TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4623 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 al numero 1476 avente per oggetto risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
(c.f. ) in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di erede del sig. , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
il 08.05.2013, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
NI RR ed elett.te dom.to in Nocera Inferiore, alla via Giacomo
Matteotti n.14;
ATTORE
E
e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro
[...]
tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
Salerno presso i cui uffici, siti in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 58, sono ope legis domiciliati;
CONVENUTI
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_1
rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa dall'avv. Ketura
Chiosi, con lo stesso elettivamente domiciliato in , alla P.zza IV CP_3
Novembre;
CONVENUTO
1 E
; nato il [...] a [...] ivi residente a[...] CP_3
Roma, 54;
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita mediante scambio di note scritte, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni i1ntegralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio il nonchè il Controparte_3 CP_4 [...]
e la per sentirli CP_1 Controparte_2 condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della morte del proprio germano, , della cognata Persona_2 CP_5
e del IN , in conseguenza della tragica
[...] Persona_1 alluvione di del 1998. CP_3
1.1. Chiedeva, altresì, in qualità di unico erede, il risarcimento dei danni spettanti al padre, , per la morte del figlio e del IN Persona_1 avvenuta sempre a causa dell'evento alluvionale.
1.2. A sostegno della domanda riferiva:
- che il 5 maggio 1998 il territorio del comune di era stato colpito da CP_3 un evento franoso che aveva cagionato la morte per soffocamento dei propri congiunti;
- che a causare il disastro era stato lo scioglimento e il dilavamento a valle dei sedimenti di origine vulcanica formatisi sulla montagna e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea;
- che, unitamente al padre, si era costituito parte civile nel procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva della Suprema Corte di
Cassazione del 26 marzo 2013, che aveva confermato la sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Napoli - a sua volta investita della cognizione del processo in virtù dell'annullamento con rinvio della
2 precedente sentenza resa dalla Corte d'appello di Salerno – e, dunque, affermata, in via definitiva, la responsabilità penale dell'Ing. CP_6
, Sindaco del , condannato in solido coi responsabili
[...] Controparte_3 civili al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede;
- che, in favore di esso attore, dovevano liquidarsi per intero anche i danni spettanti al padre, , per la morte del figlio e del Persona_1 Per_2 IN. L'uomo, infatti, deceduto il 08.05.2013 - dopo l'acquisizione di tali diritti risarcitori e prima di riceverne il ristoro – aveva lasciato quale unico successore l'attore, avendo gli altri legittimati, ovvero la moglie
[...]
e l'altro figlio rinunciato all'eredità. CP_7 Persona_3
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la ed il che, in via Controparte_2 Controparte_1 preliminare, eccepivano la prescrizione del diritto al risarcimento del danno con rigetto della domanda attorea atteso che la sentenza penale di condanna dell'Ing. e dei convenuti coobbligati in solido era divenuta CP_4 irrevocabile in data 26 marzo 2013, mentre l'odierna citazione era stata notificata in data 1 marzo 2021, ben oltre i cinque anni di legge;
in subordine, chiedevano di ridurre l'ammontare del risarcimento del danno a quanto di giustizia con detrazione, in ogni caso, di quanto già eventualmente ricevuto a seguito della liquidata provvisionale nel giudizio penale. Con vittoria di spese di lite.
3. Con comparsa depositata in data 28.12.2022 si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto Controparte_3 posto a fondamento dell'azione; nel merito insisteva per il rigetto delle avverse domande contestandone il quantum in difetto di prova. In via subordinata, concludeva affinchè, in caso di accoglimento delle avverse domande, le corresponsabilità dei diversi convenuti fossero graduate in ragione delle effettive responsabilità riconosciute all'esito dell'istruttoria processuale.
4. , pur ritualmente evocato in giudizio, restava contumace. CP_4
3 5. La causa, istruita mediante acquisizione di documentazione prodotta dalle parti, è stata quindi trattenuta in decisione all'esito delle precisate conclusioni, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Le circostanze fattuali, allegate da parte attrice, relative al decesso di
, di e di (n. Persona_2 Controparte_5 Persona_1
21.08.1997) a causa dell'evento franoso del 5 maggio 1998, non sono contestate e risultano corroborate dalla documentazione in atti.
1.1. Pacifica, altresì, è la responsabilità penale di , come da CP_4 accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli nel 2011, divenuta irrevocabile in data 26 marzo 2013, in forza della quale è stata accertata la responsabilità per omicidio colposo plurimo, ai sensi degli artt. 113, 40 e 589, primo e terzo comma, c.p., di , Sindaco del , ufficiale di CP_4 Controparte_3 governo e rappresentante dell'autorità locale della protezione civile all'epoca dei fatti, chiamato anche a risarcire il danno patito dalle costituite parti civili, in solido con la il Controparte_2
e il . Controparte_8 Controparte_3
2. Ciò premesso, va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nell'interesse del e della Controparte_1 Controparte_2
[...]
2.1. Deve innanzitutto considerarsi che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “la costituzione di parte civile ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale” (Cass. N. 26887 del 2008; conformi Cass. N. 9942 del
1998, Cass. N. 872 del 2008, Cass. N. 19741 del 2011, Cass. N. 17226 del
2014, Cass. N. 28456 del 2017).
4 2.2. Del resto – come è stato osservato - nelle disposizioni codicistiche non vi è nessuna norma, la cui interpretazione potrebbe condurre ad affermare che la “mera” pendenza del procedimento penale possa interrompere, permanentemente, il decorso del termine di prescrizione.
2.3. Il danneggiato deve comunque impedire la prescrizione con atti interruttivi ripetuti prima che ciascun termine si consumi oppure interromperla in modo permanente costituendosi parte civile nel processo penale e la sentenza cui allude dell'art. 2947 c.c., comma terzo, comporterà tuttavia il decorso, dalla sua data, di un nuovo termine di prescrizione.
2.4. La nuova decorrenza della prescrizione dalla irrevocabilità della sentenza penale postula quindi necessariamente che la prescrizione non sia nel frattempo già maturata ovvero che la stessa sia stata interrotta al fuori del processo penale o all'interno di esso (mediante costituzione di parte civile).
2.5. Una siffatta conclusione si pone in linea di continuità col rilievo già compiuto da Cass. Sez. Un. N. 1479 del 1997 e richiamato, da ultimo, da
Cass. N. 2694 del 2021 - secondo cui "la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline"; il che vale a evidenziare che, fatti salvi l'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato e l'effetto interruttivo permanente (per la durata del processo) della costituzione di p.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito considerato dalla legge come reato rimane disciplinato - per il resto
– dalle ordinarie regole civilistiche, compresa quella di cui all'art. 2953 c.c..
5 2.6. Orbene, ai sensi dell'art. 2953 c.c. rubricato “Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi” “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Sul punto, il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi nel tempo, secondo cui “Una volta passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile a favore della persona offesa, costituitasi parte civile, la successiva azione volta alla determinazione del quantum debeatur, per il disposto dell'articolo 2953
c.c., non e' soggetta alla prescrizione breve di cui all'articolo 2947 c.c., ma
a quella decennale, decorrente dalla data in cui la sentenza penale e' divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum (Cass. civ. Sez. III
Sent., 18/04/2012, n. 6070; Cass. civ. Sez. III Sent., 19/02/2009, n. 4054).
L'actio iudicati ex art. 2953 c.c. opera dunque anche in relazione a una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947
c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato
(cft. Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 4318/19; depositata il
14 febbraio).
3. Giungendo all'esame del caso di specie, facendo applicazione delle coordinate di diritto indicate, è documentato che l'odierno attore, unitamente al padre, poi deceduto, si sia costituito parte civile nel processo penale.
Si rimanda alla dichiarazione di costituzione di parte civile, prodotta in allegato n. 8 alla citazione, nonché alla lettura della sentenza della Corte
6 d'appello di Napoli del 16.03.2012 - quale giudice del rinvio - che consente di inferire la costituzione di parte civile di e di Parte_1 Per_1
(classe 1937, poi deceduto l'8.05.2013) al fine di far valere un
[...] credito risarcitorio direttamente maturato nella propria sfera giuridico patrimoniale in conseguenza del decesso di e di Persona_2
, indicati tra le vittime dell'evento franoso, il cui decesso, Persona_1 peraltro, è stato attestato in data 5 maggio 1998 (si veda elenco delle vittime).
3.1. Ne deriva che, posta l'efficacia interruttiva correlata alla costituzione di parte civile, il diritto al risarcimento del danno vantato iure proprio e iure ereditario dall'attore, chiesto in questa sede, si è certamente giovato dell'ulteriore termine prescrizionale decennale, nascente dal giudicato penale e decorrente dalla data d'irrevocabilità della sentenza penale di condanna, data individuabile nel giorno 26 marzo 2013.
4.2. Siffatto ulteriore termine prescrizionale decennale risulta interrotto per effetto della notificazione dell'atto di citazione nel febbraio del 2021.
5. Tanto chiarito, è ora possibile procedere all'esame della domanda di risarcimento del cd. danno parentale.
5.1. In tema, deve evidenziarsi che, attraverso tale espressione, suole descriversi il pregiudizio non patrimoniale concretantesi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e, quindi, nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basta sull'affettività e sulla condivisione. In altri termini, è risarcibile il cd. danno parentale, quale danno iure proprio subito dai prossimi congiunti per la perdita del loro caro, sussistendo in tal caso la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto. In particolare, l'interesse fatto valere nel caso di domanda risarcitoria del danno da uccisione di congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione
7 sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e
30 Cost. (vedasi di recente Cass. n. 3767 del 2018). Vulnerato è, dunque, un interesse privo di natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma a una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p., che, peraltro, in tale vicenda sarebbe superato.
5.2. Ora, siffatto danno vive, come tutti i danni non patrimoniali, in una dimensione sia esteriore, ossia dinamico – relazionale, che interiore, riguardante il piano della sofferenza soggettiva pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
5.3. Pertanto, il risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo: quello morale, che attiene alla sofferenza psichica che il congiunto superstite è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il rapporto di comunanza familiare, e quello dinamico relazionale, che riguarda lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. n. 29989 del 2019).
5.4. Il giudice è chiamato poi ad accertare entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, avendo cura di apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col defunto, profili che, dall'altro lato, devono essere allegati e provati dalla parte attrice, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa (di recente, Cass. sez. un. 33645 del
2022).
5.4. Ora, proprio il danno da perdita dello stretto congiunto è il terreno elettivo della prova presuntiva, con particolare riferimento – come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo - alle richieste di risarcimento avanzate dalla stretta cerchia dei congiunti (Cass n. 15022 del 2015).
8 5.5. Giova rammentare che il regime delle presunzioni è previsto dal codice civile agli artt. 2727-2729 c.c., il quali stabiliscono che le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Il giudice, secondo il suo libero apprezzamento, ammette soltanto le presunzioni che siano connotate dal requisito della gravità, precisione e concordanza.
Le presunzioni, come noto, non costituiscono né uno strumento probatorio di rango secondario nella gerarchia dei mezzi di prova né uno strumento più debole rispetto alla prova diretta o rappresentativa (vedasi Cass. n. 26081 del 2005; Cass. n. 5082 del 1997; Cass. n. 8827 del 2003; Cass. n. 8828 del
2003; Cass. n. 12124 del 2003; Cass. n. 13546 del 2006), tanto che ben posson assurgere anche a una fonte di convincimento del giudice, costituendo una “prova completa” (Cass. sez. un. 26972 del 2008).
Si badi, però, che si tratta pur sempre di presunzioni semplici. Ne deriva che al responsabile resta sempre consentito dedurre e provare che tra la vittima e il superstite non esisteva alcun vincolo affettivo ovvero non esisteva un vincolo dell'intensità pretesa dall'attore. È chiaro che la relativa prova potrà essere data, ancora una volta, anche attraverso la presunzione, portando all'attenzione del giudicante circostanze di fatto che costituiscano indizi dell'inesistenza del predetto. Incombe, quindi, sulla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza “forzata”, caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà “separati in casa”, ecc.), non trattandosi, come già evidenziato, di un'ipotesi di presunzione “iuris et de iure”.
5.6. Va soggiunto che la più recente giurisprudenza ha confermato il principio secondo il quale solo il corretto assolvimento dell'onere di allegazione è idoneo a generare la presunzione circa la sussistenza del danno, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne
è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (si vedano Cass. 13546 del 2006; Cass. n. 25164 del 2020; Cass. n. 25541 del
2022).
9 5.7. È stato precisato che l'onere di allegazione deve essere assolto in modo preciso e circostanziato, non potendosi risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche ovvero fondarsi su fatti notori del tutto inidonei ai fini della dimostrazione della sofferenza patita e dei fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, sicché l'allegazione non può limitarsi alla prospettazione della condotta colpevole della controparte alla quale si imputa di aver pregiudicato la sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma deve includere anche la descrizione precisa e circostanziata dei pregiudizi non patrimoniali prodotti da tale condotta (si veda Cass. sez. lav. n. 13536 del 2021; Cass. sez. lav. n. 10868 del 2021;
Cass. 10450 del 2019).
5.8. Tenuto conto della più volte affermata doppia dimensione del danno non patrimoniale, il corretto assolvimento dell'onere di allegazione impone, quindi, la precisa descrizione degli elementi e delle circostanza idonee a far emergere aspetti incidenti sulla relazione familiare, quali l'intensità del vincolo parentale o affettivo, l'eventuale situazione di convivenza, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei parenti superstiti, il grado di parentela, la vicinanza fra i congiunti, l'intensità della relazione affettiva che prima dell'evento lesivo caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta, la natura e l'intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, la quantità e la qualità dell'alterazione della vita familiare e tutti gli altri possibili indici sintomatici di una comunanza di vita dai quali sia possibile presumere l'effettività del legame affettivo e la lesione d'interessi costituzionali diversi dalla salute.
5.9. In definitiva, la dimostrazione di tali elementi consente al giudice di ricorrere al ragionamento presuntivo per giungere a ritenere provata la sofferenza soggettiva interiore e i pregiudizi alla sfera dinamico relazionale.
Non può revocarsi in dubbio, però, che il primo elemento che va considerato per presumere la sussistenza di un vincolo d'intensità tale, la cui incisione possa essere idonea a determinare un danno da perdita del rapporto parentale è se la vittima primaria e secondare facciano parte della stessa famiglia nucleare (coniuge, genitore, fratello/sorella) e, quindi, se si sia in
10 presenza di uno strettissimo legale parentale o di coniugio, dovendosi, in tale ipotesi, ritenere che, nella ordinarietà delle relazioni umane, sia possibile presumere l'esistenza di un rapporto degno di tutela perché i parenti stretti, in quanto facenti parte dello stesso nucleo familiare, sono di norma legati fra loro da vincoli di reciproco affetto e solidarietà, più stringenti rispetto a soggetti non parte di questa ristretta cerchia di persone
[di recente, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ribadito che l'esistenza stessa del rapporto di parentela consente di presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano
(Cass. n. 25541 del 2022; Cass. n. 7748 del 2020)].
5.10. Dunque, il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Non vi è necessità che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
5.11. Un ulteriore elemento, poi, che viene ritenuto centrale, ma non indispensabile, sia per presumere l'intensità del vincolo fra vittima primaria e secondaria e, quindi, accertare l'esistenza di un rapporto degno di tutela che per quantificare il risarcimento del danno, è quello della convivenza.
5.12. Secondo i più recenti arresti della Corte di cassazione (si veda Cass.
n. 21230 del 2016), non risulta condivisibile l'affermazione (pur contenuta in altro arresto, segnatamente la sentenza n. 4253 del 2014) secondo cui, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori della famiglia nucleare (nonni, nipoti, genero, nuora), è necessaria la convivenza,
"quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico", in quanto non
11 può ragionevolmente predicarsi il principio per il quale solo in caso di convivenza "il rapporto assuma rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno".
In tal modo – è stato osservato -, si escluderebbe a priori ad esempio il diritto del nipote non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale quale è quello della convivenza, di per sé poco significativo, ben potendo ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà.
In altri termini, per la Corte di cassazione ciò che rileva è la relazione parentale, ossia quel sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra congiunti, anche se estranei al ristretto ambito della famiglia nucleare, per cui la convivenza non può assurgere a connotato minimo di esistenza del danno, ma può costituire un elemento probatorio utile a dimostrare “l'ampiezza” e la “profondità del rapporto”.
Precipitato giuridico di quanto immediatamente precede è che la mancanza di convivenza non rileva per escludere o limitare il pregiudizio, bensì al solo fine di ridurre il risarcimento (le nuove tabelle di Milano, imperniata sul sistema a punti, prevedono, infatti, l'attribuzione di un determinato punteggio aggiuntivo nel caso di convivenza) rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile, quale, ad esempio, la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e quella dei singoli superstiti (Cass. n. 20844 del 2018).
6. Venendo al caso di specie va esaminata in primo luogo la domanda di risarcimento del danno proposta da , iure proprio, per la Parte_1
12 morte del fratello, , e del nipote (nato Persona_2 Persona_1 in data 21.08.1997).
Va rilevato che, nonostante il richiamo alla cognata, Controparte_5 anch'essa deceduta a causa della frana, le allegazioni che hanno accompagnato la proposizione della domanda hanno incluso la sola
(specifica) descrizione di pregiudizi di natura non patrimoniale relativamente al fratello ed al nipote.
6.1. Ciò posto, gli elementi portati all'attenzione del giudicante al fine di stimolare il ragionamento presuntivo circa il patimento del danno non patrimoniale de quo vertitur da parte dell'attore per la morte del fratello e del IN (danni già pretesi attraverso la costituzione di parte civile nel procedimento penale) sono rappresentati, da un lato, dallo stretto rapporto di parentela e, dall'altro lato, dalla concreta vicinanza alla famiglia d'origine, pur in assenza di convivenza.
6.2. In relazione al profilo concernente il “quantum” va rilevato che, trattandosi di un pregiudizio di natura non patrimoniale, la relativa liquidazione deve, per evidenti ragioni, essere effettuata in via equitativa in forza della lettura coordinata degli artt. 1226 e 2056 c.c.
In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n.
10579 del 2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019).
13 Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa
è espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226
c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari" (Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
6.3. Ciò posto, per quanto concerne la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. n. 10579 del 2021).
6.4. Alla luce dei principi sopra esposti, la Corte di cassazione ha affermato che le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale, come rielaborate dall'Osservatorio di Milano - al pari di quelle romane - risultando coerenti con i principi di diritto enunciati dal giudice della nomofilachia e possono essere legittimamente applicate qualora la parte, come nella specie, ne abbia fatto espressa richiesta, per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato. Va precisato che le tabelle si applicano solamente alle ipotesi integranti i reati colposi dal momento che, nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato
14 con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente a una liquidazione che superi l'importo massimo previsto in tabella.
6.5. In particolare, i parametri oggettivi di distribuzione dei punti sono l'età della vittima primaria e l'età della vittima secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato.
