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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 514/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, RE
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 747/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - p.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli - Sede 80018 Mugnano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - p.iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8885/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 06/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3354 RI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6061/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 2 gennaio 2025, la SOGET S.P.A., Società di Gestione di
Entrate e Tributi, Concessionaria della riscossione per conto del Comune di Mugnano di Napoli impugnava la sentenza n. 8885/2024, resa dalla sezione 31 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, depositata il 06/06/2024, con la quale era stato accolto, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato dalla Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. 3354 del 11.09.2023, notificato in data 24.10.2023, emesso per il mancato pagamento della RI annualità 2018, per l'importo complessivo di
€ 2.638,00, detratto l'avvenuto versamento nella misura di € 1.614,38, a fronte di quello maggiore preteso come dovuto pari ad € 3.489,01.
La contribuente aveva eccepito l'illegittimità della richiesta per insussistenza del presupposto impositivo oggettivo, in quanto l'area, produttiva di rifiuti speciali, non era compresa tra quelle che il regolamento comunale assoggettava a AR, nonché l'invalidità dell'avviso perché notificato oltre il termine di decadenza e prescrizione di anni cinque previsto dalla legge.
La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo che nell'atto impugnato non vi fosse chiara ed esplicita menzione o traccia anche di tipo logico matematico o perfino aritmetico della riduzione di cui al comma 2 dell'art. 9 del Regolamento RI del Comune di Mugnano, applicata sul presupposto di una produzione promiscua di rifiuto urbano e speciale alle superfici tassate.
L'appellante insisteva sulla correttezza dell'avviso di accertamento ove il presupposto impositivo era chiaramente individuato nella produzione promiscua di rifiuto urbano e speciale, cui trovano applicazione le agevolazioni/riduzione previste dal Regolamento Comunale per il calcolo dei tributi approvato dal Comune di Mugnano di Napoli e di cui alla delibera di Consiglio n. 20/2020; chiedeva quindi il rigetto del ricorso di I grado, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
La società contribuente, in sede di controdeduzioni, chiedeva la conferma della pronuncia di primo grado, riproponendo i motivi rimasti assorbiti, vinte le spese;
depositava altresì memoria illustrativa.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve trovare accoglimento.
In punto di fatto va premesso che la società contribuente svolge l'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi delle tipologie ferrosi, non ferrosi, elettronici ed elettrici, in virtù degli appositi titoli autorizzativi, che, come evidenziato nella perizia giurata allegata alla Dichiarazione AR protocollata il
21.12.2017, si sviluppa su un'area lorda di 3565 mq., di cui 975 mq. destinati alla lavorazione. Incontestata la sussistenza del presupposto impositivo e l'avvenuto pagamento del tributo per l'area destinata ad uffici e servizi igienici pari a 205 mq., corrispondente all'utenza dichiarata n. 7, risulta contestata la sussistenza del presupposto impositivo per le utenze n. 5 e 6, destinate ad attività industriali, rispettivamente di mq 142 e 202, che secondo la società sarebbero esenti perché destinate alla produzione di rifiuti speciali autonomamente smaltiti, mentre, secondo l'ente impositore, sarebbero suscettibili di tassazione seppure nella misura ridotta del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento AR del Comune di Mugnano come attuato dalla delibera del Consiglio n. 20/2020.
In punto di diritto va ricordato che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (AR), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la AR è stata sostituita dalla IA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d. lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la IA 1, a sua volta, dalla IA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente); la IA 2 è stata sostituita dal RE (tributo comunale sui servizi), previsto dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, ed il
RE è stato sostituito dalla RI (tassa sui rifiuti), istituita dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Con l'art. 1, commi 639 e segg., della legge di stabilità del 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale
(la c.d. i.u.c.), una sorta di service tax comprensiva delle tre distinte forme di prelievo comunale dell'Imu
(Imposta municipale unica), di natura patrimoniale, della SI (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e della AR (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali.
La AR, in particolare, è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed
è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254 del “chi inquina paga”, di cui alla Direttiva 2008/98/CEE (art. 14).
La Tassa sui rifiuti (RI) ha sostituito, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che alla RI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la AR e la IA (vedi in Cass. n. 22130 del 2017; n.
1963 del 2018; n. 12979 del 2019).
