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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 17/02/2026, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2682/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12144/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola C5 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120250001917305000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2934/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla ADER ed alla Regione Campania parte ricorrente Ricorrente_1, rappresentato da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento afferente bollo auto anno 2019 per €. 579,59, notificata al ricorrente in data 26.04.2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente eccepisce e deduce di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti inerente a recupero credito della tassa automobilistica 2019.
Deduce quindi che, essendo il bollo auto riferito all'anno 2019, la prescrizione si è ampiamente perfezionata.
Si chiede- previa sospensione dell'atto opposto- l'accoglimento del ricorso, stante l'illegittimità della cartella di pagamento;
condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dei procuratori, con attribuzione.
Si è costituita in giudizio a mezzo difensore tecnico l'ADER, che eccepisce carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione in riferimento alle attività di accertamento in capo all'Ente impositore.
Deduce che nella fattispecie in esame la cartella di pagamento impugnata è stata notificata entro i termini stabiliti dalla Legge, tenuto anche conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, secondo cui sono sospesi, oltre ai termini di prescrizione, anche i termini di decadenza dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Infondata è la spiegata domanda cautelare sia per insussistenza del fumus boni iuris, sia perché, quanto al danno grave ed irreparabile, parte ricorrente non ha fornito la prova della sua sussistenza.
Si chiede di rigettare il proposto ricorso, tenendo in ogni caso esente il Concessionario dagli oneri del giudizio;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore.
Risulta costituita anche la Regione Campania a mezzo proprio funzionario, che, in riferimento alle doglianze sollevate dal contribuente che non attengono all'attività di accertamento, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Quindi eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Nella fattispecie, in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto.
A riguardo allega estratto in formato elettronico della cartolina di notifica dell'avviso di accertamento relativo al veicolo tg. Targa_1, da cui si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione, notifica perfezionatesi per compiuta giacenza il 16/09/2022; si allegano altresì le notifiche relative ai veicoli tg. Targa_2 e DR64808 avvenute in data 25/07/2022.
Detto avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R. (tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3- comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni).
Eccepisce infine carenza di legittimazione passiva in riferimento alla fase della riscossione.
Si chiede di rigettare il ricorso nel merito perché infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato esclusivamente sulla mancata notifica degli atti prodromici (accertamenti tassa auto
2019 concernenti tre veicoli) alla cartella opposta, da cui scaturirebbe il maturarsi della prescrizione triennale.
La Regione ha esibito prova della notifica a mani proprie del ricorrente degli accertamenti relativi ai veicoli targati Targa_2 e Targa_3 avvenuta in data 25/07/2022, nonché dell'accertamento relativo a veicolo targato Targa_1 per compiuta giacenza perfezionatasi in data 16/09/2022; tutti gli atti sono stati correttamente spediti al medesimo indirizzo in Gragnano alla Indirizzo_1, ove risiede il contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche
è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L.
248/2007.
Va rimarcato che- come da cospicua giurisprudenza anche di legittimità- è da ritenere valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD); ciò in quanto per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82.
Resta quindi radicalmente smentito l'assunto del contribuente circa la mancata notifica degli atti prodromici a quello qui opposto.
Per di più le censure proposte in ricorso attengono alla debenza del tributo e la mancata impugnazione del primo atto impositivo preclude la loro proposizione in questa sede, essendosi consolidate le pretese fiscali.
In ogni caso va puntualizzato che non è mai decorso il termine triennale di prescrizione del tributo 2019, stante la notifica degli accertamenti nel 2022 (ovvero entro il terzo anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto) e della cartella nel 2025.
Conclusivamente il ricorso si appalesa ai limiti della lite temeraria e totalmente infondato e va respinto, anche tenuto conto che il contribuente non ha proposto alcuna censura specifica sul contenuto della cartella qui opposta.
Resta assorbita la domanda di sospensione, di cui peraltro non sussistevano i presupposti di legge.
