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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 275/2021 r.g.a.c., vertente tra
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Rosamaria LASCALA attore contro
Controparte_1
(c.f. e
[...] P.IVA_1
p. i.v.a. ), in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Augusto SERVINO convenuta nonché
c.f. CP_3 P.IVA_3 convenuta contumace oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale conclusioni: come da verbale di udienza del 3.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 nella qualità di compagnia di assicurazione per la responsabilità civile dell'autobus di proprietà dell' di Reggio Calabria, linea A Arghillà, in quanto il 22.6.2018, CP_3 viaggiando quale trasportato, per effetto di un'improvvisa e brusca frenata, era caduto pag. 1 a 9 in terra sbattendo con la spalla destra e subendo lesioni personali refertate il 2 5.6.2018 presso il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera 'Bianchi-Melacrino-Morelli' di
Reggio Calabria con la diagnosi di 'frattura scomposta collo omerale dx' e prognosi di giorni trenta.
Ha esposto che il successivo 28.6.2018 era stato sottoposto a intervento chirurgico e che ciononostante erano residuati postumi permanenti in ragione dei quali ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato in €
41.193,00.
2.Costituendosi in giudizio, la Controparte_1 ha contestato la verificazione storica del
[...] sinistro rilevando che:
a) il conducente dell'autobus ATAM targato BJ383XH, in servizio il 22.6.2018, ha disconosciuto l'accadimento;
b) il referto del p.s. risale a tre giorni dopo l'accaduto, circostanza quantomai inverosimile stante la gravità delle lesioni asseritamente subite;
c) il predetto referto, in sede di anamnesi, dà atto della riferita riconducibilità delle lesioni ad un incidente stradale, senza ulteriori specificazioni;
d) nella fase precontenziosa, l'attore non ha fornito alcuna prova della verificazione del sinistro;
e) l'attore non ha allertato il conducente dell'autobus circa le lesioni subite e che, peraltro, nessun altro trasportato ha lamentato conseguenze per effetto dell'asserita condotta di guida imprudente o imperita o negligente dell'autista del bus.
In via subordinata, ha contestato la quantificazione del danno effettuata dall'attore.
Ha concluso nei termini che seguono:
'voglia il Tribunale di Reggio Calabria, ogni contraria istanza e difesa disattesa, rigettare, in quanto assolutamente infondata e non provata, la domanda avanzata da con la Parte_1 di lui condanna al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio in favore della scrivente CP_1
3.Concessi i termini richiesti dalle parti, esaminato il teste indicato dall'attore, espletata c.t.u. medico-legale, disposta con ordinanza del 5.7.2024 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' la causa è stata rinviata all'udienza del CP_3
pag. 2 a 9
3.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; quindi, all'esito della discussione, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
Esaminato in data 9.6.2022 il teste indifferente rispetto alle Testimone_1 parti, ha riferito quanto segue: 'confermo che il giorno 22.6.2018 all'incirca alle ore
16:15/16:30 sono salito sul bus della linea A/Arghillà, alla fermata di Arghillà sud in CP_3 quanto abito in quella zona e ho visto che sul bus c'era pure l'attore; confermo che il conducente del bus, giunto nei pressi di via Nazionale Archi-Pentimele ha effettuato una frenata brusca ed improvvisa;
in quel frangente era seduto ed è caduto;
me lo ricordo perché l'ho Parte_1 soccorso io aiutandolo a rialzarsi. Mi ricordo che in quel frangente l'attore lamentava di avere dolore alla spalla destra;
preciso che non conoscevo personalmente l'attore ma lo avevo già visto altre volte su quel bus;
conosco il suo nome perché nell'immediatezza mi ha detto che si chiamava mentre Parte_1 per quanto riguarda il suo cognome posso dire che conosco i suoi parenti che abitano ad Arghillà perché è la stessa zona dove abito anch'io da tantissimo tempo e, una decina di giorni dopo l'accaduto, incontrandoli nel quartiere gli ho chiesto notizie su come stesse ”. Parte_1
Recatosi al pronto soccorso dell'ospedale 'Bianchi Melacrino Morelli' il giorno
25.6.2018, in sede di anamnesi, l' ha riferito di essere rimasto coinvolto in un Pt_1 incidente stradale (all. 5 alla citazione).
Trasferito all'unità operativa di ortopedia e traumatologia il 28.6.2018, in quella sede l' come riportato in sede di anamnesi patologica prossima, ha riferito di Pt_1 essere caduto accidentalmente sette giorni prima a Reggio Calabria sull'autobus (all. 6 alla citazione).
Lo stesso 28.6.2018 (all. 1 alla citazione) il legale dell ha denunciato il Parte_1 sinistro all' fornendo le informazioni necessarie per istruire la pratica di CP_3 liquidazione.
Le predette circostanze, lette unitamente alle valutazioni medico-legali effettuate dal c.t.u. dott. , sulle quali si tornerà poco oltre, convincono il giudicante del Per_1 raggiungimento del nesso di causalità tra le lesioni accertate il 25.6.2018 e l'infortunio occorso all' il 22.6.2018 nel corso del trasporto su un autobus di proprietà Pt_1 dell' CP_3
Infatti, le sussistenti stranezze evidenziate da parte convenuta, con particolare pag. 3 a 9 riferimento a quelle sopra emarginate con le lettere b), c) ed e), trovano una loro ragionevole giustificazione nelle particolari condizioni soggettive dell che, Parte_1 come riportato a pag. 4 della c.t.u., risulta 'già invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento per riferito “ritardo mentale” associato a disturbi comportamentali ed agitazione psico-motoria, in storia di crisi convulsive da verosimili esiti encefalopatici infantili di n.d.d.. Vive con i familiari (cinque giorni a settimana con la sorella e due con il fratello)'.
Le predette peculiari condizioni soggettive dell come anticipato, sono Parte_1 state valorizzate dallo stesso c.t.u. per giustificare la condotta dell'odierno attore, con particolare riferimento a quella sopra schematicamente indicata alla lett. b); il dott.
, infatti, ha offerto le seguenti considerazioni medico-legali 'le condizioni mediche Per_1 preesistenti, che ricorrono in capo all' giustificano anche il tardivo ricorso di questi alle cure Pt_1 ospedaliere, rispetto alla dichiarata e dedotta epoca dei fatti traumatici;
infatti, a riprova del confuso ed incerto approccio mentale alla “grave” problematica di salute sofferta, si sottolinea anche l'iniziale rifiuto al ricovero per trattamento chirurgico, che poi, a brevissima distanza di tempo, è stato invece accettato e eseguito'.
Le esposte valutazioni sono corroborate da quelle più strettamente inerenti alla sintomatologia connessa alle lesioni subite.
Sul punto, il c.t.u. ha esposto (pag. 7 della c.t.u.) che: 'i sintomi iniziali possono anche essere lievi, se mascherati da un atteggiamento adduttorio della spalla e dalla sua immobilità che, in presenza di frattura sufficientemente composta, giovano a ridurre la sintomatologia, altrimenti insopportabilmente dolorosa e piuttosto tipica in caso di frattura scomposta. Di contro, la comparsa di segni accessori (ad esempio, la tumefazione e l'ecchimosi descritte ed evidenziatesi con qualche giorno di ritardo rispetto al trauma, che hanno infine indotto i parenti ad accompagnare l'infortunato in ospedale) avviene di norma dopo qualche ora e solo tardivamente si consolida, diventando così talmente evidente da risultare uno stimolo efficace per l'accesso alle cure più idonee'.
Il dott. , infine, ha concluso affermando che (pag. 8 della Persona_2
c.t.u.): 'per quanto sopra, è perciò plausibile riconoscere la correlazione eziopatogenetica tra il sinistro denunciato e gli esiti diagnosticati sul signor anche in presenza di un tardivo Parte_1 accesso in pronto soccorso e dell'iniziale rifiuto delle cure chirurgico-ortopediche'.
Le considerazioni espresse dal c.t.u., comunque supportate da un iter logico- argomentativo che non si presta a censure, appaiono condivisibili tanto più che le stesse appaiono resistenti alle osservazioni critiche mosse dal c.t.p. di parte convenuta pag. 4 a 9 (pagg. 13-17 della c.t.u.) e in grado di spiegare gran parte delle anomalie segnalate dalla convenuta e sopra schematicamente indicate.
Quanto al disconoscimento del sinistro da parte del conducente dell'autobus in servizio di linea il 22.6.2018 occorre rilevare, da un lato, che la dichiarazione rilasciata dal conducente del mezzo risale al 13.9.2018, ossia ben oltre due mesi dopo la denuncia di sinistro effettuata dal legale dell'Altimari, con evidenti conseguenze sull'attendibilità intrinseca della dichiarazione stessa stante il decorso del tempo e la peculiarità della vicenda.
Infatti, da un lato, è del tutto ragionevole ipotizzare che Controparte_4 conducente dell'autobus in servizio di linea il 22.6.2018, non si sia accorto di quanto accaduto sul mezzo condotto giacché è incontestato che l non abbia segnalato Parte_1 alcunché nell'immediatezza; dall'altro, è ragionevole ritenere che il conducente di un autobus in servizio di linea, in considerazione della tipologia di attività lavorativa svolta e dell'inevitabile interferenza con moltissimi utenti del servizio, possa non ricordare a distanza di oltre due mesi quanto accaduto nel corso di una delle molteplici 'corse' quotidiane, tanto più quando l'infortunio occorso al trasportato non sia stato – come nel caso di specie – debitamente segnalato.