6.6. Ai fini dell'attribuzione dei punti riferibili alla qualità e all'intensità della specifica relazione affettiva perduta, il giudice potrà tenere conto, poi, sia delle circostanze di cui ai primi quattro parametri "obiettivi" e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
7. Ciò premesso, può quindi procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dall'attore.
7.1. Considerando che il fratello , nato il [...], al Persona_2 momento dell'improvviso decesso in data 5.5.1998, aveva quasi 29 anni, applicando le tabelle avremo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti totali riconosciuti: 39
IMPORTO del RISARCIMENTO € 66.222,00
Ai fini della personalizzazione del danno e della necessità di adeguare le previsioni tabellari alle specificità del caso concreto, vanno considerate le circostanze per cui non vi era convivenza, mentre le circostanze per cui i
15 germani “si riunivano insieme agli altri parenti in occasione dei pranzi domenicali, di ricorrenze quali compleanni ed onomastici e delle principali festività dell'anno” sono rimaste del tutto generiche, in assenza di prova specifica da cui poter trarre l'intensità della relazione.
Per tali ragioni si stima equa la posta risarcitoria minima individuata.
7.2. Può quindi procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dall'attore, considerando che il IN , nato il Persona_1
21.08.1997, al momento dell'improvviso decesso in data 5.5.1998, aveva quasi un anno.
Pertanto, applicando le tabelle avremo:
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti totali riconosciuti: 41
IMPORTO del RISARCIMENTO € 69.618,00
Per le ragioni sopra evidenziate, si stima equo un risarcimento secondo valori minimi.
8. Va ora esaminata la domanda proposta da nella Parte_1 qualità di erede del sig. , nato a [...] [...] e Persona_1 CP_3 deceduto il 08.05.2013, successivamente dunque al passaggio in giudicato della sentenza penale di cui si è dato conto.
8.1. Va premesso che chi agisce in giudizio, affermando di essere subentrato iure hereditatis nella posizione giuridica di un soggetto deceduto, ha l'onere di provare tanto il decesso del dante causa quanto la propria qualità di erede.
In applicazione dell'art. 2697 c.c., si tratta di un fatto costitutivo dell'azione che grava su chi la propone.
La mera allegazione della legittimazione, pertanto, non è sufficiente: essa deve essere supportata da idonea documentazione, tipicamente rappresentata dagli atti dello stato civile, dai quali si evinca con certezza il rapporto di parentela in base al quale opera la vocazione ereditaria, ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c..
16 Nella specie la prova può ritenersi acquisita avendo parte attrice dimostrato il decesso del padre e di essere unico successore, avendo gli altri legittimati, ovvero la moglie e l'altro figlio Controparte_7 Persona_3 rinunciato all'eredità. Si rimanda all'atto di notorietà del 11.06.2015, redatto dal funzionario giudiziario del Tribunale di Nocera Inferiore (cron.
1227/2015) da cui risulta che è unico erede di Parte_1 Per_1
, per effetto di rinuncia all'eredità formalizzata dai sigg.ri
[...] [...]
e rispettivamente moglie e figlio del de CP_7 Persona_3 cuius;
nonché alla copia conforme del verbale di rinunzia all'eredità a firma di redatto presso il Tribunale di Nocera Inferiore in Persona_3 data 20.11.2014 ed alla copia conforme del verbale di rinunzia all'eredità a firma di redatto presso il Tribunale di Nocera Inferiore in data CP_7
20.06.2014, prodotti in allegato alla citazione.
8.2. Sempre preliminarmente, va dato atto che la posta risarcitoria dovuta alla vittima secondaria (peraltro già richiesta giudizialmente a mezzo costituzione di parte civile) è certamente trasmissibile agli eredi come credito ereditario perché entrata nel patrimonio del de cuius.
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, in caso di fatto illecito plurioffensivo ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio: ne consegue che in caso di perdita del rapporto parentale ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione.
Nel caso di specie l'attore ha agito oltre che iure proprio per danno parentale subito anche per quello subito da suo padre, deceduto in data successiva alla chiusura del giudizio penale nel corso del quale si era costituito parte civile a seguito della tragica perdita del figlio e del IN.
8.3. NI subiti da , nato a [...] [...]: Persona_1 CP_3
Considerando che il figlio , nato il [...], al Persona_2 momento dell'improvviso decesso in data 5.5.1998, aveva quasi 29 anni, sviluppando i calcoli avremo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
17 Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO € 175.995,00
Anche in tal caso, in difetto di specifica allegazione e prova, si ritiene congrua l'applicazione di valori minimi tabellari.
8.4. NI subiti da , nato a [...] [...] Persona_1 CP_3 considerando che il IN , nato il [...], al Persona_1 momento dell'improvviso decesso in data 5.5.1998, aveva quasi un anno.
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 37
IMPORTO del RISARCIMENTO € 62.826,00
9. Segue un importo risarcitorio complessivo, in favore dell'attore, all'attualità pari ad euro 374.661,00 (66.222 + 69.618 + 175.995 + 62.826).
9.1. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
18 (si veda in tal senso ed ex multis, Cass. sez. un. n. 1712 del 1995, nonché
Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno condannare i convenuti al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ. dalla data dell'evento dannoso (5 maggio 1998) sulla somma risultante dalla devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data 5 maggio 1998 - quale momento in cui l'illecito si è prodotto – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. n. 5287 del 1987 e n. 5307 del
1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato.
9.2. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza
(si vedano in tal senso, Cass. n. 13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
10. Esaurito l'esame delle domande attoree, non resta che statuire sulle spese di lite, avendo cura di distinguere i diversi rapporti processuali.
Orbene, quanto al rapporto processuale intercorrente tra gli attori e tutti i convenuti, la regolamentazione delle spese segue il principio della
19 soccombenza. Le spese vanno così liquidate tenuto conto del decisum, delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva concretamente svolta, in assenza di istruttoria orale;
elementi che orientano verso l'applicazione di valori prossimi ai minimi tabellari.
Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario (cft. tenore della citazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da in proprio e quale Parte_1 erede di e, per l'effetto, condanna la Persona_1 [...]
in persona del Presidente del Consiglio Controparte_2 dei Ministri pro tempore, il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, il , in persona del Sindaco p.t., e Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della CP_4 complessiva somma di euro 374.661,00 in moneta attuale, detratte le provvisionali ove già corrisposte, oltre al pagamento degli interessi come indicati in motivazione;
2. condanna la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, il
, in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
, in persona del p.t., e , in solido Controparte_3 CP_9 CP_4 tra loro, al rimborso, in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in euro 545,00 per esborsi ed euro 13.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. NI RR dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 17.11.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Rossini
20
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 al numero 1476 avente per oggetto risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
(c.f. ) in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di erede del sig. , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
il 08.05.2013, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
NI RR ed elett.te dom.to in Nocera Inferiore, alla via Giacomo
Matteotti n.14;
ATTORE
E
e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro
[...]
tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
Salerno presso i cui uffici, siti in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 58, sono ope legis domiciliati;
CONVENUTI
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_1
rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa dall'avv. Ketura
Chiosi, con lo stesso elettivamente domiciliato in , alla P.zza IV CP_3
Novembre;
CONVENUTO
1 E
; nato il [...] a [...] ivi residente a[...] CP_3
Roma, 54;
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita mediante scambio di note scritte, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni i1ntegralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio il nonchè il Controparte_3 CP_4 [...]
e la per sentirli CP_1 Controparte_2 condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della morte del proprio germano, , della cognata Persona_2 CP_5
e del IN , in conseguenza della tragica
[...] Persona_1 alluvione di del 1998. CP_3
1.1. Chiedeva, altresì, in qualità di unico erede, il risarcimento dei danni spettanti al padre, , per la morte del figlio e del IN Persona_1 avvenuta sempre a causa dell'evento alluvionale.
1.2. A sostegno della domanda riferiva:
- che il 5 maggio 1998 il territorio del comune di era stato colpito da CP_3 un evento franoso che aveva cagionato la morte per soffocamento dei propri congiunti;
- che a causare il disastro era stato lo scioglimento e il dilavamento a valle dei sedimenti di origine vulcanica formatisi sulla montagna e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea;
- che, unitamente al padre, si era costituito parte civile nel procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva della Suprema Corte di
Cassazione del 26 marzo 2013, che aveva confermato la sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Napoli - a sua volta investita della cognizione del processo in virtù dell'annullamento con rinvio della
2 precedente sentenza resa dalla Corte d'appello di Salerno – e, dunque, affermata, in via definitiva, la responsabilità penale dell'Ing. CP_6
, Sindaco del , condannato in solido coi responsabili
[...] Controparte_3 civili al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede;
- che, in favore di esso attore, dovevano liquidarsi per intero anche i danni spettanti al padre, , per la morte del figlio e del Persona_1 Per_2 IN. L'uomo, infatti, deceduto il 08.05.2013 - dopo l'acquisizione di tali diritti risarcitori e prima di riceverne il ristoro – aveva lasciato quale unico successore l'attore, avendo gli altri legittimati, ovvero la moglie
[...]
e l'altro figlio rinunciato all'eredità. CP_7 Persona_3
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la ed il che, in via Controparte_2 Controparte_1 preliminare, eccepivano la prescrizione del diritto al risarcimento del danno con rigetto della domanda attorea atteso che la sentenza penale di condanna dell'Ing. e dei convenuti coobbligati in solido era divenuta CP_4 irrevocabile in data 26 marzo 2013, mentre l'odierna citazione era stata notificata in data 1 marzo 2021, ben oltre i cinque anni di legge;
in subordine, chiedevano di ridurre l'ammontare del risarcimento del danno a quanto di giustizia con detrazione, in ogni caso, di quanto già eventualmente ricevuto a seguito della liquidata provvisionale nel giudizio penale. Con vittoria di spese di lite.
3. Con comparsa depositata in data 28.12.2022 si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto Controparte_3 posto a fondamento dell'azione; nel merito insisteva per il rigetto delle avverse domande contestandone il quantum in difetto di prova. In via subordinata, concludeva affinchè, in caso di accoglimento delle avverse domande, le corresponsabilità dei diversi convenuti fossero graduate in ragione delle effettive responsabilità riconosciute all'esito dell'istruttoria processuale.
4. , pur ritualmente evocato in giudizio, restava contumace. CP_4
3 5. La causa, istruita mediante acquisizione di documentazione prodotta dalle parti, è stata quindi trattenuta in decisione all'esito delle precisate conclusioni, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Le circostanze fattuali, allegate da parte attrice, relative al decesso di
, di e di (n. Persona_2 Controparte_5 Persona_1
21.08.1997) a causa dell'evento franoso del 5 maggio 1998, non sono contestate e risultano corroborate dalla documentazione in atti.
1.1. Pacifica, altresì, è la responsabilità penale di , come da CP_4 accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli nel 2011, divenuta irrevocabile in data 26 marzo 2013, in forza della quale è stata accertata la responsabilità per omicidio colposo plurimo, ai sensi degli artt. 113, 40 e 589, primo e terzo comma, c.p., di , Sindaco del , ufficiale di CP_4 Controparte_3 governo e rappresentante dell'autorità locale della protezione civile all'epoca dei fatti, chiamato anche a risarcire il danno patito dalle costituite parti civili, in solido con la il Controparte_2
e il . Controparte_8 Controparte_3
2. Ciò premesso, va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nell'interesse del e della Controparte_1 Controparte_2
[...]
2.1. Deve innanzitutto considerarsi che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “la costituzione di parte civile ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale” (Cass. N. 26887 del 2008; conformi Cass. N. 9942 del
1998, Cass. N. 872 del 2008, Cass. N. 19741 del 2011, Cass. N. 17226 del
2014, Cass. N. 28456 del 2017).
4 2.2. Del resto – come è stato osservato - nelle disposizioni codicistiche non vi è nessuna norma, la cui interpretazione potrebbe condurre ad affermare che la “mera” pendenza del procedimento penale possa interrompere, permanentemente, il decorso del termine di prescrizione.
2.3. Il danneggiato deve comunque impedire la prescrizione con atti interruttivi ripetuti prima che ciascun termine si consumi oppure interromperla in modo permanente costituendosi parte civile nel processo penale e la sentenza cui allude dell'art. 2947 c.c., comma terzo, comporterà tuttavia il decorso, dalla sua data, di un nuovo termine di prescrizione.
2.4. La nuova decorrenza della prescrizione dalla irrevocabilità della sentenza penale postula quindi necessariamente che la prescrizione non sia nel frattempo già maturata ovvero che la stessa sia stata interrotta al fuori del processo penale o all'interno di esso (mediante costituzione di parte civile).
2.5. Una siffatta conclusione si pone in linea di continuità col rilievo già compiuto da Cass. Sez. Un. N. 1479 del 1997 e richiamato, da ultimo, da
Cass. N. 2694 del 2021 - secondo cui "la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline"; il che vale a evidenziare che, fatti salvi l'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato e l'effetto interruttivo permanente (per la durata del processo) della costituzione di p.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito considerato dalla legge come reato rimane disciplinato - per il resto
– dalle ordinarie regole civilistiche, compresa quella di cui all'art. 2953 c.c..
5 2.6. Orbene, ai sensi dell'art. 2953 c.c. rubricato “Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi” “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Sul punto, il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi nel tempo, secondo cui “Una volta passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile a favore della persona offesa, costituitasi parte civile, la successiva azione volta alla determinazione del quantum debeatur, per il disposto dell'articolo 2953
c.c., non e' soggetta alla prescrizione breve di cui all'articolo 2947 c.c., ma
a quella decennale, decorrente dalla data in cui la sentenza penale e' divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum (Cass. civ. Sez. III
Sent., 18/04/2012, n. 6070; Cass. civ. Sez. III Sent., 19/02/2009, n. 4054).
L'actio iudicati ex art. 2953 c.c. opera dunque anche in relazione a una pronuncia definitiva di condanna generica emessa in sede penale e, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947
c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile, siano comunque conseguenti al reato
(cft. Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 4318/19; depositata il
14 febbraio).
3. Giungendo all'esame del caso di specie, facendo applicazione delle coordinate di diritto indicate, è documentato che l'odierno attore, unitamente al padre, poi deceduto, si sia costituito parte civile nel processo penale.
Si rimanda alla dichiarazione di costituzione di parte civile, prodotta in allegato n. 8 alla citazione, nonché alla lettura della sentenza della Corte
6 d'appello di Napoli del 16.03.2012 - quale giudice del rinvio - che consente di inferire la costituzione di parte civile di e di Parte_1 Per_1
(classe 1937, poi deceduto l'8.05.2013) al fine di far valere un
[...] credito risarcitorio direttamente maturato nella propria sfera giuridico patrimoniale in conseguenza del decesso di e di Persona_2
, indicati tra le vittime dell'evento franoso, il cui decesso, Persona_1 peraltro, è stato attestato in data 5 maggio 1998 (si veda elenco delle vittime).
3.1. Ne deriva che, posta l'efficacia interruttiva correlata alla costituzione di parte civile, il diritto al risarcimento del danno vantato iure proprio e iure ereditario dall'attore, chiesto in questa sede, si è certamente giovato dell'ulteriore termine prescrizionale decennale, nascente dal giudicato penale e decorrente dalla data d'irrevocabilità della sentenza penale di condanna, data individuabile nel giorno 26 marzo 2013.
4.2. Siffatto ulteriore termine prescrizionale decennale risulta interrotto per effetto della notificazione dell'atto di citazione nel febbraio del 2021.
5. Tanto chiarito, è ora possibile procedere all'esame della domanda di risarcimento del cd. danno parentale.
5.1. In tema, deve evidenziarsi che, attraverso tale espressione, suole descriversi il pregiudizio non patrimoniale concretantesi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e, quindi, nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basta sull'affettività e sulla condivisione. In altri termini, è risarcibile il cd. danno parentale, quale danno iure proprio subito dai prossimi congiunti per la perdita del loro caro, sussistendo in tal caso la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto. In particolare, l'interesse fatto valere nel caso di domanda risarcitoria del danno da uccisione di congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione
7 sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e
30 Cost. (vedasi di recente Cass. n. 3767 del 2018). Vulnerato è, dunque, un interesse privo di natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma a una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p., che, peraltro, in tale vicenda sarebbe superato.
5.2. Ora, siffatto danno vive, come tutti i danni non patrimoniali, in una dimensione sia esteriore, ossia dinamico – relazionale, che interiore, riguardante il piano della sofferenza soggettiva pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
5.3. Pertanto, il risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo: quello morale, che attiene alla sofferenza psichica che il congiunto superstite è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il rapporto di comunanza familiare, e quello dinamico relazionale, che riguarda lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. n. 29989 del 2019).
5.4. Il giudice è chiamato poi ad accertare entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, avendo cura di apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col defunto, profili che, dall'altro lato, devono essere allegati e provati dalla parte attrice, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa (di recente, Cass. sez. un. 33645 del
2022).
5.4. Ora, proprio il danno da perdita dello stretto congiunto è il terreno elettivo della prova presuntiva, con particolare riferimento – come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo - alle richieste di risarcimento avanzate dalla stretta cerchia dei congiunti (Cass n. 15022 del 2015).
8 5.5. Giova rammentare che il regime delle presunzioni è previsto dal codice civile agli artt. 2727-2729 c.c., il quali stabiliscono che le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Il giudice, secondo il suo libero apprezzamento, ammette soltanto le presunzioni che siano connotate dal requisito della gravità, precisione e concordanza.
Le presunzioni, come noto, non costituiscono né uno strumento probatorio di rango secondario nella gerarchia dei mezzi di prova né uno strumento più debole rispetto alla prova diretta o rappresentativa (vedasi Cass. n. 26081 del 2005; Cass. n. 5082 del 1997; Cass. n. 8827 del 2003; Cass. n. 8828 del
2003; Cass. n. 12124 del 2003; Cass. n. 13546 del 2006), tanto che ben posson assurgere anche a una fonte di convincimento del giudice, costituendo una “prova completa” (Cass. sez. un. 26972 del 2008).
Si badi, però, che si tratta pur sempre di presunzioni semplici. Ne deriva che al responsabile resta sempre consentito dedurre e provare che tra la vittima e il superstite non esisteva alcun vincolo affettivo ovvero non esisteva un vincolo dell'intensità pretesa dall'attore. È chiaro che la relativa prova potrà essere data, ancora una volta, anche attraverso la presunzione, portando all'attenzione del giudicante circostanze di fatto che costituiscano indizi dell'inesistenza del predetto. Incombe, quindi, sulla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza “forzata”, caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà “separati in casa”, ecc.), non trattandosi, come già evidenziato, di un'ipotesi di presunzione “iuris et de iure”.
5.6. Va soggiunto che la più recente giurisprudenza ha confermato il principio secondo il quale solo il corretto assolvimento dell'onere di allegazione è idoneo a generare la presunzione circa la sussistenza del danno, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne
è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (si vedano Cass. 13546 del 2006; Cass. n. 25164 del 2020; Cass. n. 25541 del
2022).
9 5.7. È stato precisato che l'onere di allegazione deve essere assolto in modo preciso e circostanziato, non potendosi risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche ovvero fondarsi su fatti notori del tutto inidonei ai fini della dimostrazione della sofferenza patita e dei fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, sicché l'allegazione non può limitarsi alla prospettazione della condotta colpevole della controparte alla quale si imputa di aver pregiudicato la sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma deve includere anche la descrizione precisa e circostanziata dei pregiudizi non patrimoniali prodotti da tale condotta (si veda Cass. sez. lav. n. 13536 del 2021; Cass. sez. lav. n. 10868 del 2021;
Cass. 10450 del 2019).
