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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10976/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.07.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10976/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...], C. F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Migliaccio, come da procura in C.F._1 atti.
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 11.09.2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore della pensione d'invalidità e della condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3 sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso.
Disposta la riunione del procedimento per accertamento tecnico preventivo recante n. RG.
15640/2023, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è ammissibile atteso che l'odierno opponente ha specificato le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente il ricorso è procedibile avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 12.08.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 18.07.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data 12.09.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo “nella permanente condizione di ridotta capacità di lavoro nella percentuale del 77% a decorrere dalla domanda amministrativa. Tale beneficio necessita di revisione a DICEMBRE 2025” nonché “persona portatrice di handicap”, superiore ai 2/3 SENZA connotazione di gravità, ai sensi del comma 1, Art.3 della Legge 104/92” (cfr. perizia Dott. Per_1
15.07.2024).
[...]
Le deduzioni, proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio, appaiono infondate ed inidonee ad inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
In particolare, si dà atto che il consulente ha richiamato espressamente a base del proprio giudizio la documentazione presentata nella precedente fase e le patologie in esse certificate, rapportando il relativo rilievo all'incidenza sulla capacità lavorativa dell'istante.
Sostanzialmente parte ricorrente non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico- scientifiche. Del resto il consulente con riguardo alla “valvulopatia aortica di grado severo” ha precisato che “In seguito a tale intervento ha sviluppato una endocardite su protesi biologica nonché un episodio di embolia dell'arteria omerale sinistra. Allo stato è in discreto compenso emodinamico, asintomatico per angor e/o dispnea per gli sforzi compiuti in ambiente di visita. A tale affezione sono ascrivibili i codici 6409 e 6442 con una percentuale d'invalidità complessiva del 55%.
Con riguardo poi all'obesità il ricorrente chiede di applicare il codice tabellare 7105 “Obesità…. Min
31%- max 40% sul presupposto che è alto 1.70 e pesa 106 kg. Orbene si fa rilevare che il codice tabellare richiamato fa riferimento all'obesità con complicanze artrosiche, per cui anche a voler considerare che il ricorrente è affetto da obesità con BMI superiore a 35 manca nella specie, alla luce della certificazione medica in atti e dell'esame obiettivo, l'accertamento di complicanze artrosiche.
Infine, con riguardo alla patologia psichica (sindrome depressiva endoreattiva grave e nevrosi ansiosa), dall'esame obiettivo risulta “Tono dell'umore in equilibrio” e manca certificazione medica probante che attesti la gravità della patologia, ossia che il ricorrente assuma farmaci o segua terapia presso struttura pubblica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione parte ricorrente non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att., né tale aggravamento è dato evincere dalla documentazione medica in atti.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il ricorrente risulta affetto da “esiti di sostituzione valvolare aortica e dell'aorta ascendente con bioprotesi in soggetto iperteso e con successiva endocardite su protesi valvolare,
BPCO, esiti di remota TURB per neoplasia transizionale papillare a basso potenziale di malignità della vescica, bronchite cronica, obesità” comportanti un'invalidità nella misura del 77% ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento della pensione d'invalidità e della condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU relative alla fase di Atp sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Aversa il 3.07.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.07.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10976/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...], C. F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Migliaccio, come da procura in C.F._1 atti.
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 11.09.2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore della pensione d'invalidità e della condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3 sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso.
Disposta la riunione del procedimento per accertamento tecnico preventivo recante n. RG.
15640/2023, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è ammissibile atteso che l'odierno opponente ha specificato le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente il ricorso è procedibile avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 12.08.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 18.07.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data 12.09.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo “nella permanente condizione di ridotta capacità di lavoro nella percentuale del 77% a decorrere dalla domanda amministrativa. Tale beneficio necessita di revisione a DICEMBRE 2025” nonché “persona portatrice di handicap”, superiore ai 2/3 SENZA connotazione di gravità, ai sensi del comma 1, Art.3 della Legge 104/92” (cfr. perizia Dott. Per_1
15.07.2024).
[...]
Le deduzioni, proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio, appaiono infondate ed inidonee ad inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
In particolare, si dà atto che il consulente ha richiamato espressamente a base del proprio giudizio la documentazione presentata nella precedente fase e le patologie in esse certificate, rapportando il relativo rilievo all'incidenza sulla capacità lavorativa dell'istante.
Sostanzialmente parte ricorrente non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico- scientifiche. Del resto il consulente con riguardo alla “valvulopatia aortica di grado severo” ha precisato che “In seguito a tale intervento ha sviluppato una endocardite su protesi biologica nonché un episodio di embolia dell'arteria omerale sinistra. Allo stato è in discreto compenso emodinamico, asintomatico per angor e/o dispnea per gli sforzi compiuti in ambiente di visita. A tale affezione sono ascrivibili i codici 6409 e 6442 con una percentuale d'invalidità complessiva del 55%.
Con riguardo poi all'obesità il ricorrente chiede di applicare il codice tabellare 7105 “Obesità…. Min
31%- max 40% sul presupposto che è alto 1.70 e pesa 106 kg. Orbene si fa rilevare che il codice tabellare richiamato fa riferimento all'obesità con complicanze artrosiche, per cui anche a voler considerare che il ricorrente è affetto da obesità con BMI superiore a 35 manca nella specie, alla luce della certificazione medica in atti e dell'esame obiettivo, l'accertamento di complicanze artrosiche.
Infine, con riguardo alla patologia psichica (sindrome depressiva endoreattiva grave e nevrosi ansiosa), dall'esame obiettivo risulta “Tono dell'umore in equilibrio” e manca certificazione medica probante che attesti la gravità della patologia, ossia che il ricorrente assuma farmaci o segua terapia presso struttura pubblica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione parte ricorrente non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att., né tale aggravamento è dato evincere dalla documentazione medica in atti.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il ricorrente risulta affetto da “esiti di sostituzione valvolare aortica e dell'aorta ascendente con bioprotesi in soggetto iperteso e con successiva endocardite su protesi valvolare,
BPCO, esiti di remota TURB per neoplasia transizionale papillare a basso potenziale di malignità della vescica, bronchite cronica, obesità” comportanti un'invalidità nella misura del 77% ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento della pensione d'invalidità e della condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU relative alla fase di Atp sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Aversa il 3.07.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano