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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 23/07/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 191/2023 L.P.
Il Giudice, Dott. MI NU
Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CARNEVALE GIULIO per la parte ricorrente e dell'Avv. NOCCO MICHELA per Controparte_1 ;
****
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.
Viterbo li 23/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro
In persona della Dott.ssa MI NU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 191 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023
Vertente
TRA
Codice Fiscale_1 ), Parte_1 (C.F.= elettivamente domiciliato in Frascati (RM), via Piave, 31, presso lo studio dell'Avv. Luciano
Mancini, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'AD LI
Carnevale, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico.
RICORRENTE
E
Controparte_2 in persona del procuratore p.t., con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Santeramo in Colle (BA), via Carmine, 21, presso lo studio dell'Avv. MI
Nocco, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica.
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_3 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.1.2023 Parte_1 ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo: "in via preliminare ex art. 618 cpc, sospendere la procedura di riscossione illegittimamente intrapresa, attesa l'inesistenza del titolo posto a fondamento della pretesa degli opposti;
in via principale e nel merito, annullare la cartella di pagamento n. 12520110006040729 per un importo complessivo pari ad € 2.390,18, accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione, per tutti i motivi, le eccezioni e le deduzioni enunciate in premessa, della cartella di pagamento n.
12520110006040729 per un importo complessivo pari ad € 2.390,18 relativamente e limitatamente a quanto ingiunto nella sezione relativa alla contribuzione IVS richiesta da CP_3 e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimate per un totale complessivo di € 2.390,18. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese generali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 cpc”. Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 19.10.2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 12520229002942812 avente ad oggetto, per quanto di competenza del
Giudice del Lavoro, la cartella di pagamento n. 12520110006040729 relativa all'omesso pagamento dei contributi I.V.S. dovuti per l'anno 2007 per un importo complessivo pari ad
€ 2.390,18, comprensivo di compensi, interessi ed oneri. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e l'obbligo di produzione da parte dell' CP_4 degli originali degli atti notificati. Si è costituita in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni: "1 - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione formulata dagli attori in quanto infondata in fatto e diritto;
2 ancora in via preliminare ma nel merito, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e la tardività della stessa 3 nel merito, rigettare, in ogni caso, l'opposizione proposta
-
dall'attore in quanto infondata per le ragioni in premessa. Con vittoria di spese e competenze di lite da porre a carico di chi di ragione e da riconoscersi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara distrattario".
L CP 2 ha eccepito l'inammissibilità della domanda per tardività dell'opposizione nonché la mancata maturazione del termine di prescrizione in presenza di numerosi atti interruttivi notificati al ricorrente.
L'CP 3 pur ritualmente vocato in giudizio, è rimasto contumace. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione dell' CP_4 di inammissibilità del ricorso per tardività.
A tal proposito giova richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte circa gli strumenti processuali di tutela avverso le pretese contributive degli enti pubblici previdenziali. In tema la Corte di Cassazione ha affermato che: "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L.
n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass.
6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni
(cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma
2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)." (per tutte Cass. n. 16425/2019).
Nella specie risulta ammissibile in quanto qualificabile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta ad un termine finale di proposizione – la domanda volta a far valere la prescrizione dei crediti contributivi (così, ex multis, Cass. n. 16425/2019; Cass.
n. 22292/2019; Cass. n. 29294/2019; Cass. n. 28583/2018).
La domanda è inoltre fondata.
Per giurisprudenza ormai pacifica, infatti, il credito contributivo riportato in una cartella di pagamento non opposta (o in un avviso di addebito non opposto) si prescrive nel termine di cinque anni (e non di dieci) decorrente dalla data della notifica della cartella o dell'avviso
(cfr. Cass., SS.UU., n. 23397 del 25.10.2016 e Cass. n. 11335/2019).
,Nel caso di specie l' contrariamente a quanto affermato, Controparte_2 non ha fornito la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 12520110006040729 (del 30.12.2011). I documenti allegati alla memoria di costituzione in giudizio, infatti, non consentono di individuare il contenuto degli atti notificati e quindi la riferibilità dei medesimi alla cartella di pagamento in questione.
Ne deriva che tra la notifica della cartella di pagamento n. 12520110006040729 (30.12.2011)
e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione (19.10.2022)
è intercorso un lasso di tempo superiore ai 5 anni, nel corso del quale non sono stati notificati altri atti interruttivi, con conseguente prescrizione del relativo credito.
Alla luce di quanto esposto, vanno dichiarati estinti per prescrizione quinquennale i crediti oggetto della cartella di pagamento n. 12520110006040729. Lespese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_4 alla quale è imputabile la prescrizione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte 1 nei confronti e CP_3 dichiara prescritti i crediti di Controparte_2 vantati dall' CP 3 con la cartella di pagamento n. 12520110006040729 e, per l'effetto, dichiara non dovuto il pagamento della somma di € 2.390,18; condanna Controparte_2 al pagamento in favore dei procuratori antistatari del ricorrente delle spese di lite, liquidate per compensi professionali in € 1.278,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, lì 23 luglio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
MI NU
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 191/2023 L.P.
Il Giudice, Dott. MI NU
Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CARNEVALE GIULIO per la parte ricorrente e dell'Avv. NOCCO MICHELA per Controparte_1 ;
****
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.
Viterbo li 23/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro
In persona della Dott.ssa MI NU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 191 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023
Vertente
TRA
Codice Fiscale_1 ), Parte_1 (C.F.= elettivamente domiciliato in Frascati (RM), via Piave, 31, presso lo studio dell'Avv. Luciano
Mancini, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'AD LI
Carnevale, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico.
RICORRENTE
E
Controparte_2 in persona del procuratore p.t., con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Santeramo in Colle (BA), via Carmine, 21, presso lo studio dell'Avv. MI
Nocco, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica.
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_3 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.1.2023 Parte_1 ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo: "in via preliminare ex art. 618 cpc, sospendere la procedura di riscossione illegittimamente intrapresa, attesa l'inesistenza del titolo posto a fondamento della pretesa degli opposti;
in via principale e nel merito, annullare la cartella di pagamento n. 12520110006040729 per un importo complessivo pari ad € 2.390,18, accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione, per tutti i motivi, le eccezioni e le deduzioni enunciate in premessa, della cartella di pagamento n.
12520110006040729 per un importo complessivo pari ad € 2.390,18 relativamente e limitatamente a quanto ingiunto nella sezione relativa alla contribuzione IVS richiesta da CP_3 e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimate per un totale complessivo di € 2.390,18. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese generali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 cpc”. Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 19.10.2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 12520229002942812 avente ad oggetto, per quanto di competenza del
Giudice del Lavoro, la cartella di pagamento n. 12520110006040729 relativa all'omesso pagamento dei contributi I.V.S. dovuti per l'anno 2007 per un importo complessivo pari ad
€ 2.390,18, comprensivo di compensi, interessi ed oneri. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e l'obbligo di produzione da parte dell' CP_4 degli originali degli atti notificati. Si è costituita in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni: "1 - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione formulata dagli attori in quanto infondata in fatto e diritto;
2 ancora in via preliminare ma nel merito, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e la tardività della stessa 3 nel merito, rigettare, in ogni caso, l'opposizione proposta
-
dall'attore in quanto infondata per le ragioni in premessa. Con vittoria di spese e competenze di lite da porre a carico di chi di ragione e da riconoscersi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara distrattario".
L CP 2 ha eccepito l'inammissibilità della domanda per tardività dell'opposizione nonché la mancata maturazione del termine di prescrizione in presenza di numerosi atti interruttivi notificati al ricorrente.
L'CP 3 pur ritualmente vocato in giudizio, è rimasto contumace. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione dell' CP_4 di inammissibilità del ricorso per tardività.
A tal proposito giova richiamare quanto precisato dalla Suprema Corte circa gli strumenti processuali di tutela avverso le pretese contributive degli enti pubblici previdenziali. In tema la Corte di Cassazione ha affermato che: "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L.
n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass.
6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni
(cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma
2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)." (per tutte Cass. n. 16425/2019).
Nella specie risulta ammissibile in quanto qualificabile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - azione non soggetta ad un termine finale di proposizione – la domanda volta a far valere la prescrizione dei crediti contributivi (così, ex multis, Cass. n. 16425/2019; Cass.
n. 22292/2019; Cass. n. 29294/2019; Cass. n. 28583/2018).
La domanda è inoltre fondata.
Per giurisprudenza ormai pacifica, infatti, il credito contributivo riportato in una cartella di pagamento non opposta (o in un avviso di addebito non opposto) si prescrive nel termine di cinque anni (e non di dieci) decorrente dalla data della notifica della cartella o dell'avviso
(cfr. Cass., SS.UU., n. 23397 del 25.10.2016 e Cass. n. 11335/2019).
,Nel caso di specie l' contrariamente a quanto affermato, Controparte_2 non ha fornito la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 12520110006040729 (del 30.12.2011). I documenti allegati alla memoria di costituzione in giudizio, infatti, non consentono di individuare il contenuto degli atti notificati e quindi la riferibilità dei medesimi alla cartella di pagamento in questione.
Ne deriva che tra la notifica della cartella di pagamento n. 12520110006040729 (30.12.2011)
e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione (19.10.2022)
è intercorso un lasso di tempo superiore ai 5 anni, nel corso del quale non sono stati notificati altri atti interruttivi, con conseguente prescrizione del relativo credito.
Alla luce di quanto esposto, vanno dichiarati estinti per prescrizione quinquennale i crediti oggetto della cartella di pagamento n. 12520110006040729. Lespese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_4 alla quale è imputabile la prescrizione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte 1 nei confronti e CP_3 dichiara prescritti i crediti di Controparte_2 vantati dall' CP 3 con la cartella di pagamento n. 12520110006040729 e, per l'effetto, dichiara non dovuto il pagamento della somma di € 2.390,18; condanna Controparte_2 al pagamento in favore dei procuratori antistatari del ricorrente delle spese di lite, liquidate per compensi professionali in € 1.278,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, lì 23 luglio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
MI NU