Articolo 2 della Legge 12 dicembre 1990, n. 377
Articolo 1
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29 dicembre 1990
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 68 milioni annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5871 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1990