L'imposta è dovuta per la mera disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe e le riduzioni delle tariffe eventualmente stabilite dalle norme o dai regolamenti comunali non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. (Vedi Cass. n. 18054 del
2016 e da ultimo Cass. n. 4961 del 2018)
Ai sensi del comma 682 della legge istitutiva del tributo in esame, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
Il Regolamento RI del Comune di Mugnano di Napoli all'art. 8 fissa i criteri per la determinazione della superficie tassabile, e all'art. 9 individua i casi di esenzione statuendo che: “nella determinazione delle superfici e delle aree scoperte assoggettabili alla RI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori”; il comma 2 dello stesso articolo prevede poi che, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse debba essere effettuata in maniera forfetaria mediante l'applicazione di determinate percentuali di abbattimento;
non è contestato che tale percentuale sia stata fissata con delibera comunale in misura nel 20%.
Tanto premesso, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata, va escluso che dall'avviso impugnato non risulti possibile evincere l'applicazione della suindicata riduzione da un punto di vista meramente matematico;
infatti, all'esito di una semplice operazione aritmetica risulta evidente che la tariffa base applicata all'unità 7, pari a € 3,2 al mq., è stata ridotta per le unità 5 e 6 ad € 2,56 al mq. detraendo quindi il 20% pari ad € 0,64.
Venendo quindi alle contestazioni di merito sulla presenza di aree che producono rifiuti speciali, in materia si è ormai consolidato un orientamento interpretativo costante secondo cui, in tema di riduzioni o esenzioni grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale. (Vedi Cass. n. 2623 del 2023; n. 10634 del 2019; n. 21250 del 2017; n
17622 del 2016).
La S.C. ha più volte affermato che“ In materia di imposta sui rifiuti (RI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale
( Vedi Cass. n. 22130 del 2017)
Ed ancora che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti "per il particolare uso cui sono stabilmente destinati", chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'assoggettamento al tributo delle aree destinate a parcheggio, frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti).( Vedi Cass. n. 5047 del 2015).
La S.C. ha anche ripetutamente affermato che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con riguardo all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, in virtù del quale "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali", l'impresa contribuente ha l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, atteso che, pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell'occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all'amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia ex art. 70 del citato d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che integra un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale " (Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 22 giugno 2016, n. 13768; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235;
Cass. 19 aprile 2018, n. 9790).
Rileva ancora che in tema di determinazione della RI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività. ( Cass. n. 13455 del
2024).
Ebbene all'esito della disamina della documentazione depositata non emerge la prova che, come affermato dalla società nella denuncia, tutte le aree del suo impianto adibite alle lavorazioni siano non idonee alla produzione di rifiuti ordinari o assimilabili perché destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, anzi dalla stessa documentazione risulta esattamente il contrario;
dalla perizia giurata emerge infatti che, oltre alle aree destinate al trattamento di tutti i rifiuti e di quelle adibite allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di selezione e/o cernita che, in quanto non recuperabili, sostano in apposita area in attesa di essere conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento, esistono anche altre aree destinate allo stoccaggio di quei materiali che, a seguito delle attività di selezione e trattamento svolte secondo il Regolamento UE
n. 333/2011, vestono le caratteristiche chimico-fisiche conformanti alle materie prime secondarie e ai prodotti, nelle forme usualmente commercializzate. Si legge nella perizia che “Questi materiali vengono stoccati in apposita area all'interno dello stabilimento, in attesa della commercializzazione.”
Tali aree, utilizzate per il deposito di materiali commerciabili, non sono, pertanto, interessate dallo smaltimento di rifiuti speciali né risultano dagli atti di causa altre ragioni perché debbano essere sottratte alla regola generale della tassazione, quanto meno nella misura ridotta prevista per la produzione di rifiuti promiscua, come richiesto dalla concessionaria per conto dell'ente impositore;
in assenza di una contestazione sulla estensione di tali aree, avendo la società sostenuto l'inesistenza in assoluto di aree tassabili, va confermato sul punto l'impugnato accertamento.
Da rigettare anche l'eccezione di decadenza in quanto l'avviso di accertamento relativo alla RI annualità
2018, a fronte di una dichiarazione infedele, è stato notificato in data 24.10.2023, entro il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 che tra l'altro decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce. ( Cass. n. 22900 del 2020).
Per le suesposte considerazioni, l'appello merita accoglimento ed in riforma della sentenza di primo grado va rigettato il ricorso della società contribuente;
la condanna alle spese del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante Ader, che liquida in € 450,00 per il giudizio di primo grado ed in € 550,00 per il presente giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, RE
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 747/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - p.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli - Sede 80018 Mugnano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - p.iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8885/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 06/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3354 RI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6061/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 2 gennaio 2025, la SOGET S.P.A., Società di Gestione di
Entrate e Tributi, Concessionaria della riscossione per conto del Comune di Mugnano di Napoli impugnava la sentenza n. 8885/2024, resa dalla sezione 31 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, depositata il 06/06/2024, con la quale era stato accolto, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato dalla Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. 3354 del 11.09.2023, notificato in data 24.10.2023, emesso per il mancato pagamento della RI annualità 2018, per l'importo complessivo di
€ 2.638,00, detratto l'avvenuto versamento nella misura di € 1.614,38, a fronte di quello maggiore preteso come dovuto pari ad € 3.489,01.
La contribuente aveva eccepito l'illegittimità della richiesta per insussistenza del presupposto impositivo oggettivo, in quanto l'area, produttiva di rifiuti speciali, non era compresa tra quelle che il regolamento comunale assoggettava a AR, nonché l'invalidità dell'avviso perché notificato oltre il termine di decadenza e prescrizione di anni cinque previsto dalla legge.
La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo che nell'atto impugnato non vi fosse chiara ed esplicita menzione o traccia anche di tipo logico matematico o perfino aritmetico della riduzione di cui al comma 2 dell'art. 9 del Regolamento RI del Comune di Mugnano, applicata sul presupposto di una produzione promiscua di rifiuto urbano e speciale alle superfici tassate.
L'appellante insisteva sulla correttezza dell'avviso di accertamento ove il presupposto impositivo era chiaramente individuato nella produzione promiscua di rifiuto urbano e speciale, cui trovano applicazione le agevolazioni/riduzione previste dal Regolamento Comunale per il calcolo dei tributi approvato dal Comune di Mugnano di Napoli e di cui alla delibera di Consiglio n. 20/2020; chiedeva quindi il rigetto del ricorso di I grado, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
La società contribuente, in sede di controdeduzioni, chiedeva la conferma della pronuncia di primo grado, riproponendo i motivi rimasti assorbiti, vinte le spese;
depositava altresì memoria illustrativa.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve trovare accoglimento.
In punto di fatto va premesso che la società contribuente svolge l'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi delle tipologie ferrosi, non ferrosi, elettronici ed elettrici, in virtù degli appositi titoli autorizzativi, che, come evidenziato nella perizia giurata allegata alla Dichiarazione AR protocollata il
21.12.2017, si sviluppa su un'area lorda di 3565 mq., di cui 975 mq. destinati alla lavorazione. Incontestata la sussistenza del presupposto impositivo e l'avvenuto pagamento del tributo per l'area destinata ad uffici e servizi igienici pari a 205 mq., corrispondente all'utenza dichiarata n. 7, risulta contestata la sussistenza del presupposto impositivo per le utenze n. 5 e 6, destinate ad attività industriali, rispettivamente di mq 142 e 202, che secondo la società sarebbero esenti perché destinate alla produzione di rifiuti speciali autonomamente smaltiti, mentre, secondo l'ente impositore, sarebbero suscettibili di tassazione seppure nella misura ridotta del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento AR del Comune di Mugnano come attuato dalla delibera del Consiglio n. 20/2020.
In punto di diritto va ricordato che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (AR), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la AR è stata sostituita dalla IA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d. lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la IA 1, a sua volta, dalla IA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente); la IA 2 è stata sostituita dal RE (tributo comunale sui servizi), previsto dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, ed il
RE è stato sostituito dalla RI (tassa sui rifiuti), istituita dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Con l'art. 1, commi 639 e segg., della legge di stabilità del 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale
(la c.d. i.u.c.), una sorta di service tax comprensiva delle tre distinte forme di prelievo comunale dell'Imu
(Imposta municipale unica), di natura patrimoniale, della SI (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e della AR (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali.
La AR, in particolare, è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed
è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254 del “chi inquina paga”, di cui alla Direttiva 2008/98/CEE (art. 14).
La Tassa sui rifiuti (RI) ha sostituito, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che alla RI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la AR e la IA (vedi in Cass. n. 22130 del 2017; n.
1963 del 2018; n. 12979 del 2019).
L'imposta è dovuta per la mera disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe e le riduzioni delle tariffe eventualmente stabilite dalle norme o dai regolamenti comunali non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. (Vedi Cass. n. 18054 del
2016 e da ultimo Cass. n. 4961 del 2018)
Ai sensi del comma 682 della legge istitutiva del tributo in esame, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
Il Regolamento RI del Comune di Mugnano di Napoli all'art. 8 fissa i criteri per la determinazione della superficie tassabile, e all'art. 9 individua i casi di esenzione statuendo che: “nella determinazione delle superfici e delle aree scoperte assoggettabili alla RI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori”; il comma 2 dello stesso articolo prevede poi che, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse debba essere effettuata in maniera forfetaria mediante l'applicazione di determinate percentuali di abbattimento;
non è contestato che tale percentuale sia stata fissata con delibera comunale in misura nel 20%.
Tanto premesso, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata, va escluso che dall'avviso impugnato non risulti possibile evincere l'applicazione della suindicata riduzione da un punto di vista meramente matematico;
infatti, all'esito di una semplice operazione aritmetica risulta evidente che la tariffa base applicata all'unità 7, pari a € 3,2 al mq., è stata ridotta per le unità 5 e 6 ad € 2,56 al mq. detraendo quindi il 20% pari ad € 0,64.
Venendo quindi alle contestazioni di merito sulla presenza di aree che producono rifiuti speciali, in materia si è ormai consolidato un orientamento interpretativo costante secondo cui, in tema di riduzioni o esenzioni grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale. (Vedi Cass. n. 2623 del 2023; n. 10634 del 2019; n. 21250 del 2017; n
17622 del 2016).
La S.C. ha più volte affermato che“ In materia di imposta sui rifiuti (RI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale
( Vedi Cass. n. 22130 del 2017)
Ed ancora che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti "per il particolare uso cui sono stabilmente destinati", chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'assoggettamento al tributo delle aree destinate a parcheggio, frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti).( Vedi Cass. n. 5047 del 2015).
La S.C. ha anche ripetutamente affermato che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con riguardo all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, in virtù del quale "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali", l'impresa contribuente ha l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, atteso che, pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell'occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all'amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia ex art. 70 del citato d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che integra un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale " (Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 22 giugno 2016, n. 13768; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235;
Cass. 19 aprile 2018, n. 9790).
Rileva ancora che in tema di determinazione della RI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività. ( Cass. n. 13455 del
2024).
Ebbene all'esito della disamina della documentazione depositata non emerge la prova che, come affermato dalla società nella denuncia, tutte le aree del suo impianto adibite alle lavorazioni siano non idonee alla produzione di rifiuti ordinari o assimilabili perché destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, anzi dalla stessa documentazione risulta esattamente il contrario;
dalla perizia giurata emerge infatti che, oltre alle aree destinate al trattamento di tutti i rifiuti e di quelle adibite allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di selezione e/o cernita che, in quanto non recuperabili, sostano in apposita area in attesa di essere conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento, esistono anche altre aree destinate allo stoccaggio di quei materiali che, a seguito delle attività di selezione e trattamento svolte secondo il Regolamento UE
n. 333/2011, vestono le caratteristiche chimico-fisiche conformanti alle materie prime secondarie e ai prodotti, nelle forme usualmente commercializzate. Si legge nella perizia che “Questi materiali vengono stoccati in apposita area all'interno dello stabilimento, in attesa della commercializzazione.”
Tali aree, utilizzate per il deposito di materiali commerciabili, non sono, pertanto, interessate dallo smaltimento di rifiuti speciali né risultano dagli atti di causa altre ragioni perché debbano essere sottratte alla regola generale della tassazione, quanto meno nella misura ridotta prevista per la produzione di rifiuti promiscua, come richiesto dalla concessionaria per conto dell'ente impositore;
in assenza di una contestazione sulla estensione di tali aree, avendo la società sostenuto l'inesistenza in assoluto di aree tassabili, va confermato sul punto l'impugnato accertamento.
Da rigettare anche l'eccezione di decadenza in quanto l'avviso di accertamento relativo alla RI annualità
2018, a fronte di una dichiarazione infedele, è stato notificato in data 24.10.2023, entro il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 che tra l'altro decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce. ( Cass. n. 22900 del 2020).
Per le suesposte considerazioni, l'appello merita accoglimento ed in riforma della sentenza di primo grado va rigettato il ricorso della società contribuente;
la condanna alle spese del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante Ader, che liquida in € 450,00 per il giudizio di primo grado ed in € 550,00 per il presente giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.