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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2024, n. 26888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26888 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LD RC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 settembre 2023 dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva condannato DI AR per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "City Games s.r.l.", fallita il 4 maggio 2017. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - in qualità di legale rappresentante - avrebbe distratto le attrezzature della Penale Sent. Sez. 5 Num. 26888 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 15/03/2024 società, dal «costo storico di euro 115.270,23», e avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217, 219 e 223 legge fa II. Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe basato la propria decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, in ordine alle quali non avrebbe effettuato neppure un adeguato vaglio di attendibilità, mentre avrebbe considerato superflue quelle rese dai testi della difesa e non avrebbe neppure preso in considerazione le dichiarazioni rese dal teste a carico LI NC. Sostiene che l'imputato, a partire dal 4 luglio 2011, data in cui aveva ceduto le quote societarie a ER AS e OL RD, sarebbe rimasto mero amministratore di diritto, lasciando al OL l'amministrazione di fatto della società. Il ricorrente, inoltre, sostiene che: i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato le sentenze di patteggiamento acquisite nel corso del giudizio;
i beni distratti, al momento del fallimento, nel 2017, non avrebbero potuto avere il valore contabile di euro 80.000,00. Sempre nell'ambito del primo motivo, il ricorrente contesta l'applicazione LLaggravante di cui all'art. 219 legge fall., sostenendo che, per giurisprudenza costante, tale circostanza potrebbe applicarsi solo nei casi di più fatti di «bancarotta di specie diversa» e, cioè, quando concorrono fatti di bancarotta fraudolenta e fatti di bancarotta semplice. Sostiene ancora il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero indicato quali sarebbero stati i beni oggetto della condotta distrattiva e che, in ogni caso, mancherebbe l'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217, 219 e 223 legge fa Il. Sostiene che: «nelle condotte ascritte all'imputato» sarebbe «del tutto assente l'elemento psicologico»; l'imputato sarebbe stato «un mero prestanome dal 4 luglio 2021 al fallimento della società, avvenuto il 4 maggio 2017»; il OL, in quanto amministratore di fatto, sarebbe «l'unico che» dovrebbe «rispondere dei fatti addebitati». 2 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Michele D'Adamo, per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Entrambi i motivi - che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto - sono inammissibili. Le censure mosse dal ricorrente, infatti, sono completamente versate in fatto e tese a ottenere una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello. Al riguardo, va ribadito che «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). Va, in ogni caso, rilevato che i giudici di merito hanno reso una coerente e ampia motivazione, valutando adeguatamente anche l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare. La Corte di appello ha specificamente riportato e analiticamente valutato anche le dichiarazioni rese dai testi DI EM, LLCO TR e LI NC, ritenendo che esse non fossero sufficienti a dimostrare che il ruolo di amministratore di fatto della società fosse stato tenuto da OL RD. Al riguardo, ha evidenziato che, dalle dichiarazioni rese dai testi in questione, non era emerso che il OL avesse svolto attività di gestione della società, che avesse tenuto i rapporti con gli istituti di credito e con i fornitori, che avesse assegnato compiti e direttive a tutto il personale dipendente. 3 Si tratta di una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottombrini, Rv. 268273), rispetto alla quale il ricorrente non ha evidenziato alcun travisamento di prova o determinante vizio logico, limitandosi a muovere generiche censure, fondate su frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). I giudici di merito, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, hanno indicato i beni oggetto della distrazione e hanno correttamente ritenuto che la prova della distrazione o LLoccultamento dei beni della società fallita potesse essere desunta dalla condotta LLamministratore, che aveva omesso di indicare al curatore l'esistenza, la destinazione e l'ubicazione dei beni aziendali (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, Rossi, Rv. 282643). Generiche e meramente assertive risultano le deduzioni del ricorrente relative alla mancanza di volontà LLimputato di occultare le scritture contabili e di distrarre beni del patrimonio della società. Manifestamente infondata è la censura relativa all'aggravante, atteso che «la circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma secondo n. 1, legge fall., non richiede la contestuale presenza di più fattispecie diverse descritte negli artt. 216 e 217 della medesima legge, ma la reiterazione della condotta, comunque sussumibile in entrambe o in ciascuna delle due ipotesi, sicché anche fatti dello stesso tipo e riferibili alla stessa ipotesi di bancarotta sono sufficienti alla sua integrazione» (Sez. 5, Sentenza n. 16566 del 12/01/2010, Calì, Rv. 246707). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi LLart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 15 marzo 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 settembre 2023 dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva condannato DI AR per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "City Games s.r.l.", fallita il 4 maggio 2017. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - in qualità di legale rappresentante - avrebbe distratto le attrezzature della Penale Sent. Sez. 5 Num. 26888 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 15/03/2024 società, dal «costo storico di euro 115.270,23», e avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217, 219 e 223 legge fa II. Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe basato la propria decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, in ordine alle quali non avrebbe effettuato neppure un adeguato vaglio di attendibilità, mentre avrebbe considerato superflue quelle rese dai testi della difesa e non avrebbe neppure preso in considerazione le dichiarazioni rese dal teste a carico LI NC. Sostiene che l'imputato, a partire dal 4 luglio 2011, data in cui aveva ceduto le quote societarie a ER AS e OL RD, sarebbe rimasto mero amministratore di diritto, lasciando al OL l'amministrazione di fatto della società. Il ricorrente, inoltre, sostiene che: i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato le sentenze di patteggiamento acquisite nel corso del giudizio;
i beni distratti, al momento del fallimento, nel 2017, non avrebbero potuto avere il valore contabile di euro 80.000,00. Sempre nell'ambito del primo motivo, il ricorrente contesta l'applicazione LLaggravante di cui all'art. 219 legge fall., sostenendo che, per giurisprudenza costante, tale circostanza potrebbe applicarsi solo nei casi di più fatti di «bancarotta di specie diversa» e, cioè, quando concorrono fatti di bancarotta fraudolenta e fatti di bancarotta semplice. Sostiene ancora il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero indicato quali sarebbero stati i beni oggetto della condotta distrattiva e che, in ogni caso, mancherebbe l'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217, 219 e 223 legge fa Il. Sostiene che: «nelle condotte ascritte all'imputato» sarebbe «del tutto assente l'elemento psicologico»; l'imputato sarebbe stato «un mero prestanome dal 4 luglio 2021 al fallimento della società, avvenuto il 4 maggio 2017»; il OL, in quanto amministratore di fatto, sarebbe «l'unico che» dovrebbe «rispondere dei fatti addebitati». 2 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Michele D'Adamo, per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Entrambi i motivi - che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto - sono inammissibili. Le censure mosse dal ricorrente, infatti, sono completamente versate in fatto e tese a ottenere una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello. Al riguardo, va ribadito che «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). Va, in ogni caso, rilevato che i giudici di merito hanno reso una coerente e ampia motivazione, valutando adeguatamente anche l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare. La Corte di appello ha specificamente riportato e analiticamente valutato anche le dichiarazioni rese dai testi DI EM, LLCO TR e LI NC, ritenendo che esse non fossero sufficienti a dimostrare che il ruolo di amministratore di fatto della società fosse stato tenuto da OL RD. Al riguardo, ha evidenziato che, dalle dichiarazioni rese dai testi in questione, non era emerso che il OL avesse svolto attività di gestione della società, che avesse tenuto i rapporti con gli istituti di credito e con i fornitori, che avesse assegnato compiti e direttive a tutto il personale dipendente. 3 Si tratta di una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottombrini, Rv. 268273), rispetto alla quale il ricorrente non ha evidenziato alcun travisamento di prova o determinante vizio logico, limitandosi a muovere generiche censure, fondate su frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). I giudici di merito, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, hanno indicato i beni oggetto della distrazione e hanno correttamente ritenuto che la prova della distrazione o LLoccultamento dei beni della società fallita potesse essere desunta dalla condotta LLamministratore, che aveva omesso di indicare al curatore l'esistenza, la destinazione e l'ubicazione dei beni aziendali (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, Rossi, Rv. 282643). Generiche e meramente assertive risultano le deduzioni del ricorrente relative alla mancanza di volontà LLimputato di occultare le scritture contabili e di distrarre beni del patrimonio della società. Manifestamente infondata è la censura relativa all'aggravante, atteso che «la circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma secondo n. 1, legge fall., non richiede la contestuale presenza di più fattispecie diverse descritte negli artt. 216 e 217 della medesima legge, ma la reiterazione della condotta, comunque sussumibile in entrambe o in ciascuna delle due ipotesi, sicché anche fatti dello stesso tipo e riferibili alla stessa ipotesi di bancarotta sono sufficienti alla sua integrazione» (Sez. 5, Sentenza n. 16566 del 12/01/2010, Calì, Rv. 246707). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi LLart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 15 marzo 2024.