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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1364/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1364/2025
promosso da:
, C.F. n. a SAN NE (MC) il Parte_1 C.F._1
04/03/1967; rappresentata e difesa dall'avv. RICCIONI MAURO, elett.te dom.ta in VIA S.ANNA , 7
CASTELRAIMONDO, presso il difensore;
e
, C.F. , n. a TREIA (MC) il 10/12/1964 Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BIROCCO LUCIANO, elett.te dom.to in AREA SOTTOCORTE V. 44 62032 CAMERINO, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: separazione su domanda congiunta delle parti sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 18.6.2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse della prole;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
considerato che
le parti hanno contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che tale domanda non è ancora procedibile non essendo decorso il termine di legge;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, prenda atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi;
P.Q.M.
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
BENTIVOGLIO ELISABETTA, C.F. n. a SAN NE (MC) il C.F._1
04/03/1967;
E
, C.F. , n. a TREIA (MC) il 10/12/1964 Controparte_1 C.F._2
Aventi contratto matrimonio il 23/06/1991, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di
TOLENTINO, agli atti di matrimonio di quel Comune nell'anno 1991, alle condizioni previste nel ricorso, di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si intendono integralmente riportate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TOLENTINO di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 23/06/1991 trascritto all'anno 1991
DISPONE la remissione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Macerata, 20/06/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1364/2025
promosso da:
, C.F. n. a SAN NE (MC) il Parte_1 C.F._1
04/03/1967; rappresentata e difesa dall'avv. RICCIONI MAURO, elett.te dom.ta in VIA S.ANNA , 7
CASTELRAIMONDO, presso il difensore;
e
, C.F. , n. a TREIA (MC) il 10/12/1964 Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BIROCCO LUCIANO, elett.te dom.to in AREA SOTTOCORTE V. 44 62032 CAMERINO, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: separazione su domanda congiunta delle parti sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 18.6.2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse della prole;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
considerato che
le parti hanno contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che tale domanda non è ancora procedibile non essendo decorso il termine di legge;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, prenda atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi;
P.Q.M.
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
BENTIVOGLIO ELISABETTA, C.F. n. a SAN NE (MC) il C.F._1
04/03/1967;
E
, C.F. , n. a TREIA (MC) il 10/12/1964 Controparte_1 C.F._2
Aventi contratto matrimonio il 23/06/1991, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di
TOLENTINO, agli atti di matrimonio di quel Comune nell'anno 1991, alle condizioni previste nel ricorso, di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si intendono integralmente riportate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TOLENTINO di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 23/06/1991 trascritto all'anno 1991
DISPONE la remissione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Macerata, 20/06/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà