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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/12/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 215/2024
tra
Parte_1
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Marco Pisoni e Angela Colpi del foro di Pt_1
- appellante - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Paletta e Alessandro Paletta del foro di Roma
- appellata -
Oggetto: cessione dei crediti
In punto: riforma della sentenza n. 922/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 25.11.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
“nel merito: riformare la sentenza parziale n. 655/2022 pubblicata il 14.11.2022 e la sentenza definitiva n. 922/2024 pubblicata il 10.10.2024 emesse dal Tribunale di Trento, nella persona del
Giudice Dott.ssa Giuliana Segna, ciò in ragione di tutte le argomentazioni esposte nel ricorso in appello formulato dall' nel merito e in via principale: dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto Pt_2
pagina 1 di 9 ingiuntivo n. 657/2020 di data 05.08.2020 emesso dal Tribunale di Trento, notificato all' il Pt_2 giorno 19.08.2020 e, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione, revocarlo, essendo le richieste di pagamento della in tutta evidenza erronee ed infondate in CP_1 fatto e in diritto, anche per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.. In ogni caso in riforma delle impugnate sentenze e per le motivazioni tutte di cui all'appello proposto dall' Pt_2 dichiarare che nulla è dovuto da quest'ultima a;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi di CP_1 non accoglimento dell'appello di disporsi il rinnovo della CTU per le motivazioni tutte e Pt_2 secondo le indicazioni esposte nell'appello proposto dall'Amministrazione; in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 12,5% ex art. 15 T.F., ulteriori, necessarie ed occorrende. Riservato ogni eventuale ulteriore incombente.”
PARTE APPELLATA:
“l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, voglia rigettare l'appello proposto da e così: Parte_1 in via preliminare: dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità del gravame per i motivi esposti nelle difese dell'appellata ; così provvedersi con declaratoria di inammissibilità CP_1
e/o tardività di domande quandanche nuove presentate con l'appello notificato;
in ogni caso e sempre in via preliminare, dichiarare infondato ogni motivo di appello espresso con l'impugnazione di causa e all'effetto rigettare nel merito tutte le domande proposte dalla
[...]
. Parte_1
Con condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite anche del grado d'appello.”.
FATTO E DIRITTO
La otteneva dal Tribunale di Trento decreto ingiuntivo n.657/20 con il quale veniva Controparte_1 ingiunto alla (di seguito Parte_1 anche semplicemente il pagamento di € 230.181,21 a titolo di interessi di mora per ritardo nel Pt_2 pagamento di crediti, oltre accessori.
La allegava di essere cessionaria di una serie di crediti vantati da molteplici case CP_1 farmaceutiche nei confronti dell' per il pagamento del corrispettivo di forniture dalle stesse Pt_2 eseguite a favore dell'azienda sanitaria. A fronte del mancato pagamento delle somme dovute entro i termini, la aveva emesso plurime fatture per la corresponsione degli interessi di mora maturati su CP_1 detti crediti, rimaste tuttavia insolute.
Avverso detto decreto proponeva opposizione l' Parte_1
, con atto di citazione dd. 25.9.2020.
[...]
pagina 2 di 9 Contestava l'esigibilità del credito azionato da sul rilievo che le cessioni dei crediti a suo CP_1 favore non potessero dirsi efficaci, poiché l' aveva opposto ad esse il proprio rifiuto ai Parte_1 sensi dell'art. 9 della l. 2248/1865, all. E), richiamato dall'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l'adesione della pubblica amministrazione costituisce condizione di efficacia del negozio di cessione.
Affermava che il termine per l'adempimento dei crediti pecuniari era stato individuato in modo errato e che gli interessi moratori non erano stati calcolati correttamente. Precisava inoltre che l' Pt_2 aveva provveduto a pagare tempestivamente ai fornitori le fatture emesse, non essendo tenuta ad alcuna prestazione nei confronti della banca.
Pertanto, domandava la revoca del decreto ingiuntivo.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo.
Con sentenza non definitiva n. 655/2022, pubblicata in data 14.11.2022, il Tribunale di Trento rigettava l'eccezione di inesigibilità del credito per mancata accettazione della cessione, sollevata dall'attrice opponente.
Osservava che la disposizione richiamata dall' di cui all'art. 9, l. 2248/1865, che deroga alla Pt_2 disciplina generale della cessione dei crediti, opera solo con riferimento ai contratti di durata ancora in corso di esecuzione, mentre non può trovare applicazione quando il rapporto è esaurito, come nel caso concreto. Escludeva pertanto l'operatività della norma nel caso in esame, giacché le forniture erano tutte state pacificamente eseguite e il credito azionato riguardava i soli interessi moratori sul corrispettivo dovuto.
Aggiungeva poi che i crediti oggetto di causa erano stati trasferiti alla banca nell'ambito di una procedura di cartolarizzazione, sicché la fattispecie era regolata dalla l. 130/1999, che prevedeva una disciplina speciale e semplificata, che escludeva ulteriori adempimenti o autorizzazioni della Pubblica
Amministrazione per l'efficacia della cessione.
Rimetteva quindi la causa in istruttoria e disponeva l'assunzione di una CTU per la determinazione degli interessi dovuti.
Con sentenza definitiva n. 922/2024, pubblicata in data 10.10.2024, il Tribunale di Trento rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 657/2020 e condannava l'
[...]
a rimborsare a le spese di lite ed a Parte_1 Controparte_1 sostenere le spese di CTU.
Richiamava la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, secondo cui gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla pagina 3 di 9 scadenza del termine per il pagamento, il quale non può superare trenta giorni – o sessanta giorni, se espressamente pattuito - decorrenti alternativamente dalla data di ricevimento della fattura o, se quest'ultima è incerta o anteriore, dalla data di esecuzione della prestazione. Rilevava che, nel caso di specie, le parti avevano pattuito un termine di sessanta giorni e che, a fronte della mancanza di prova in ordine alla data di ricezione delle fatture, doveva trovare applicazione il criterio della data di esecuzione della prestazione, di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 231/2002.
Osservava, peraltro, che la banca opposta aveva richiesto gli interessi facendo decorrere il termine di sessanta giorni dalla data di emissione delle singole fatture, più favorevole per la debitrice.
Ciò posto, faceva proprie le conclusioni della CTU, che aveva valutato corretto il calcolo degli interessi richiesti dalla convenuta.
Per tali ragioni, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo impugnato.
Per la riforma di tale sentenza, nonché della sentenza parziale n. 655/2022, propone appello l' , con atto dd. Parte_1
7.11.2024.
In via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell' posto che l' Pt_2 [...]
si è opposta alla cessione dei crediti in favore di ed ha quindi correttamente Parte_1 CP_1 provveduto a pagare i propri fornitori, piuttosto che la banca.
Con la prima doglianza censura la sentenza parziale n. 655/2022 per aver ritenuto efficace la cessione dei crediti a favore di sul rilievo che le cessioni si inserissero in una procedura di CP_1 cartolarizzazione, circostanza invece non corrispondente al vero.
Obietta l'appellante che i contratti di fornitura non avevano affatto avuto integrale esecuzione al momento della cessione, essendo alcuni di essi ancora oggi operativi, e che la controparte non aveva mai allegato, né tantomeno provato, che la cessione fosse avvenuta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione.
Afferma, al contrario, che le cessioni sono intervenute in costanza di rapporto, sicché l' aveva Pt_2 pieno potere di rifiutarle, ai sensi degli artt. 9, l. 2248/1865, all. E), e 106, comma 13, d.lgs. 50/2016.
Precisa che la cessione a terzi, salvo autorizzazione scritta dell' era espressamente vietata anche Pt_2 dai contratti di fornitura, alla clausola di cui all'art. 5.
Sostiene che i pagamenti dovuti dagli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria trovano disciplina nel d.lgs. n. 192/2012, secondo cui il termine per l'adempimento è di sessanta giorni decorrenti dalla fattura o richiesta di pagamento. L aveva provveduto Parte_1 tempestivamente ad adempiere tutti i debiti nei confronti dei fornitori, come provato dalla documentazione prodotta in prime cure (mandati di pagamento, prospetti riepilogativi e registrazioni pagina 4 di 9 contabili); erano stati piuttosto i fornitori ad aver versato in ritardo dette somme alla banca, circostanza anch'essa attestata dagli atti depositati in primo grado.
Con il secondo motivo di appello critica la decisione assunta dal Tribunale per aver aderito alle risultanze della CTU, affetta da errori.
Ritiene, innanzitutto, che il consulente d'ufficio abbia erroneamente individuato la data di emissione delle fatture quale dies a quo del termine per il pagamento delle singole obbligazioni, laddove, invece, le clausole contrattuali prevedono che il termine di sessanta giorni per l'adempimento debba essere computato a partire dalla data di ricevimento delle fatture da parte di Pt_2
Ciò posto, evidenzia come dall'allegato n. 8 alla relazione peritale emerga che tutte le 256 fatture sono state saldate tempestivamente, eccetto una, pagata con un solo giorno di ritardo.
Aggiunge che detto allegato 8, sul quale la CTU ha fondato i propri conteggi, è affetto da errori di calcolo e presenta discrepanze rispetto ai risultati dell'allegato 9.
