Art. 1.
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 , gia' prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, e 6 maggio 1966, n. 308 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968.
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 , gia' prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, e 6 maggio 1966, n. 308 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968.