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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 21/01/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 469/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6791/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002140089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002140089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200013981657000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007697510000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3046/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha dito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità delle seguenti cartelle di pagamento:
n. 03420249007697510000, per tassa automobilistica, anno 2016, del valore di € 243,67;
n. 03420220002140089000, per tassa automobilistica, anno 2017-2018, del valore di € 432,66;
n. 03420200013981657000, per tassa automobilistica, anno 2015, del valore di € 227,75;
tutte notificate in data 2 ottobre 2024.
A sostegno della propria pretesa eccepisce la prescrizione del credito tributario.
Nonostante la ritualità della notifica avvenuta a mezzo pec in data 22.10.2024, sia Agenzia delle Entrate che la Regione non si sono costituite.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Oggetto delle cartelle impugnate è la tassa auto relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sicché il termine prescrizionale, a cagione dell'art. 5 della Legge 53/1983, era abbondantemente decorso, alla data della notifica delle cartelle impugnate ( 2 ottobre 20243).
Detta disposizione, infatti, statuisce che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Ebbene, le parti resistenti, a fronte dell'esplicita eccezione di prescrizione opposta dalla ricorrente, non hanno fornito alcuna prova in ordine alla interruzione del termine.
Poiché i primi atti interruttivi dei crediti tributari impugnati, allegati al giudizio, sono le cartelle impugate notificate il 2 ottobre 2024, deve essere dichiarato il decorso del termine trirennale di prescrizione. Si condannano i resistenti, in parti uguali, alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in € 233,00, con distrazione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le cartelle di pagamento impugnate. Condanna i resistenti, in parti uguali, alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in € 233,00, con distrazione al difensore antistatario.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6791/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002140089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002140089000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200013981657000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007697510000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3046/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha dito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità delle seguenti cartelle di pagamento:
n. 03420249007697510000, per tassa automobilistica, anno 2016, del valore di € 243,67;
n. 03420220002140089000, per tassa automobilistica, anno 2017-2018, del valore di € 432,66;
n. 03420200013981657000, per tassa automobilistica, anno 2015, del valore di € 227,75;
tutte notificate in data 2 ottobre 2024.
A sostegno della propria pretesa eccepisce la prescrizione del credito tributario.
Nonostante la ritualità della notifica avvenuta a mezzo pec in data 22.10.2024, sia Agenzia delle Entrate che la Regione non si sono costituite.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Oggetto delle cartelle impugnate è la tassa auto relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sicché il termine prescrizionale, a cagione dell'art. 5 della Legge 53/1983, era abbondantemente decorso, alla data della notifica delle cartelle impugnate ( 2 ottobre 20243).
Detta disposizione, infatti, statuisce che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Ebbene, le parti resistenti, a fronte dell'esplicita eccezione di prescrizione opposta dalla ricorrente, non hanno fornito alcuna prova in ordine alla interruzione del termine.
Poiché i primi atti interruttivi dei crediti tributari impugnati, allegati al giudizio, sono le cartelle impugate notificate il 2 ottobre 2024, deve essere dichiarato il decorso del termine trirennale di prescrizione. Si condannano i resistenti, in parti uguali, alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in € 233,00, con distrazione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le cartelle di pagamento impugnate. Condanna i resistenti, in parti uguali, alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in € 233,00, con distrazione al difensore antistatario.