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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5121 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7891/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Perilli Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 4.11.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 7891/2025, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI 060IM9N; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Laura RAMPIONESI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 2.4.2024, cittadino albanese nato il [...], ha presentato in via amministrativa Parte_1 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento emesso in data 5.2.2025 (e notificato all'istante in data 10.6.2025). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante reso il 6.9.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbero i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 10.7.2025 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: estratto conto previdenziale aggiornato al 12.6.2025; denuncia CP_2 di rapporto di lavoro domestico instaurato, a tempo indeterminato, con a decorrere dal Persona_1
1.11.2020 con relativo contratto di assunzione;
certificazioni linguistiche per il livello A2; certificazione
Pag. 1 di 5 attestante il conseguimento della licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione in data 24.6.2023 con la votazione di 9/10; patente di guida di categoria B;
attestazione di svolgimento di attività di volontariato presso la Fondazione ANFASS da gennaio 2024 a marzo 2024; CP_3 certificazioni uniche 2025 relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con Persona_2 dal 9.5.2024 al 31.7.2024 e con la Pizza Express s.n.c. dal 18.7.2024; Controparte_4 comunicazione relativa all'assunzione da parte di tale ultima società con contratto a tempo Pt_2 parziale e determinato in scadenza al 17.7.2025; alcuni prospetti paga).
Sulla scorta di quanto sopra, la procuratrice del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese, da liquidarsi in favore della difensora dichiaratasi antistataria.
3. Il – pur avendo ricevuto valida notifica del ricorso in data 27.8.2025 – non si è Controparte_1 costituito in giudizio e deve essere, pertanto, dichiarato contumace.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 31.10.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in data 30.10.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto il contratto a tempo parziale e determinato stipulato con per il periodo 12.9.2025-30.9.2025 e la relativa proroga sino al Persona_2
31.10.2025 (entrambi i documenti, tuttavia, non risultano sottoscritti né dal lavoratore né dal datore di lavoro), la busta paga di settembre 2025 emessa da e la comunicazione relativa Persona_2 Pt_2 all'assunzione da parte di quest'ultimo, nonché i prospetti paga da giugno 2025 a settembre 2025 relativi al contratto stipulato con la Pizza Express s.n.c. di NG AL & Co. e la comunicazione di proroga di tale rapporto sino al 31.12.2025. Pt_2
5. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Ritenuto in diritto
1. La domanda di protezione speciale formulata da è fondata e merita, pertanto, di essere Parte_1 accolta.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della
Pag. 2 di 5 protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che ha manifestato la volontà di presentare domanda di protezione complementare già Parte_1 con messaggio di posta elettronica certificata del 7.10.2022 (cfr. doc. 12 del fascicolo di parte) per poi formalizzarla presso gli uffici della Questura di il 2.4.2024, deve qui trovare applicazione la CP_1 disciplina previgente.
2. Tanto premesso in ordine alla normativa applicabile, stima il Tribunale che il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente trovi fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, in ragione del positivo percorso di integrazione socio-lavorativa da lui avviato da tempo in Italia, come ampiamente documentato dalla sua difensora.
Al riguardo, si ricorda che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Ebbene, sotto il profilo lavorativo, – dopo essere stato assunto per brevi periodi nel settore Parte_1 agricolo – già in data 1.11.2020 ha stipulato un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato con
, presso la quale ha prestato attività come collaboratore familiare sino al 4.5.2024. In séguito, Persona_1 trasferitosi a Bressanone/Brixen (BZ), egli è stato assunto come operaio comune da in forza di Persona_2 contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 9.5.2024-31.7.2024 e poi ancóra per il periodo 12.9.2025-31.10.2025 (con riferimento a tale secondo contratto ha prodotto in atti documentazione Pt_1
Pag. 3 di 5 negoziale non sottoscritta, comprovando comunque l'effettività del rapporto attraverso il deposito della busta paga del mese di settembre 2025 e della comunicazione di assunzione). Nel frattempo, in Pt_2 data 18.7.2025 egli ha cominciato a lavorare part-time come cuoco-pizzaiolo anche per la Pizza Express s.n.c. di NG AL & Co., in forza di contratto a termine da ultimo prorogato sino al 31.12.2025.
Lo svolgimento di tali attività lavorative ha consentito all'istante di percepire retribuzioni via via crescenti nel corso del tempo e comunque sempre adeguate ad assicurargli un tenore di vita dignitoso in Italia (si noti che, stando all'estratto conto previdenziale e alle certificazioni uniche compiegate in atti, nel CP_2
2024 egli ha percepito redditi da lavoro per complessivi 20.400,00 euro;
si rammenta, in ogni caso, al riguardo che, secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»). ha, poi, svolto ulteriori attività indicative di un serio impegno di integrazione sociale nel Paese Parte_1 di accoglienza: ha frequentato corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana presso il CPIA di conseguendo il livello A2 (v. doc. 5 del fascicolo di parte); in data 24.6.2023 ha CP_1 conseguito la licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione con la votazione finale di 9/10 (v. sempre il doc. 5); ha conseguito la patente di guida per i veicoli di categoria B (doc. 6); dal gennaio 2024 al marzo 2024 ha prestato attività di volontariato presso il Polo di Ostiglia (MN) della Fondazione ANFASS Mantova ONLUS (doc .7).
Considerata tale documentata integrazione socio-lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
3. Parte resistente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali (art. 91, comma 1, c.p.c.), da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in quanto non si è svolta attività di assunzione di prove orali e le produzioni in corso di causa si sono risolte in un mero aggiornamento della documentazione già depositata unitamente al ricorso.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Esse devono essere distratte, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c. in favore della difensora del ricorrente, come da richiesta di quest'ultima, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1 C.F._2
III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173;
Pag. 4 di 5 dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visti gli artt. 91, comma 1, e 93, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Laura Controparte_1
Rampionesi del foro di dichiaratasi antistataria, spese che liquida in complessivi euro 2.906,00 CP_1 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luca Perilli
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