Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1180
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancato pagamento delle somme liquidate in sentenza

    La Corte rileva che il pagamento delle spese di lite nel processo tributario, se non eseguito spontaneamente entro novanta giorni dalla notifica della sentenza, può essere richiesto tramite giudizio di ottemperanza. Viene esclusa la necessità di costituzione in mora preventiva, di attesa del passaggio in giudicato della sentenza, o della preventiva emissione di fattura da parte del professionista.

  • Accolto
    Liquidazione spese legali

    Le spese e competenze della procedura di ottemperanza vengono liquidate nei minimi tariffari, tenendo conto della minima complessità della questione e del comportamento processuale di controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1180
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1180
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo