[...] della ricorrente, avanzando nell'anno 2012 richiesta di risoluzione del contratto ed assumendo che la aveva provveduto a modificare la destinazione d'uso del locale Pt_1
(con la realizzazione, previa autorizzazione, di un ampliamento dell'originaria struttura prefabbricata).
Nel 2018, in conseguenza del mancato pagamento di due rate quadrimestrali, la resistente intimava alla lo sfratto per morosità, che veniva convalidato con Pt_1 ordinanza del 10.12.2018, poi effettivamente eseguita in data 26.04.2019.
A fronte dell'intervenuto rilascio dell'immobile, la ricorrente rappresentava quindi di avere diritto ad ottenere un equo indennizzo per i “miglioramenti” e “addizioni non separabili senza nocumenti della cosa locata”, dalla stessa apportate dal 1999 al 2012 con il consenso del proprietario, per un valore di € 70.000,00, proponendo quindi la relativa domanda di condanna.
1.2. Si costituiva in giudizio la resistente, contestando tutte le domande e difese della ed eccependo l'insussistenza del consenso del locatore alla realizzazione dei Parte_1 miglioramenti o addizioni di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c..
A tal riguardo, esponeva infatti che l'ing. deceduto nel 2010, era stato Per_1 gravemente ammalato per ben 14 anni e costretto a vivere per gran parte del tempo a
Roma (e prima ancora a Trapani), ove veniva sottoposto a cure continue. In conseguenza di ciò, secondo la resistente, sarebbe da escludere che l'ing. potesse aver Per_1 partecipato attivamente alle vicissitudini della ricorrente, prestando il consenso alla realizzazione addirittura di opere eseguite dopo la sua morte e in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.
Secondo la resistente, l'ing. aveva semplicemente affittato dei terreni che, Per_1 come attestato dalle autorizzazioni e certificazioni del Comune di Gioiosa Marea, erano stati destinati alla realizzazione di un “chiosco con struttura precaria in legno facilmente
4 removibile da adibire ad attività ricreativa e sala giochi”. Le autorizzazioni erano state richieste direttamente dal conduttore e il proprietario non aveva mai chiesto di trattenere le opere realizzate sul terreno, non considerandole affatto dei miglioramenti.
La resistente, appena appreso del mutamento dell'originaria destinazione stagionale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a beneficio dei soci di un circolo privato in attività commerciale annuale preceduta dalla realizzazione di opere abusive, aveva immediatamente chiesto il ripristino dello stato dei luoghi, denunciato i fatti in sede penale e proposto ricorso per risoluzione del contratto in essere.
Invocava quindi l'art. 1590 c.c. ed il diritto alla restituzione dei terreni nello stato in cui erano stati concessi dal proprio dante causa, non avendo alcun interesse a ritenere le opere realizzate sui terreni di sua proprietà.
La resistente documentava inoltre - con produzione di consulenza di parte -
l'abusività delle opere realizzate sui propri terreni dalla ricorrente che, proprio per tale ragione, non possono costituire miglioramenti indennizzabili. Trattasi viceversa di mere addizioni ex art. 1593 c.c., che debbono essere rimosse dal locatore senza alcun pericolo di nocumenti per i terreni.
In via riconvenzionale, la resistente chiedeva la condanna della ricorrente a pagare una risarcimento pari al costo necessario a riportare i terreni allo stato originario, per un ammontare pari ad almeno € 20.000,00.
1.3. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. In via preliminare, deve confermarsi anche in questa sede il contenuto dell'ordinanza del 30.11.2020 a mezzo cui è stata dichiarata la decadenza della parte resistenze nella proposizione della domanda riconvenzionale, per non avere effettivamente richiesto con memoria di costituzione, per come imposto dall'art. 418
c.p.c. (applicabile nel caso di specie, vertendosi in materia di c.d. rito locatizio), il differimento dell'udienza già fissata dal giudice.
3.1. Le domande di parte ricorrente sono fondate nei termini di cui infra.
Al termine della locazione, secondo la regola generale prevista dall'art. 1590 c.c., comma primo, “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.”
5 In stretta correlazione con la regola generale, il primo comma dell'art. 1592 c.c., espressamente prevede che “Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.”
Ed ancora, l'art. 1593 c.c. prevede che “Il conduttore che ha eseguito le addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.”
Alla luce della disciplina vigente, stante la contestazione dei miglioramenti e la mancanza di volontà della resistente di trattenere le eventuali addizioni, deve necessariamente stabilirsi – incombendo il relativo onere probatorio sulla parte ricorrente
– se le opere eseguite sui terreni concessi in locazione siano state eseguite con il consenso del locatore, se costituiscano miglioramenti o mere addizioni e, a tal fine, se siano conformi alla normativa vigente.
3.2. In tema di consenso, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di locazione, il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell'art. 1592 c.c., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, e tale consenso, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo.” (Cass. 15317/2019; v. anche
2494/2019). Inoltre, “grava sul conduttore che chieda l'indennità ex art. 1592 c.c. per
i miglioramenti apportati alla cosa locata, l'onere di provare il consenso del locatore alla loro esecuzione, trattandosi di fatto costitutivo del preteso diritto.” (Cass. 14/2017)
In ricorso introduttivo - a sostegno delle proprie domande - la ricorrente ha affermato che i lavori e miglioramenti erano stati eseguiti con il consenso del proprietario.
6 Il testimone , escusso all'udienza del 05.10.2022, ha Testimone_1 effettivamente confermato la circostanza dedotta in capitolato di prova, secondo cui l'ing. aveva effettivamente prestato il consenso ad effettuare i lavori eseguiti sui terreni Per_1 condotti in locazione dalla (già , provvedendo anche a Parte_1 CP_2 supervisionare il cantiere ai fini della corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori
(avendovi interesse in tal senso quale proprietario dei terreni). Il teste ha anche precisato che “che la ringhiera posta sul parapetto è stata voluta dal cm. 10 più alta, mentre Per_1 ha voluto la rete elettrosaldata incorporata nel massetto e ci ha consigliato di sdoppiare la scala di accesso ai locali, lato SS 113 per facilitare l'accesso ai disabili”. Sempre secondo il medesimo testimone, l'ing. aveva anche coordinato e supervisionato Per_1 costantemente i lavori di costruzione dell'impianto fognario con allaccio diretto alla condotta ubicata su un terreno limitrofo di sua proprietà, ma non oggetto di locazione, imponendo ai soci della il colore della pavimentazione da posare sulla battuta CP_2 in cemento.
Il teste , escusso all'udienza del 05.10.2022, ha confermato Testimone_2 le medesime circostanze, affermando che l'ing. aveva effettivamente reso il Per_1 consenso alla esecuzione dei lavori eseguiti sui terreni condotti in locazione dalla ricorrente e che lo stesso supervisionava il cantiere manifestando il proprio interesse, quale proprietario, affinché l'esecuzione avvenisse a regola d'arte. Il teste specificava poi che “in generale l'esecuzione di tutte le opere veniva concordata con il e che “in Per_1 generale l'Ing. era sempre presente in fase di esecuzione e progettazione delle Per_1 opere”.
In buona sostanza, pur mancando un esplicito consenso scritto, dalle deposizioni testimoniali emerge un'attività di compartecipazione in alcune scelte (anche fondamentali) che trasbordano certamente il limite della mera tolleranza del proprietario, configurando pertanto un vero e proprio consenso consapevole del valore dei miglioramenti che la ricorrente stava eseguendo, e che il proprietario manifestava di voler trattenere anche dopo la fine della locazione.
L'imposizione della modifica del colore del pavimento, la scelta dell'altezza della ringhiera, delle modalità di accesso al locale e della collocazione di rete elettrosaldata nel massetto, oltre a dimostrare la volontà di una realizzazione a regola d'arte, denotano un interessamento per una realizzazione duratura, di gradimento per la proprietà che ne avrebbe fruito in futuro, concretizzandosi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le innovazioni e modifiche eseguite.
7 2.2. Accertato il consenso del proprietario nella esecuzione dei lavori effettuati dalla ricorrente, occorre a tal punto verificare quali opere possano effettivamente qualificarsi come miglioramenti indennizzabili.
In corso di causa è stata disposta ctu al fine di verificare, in primo luogo, la conformità urbanistica delle opere eseguite dalla ricorrente e, a seguire, la loro valutazione in termini di miglioramenti indennizzabili o meno.
In ordine alla regolarità urbanistica delle opere eseguite, il ctu ha affermato che:
“Come riscontrabile dall'elaborato grafico allegato, al quale si rinvia per una migliore comprensione, per gli immobili oggetto della presente CTU sono stati emessi i seguenti provvedimenti da parte del : Parte_2
a. Autorizzazione Edilizia n. 6238 del 04/05/1999 e successiva variante n.
9323 del 16/06/1999, relative alla realizzazione di un chiosco in legno adibito a locale bar ed alla sistemazione del terreno di pertinenza tramite massetto in c.a. e opere correlate;
b. Autorizzazione Edilizia n. 1638 del 09/02/2000, relativa all'installazione di due prefabbricati per la realizzazione di un locale deposito e
l'ampliamento (oggi rimosso) del locale bar;
c. Autorizzazione Edilizia n. 14887 del 07/03/2002 per la realizzazione di n.
2 bagni (provvedimento non riscontrato presso i competenti uffici comunali ma richiamato negli atti di causa);
d. Autorizzazione Edilizia n. 14867 del 11/11/2011 e DIA prot. 340 del
09/01/2012 per la realizzazione di una tettoia chiusa quale ampliamento del locale bar previa demolizione del precedente ampliamento
(prefabbricato) di cui all'A.E. n. 1638 del 09/02/2000, indicata al punto b).
1. Dal sopralluogo effettuato e dal confronto con gli atti sopra richiamati, è possibile affermare che lo stato di fatto differisce da quanto autorizzato poiché, la tettoia di cui all'Autorizzazione Edilizia n. 6238 del 04/05/1999 e successiva variante n. 9323 del 16/06/1999 (punto a.) presenta copertura piana rispetto alla prevista copertura a falda singola ed inoltre, il wc-spogliatoio per il personale di cui all'Autorizzazione
Edilizia n. 14887 del 07/03/2002 (lett. c.) risulta ampliato con l'aggiunta di un piccolo vano.
Le opere nel loro insieme, con esclusione di quelle strettamente legate alla fruibilità
e sistemazione dei suoli in oggetto (scalinate, massetti, scavi, etc.), non possono pertanto definirsi conformi alle suddette autorizzazioni, considerato altresì che per l'immobile di cui al punto d), è stato elevato verbale di violazione da parte del Genio Civile di Messina
8 in data 16/03/2017 relativamente all'inosservanza del disposto di cui agli artt. 85, 86,
93 e 94 del DPR 380/2001 e per il quale non sono state in seguito presentate pratiche di sanatoria finalizzate ad una sua regolarizzazione;
2. Con riferimento agli interventi di sistemazione del terreno di pertinenza di cui all'Autorizzazione Edilizia n. 6238 del 04/05/1999 e successiva variante n. 9323 del
16/06/1999, effettuati mediante opere non rimovibili (scavi, riempimenti, massetti in c.a.
e pavimentazioni, scivolo e gradinata di ingresso con relativa ringhiera, impianti, ecc.) finalizzate alla sistemazione del terreno con conseguente miglioramento del bene originario sotto l'aspetto della fruibilità e delle caratteristiche proprie, non potendosi il sottoscritto esprimere in merito alla manifestazione del consenso da parte del locatore ex art. 1592 c.c. in quanto trattasi di valutazione che esula dal mandato conferito, si ritiene che tali interventi siano indennizzabili per quanto concerne gli aspetti esclusivamente legati al realizzato incremento di valore del terreno locato. Riguardo le altre opere edili in elevazione (strutture e relative finiture), nei fatti non regolari, così come già indicato al superiore punto 1), si ritiene non doversi ribaltare l'onere di eventuali sanatorie in capo alla ditta proprietaria del terreno (Sig.ra
[...]
) e se ne propone la loro demolizione a carico della società ricorrente Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante Sig. ” Parte_3
Sulla scorta dell'accertamento compiuto dal ctu, può quindi ben affermarsi la presenza di opere eseguite sul terreno concesso in locazione in difformità rispetto ai provvedimenti autorizzativi, con conseguente esclusione delle stesse dal novero dei possibili interventi costituenti miglioramenti indennizzabili.
Gli unici interventi costituenti miglioramenti indennizzabili, eseguiti con il consenso del proprietario ing. sono quelli di sistemazione del terreno ed effettuati Per_1 mediante opere non rimovibili (scavi, riempimenti, massetti in c.a. e pavimentazioni, scivolo e gradinata di ingresso con relativa ringhiera, impianti, ecc.) in attuazione dell'Autorizzazione Edilizia n. 6238 del 04/05/1999 e successiva variante n. 9323 del
16/06/1999.
Tali opere, proprio perché determinano un incremento di valore economico dei terreni concessi in locazione e costituenti opere non rimovibili, costituiscono miglioramenti, che debbono essere indennizzati ai sensi dell'art. 1592 c.c.
In ordine all'ammontare dell'indennità dovuta, il ctu ha affermato che:
“… l'incremento di valore del bene può essere valutato esclusivamente mediante il metodo legato al costo di ricostruzione deprezzato delle opere in mancanza di transazioni immobiliari riferite al medesimo segmento di mercato (suoli in ambito urbano) non
9 consente la comparazione tra valori di mercato che il terreno in questione potrebbe esprimere nelle condizioni ante e post sistemazione/urbanizzazione che avrebbe permesso, per differenza, di indicare l'incremento da indennizzare. Quindi in sintesi
l'incremento di valore del terreno per cui è causa sarà pari al valore di costo, derivante dalla realizzazione delle opere di miglioramento edili fisse ed inamovibili a suo tempo eseguite (anno 1999), detratto il deprezzamento dovuto alla vetustà. Con riferimento ai costi di realizzazione, da una attenta analisi da chi scrive effettuata, si è ritenuto congruo adottare quanto riportato nel computo metrico estimativo allegato alla perizia giurata a firma del CTP parte ed allegata in atti di causa. Nel suddetto computo veniva Pt_1 indicato un importo, al 2019 per la parte di opere edili fisse ed inamovibili, di 67.390,93
€ riferito al costo a nuovo di loro realizzazione. All'importo così come determinato occorrerà comunque detrarre il deprezzamento dovuto all'obsolescenza fisica (vetustà), economica e funzionale complessivamente stimabile nel 3% annuo e pari a 2.021,73
€/anno. L'importo del deprezzamento così come calcolato, dovrà essere moltiplicato per il numero di anni (20 a far data dal 2019 anno di riferimento/redazione del computo) trascorsi dalla loro realizzazione (1999). Quindi si avrà:
Deprezzamento totale = 2.021,73 €/anno x 20 anni = 40.434,60 €;
Valore di costo deprezzato V = 67.390,93 € - 40.434,60 € = 26.956,33 € arr.ti
27.000,00 €.
Il miglioramento indennizzabile, corrispondente all'incremento di valore del terreno, sarà pari al superiore valore di costo deprezzato ed ovvero 27.000,00 €.”
A seguito di osservazioni formulate dalle parti - secondo le quali i conteggi effettuati dal ctu non conterrebbero anche le spese c.d immateriali - il consulente provvedeva a rideterminare l'indennizzo nell'ammontare di € 29.000,00.
L'iter argomentativo seguito al consulente e le conclusioni cui perviene nella propria relazione appaiono privi di vizi e contraddizioni e, pertanto, risultano pienamente condivisibili.
Parte resistente dovrà quindi essere condannata a pagare l'indennizzo di cui all'art. 1592 c.c., pari ad € 29.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del rilascio fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore della ricorrente e a carico della resistente, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.900,00, oltre
10 spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per
€ 545,00.
Le spese di ctu, per come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, essendosi resa necessaria per verificare anche la non conformità di alcune delle opere eseguite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1282/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accerta il diritto della società all'indennizzo di cui all'art. 1592 c.c. Parte_1
e, per l'effetto, condanna la resistente a pagare Controparte_1 in favore della ricorrente la somma di € 29.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del rilascio fino all'effettivo soddisfo;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
3) condanna la resistente alla rifusione delle spese Controparte_1 di giudizio in favore della ricorrente che liquida in complessivi € Parte_1
4.900,00 per compensi ed € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
4) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Patti, 11/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1282/2019
TRA
C.F. -Avv. Giovanni Cosentino Parte_1 P.IVA_1
ricorrente
E
, (C.F. ) – Avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Marchese e Alberto Vermiglio
resistente
Conclusioni di parte ricorrente:
I) Accertare e dichiarare che la Società già nella qualità Parte_1 CP_2 di locataria dei terreni siti nel Comune di Gioiosa Marea, identificati al Catasto al Foglio 5, pert.lle nn. 1123, 1121 e 1624, giusti contratti di affitto versati agli atti del presente giudizio e rubricati ai DOC. “2”, “3”, e “4” del ricorso introduttivo, che s'appartenevano in proprietà al defunto Ing. Persona_1 ed oggi alla di lui avente causa, sig.ra , ha Controparte_1 eseguito sui terreni oggetto di locazione, a proprie cure e spese, le opere edili descritte nella perizia giurata di cui al DOC. “9” del ricorso introduttivo;
II) Accertare e dichiarare che le opere edili di cui al superiore punto “I)” eseguite dalla già sui terreni oggetto dei contratti di locazione Parte_1 CP_2 richiamati nella superiore narrativa, costituiscono dei miglioramenti e/o delle
1 addizioni non separabili senza nocumento alla cosa, e che le stesse sono state eseguite con il consenso del locatore Ing. Persona_1
III) Accertare e dichiarare il diritto della Società già ad Parte_1 CP_2 ottenere dall'odierna convenuta, , nella qualità Controparte_1 di erede del defunto Ing. l'indennità ex art. 1592 c.c. per i Persona_1 predetti miglioramenti e/o addizioni non separabili senza nocumento alla cosa, apportate dalla Società conduttrice ai terreni oggetto di locazione;
IV) Per l'effetto, condannare l'odierna convenuta, sig.ra Controparte_1
, nella qualità di erede del defunto Ing. al pagamento in
[...] Persona_1 favore della già odierna ricorrente, dell'indennità per i Parte_1 CP_2 miglioramenti e/o per le addizioni non separabili senza nocumento alla cosa apportati dalla Società conduttrice ai terreni oggetto di locazione - così come specificati nella perizia giurata versata agli atti del presente giudizio e rubricata al “DOC 9” del ricorso introduttivo - quantificata ex art. 1592 c.c. in €29.000,00
(giusta relazione definitiva del CTU -pag. 23- depositata nel presente giudizio in data 8/04/2024) o in quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia.
V) Porre le spese di consulenza tecnica d'Ufficio a carico della sig.ra CP_1
e condannare quest'ultima a rimborsare all'odierna deducente gli acconti
[...] corrisposti in via di anticipazione al CTU pari ad €1.897,68 (DOC.1).
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore, il quale dichiara di aver anticipato le prime
e non riscosso i secondi.
Conclusioni di parte convenuta:
1) Ritenere e dichiarare che il locatore non ha mai prestato consenso alla realizzazione di miglioramenti e\o addizioni e che, comunque, non sono dovute le indennità previste dagli art. 1592 e 1593 c.c.;
2) Ritenere e dichiarare che la ha violato l'art. 1590 c.c. per non aver Parte_1 restituito i terreni nel medesimo stato in cui le erano stati locati;
3) Ritenere e dichiarare, in via riconvenzionale, il diritto della convenuta al risarcimento dei danni subiti per le violazioni contrattuali ed extracontrattuali
(fatto illecito) perpetrate dalla nella misura di almeno € 20.000,00; Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si dichiara di rifiutare sin d'ora il contradditorio su eventuali domande nuove.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 1.1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la già rappresentava Parte_1 CP_2 di aver ottenuto in locazione dall'ing. (deceduto nel 2011 e dante causa Persona_1 della resistente) a decorrere dal 01.05.1999 un tratto di terreno di ca. 150 mq in zona panoramica del Comune di Gioiosa Marea, censito in Catasto al foglio di mappa n. 5, particelle nn. 1123 e 1121.
Il contratto, valido dal 01.05.1999 al 30.04.2005, veniva successivamente rinnovato fino al 30.04.2011, per espressa previsione di rinnovo tacito alla scadenza per ulteriori dieci anni.
Con separato contratto, in data 01.09.2001 la (oggi otteneva CP_2 Parte_1 in locazione dall'ing. un ulteriore porzione di terreno di ca. 10 mq - identificata Per_1 catastalmente al foglio 5 e costituente porzione della part. 1121 (oggi part. 1624) - e posizionato a quota inferiore rispetto al primo terreno.
La ricorrente afferma che all'epoca di stipula dei contratti i terreni erano assolutamente incolti ed inidonei a qualsiasi uso, eccetto quello agricolo.
Il terreno con estensione maggiore non aveva accesso alla via pubblica, era privo di impianto idrico, di impianto elettrico, di allaccio fognario e di recinzione, ed era assolutamente inidoneo alla fruizione da parte dell'utenza pubblica. Allo stesso modo anche il terreno situato a quota inferiore era privo delle utenze e versava in stato di incuria.
La ricorrente affermava quindi che, nonostante non fosse espressamente previsto in contratto, le parti avevano comunque concordato verbalmente la destinazione dei terreni a “lido-locale commerciale” con spaccio interno di alimenti e bevande. Esponeva di avere pertanto provveduto, con il consenso del proprietario, ad eseguire tutte le opere necessarie a rendere i terreni idonei all'uso convenuto, predisponendo a tal fine la necessaria progettazione ed ottenendo le autorizzazioni da parte delle competenti Autorità.
La ricorrente esponeva quindi di avere effettuato diversi lavori, tutti con il consenso del proprietario, che ne aveva seguito scrupolosamente l'esecuzione, consigliando peraltro anche ai soci della di apportare alcune modifiche al progetto iniziale. CP_2
Si trattava sia di lavori di urbanizzazione, sia di lavori di realizzazione delle opere murarie e di messa in opera di quelle prefabbricate, coordinando in particolar modo i lavori di allaccio dell'impianto fognario del terreno ad altra condotta ubicata su altro terreno limitrofo di sua proprietà.
Il proprietario avrebbe anche suggerito alla ricorrente di effettuare un accesso ai locali mediante scivolo, e non già mediante gradini, in modo da rendere l'attività commerciale fruibile anche a persone con handicap motorio. Sempre secondo il racconto
3 della ricorrente, l'ing. avrebbe anche costretto i soci della a sostituire il Per_1 CP_2 pavimento scuro prescelto per la posa sulla battuta in cemento con altro, di suo gradimento, di colore chiaro.
I lavori sarebbero stati ultimati nel 2002 a mezzo realizzazione, sul terreno più esteso, di una ulteriore struttura destinata a servizi igienici. Anche in occasione della realizzazione di tale manufatto il proprietario avrebbe prestato il consenso e seguito l'esecuzione dei lavori, previo rilascio delle autorizzazioni da parte dei competenti Uffici.
A seguito del decesso dell'ing. con il quale la parte ricorrente affermava di Per_1 avere sempre avuto un rapporto di massima collaborazione, la moglie Controparte_1
odierna convenuta, avrebbe assunto un atteggiamento ostile nei confronti
[...] della ricorrente, avanzando nell'anno 2012 richiesta di risoluzione del contratto ed assumendo che la aveva provveduto a modificare la destinazione d'uso del locale Pt_1
(con la realizzazione, previa autorizzazione, di un ampliamento dell'originaria struttura prefabbricata).
Nel 2018, in conseguenza del mancato pagamento di due rate quadrimestrali, la resistente intimava alla lo sfratto per morosità, che veniva convalidato con Pt_1 ordinanza del 10.12.2018, poi effettivamente eseguita in data 26.04.2019.
A fronte dell'intervenuto rilascio dell'immobile, la ricorrente rappresentava quindi di avere diritto ad ottenere un equo indennizzo per i “miglioramenti” e “addizioni non separabili senza nocumenti della cosa locata”, dalla stessa apportate dal 1999 al 2012 con il consenso del proprietario, per un valore di € 70.000,00, proponendo quindi la relativa domanda di condanna.
1.2. Si costituiva in giudizio la resistente, contestando tutte le domande e difese della ed eccependo l'insussistenza del consenso del locatore alla realizzazione dei Parte_1 miglioramenti o addizioni di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c..
A tal riguardo, esponeva infatti che l'ing. deceduto nel 2010, era stato Per_1 gravemente ammalato per ben 14 anni e costretto a vivere per gran parte del tempo a
Roma (e prima ancora a Trapani), ove veniva sottoposto a cure continue. In conseguenza di ciò, secondo la resistente, sarebbe da escludere che l'ing. potesse aver Per_1 partecipato attivamente alle vicissitudini della ricorrente, prestando il consenso alla realizzazione addirittura di opere eseguite dopo la sua morte e in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.
Secondo la resistente, l'ing. aveva semplicemente affittato dei terreni che, Per_1 come attestato dalle autorizzazioni e certificazioni del Comune di Gioiosa Marea, erano stati destinati alla realizzazione di un “chiosco con struttura precaria in legno facilmente
4 removibile da adibire ad attività ricreativa e sala giochi”. Le autorizzazioni erano state richieste direttamente dal conduttore e il proprietario non aveva mai chiesto di trattenere le opere realizzate sul terreno, non considerandole affatto dei miglioramenti.
La resistente, appena appreso del mutamento dell'originaria destinazione stagionale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a beneficio dei soci di un circolo privato in attività commerciale annuale preceduta dalla realizzazione di opere abusive, aveva immediatamente chiesto il ripristino dello stato dei luoghi, denunciato i fatti in sede penale e proposto ricorso per risoluzione del contratto in essere.
Invocava quindi l'art. 1590 c.c. ed il diritto alla restituzione dei terreni nello stato in cui erano stati concessi dal proprio dante causa, non avendo alcun interesse a ritenere le opere realizzate sui terreni di sua proprietà.
La resistente documentava inoltre - con produzione di consulenza di parte -
l'abusività delle opere realizzate sui propri terreni dalla ricorrente che, proprio per tale ragione, non possono costituire miglioramenti indennizzabili. Trattasi viceversa di mere addizioni ex art. 1593 c.c., che debbono essere rimosse dal locatore senza alcun pericolo di nocumenti per i terreni.
In via riconvenzionale, la resistente chiedeva la condanna della ricorrente a pagare una risarcimento pari al costo necessario a riportare i terreni allo stato originario, per un ammontare pari ad almeno € 20.000,00.
1.3. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. In via preliminare, deve confermarsi anche in questa sede il contenuto dell'ordinanza del 30.11.2020 a mezzo cui è stata dichiarata la decadenza della parte resistenze nella proposizione della domanda riconvenzionale, per non avere effettivamente richiesto con memoria di costituzione, per come imposto dall'art. 418
c.p.c. (applicabile nel caso di specie, vertendosi in materia di c.d. rito locatizio), il differimento dell'udienza già fissata dal giudice.
3.1. Le domande di parte ricorrente sono fondate nei termini di cui infra.
Al termine della locazione, secondo la regola generale prevista dall'art. 1590 c.c., comma primo, “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.”
5 In stretta correlazione con la regola generale, il primo comma dell'art. 1592 c.c., espressamente prevede che “Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.”
Ed ancora, l'art. 1593 c.c. prevede che “Il conduttore che ha eseguito le addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.”
Alla luce della disciplina vigente, stante la contestazione dei miglioramenti e la mancanza di volontà della resistente di trattenere le eventuali addizioni, deve necessariamente stabilirsi – incombendo il relativo onere probatorio sulla parte ricorrente
– se le opere eseguite sui terreni concessi in locazione siano state eseguite con il consenso del locatore, se costituiscano miglioramenti o mere addizioni e, a tal fine, se siano conformi alla normativa vigente.
3.2. In tema di consenso, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di locazione, il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell'art. 1592 c.c., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, e tale consenso, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo.” (Cass. 15317/2019; v. anche
2494/2019). Inoltre, “grava sul conduttore che chieda l'indennità ex art. 1592 c.c. per
i miglioramenti apportati alla cosa locata, l'onere di provare il consenso del locatore alla loro esecuzione, trattandosi di fatto costitutivo del preteso diritto.” (Cass. 14/2017)
In ricorso introduttivo - a sostegno delle proprie domande - la ricorrente ha affermato che i lavori e miglioramenti erano stati eseguiti con il consenso del proprietario.
6 Il testimone , escusso all'udienza del 05.10.2022, ha Testimone_1 effettivamente confermato la circostanza dedotta in capitolato di prova, secondo cui l'ing. aveva effettivamente prestato il consenso ad effettuare i lavori eseguiti sui terreni Per_1 condotti in locazione dalla (già , provvedendo anche a Parte_1 CP_2 supervisionare il cantiere ai fini della corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori
(avendovi interesse in tal senso quale proprietario dei terreni). Il teste ha anche precisato che “che la ringhiera posta sul parapetto è stata voluta dal cm. 10 più alta, mentre Per_1 ha voluto la rete elettrosaldata incorporata nel massetto e ci ha consigliato di sdoppiare la scala di accesso ai locali, lato SS 113 per facilitare l'accesso ai disabili”. Sempre secondo il medesimo testimone, l'ing. aveva anche coordinato e supervisionato Per_1 costantemente i lavori di costruzione dell'impianto fognario con allaccio diretto alla condotta ubicata su un terreno limitrofo di sua proprietà, ma non oggetto di locazione, imponendo ai soci della il colore della pavimentazione da posare sulla battuta CP_2 in cemento.
Il teste , escusso all'udienza del 05.10.2022, ha confermato Testimone_2 le medesime circostanze, affermando che l'ing. aveva effettivamente reso il Per_1 consenso alla esecuzione dei lavori eseguiti sui terreni condotti in locazione dalla ricorrente e che lo stesso supervisionava il cantiere manifestando il proprio interesse, quale proprietario, affinché l'esecuzione avvenisse a regola d'arte. Il teste specificava poi che “in generale l'esecuzione di tutte le opere veniva concordata con il e che “in Per_1 generale l'Ing. era sempre presente in fase di esecuzione e progettazione delle Per_1 opere”.
In buona sostanza, pur mancando un esplicito consenso scritto, dalle deposizioni testimoniali emerge un'attività di compartecipazione in alcune scelte (anche fondamentali) che trasbordano certamente il limite della mera tolleranza del proprietario, configurando pertanto un vero e proprio consenso consapevole del valore dei miglioramenti che la ricorrente stava eseguendo, e che il proprietario manifestava di voler trattenere anche dopo la fine della locazione.
L'imposizione della modifica del colore del pavimento, la scelta dell'altezza della ringhiera, delle modalità di accesso al locale e della collocazione di rete elettrosaldata nel massetto, oltre a dimostrare la volontà di una realizzazione a regola d'arte, denotano un interessamento per una realizzazione duratura, di gradimento per la proprietà che ne avrebbe fruito in futuro, concretizzandosi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le innovazioni e modifiche eseguite.
7 2.2. Accertato il consenso del proprietario nella esecuzione dei lavori effettuati dalla ricorrente, occorre a tal punto verificare quali opere possano effettivamente qualificarsi come miglioramenti indennizzabili.
In corso di causa è stata disposta ctu al fine di verificare, in primo luogo, la conformità urbanistica delle opere eseguite dalla ricorrente e, a seguire, la loro valutazione in termini di miglioramenti indennizzabili o meno.
In ordine alla regolarità urbanistica delle opere eseguite, il ctu ha affermato che:
“Come riscontrabile dall'elaborato grafico allegato, al quale si rinvia per una migliore comprensione, per gli immobili oggetto della presente CTU sono stati emessi i seguenti provvedimenti da parte del : Parte_2
a. Autorizzazione Edilizia n. 6238 del 04/05/1999 e successiva variante n.
9323 del 16/06/1999, relative alla realizzazione di un chiosco in legno adibito a locale bar ed alla sistemazione del terreno di pertinenza tramite massetto in c.a. e opere correlate;
b. Autorizzazione Edilizia n. 1638 del 09/02/2000, relativa all'installazione di due prefabbricati per la realizzazione di un locale deposito e
l'ampliamento (oggi rimosso) del locale bar;
c. Autorizzazione Edilizia n. 14887 del 07/03/2002 per la realizzazione di n.
2 bagni (provvedimento non riscontrato presso i competenti uffici comunali ma richiamato negli atti di causa);
d. Autorizzazione Edilizia n. 14867 del 11/11/2011 e DIA prot. 340 del
09/01/2012 per la realizzazione di una tettoia chiusa quale ampliamento del locale bar previa demolizione del precedente ampliamento
(prefabbricato) di cui all'A.E. n. 1638 del 09/02/2000, indicata al punto b).
1. Dal sopralluogo effettuato e dal confronto con gli atti sopra richiamati, è possibile affermare che lo stato di fatto differisce da quanto autorizzato poiché, la tettoia di cui all'Autorizzazione Edilizia n. 6238 del 04/05/1999 e successiva variante n. 9323 del 16/06/1999 (punto a.) presenta copertura piana rispetto alla prevista copertura a falda singola ed inoltre, il wc-spogliatoio per il personale di cui all'Autorizzazione
Edilizia n. 14887 del 07/03/2002 (lett. c.) risulta ampliato con l'aggiunta di un piccolo vano.
Le opere nel loro insieme, con esclusione di quelle strettamente legate alla fruibilità
e sistemazione dei suoli in oggetto (scalinate, massetti, scavi, etc.), non possono pertanto definirsi conformi alle suddette autorizzazioni, considerato altresì che per l'immobile di cui al punto d), è stato elevato verbale di violazione da parte del Genio Civile di Messina
8 in data 16/03/2017 relativamente all'inosservanza del disposto di cui agli artt. 85, 86,
93 e 94 del DPR 380/2001 e per il quale non sono state in seguito presentate pratiche di sanatoria finalizzate ad una sua regolarizzazione;
2. Con riferimento agli interventi di sistemazione del terreno di pertinenza di cui all'Autorizzazione Edilizia n. 6238 del 04/05/1999 e successiva variante n. 9323 del
16/06/1999, effettuati mediante opere non rimovibili (scavi, riempimenti, massetti in c.a.
e pavimentazioni, scivolo e gradinata di ingresso con relativa ringhiera, impianti, ecc.) finalizzate alla sistemazione del terreno con conseguente miglioramento del bene originario sotto l'aspetto della fruibilità e delle caratteristiche proprie, non potendosi il sottoscritto esprimere in merito alla manifestazione del consenso da parte del locatore ex art. 1592 c.c. in quanto trattasi di valutazione che esula dal mandato conferito, si ritiene che tali interventi siano indennizzabili per quanto concerne gli aspetti esclusivamente legati al realizzato incremento di valore del terreno locato. Riguardo le altre opere edili in elevazione (strutture e relative finiture), nei fatti non regolari, così come già indicato al superiore punto 1), si ritiene non doversi ribaltare l'onere di eventuali sanatorie in capo alla ditta proprietaria del terreno (Sig.ra
[...]