Afferma che le date di incasso delle somme in favore di utilizzate dalla consulente quale CP_1 dies ad quem per il calcolo degli interessi moratori, non risultano provate da alcun atto di causa.
Infine, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle doglianze formulate, l'appellante reitera la richiesta di rinnovazione della CTU, viziata da plurimi errori. si è costituita in giudizio, istando per l'inammissibilità, improcedibilità o comunque Controparte_1 il rigetto dell'appello.
In primo luogo, eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché per violazione del principio di autosufficienza dell'appello.
Lamenta inoltre l'inammissibilità del primo motivo, sul rilievo che l' abbia introdotto Pt_2 deduzioni nuove, mai avanzate in primo grado, volte a dimostrare la tempestività dell'adempimento e l'estinzione del credito azionato: segnatamente, che i contratti di fornitura vietavano la cessione del credito e che aveva pagato per tempo i fornitori, dovendosi imputare a questi ultimi il ritardo nel Pt_2 trasferimento delle somme alla banca. Aggiunge che, in ogni caso, non risulta agli atti alcun contratto contenente una clausola di esclusione della cessione;
inoltre, non ha fornito alcuna prova in Pt_2 ordine alla data e dunque alla tempestività di detti adempimenti. Obietta, peraltro, che la sentenza di prime cure ha accertato la tardività del pagamento dei corrispettivi originari e che il relativo capo non è stato oggetto di impugnazione, sicché la questione non è più controvertibile.
Contesta quindi l'infondatezza dell'appello, tanto in punto inopponibilità della cessione all' Pt_2 quanto in merito alle contestazioni circa l'esistenza e la quantificazione del credito vantato.
Eccepisce l'inammissibilità e infondatezza delle richieste in punto spese di lite, rilevando come l'appellante non abbia formulato alcun motivo di appello in merito. pagina 5 di 9 Ciò premesso, deve ritenersi fondato il primo motivo di impugnazione.
E' opportuno premettere che è pacifico tra le parti che le cessioni dei crediti intervenute tra le case farmaceutiche e la soc. appellata non siano intervenute nell'ambito di una procedura di cartolarizzazione e che quindi non sia applicabile la relativa disciplina.
Ribadito che non sia applicabile all' appellante nemmeno la disciplina di cui all'art. 9 l. Pt_1
2248/1865, all. E), che riguarda solo nei confronti delle Amministrazioni statali (Cass.ord. n.
29420/23), nel caso in esame è comunque operativo l' art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, vigente all'epoca di notifica delle cessioni, invocato dalla soc. appellante, a norma del quale, in caso di
“modifica di contratti durante il periodo di efficacia “, “Si applicano le disposizioni di cui alla legge
21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Che tale norma sia applicabile solo ai contratti di durata si ricava dal titolo della norma ed è del resto coerente con la ratio della stessa, che è quella di garantire la Pubblica Amministrazione circa l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata (vd. Cass. n.
24758/21: “Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica.”).
Che i contratti che costituivano il titolo dei crediti delle case farmaceutiche fornitrici dell' Pt_1 appellante fossero contratti di durata è stata affermato dall' stessa fin dall'opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo (“E le opposizioni alle cessioni effettuate dall'Amministrazione inerenti i rapporti sottesi all'emissione delle fatture di cui al presente ricorso hanno ad oggetto contratti di durata in essere con fornitori dell' ) . Pt_2
Tale affermazione trova riscontro nell'esame contratti intercorsi con l'Azienda appellata e le cause farmaceutiche (contratto con la doc. F4- fornitura di vaccini per la durata di un anno con Parte_3 pagina 6 di 9 prezzi prestabiliti per ciascun vaccino;
doc. F 5 fornitura di farmaci per la durata di due anni con prezzi prestabiliti per singoli farmaci;
doc. F5 contratto con la per la fornitura di farmaci per la Parte_4 durata di un anno e 8 mesi con prezzi prestabiliti;
doc. F6 contratto con la MSD Italia per la fornitura di farmaci per la durata di 36 mesi con successivo contratto ponte per la durata di un ulteriore anno;
contratto derivato della durata di 36 mesi per l'acquisto di vaccini;
F 10 contratto per la fornitura di farmaci da parte della soc. della durata di 2 anni;
altro contratto con la soc. Roche della durata Pt_5 di 36 mesi: doc. F 8 contratti con la della durata di 36 mesi e di due anni;
doc. F 3 contratto CP_2 con Elekta per servizi di manutenzione della durata di 4 anni;
doc. F9 rinnovo contratto con la soc
Mylan per la durata di 2 anni;
doc. F 2 contratto di fornitura di sistemi diagnostici della durata di due anni, rinnovato ). CP Deve ritenersi che a fronte di tale deduzione dell' la soc. costituendosi in giudizio abbia Pt_1 contestato tale circostanza con difese che non hanno centrato il nucleo della tesi della controparte. La soc. appellata ha infatti dedotto che i contratti intercorsi tra le case farmaceutiche cedenti e l'azienda erano scaduti in quanto erano state consegnati i singoli quantitativi di farmaci volta volta richiesti ed era stata emessa la relativa fattura, onorata, sia pure ritardo, dall'azienda sanitaria (“Nella specie, il rapporto contrattuale originario deve considerarsi esaurito, essendo state le forniture correttamente effettuate e, infatti, successivamente alla fornitura, emessa la singola fattura a questa relativa, alla scadenza del dovuto pagamento, l'Amministrazione debitrice (con probabile danno erariale) ha mancato di saldare tempestivamente il proprio debito. In specie: non si è in fase di soluzione rateale di pagamenti per stati di avanzamento lavoro, ma è in questione il pagamento di singole forniture di farmaci, materiali sanitari e/o diagnostici, prodotti tutti inerenti le attività statutarie di con Pt_2
l'acquisto dei quali cessa il servizio delle fornitrici a stessa. Il contratto ne rinnova impegno alla Pt_2 fornitura e fissazione del prezzo del prodotti/servizi che l'opponente di volta in volta richiede”).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla società appellata, il contenuto dei contratti richiamati consente di ritenere sussistente la stipula di contratti di somministrazione, con prezzi predeterminati per tutta la durata del contratto, i quali non venivano modificati in relazione alle singole consegne, sicché il fatto che in occasione dei singoli ordini adempiuti fossero emesse fatture per il pagamento di quella specifica fornitura non modifica la natura del contratto, che rimane un contratto di durata stante l'impegno per le case farmaceutiche di fornire beni specificati per un determinato periodo, fermo il prezzo stabilito anticipatamente per i medesimi beni, con obbligo per l'azienda di pagare volta volta i prodotti consegnati, con caratteristiche e prezzi predeterminati per il periodo concordato.
pagina 7 di 9 Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi provata la circostanza che le cessioni dei crediti da parte delle case farmaceutiche abbiano riguardato crediti sorti in virtù di contratti di durata, per i quali è operativa la disciplina del richiamato articolo 106 del D.Lvo n. 50/2016.
E' documentato il rifiuto dell'azienda sanitaria a consentire tali cessioni (doc. 1-10).
Né tale rifiuto doveva essere giustificato, attese le finalità di natura pubblicistica della prescrizione, volta a garantire il corretto adempimento del contratto intercorso con la pubblica amministrazione per tutta la sua durata.
Infine deve ritenersi infondata la tesi difensiva della società appellata secondo cui i rifiuti espressi dall' non avrebbero alcun effetto in quanto gli stessi avrebbero riguardato la cessione dei Pt_1 crediti riguardanti il corrispettivo delle forniture e non la specifica voce di interessi;
la natura accessoria di tale ultima voce di credito consente di ritenere il rifiuto riferibile all'intero credito nascente dai contratti fonti delle medesime obbligazioni (sia quella di pagamento del corrispettivo sia quella di pagamento degli interessi in caso di tardato adempimento).
Conseguentemente deve concludersi che le cessioni dei crediti pretesi in sede monitoria dalla soc. CP
non siano opponibili all' sicché la stessa legittimamente ne ha rifiutato il pagamento. Il Pt_1 decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato.
Le spese di lite di entrambi gradi di giudizio seguono la soccombenza sono poste a carico della nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri medi contenuti nel CP_1
Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione del giudizio di appello che si è limitata al deposito delle note d'udienza. Conseguentemente anche la sese di CTU vengono poste definitivamente a carico della soc. appellata.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza parziale n. 655/2022 e la sentenza definitiva n.
[...]
922/2024 del Tribunale di Trento,
1)in riforma delle sentenze n. 655/22 e 922/24 del tribunale di Trento, revoca il decreto ingiuntivo n.
657/20 del 5.8.20;
2) condanna la al rimborso in favore dell' delle CP_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al giudizio svoltosi dinanzi al tribunale, in €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, €
4.253,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo
C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, e quanto al presente giudizio di appello in €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € pagina 8 di 9 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo
C.N.A.P. nelle misure di legge ed euro 1.165,50 per esborsi
Così deciso in Trento, 25.11.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa R. Fermanelli Dott.ssa L.Guzzo
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 215/2024
tra
Parte_1
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Marco Pisoni e Angela Colpi del foro di Pt_1
- appellante - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Paletta e Alessandro Paletta del foro di Roma
- appellata -
Oggetto: cessione dei crediti
In punto: riforma della sentenza n. 922/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 25.11.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
“nel merito: riformare la sentenza parziale n. 655/2022 pubblicata il 14.11.2022 e la sentenza definitiva n. 922/2024 pubblicata il 10.10.2024 emesse dal Tribunale di Trento, nella persona del
Giudice Dott.ssa Giuliana Segna, ciò in ragione di tutte le argomentazioni esposte nel ricorso in appello formulato dall' nel merito e in via principale: dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto Pt_2
pagina 1 di 9 ingiuntivo n. 657/2020 di data 05.08.2020 emesso dal Tribunale di Trento, notificato all' il Pt_2 giorno 19.08.2020 e, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione, revocarlo, essendo le richieste di pagamento della in tutta evidenza erronee ed infondate in CP_1 fatto e in diritto, anche per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.. In ogni caso in riforma delle impugnate sentenze e per le motivazioni tutte di cui all'appello proposto dall' Pt_2 dichiarare che nulla è dovuto da quest'ultima a;
in via istruttoria: nella denegata ipotesi di CP_1 non accoglimento dell'appello di disporsi il rinnovo della CTU per le motivazioni tutte e Pt_2 secondo le indicazioni esposte nell'appello proposto dall'Amministrazione; in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 12,5% ex art. 15 T.F., ulteriori, necessarie ed occorrende. Riservato ogni eventuale ulteriore incombente.”
PARTE APPELLATA:
“l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, voglia rigettare l'appello proposto da e così: Parte_1 in via preliminare: dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità del gravame per i motivi esposti nelle difese dell'appellata ; così provvedersi con declaratoria di inammissibilità CP_1
e/o tardività di domande quandanche nuove presentate con l'appello notificato;
in ogni caso e sempre in via preliminare, dichiarare infondato ogni motivo di appello espresso con l'impugnazione di causa e all'effetto rigettare nel merito tutte le domande proposte dalla
[...]
. Parte_1
Con condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite anche del grado d'appello.”.
FATTO E DIRITTO
La otteneva dal Tribunale di Trento decreto ingiuntivo n.657/20 con il quale veniva Controparte_1 ingiunto alla (di seguito Parte_1 anche semplicemente il pagamento di € 230.181,21 a titolo di interessi di mora per ritardo nel Pt_2 pagamento di crediti, oltre accessori.
La allegava di essere cessionaria di una serie di crediti vantati da molteplici case CP_1 farmaceutiche nei confronti dell' per il pagamento del corrispettivo di forniture dalle stesse Pt_2 eseguite a favore dell'azienda sanitaria. A fronte del mancato pagamento delle somme dovute entro i termini, la aveva emesso plurime fatture per la corresponsione degli interessi di mora maturati su CP_1 detti crediti, rimaste tuttavia insolute.
Avverso detto decreto proponeva opposizione l' Parte_1
, con atto di citazione dd. 25.9.2020.
[...]
pagina 2 di 9 Contestava l'esigibilità del credito azionato da sul rilievo che le cessioni dei crediti a suo CP_1 favore non potessero dirsi efficaci, poiché l' aveva opposto ad esse il proprio rifiuto ai Parte_1 sensi dell'art. 9 della l. 2248/1865, all. E), richiamato dall'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l'adesione della pubblica amministrazione costituisce condizione di efficacia del negozio di cessione.
Affermava che il termine per l'adempimento dei crediti pecuniari era stato individuato in modo errato e che gli interessi moratori non erano stati calcolati correttamente. Precisava inoltre che l' Pt_2 aveva provveduto a pagare tempestivamente ai fornitori le fatture emesse, non essendo tenuta ad alcuna prestazione nei confronti della banca.
Pertanto, domandava la revoca del decreto ingiuntivo.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo.
Con sentenza non definitiva n. 655/2022, pubblicata in data 14.11.2022, il Tribunale di Trento rigettava l'eccezione di inesigibilità del credito per mancata accettazione della cessione, sollevata dall'attrice opponente.
Osservava che la disposizione richiamata dall' di cui all'art. 9, l. 2248/1865, che deroga alla Pt_2 disciplina generale della cessione dei crediti, opera solo con riferimento ai contratti di durata ancora in corso di esecuzione, mentre non può trovare applicazione quando il rapporto è esaurito, come nel caso concreto. Escludeva pertanto l'operatività della norma nel caso in esame, giacché le forniture erano tutte state pacificamente eseguite e il credito azionato riguardava i soli interessi moratori sul corrispettivo dovuto.
Aggiungeva poi che i crediti oggetto di causa erano stati trasferiti alla banca nell'ambito di una procedura di cartolarizzazione, sicché la fattispecie era regolata dalla l. 130/1999, che prevedeva una disciplina speciale e semplificata, che escludeva ulteriori adempimenti o autorizzazioni della Pubblica
Amministrazione per l'efficacia della cessione.
Rimetteva quindi la causa in istruttoria e disponeva l'assunzione di una CTU per la determinazione degli interessi dovuti.
Con sentenza definitiva n. 922/2024, pubblicata in data 10.10.2024, il Tribunale di Trento rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 657/2020 e condannava l'
[...]
a rimborsare a le spese di lite ed a Parte_1 Controparte_1 sostenere le spese di CTU.
Richiamava la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, secondo cui gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla pagina 3 di 9 scadenza del termine per il pagamento, il quale non può superare trenta giorni – o sessanta giorni, se espressamente pattuito - decorrenti alternativamente dalla data di ricevimento della fattura o, se quest'ultima è incerta o anteriore, dalla data di esecuzione della prestazione. Rilevava che, nel caso di specie, le parti avevano pattuito un termine di sessanta giorni e che, a fronte della mancanza di prova in ordine alla data di ricezione delle fatture, doveva trovare applicazione il criterio della data di esecuzione della prestazione, di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 231/2002.
Osservava, peraltro, che la banca opposta aveva richiesto gli interessi facendo decorrere il termine di sessanta giorni dalla data di emissione delle singole fatture, più favorevole per la debitrice.
Ciò posto, faceva proprie le conclusioni della CTU, che aveva valutato corretto il calcolo degli interessi richiesti dalla convenuta.
Per tali ragioni, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo impugnato.
Per la riforma di tale sentenza, nonché della sentenza parziale n. 655/2022, propone appello l' , con atto dd. Parte_1
7.11.2024.
In via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell' posto che l' Pt_2 [...]
si è opposta alla cessione dei crediti in favore di ed ha quindi correttamente Parte_1 CP_1 provveduto a pagare i propri fornitori, piuttosto che la banca.
Con la prima doglianza censura la sentenza parziale n. 655/2022 per aver ritenuto efficace la cessione dei crediti a favore di sul rilievo che le cessioni si inserissero in una procedura di CP_1 cartolarizzazione, circostanza invece non corrispondente al vero.
Obietta l'appellante che i contratti di fornitura non avevano affatto avuto integrale esecuzione al momento della cessione, essendo alcuni di essi ancora oggi operativi, e che la controparte non aveva mai allegato, né tantomeno provato, che la cessione fosse avvenuta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione.
Afferma, al contrario, che le cessioni sono intervenute in costanza di rapporto, sicché l' aveva Pt_2 pieno potere di rifiutarle, ai sensi degli artt. 9, l. 2248/1865, all. E), e 106, comma 13, d.lgs. 50/2016.
Precisa che la cessione a terzi, salvo autorizzazione scritta dell' era espressamente vietata anche Pt_2 dai contratti di fornitura, alla clausola di cui all'art. 5.
Sostiene che i pagamenti dovuti dagli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria trovano disciplina nel d.lgs. n. 192/2012, secondo cui il termine per l'adempimento è di sessanta giorni decorrenti dalla fattura o richiesta di pagamento. L aveva provveduto Parte_1 tempestivamente ad adempiere tutti i debiti nei confronti dei fornitori, come provato dalla documentazione prodotta in prime cure (mandati di pagamento, prospetti riepilogativi e registrazioni pagina 4 di 9 contabili); erano stati piuttosto i fornitori ad aver versato in ritardo dette somme alla banca, circostanza anch'essa attestata dagli atti depositati in primo grado.
Con il secondo motivo di appello critica la decisione assunta dal Tribunale per aver aderito alle risultanze della CTU, affetta da errori.
Ritiene, innanzitutto, che il consulente d'ufficio abbia erroneamente individuato la data di emissione delle fatture quale dies a quo del termine per il pagamento delle singole obbligazioni, laddove, invece, le clausole contrattuali prevedono che il termine di sessanta giorni per l'adempimento debba essere computato a partire dalla data di ricevimento delle fatture da parte di Pt_2
Ciò posto, evidenzia come dall'allegato n. 8 alla relazione peritale emerga che tutte le 256 fatture sono state saldate tempestivamente, eccetto una, pagata con un solo giorno di ritardo.
