Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 68 milioni annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5871 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.