In ordine alle spese di lite esse vanno regolate in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 a favore di Regione Campania ed euro 250, oltre accessori di legge a favore del procuratore antistatario di
ADER
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12144/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola C5 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120250001917305000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2934/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla ADER ed alla Regione Campania parte ricorrente Ricorrente_1, rappresentato da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento afferente bollo auto anno 2019 per €. 579,59, notificata al ricorrente in data 26.04.2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente eccepisce e deduce di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti inerente a recupero credito della tassa automobilistica 2019.
Deduce quindi che, essendo il bollo auto riferito all'anno 2019, la prescrizione si è ampiamente perfezionata.
Si chiede- previa sospensione dell'atto opposto- l'accoglimento del ricorso, stante l'illegittimità della cartella di pagamento;
condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dei procuratori, con attribuzione.
Si è costituita in giudizio a mezzo difensore tecnico l'ADER, che eccepisce carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione in riferimento alle attività di accertamento in capo all'Ente impositore.
Deduce che nella fattispecie in esame la cartella di pagamento impugnata è stata notificata entro i termini stabiliti dalla Legge, tenuto anche conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, secondo cui sono sospesi, oltre ai termini di prescrizione, anche i termini di decadenza dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Infondata è la spiegata domanda cautelare sia per insussistenza del fumus boni iuris, sia perché, quanto al danno grave ed irreparabile, parte ricorrente non ha fornito la prova della sua sussistenza.
Si chiede di rigettare il proposto ricorso, tenendo in ogni caso esente il Concessionario dagli oneri del giudizio;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore.
Risulta costituita anche la Regione Campania a mezzo proprio funzionario, che, in riferimento alle doglianze sollevate dal contribuente che non attengono all'attività di accertamento, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Quindi eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Nella fattispecie, in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto.
A riguardo allega estratto in formato elettronico della cartolina di notifica dell'avviso di accertamento relativo al veicolo tg. Targa_1, da cui si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione, notifica perfezionatesi per compiuta giacenza il 16/09/2022; si allegano altresì le notifiche relative ai veicoli tg. Targa_2 e DR64808 avvenute in data 25/07/2022.
Detto avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R. (tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3- comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni).
Eccepisce infine carenza di legittimazione passiva in riferimento alla fase della riscossione.
Si chiede di rigettare il ricorso nel merito perché infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato esclusivamente sulla mancata notifica degli atti prodromici (accertamenti tassa auto
2019 concernenti tre veicoli) alla cartella opposta, da cui scaturirebbe il maturarsi della prescrizione triennale.
La Regione ha esibito prova della notifica a mani proprie del ricorrente degli accertamenti relativi ai veicoli targati Targa_2 e Targa_3 avvenuta in data 25/07/2022, nonché dell'accertamento relativo a veicolo targato Targa_1 per compiuta giacenza perfezionatasi in data 16/09/2022; tutti gli atti sono stati correttamente spediti al medesimo indirizzo in Gragnano alla Indirizzo_1, ove risiede il contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche
è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L.
248/2007.
Va rimarcato che- come da cospicua giurisprudenza anche di legittimità- è da ritenere valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD); ciò in quanto per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82.
Resta quindi radicalmente smentito l'assunto del contribuente circa la mancata notifica degli atti prodromici a quello qui opposto.
Per di più le censure proposte in ricorso attengono alla debenza del tributo e la mancata impugnazione del primo atto impositivo preclude la loro proposizione in questa sede, essendosi consolidate le pretese fiscali.
In ogni caso va puntualizzato che non è mai decorso il termine triennale di prescrizione del tributo 2019, stante la notifica degli accertamenti nel 2022 (ovvero entro il terzo anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto) e della cartella nel 2025.
Conclusivamente il ricorso si appalesa ai limiti della lite temeraria e totalmente infondato e va respinto, anche tenuto conto che il contribuente non ha proposto alcuna censura specifica sul contenuto della cartella qui opposta.
Resta assorbita la domanda di sospensione, di cui peraltro non sussistevano i presupposti di legge.
In ordine alle spese di lite esse vanno regolate in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 a favore di Regione Campania ed euro 250, oltre accessori di legge a favore del procuratore antistatario di
ADER