Aggiunge che detto allegato 8, sul quale la CTU ha fondato i propri conteggi, è affetto da errori di calcolo e presenta discrepanze rispetto ai risultati dell'allegato 9.
Afferma che le date di incasso delle somme in favore di utilizzate dalla consulente quale CP_1 dies ad quem per il calcolo degli interessi moratori, non risultano provate da alcun atto di causa.
Infine, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle doglianze formulate, l'appellante reitera la richiesta di rinnovazione della CTU, viziata da plurimi errori. si è costituita in giudizio, istando per l'inammissibilità, improcedibilità o comunque Controparte_1 il rigetto dell'appello.
In primo luogo, eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché per violazione del principio di autosufficienza dell'appello.
Lamenta inoltre l'inammissibilità del primo motivo, sul rilievo che l' abbia introdotto Pt_2 deduzioni nuove, mai avanzate in primo grado, volte a dimostrare la tempestività dell'adempimento e l'estinzione del credito azionato: segnatamente, che i contratti di fornitura vietavano la cessione del credito e che aveva pagato per tempo i fornitori, dovendosi imputare a questi ultimi il ritardo nel Pt_2 trasferimento delle somme alla banca. Aggiunge che, in ogni caso, non risulta agli atti alcun contratto contenente una clausola di esclusione della cessione;
inoltre, non ha fornito alcuna prova in Pt_2 ordine alla data e dunque alla tempestività di detti adempimenti. Obietta, peraltro, che la sentenza di prime cure ha accertato la tardività del pagamento dei corrispettivi originari e che il relativo capo non è stato oggetto di impugnazione, sicché la questione non è più controvertibile.
Contesta quindi l'infondatezza dell'appello, tanto in punto inopponibilità della cessione all' Pt_2 quanto in merito alle contestazioni circa l'esistenza e la quantificazione del credito vantato.
Eccepisce l'inammissibilità e infondatezza delle richieste in punto spese di lite, rilevando come l'appellante non abbia formulato alcun motivo di appello in merito. pagina 5 di 9 Ciò premesso, deve ritenersi fondato il primo motivo di impugnazione.
E' opportuno premettere che è pacifico tra le parti che le cessioni dei crediti intervenute tra le case farmaceutiche e la soc. appellata non siano intervenute nell'ambito di una procedura di cartolarizzazione e che quindi non sia applicabile la relativa disciplina.
Ribadito che non sia applicabile all' appellante nemmeno la disciplina di cui all'art. 9 l. Pt_1
2248/1865, all. E), che riguarda solo nei confronti delle Amministrazioni statali (Cass.ord. n.
29420/23), nel caso in esame è comunque operativo l' art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, vigente all'epoca di notifica delle cessioni, invocato dalla soc. appellante, a norma del quale, in caso di
“modifica di contratti durante il periodo di efficacia “, “Si applicano le disposizioni di cui alla legge
21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Che tale norma sia applicabile solo ai contratti di durata si ricava dal titolo della norma ed è del resto coerente con la ratio della stessa, che è quella di garantire la Pubblica Amministrazione circa l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata (vd. Cass. n.
24758/21: “Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica.”).
Che i contratti che costituivano il titolo dei crediti delle case farmaceutiche fornitrici dell' Pt_1 appellante fossero contratti di durata è stata affermato dall' stessa fin dall'opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo (“E le opposizioni alle cessioni effettuate dall'Amministrazione inerenti i rapporti sottesi all'emissione delle fatture di cui al presente ricorso hanno ad oggetto contratti di durata in essere con fornitori dell' ) . Pt_2
Tale affermazione trova riscontro nell'esame contratti intercorsi con l'Azienda appellata e le cause farmaceutiche (contratto con la doc. F4- fornitura di vaccini per la durata di un anno con Parte_3 pagina 6 di 9 prezzi prestabiliti per ciascun vaccino;
doc. F 5 fornitura di farmaci per la durata di due anni con prezzi prestabiliti per singoli farmaci;
doc. F5 contratto con la per la fornitura di farmaci per la Parte_4 durata di un anno e 8 mesi con prezzi prestabiliti;
doc. F6 contratto con la MSD Italia per la fornitura di farmaci per la durata di 36 mesi con successivo contratto ponte per la durata di un ulteriore anno;
contratto derivato della durata di 36 mesi per l'acquisto di vaccini;
F 10 contratto per la fornitura di farmaci da parte della soc. della durata di 2 anni;
altro contratto con la soc. Roche della durata Pt_5 di 36 mesi: doc. F 8 contratti con la della durata di 36 mesi e di due anni;
doc. F 3 contratto CP_2 con Elekta per servizi di manutenzione della durata di 4 anni;
doc. F9 rinnovo contratto con la soc
Mylan per la durata di 2 anni;