5.8. Tenuto conto della più volte affermata doppia dimensione del danno non patrimoniale, il corretto assolvimento dell'onere di allegazione impone, quindi, la precisa descrizione degli elementi e delle circostanza idonee a far emergere aspetti incidenti sulla relazione familiare, quali l'intensità del vincolo parentale o affettivo, l'eventuale situazione di convivenza, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei parenti superstiti, il grado di parentela, la vicinanza fra i congiunti, l'intensità della relazione affettiva che prima dell'evento lesivo caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta, la natura e l'intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, la quantità e la qualità dell'alterazione della vita familiare e tutti gli altri possibili indici sintomatici di una comunanza di vita dai quali sia possibile presumere l'effettività del legame affettivo e la lesione d'interessi costituzionali diversi dalla salute.
5.9. In definitiva, la dimostrazione di tali elementi consente al giudice di ricorrere al ragionamento presuntivo per giungere a ritenere provata la sofferenza soggettiva interiore e i pregiudizi alla sfera dinamico relazionale.
Non può revocarsi in dubbio, però, che il primo elemento che va considerato per presumere la sussistenza di un vincolo d'intensità tale, la cui incisione possa essere idonea a determinare un danno da perdita del rapporto parentale è se la vittima primaria e secondare facciano parte della stessa famiglia nucleare (coniuge, genitore, fratello/sorella) e, quindi, se si sia in
10 presenza di uno strettissimo legale parentale o di coniugio, dovendosi, in tale ipotesi, ritenere che, nella ordinarietà delle relazioni umane, sia possibile presumere l'esistenza di un rapporto degno di tutela perché i parenti stretti, in quanto facenti parte dello stesso nucleo familiare, sono di norma legati fra loro da vincoli di reciproco affetto e solidarietà, più stringenti rispetto a soggetti non parte di questa ristretta cerchia di persone
[di recente, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ribadito che l'esistenza stessa del rapporto di parentela consente di presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano
(Cass. n. 25541 del 2022; Cass. n. 7748 del 2020)].
5.10. Dunque, il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Non vi è necessità che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
5.11. Un ulteriore elemento, poi, che viene ritenuto centrale, ma non indispensabile, sia per presumere l'intensità del vincolo fra vittima primaria e secondaria e, quindi, accertare l'esistenza di un rapporto degno di tutela che per quantificare il risarcimento del danno, è quello della convivenza.
5.12. Secondo i più recenti arresti della Corte di cassazione (si veda Cass.
n. 21230 del 2016), non risulta condivisibile l'affermazione (pur contenuta in altro arresto, segnatamente la sentenza n. 4253 del 2014) secondo cui, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori della famiglia nucleare (nonni, nipoti, genero, nuora), è necessaria la convivenza,
"quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico", in quanto non
11 può ragionevolmente predicarsi il principio per il quale solo in caso di convivenza "il rapporto assuma rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno".
In tal modo – è stato osservato -, si escluderebbe a priori ad esempio il diritto del nipote non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale quale è quello della convivenza, di per sé poco significativo, ben potendo ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà.
In altri termini, per la Corte di cassazione ciò che rileva è la relazione parentale, ossia quel sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra congiunti, anche se estranei al ristretto ambito della famiglia nucleare, per cui la convivenza non può assurgere a connotato minimo di esistenza del danno, ma può costituire un elemento probatorio utile a dimostrare “l'ampiezza” e la “profondità del rapporto”.
Precipitato giuridico di quanto immediatamente precede è che la mancanza di convivenza non rileva per escludere o limitare il pregiudizio, bensì al solo fine di ridurre il risarcimento (le nuove tabelle di Milano, imperniata sul sistema a punti, prevedono, infatti, l'attribuzione di un determinato punteggio aggiuntivo nel caso di convivenza) rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile, quale, ad esempio, la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e quella dei singoli superstiti (Cass. n. 20844 del 2018).
6. Venendo al caso di specie va esaminata in primo luogo la domanda di risarcimento del danno proposta da , iure proprio, per la Parte_1
12 morte del fratello, , e del nipote (nato Persona_2 Persona_1 in data 21.08.1997).
Va rilevato che, nonostante il richiamo alla cognata, Controparte_5 anch'essa deceduta a causa della frana, le allegazioni che hanno accompagnato la proposizione della domanda hanno incluso la sola
(specifica) descrizione di pregiudizi di natura non patrimoniale relativamente al fratello ed al nipote.
6.1. Ciò posto, gli elementi portati all'attenzione del giudicante al fine di stimolare il ragionamento presuntivo circa il patimento del danno non patrimoniale de quo vertitur da parte dell'attore per la morte del fratello e del IN (danni già pretesi attraverso la costituzione di parte civile nel procedimento penale) sono rappresentati, da un lato, dallo stretto rapporto di parentela e, dall'altro lato, dalla concreta vicinanza alla famiglia d'origine, pur in assenza di convivenza.
6.2. In relazione al profilo concernente il “quantum” va rilevato che, trattandosi di un pregiudizio di natura non patrimoniale, la relativa liquidazione deve, per evidenti ragioni, essere effettuata in via equitativa in forza della lettura coordinata degli artt. 1226 e 2056 c.c.
In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n.
10579 del 2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019).
13 Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa
è espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226
c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari" (Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
6.3. Ciò posto, per quanto concerne la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. n. 10579 del 2021).
6.4. Alla luce dei principi sopra esposti, la Corte di cassazione ha affermato che le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale, come rielaborate dall'Osservatorio di Milano - al pari di quelle romane - risultando coerenti con i principi di diritto enunciati dal giudice della nomofilachia e possono essere legittimamente applicate qualora la parte, come nella specie, ne abbia fatto espressa richiesta, per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato. Va precisato che le tabelle si applicano solamente alle ipotesi integranti i reati colposi dal momento che, nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato
14 con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente a una liquidazione che superi l'importo massimo previsto in tabella.
6.5. In particolare, i parametri oggettivi di distribuzione dei punti sono l'età della vittima primaria e l'età della vittima secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato.
6.6. Ai fini dell'attribuzione dei punti riferibili alla qualità e all'intensità della specifica relazione affettiva perduta, il giudice potrà tenere conto, poi, sia delle circostanze di cui ai primi quattro parametri "obiettivi" e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
7. Ciò premesso, può quindi procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dall'attore.
7.1. Considerando che il fratello , nato il [...], al Persona_2 momento dell'improvviso decesso in data 5.5.1998, aveva quasi 29 anni, applicando le tabelle avremo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti totali riconosciuti: 39
IMPORTO del RISARCIMENTO € 66.222,00
Ai fini della personalizzazione del danno e della necessità di adeguare le previsioni tabellari alle specificità del caso concreto, vanno considerate le circostanze per cui non vi era convivenza, mentre le circostanze per cui i
15 germani “si riunivano insieme agli altri parenti in occasione dei pranzi domenicali, di ricorrenze quali compleanni ed onomastici e delle principali festività dell'anno” sono rimaste del tutto generiche, in assenza di prova specifica da cui poter trarre l'intensità della relazione.
Per tali ragioni si stima equa la posta risarcitoria minima individuata.
7.2. Può quindi procedersi alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dall'attore, considerando che il IN , nato il Persona_1
21.08.1997, al momento dell'improvviso decesso in data 5.5.1998, aveva quasi un anno.
Pertanto, applicando le tabelle avremo:
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti totali riconosciuti: 41
IMPORTO del RISARCIMENTO € 69.618,00
Per le ragioni sopra evidenziate, si stima equo un risarcimento secondo valori minimi.
8. Va ora esaminata la domanda proposta da nella Parte_1 qualità di erede del sig. , nato a [...] [...] e Persona_1 CP_3 deceduto il 08.05.2013, successivamente dunque al passaggio in giudicato della sentenza penale di cui si è dato conto.
8.1. Va premesso che chi agisce in giudizio, affermando di essere subentrato iure hereditatis nella posizione giuridica di un soggetto deceduto, ha l'onere di provare tanto il decesso del dante causa quanto la propria qualità di erede.
In applicazione dell'art. 2697 c.c., si tratta di un fatto costitutivo dell'azione che grava su chi la propone.
La mera allegazione della legittimazione, pertanto, non è sufficiente: essa deve essere supportata da idonea documentazione, tipicamente rappresentata dagli atti dello stato civile, dai quali si evinca con certezza il rapporto di parentela in base al quale opera la vocazione ereditaria, ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c..
16 Nella specie la prova può ritenersi acquisita avendo parte attrice dimostrato il decesso del padre e di essere unico successore, avendo gli altri legittimati, ovvero la moglie e l'altro figlio Controparte_7 Persona_3 rinunciato all'eredità. Si rimanda all'atto di notorietà del 11.06.2015, redatto dal funzionario giudiziario del Tribunale di Nocera Inferiore (cron.
1227/2015) da cui risulta che è unico erede di Parte_1 Per_1
, per effetto di rinuncia all'eredità formalizzata dai sigg.ri
[...] [...]
e rispettivamente moglie e figlio del de CP_7 Persona_3 cuius;
nonché alla copia conforme del verbale di rinunzia all'eredità a firma di redatto presso il Tribunale di Nocera Inferiore in Persona_3 data 20.11.2014 ed alla copia conforme del verbale di rinunzia all'eredità a firma di redatto presso il Tribunale di Nocera Inferiore in data CP_7
20.06.2014, prodotti in allegato alla citazione.
8.2. Sempre preliminarmente, va dato atto che la posta risarcitoria dovuta alla vittima secondaria (peraltro già richiesta giudizialmente a mezzo costituzione di parte civile) è certamente trasmissibile agli eredi come credito ereditario perché entrata nel patrimonio del de cuius.
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, in caso di fatto illecito plurioffensivo ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio: ne consegue che in caso di perdita del rapporto parentale ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione.
Nel caso di specie l'attore ha agito oltre che iure proprio per danno parentale subito anche per quello subito da suo padre, deceduto in data successiva alla chiusura del giudizio penale nel corso del quale si era costituito parte civile a seguito della tragica perdita del figlio e del IN.
8.3. NI subiti da , nato a [...] [...]: Persona_1 CP_3
Considerando che il figlio , nato il [...], al Persona_2 momento dell'improvviso decesso in data 5.5.1998, aveva quasi 29 anni, sviluppando i calcoli avremo:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
17 Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO € 175.995,00
Anche in tal caso, in difetto di specifica allegazione e prova, si ritiene congrua l'applicazione di valori minimi tabellari.
8.4. NI subiti da , nato a [...] [...] Persona_1 CP_3 considerando che il IN , nato il [...], al Persona_1 momento dell'improvviso decesso in data 5.5.1998, aveva quasi un anno.
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 37
IMPORTO del RISARCIMENTO € 62.826,00
9. Segue un importo risarcitorio complessivo, in favore dell'attore, all'attualità pari ad euro 374.661,00 (66.222 + 69.618 + 175.995 + 62.826).
9.1. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
18 (si veda in tal senso ed ex multis, Cass. sez. un. n. 1712 del 1995, nonché
Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno condannare i convenuti al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ. dalla data dell'evento dannoso (5 maggio 1998) sulla somma risultante dalla devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data 5 maggio 1998 - quale momento in cui l'illecito si è prodotto – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. n. 5287 del 1987 e n. 5307 del
1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato.
9.2. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza
(si vedano in tal senso, Cass. n. 13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
10. Esaurito l'esame delle domande attoree, non resta che statuire sulle spese di lite, avendo cura di distinguere i diversi rapporti processuali.
Orbene, quanto al rapporto processuale intercorrente tra gli attori e tutti i convenuti, la regolamentazione delle spese segue il principio della
19 soccombenza. Le spese vanno così liquidate tenuto conto del decisum, delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva concretamente svolta, in assenza di istruttoria orale;
elementi che orientano verso l'applicazione di valori prossimi ai minimi tabellari.
Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario (cft. tenore della citazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da in proprio e quale Parte_1 erede di e, per l'effetto, condanna la Persona_1 [...]
in persona del Presidente del Consiglio Controparte_2 dei Ministri pro tempore, il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, il , in persona del Sindaco p.t., e Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della CP_4 complessiva somma di euro 374.661,00 in moneta attuale, detratte le provvisionali ove già corrisposte, oltre al pagamento degli interessi come indicati in motivazione;
2. condanna la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, il
, in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
, in persona del p.t., e , in solido Controparte_3 CP_9 CP_4 tra loro, al rimborso, in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in euro 545,00 per esborsi ed euro 13.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. NI RR dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 17.11.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Rossini
20