) e se ne propone la loro demolizione a carico della società ricorrente Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante Sig. ” Parte_3
Sulla scorta dell'accertamento compiuto dal ctu, può quindi ben affermarsi la presenza di opere eseguite sul terreno concesso in locazione in difformità rispetto ai provvedimenti autorizzativi, con conseguente esclusione delle stesse dal novero dei possibili interventi costituenti miglioramenti indennizzabili.
Gli unici interventi costituenti miglioramenti indennizzabili, eseguiti con il consenso del proprietario ing. sono quelli di sistemazione del terreno ed effettuati Per_1 mediante opere non rimovibili (scavi, riempimenti, massetti in c.a. e pavimentazioni, scivolo e gradinata di ingresso con relativa ringhiera, impianti, ecc.) in attuazione dell'Autorizzazione Edilizia n. 6238 del 04/05/1999 e successiva variante n. 9323 del
16/06/1999.
Tali opere, proprio perché determinano un incremento di valore economico dei terreni concessi in locazione e costituenti opere non rimovibili, costituiscono miglioramenti, che debbono essere indennizzati ai sensi dell'art. 1592 c.c.
In ordine all'ammontare dell'indennità dovuta, il ctu ha affermato che:
“… l'incremento di valore del bene può essere valutato esclusivamente mediante il metodo legato al costo di ricostruzione deprezzato delle opere in mancanza di transazioni immobiliari riferite al medesimo segmento di mercato (suoli in ambito urbano) non
9 consente la comparazione tra valori di mercato che il terreno in questione potrebbe esprimere nelle condizioni ante e post sistemazione/urbanizzazione che avrebbe permesso, per differenza, di indicare l'incremento da indennizzare. Quindi in sintesi
l'incremento di valore del terreno per cui è causa sarà pari al valore di costo, derivante dalla realizzazione delle opere di miglioramento edili fisse ed inamovibili a suo tempo eseguite (anno 1999), detratto il deprezzamento dovuto alla vetustà. Con riferimento ai costi di realizzazione, da una attenta analisi da chi scrive effettuata, si è ritenuto congruo adottare quanto riportato nel computo metrico estimativo allegato alla perizia giurata a firma del CTP parte ed allegata in atti di causa. Nel suddetto computo veniva Pt_1 indicato un importo, al 2019 per la parte di opere edili fisse ed inamovibili, di 67.390,93
€ riferito al costo a nuovo di loro realizzazione. All'importo così come determinato occorrerà comunque detrarre il deprezzamento dovuto all'obsolescenza fisica (vetustà), economica e funzionale complessivamente stimabile nel 3% annuo e pari a 2.021,73
€/anno. L'importo del deprezzamento così come calcolato, dovrà essere moltiplicato per il numero di anni (20 a far data dal 2019 anno di riferimento/redazione del computo) trascorsi dalla loro realizzazione (1999). Quindi si avrà:
Deprezzamento totale = 2.021,73 €/anno x 20 anni = 40.434,60 €;
Valore di costo deprezzato V = 67.390,93 € - 40.434,60 € = 26.956,33 € arr.ti
27.000,00 €.
Il miglioramento indennizzabile, corrispondente all'incremento di valore del terreno, sarà pari al superiore valore di costo deprezzato ed ovvero 27.000,00 €.”
A seguito di osservazioni formulate dalle parti - secondo le quali i conteggi effettuati dal ctu non conterrebbero anche le spese c.d immateriali - il consulente provvedeva a rideterminare l'indennizzo nell'ammontare di € 29.000,00.
L'iter argomentativo seguito al consulente e le conclusioni cui perviene nella propria relazione appaiono privi di vizi e contraddizioni e, pertanto, risultano pienamente condivisibili.
Parte resistente dovrà quindi essere condannata a pagare l'indennizzo di cui all'art. 1592 c.c., pari ad € 29.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del rilascio fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore della ricorrente e a carico della resistente, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.900,00, oltre
10 spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per
€ 545,00.
Le spese di ctu, per come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, essendosi resa necessaria per verificare anche la non conformità di alcune delle opere eseguite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1282/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accerta il diritto della società all'indennizzo di cui all'art. 1592 c.c. Parte_1
e, per l'effetto, condanna la resistente a pagare Controparte_1 in favore della ricorrente la somma di € 29.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del rilascio fino all'effettivo soddisfo;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
3) condanna la resistente alla rifusione delle spese Controparte_1 di giudizio in favore della ricorrente che liquida in complessivi € Parte_1
4.900,00 per compensi ed € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
4) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Patti, 11/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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