doc. F 2 contratto di fornitura di sistemi diagnostici della durata di due anni, rinnovato ). CP Deve ritenersi che a fronte di tale deduzione dell' la soc. costituendosi in giudizio abbia Pt_1 contestato tale circostanza con difese che non hanno centrato il nucleo della tesi della controparte. La soc. appellata ha infatti dedotto che i contratti intercorsi tra le case farmaceutiche cedenti e l'azienda erano scaduti in quanto erano state consegnati i singoli quantitativi di farmaci volta volta richiesti ed era stata emessa la relativa fattura, onorata, sia pure ritardo, dall'azienda sanitaria (“Nella specie, il rapporto contrattuale originario deve considerarsi esaurito, essendo state le forniture correttamente effettuate e, infatti, successivamente alla fornitura, emessa la singola fattura a questa relativa, alla scadenza del dovuto pagamento, l'Amministrazione debitrice (con probabile danno erariale) ha mancato di saldare tempestivamente il proprio debito. In specie: non si è in fase di soluzione rateale di pagamenti per stati di avanzamento lavoro, ma è in questione il pagamento di singole forniture di farmaci, materiali sanitari e/o diagnostici, prodotti tutti inerenti le attività statutarie di con Pt_2
l'acquisto dei quali cessa il servizio delle fornitrici a stessa. Il contratto ne rinnova impegno alla Pt_2 fornitura e fissazione del prezzo del prodotti/servizi che l'opponente di volta in volta richiede”).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla società appellata, il contenuto dei contratti richiamati consente di ritenere sussistente la stipula di contratti di somministrazione, con prezzi predeterminati per tutta la durata del contratto, i quali non venivano modificati in relazione alle singole consegne, sicché il fatto che in occasione dei singoli ordini adempiuti fossero emesse fatture per il pagamento di quella specifica fornitura non modifica la natura del contratto, che rimane un contratto di durata stante l'impegno per le case farmaceutiche di fornire beni specificati per un determinato periodo, fermo il prezzo stabilito anticipatamente per i medesimi beni, con obbligo per l'azienda di pagare volta volta i prodotti consegnati, con caratteristiche e prezzi predeterminati per il periodo concordato.
pagina 7 di 9 Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi provata la circostanza che le cessioni dei crediti da parte delle case farmaceutiche abbiano riguardato crediti sorti in virtù di contratti di durata, per i quali è operativa la disciplina del richiamato articolo 106 del D.Lvo n. 50/2016.
E' documentato il rifiuto dell'azienda sanitaria a consentire tali cessioni (doc. 1-10).
Né tale rifiuto doveva essere giustificato, attese le finalità di natura pubblicistica della prescrizione, volta a garantire il corretto adempimento del contratto intercorso con la pubblica amministrazione per tutta la sua durata.
Infine deve ritenersi infondata la tesi difensiva della società appellata secondo cui i rifiuti espressi dall' non avrebbero alcun effetto in quanto gli stessi avrebbero riguardato la cessione dei Pt_1 crediti riguardanti il corrispettivo delle forniture e non la specifica voce di interessi;
la natura accessoria di tale ultima voce di credito consente di ritenere il rifiuto riferibile all'intero credito nascente dai contratti fonti delle medesime obbligazioni (sia quella di pagamento del corrispettivo sia quella di pagamento degli interessi in caso di tardato adempimento).
Conseguentemente deve concludersi che le cessioni dei crediti pretesi in sede monitoria dalla soc. CP
non siano opponibili all' sicché la stessa legittimamente ne ha rifiutato il pagamento. Il Pt_1 decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato.
Le spese di lite di entrambi gradi di giudizio seguono la soccombenza sono poste a carico della nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri medi contenuti nel CP_1
Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione del giudizio di appello che si è limitata al deposito delle note d'udienza. Conseguentemente anche la sese di CTU vengono poste definitivamente a carico della soc. appellata.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza parziale n. 655/2022 e la sentenza definitiva n.
[...]
922/2024 del Tribunale di Trento,
1)in riforma delle sentenze n. 655/22 e 922/24 del tribunale di Trento, revoca il decreto ingiuntivo n.
657/20 del 5.8.20;
2) condanna la al rimborso in favore dell' delle CP_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al giudizio svoltosi dinanzi al tribunale, in €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, €
4.253,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo
C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, e quanto al presente giudizio di appello in €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € pagina 8 di 9 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo
C.N.A.P. nelle misure di legge ed euro 1.165,50 per esborsi
Così deciso in Trento, 25.11.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa R. Fermanelli Dott.ssa L.Guzzo
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