Del resto, come già ampiamente detto, il comportamento tenuto dall' Pt_1 sicuramente incomprensibile laddove posto in essere da un soggetto nel pieno delle facoltà mentali, deve essere necessariamente valutato alla luce delle particolari condizioni psichiche dell'odierno attore, così come ben rappresentate dal c.t.u. nominato.
Quanto all'anomalia sopra evidenziata con la lettera d), occorre rilevare che il legale del danneggiato ha prontamente denunciato l'accaduto all' CP_3 quest'ultima, quindi, avrebbe potuto e dovuto acquisire le dichiarazioni dell'autista del proprio mezzo nell'immediatezza della denuncia del sinistro e non certo oltre due mesi dopo.
La difesa dell'attore, poi, ha prontamente inviato tutta la documentazione medica a supporto delle lesioni subite dal suo assistito, senz'altro rilevante ai fini della prova del nesso causale.
In definitiva, l'unico appunto, invero non poco significativo, che può muoversi circa la dimostrazione stragiudiziale dell'accaduto deve concentrarsi nell'omessa pag. 5 a 9 indicazione del testimone presente e infine citato in giudizio.
Trattasi di una scelta difensiva discutibile (pur in assenza di un obbligo normativo che imponga in simili casi l'indicazione dei testimoni presenti ai fatti, è del tutto evidente che una simile collaborazione è funzionale alla dimostrazione stragiudiziale del sinistro, ad accelerare le pratiche di liquidazione del danno e ad evitare un contenzioso giudiziario) e che, tuttavia, nel caso di specie, non può riverberarsi sul diritto risarcitorio dell' che, per le ragioni sopra esposte, ha Pt_1 comunque adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
5.Tanto premesso, prima di passare alla liquidazione del danno, occorre valutare se il danno è stato cagionato anche dal concorso colposo del danneggiato.
Come noto, infatti, il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio
(così, tra le altre, Cass. n. 11138/2025).
Orbene, ritiene il giudicante che la pur scarna descrizione della dinamica del sinistro effettuata dall'unico testimone esaminato consente di ritenere che il danno subito dall' sia significativamente dipendente dal comportamento colposo del Pt_1 danneggiato.
Per effetto del combinato disposto degli artt. 47 e 172 del c.d.s. i passeggeri degli autobus autorizzati al trasporto locale di passeggeri in piedi e che circolano in zona urbana non sono obbligati all'uso della cintura di sicurezza.
Da tale esenzione consegue l'obbligo, in capo al conducente dell'autobus di linea, di evitare – nei limiti del possibile – brusche frenate o condotte di guida in grado di esporre a pericolo i soggetti trasportati e, dall'altro, l'obbligo dei passeggeri di assumere comportamenti ispirati alla normale diligenza, ossia, in ultima analisi, dall'assumere condotte (ad es. reggersi dalle maniglie in caso di trasporto in piedi) in grado di prevenire le conseguenze connesse alle pur possibili e prevedibili improvvise frenate, connesse alla circolazione stradale.
Nel caso di specie, il teste ha riferito che '…confermo che il conducente del Tes_1 bus, giunto nei pressi di Via Nazionale Archi-Pentimele ha effettuato una frenata brusca ed improvvisa;
in quel frangente era seduto ed è caduto…'. Parte_1
Orbene, una caduta dal sedile durante il trasporto su un autobus è evento notoriamente assai raro e presuntivamente (art. 2727 c.c.) da ricondurre all'inadeguata pag. 6 a 9 condotta dell' tanto più quando, come nel caso di specie, è incontestato che lo Pt_1 stesso sia stato l'unico trasportato ad aver subito conseguenze per effetto della brusca frenata del conducente del mezzo.
Il predetto accertato concorso colposo dell deve essere quantificato Parte_1 nella misura del 50%, stante la evidente rilevanza del grado di negligenza, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento del danno.
6.Passando alla liquidazione del danno, occorre rilevare che l'attore alcunché ha dedotto in merito all'eventualmente subito danno morale che, come noto, non può ritenersi in re ipsa.
Sul punto, in assenza di qualsiasi deduzione nella citazione e nei successivi scritti difensivi, devono richiamarsi i principi di diritto in materia esposti dalla Suprema Corte
(tra le altre Cass. n. 25164/2020) per la quale 'in ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2,
n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia).
L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare'.
Del pari, l' non ha neppure evidenziato l'esistenza di specifiche ed Pt_1 eccezionali circostanze, le quali abbiano reso il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, in grado di giustificare un incremento
(la cd. personalizzazione) del risarcimento del danno biologico tabellarmente previsto
(tra le tante: Cass. n. 27482/2018).
6.1.Pertanto, all'attore, che aveva compiuto 63 anni al momento del sinistro, deve essere liquidato il risarcimento del danno pari ad € 9.366,95, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata al 22.6.2018 e via via rivalutata anno per anno (Cass. n.
2979/2023), così calcolato: danno biologico permanente 9% > € 14.657,65; pag. 7 a 9 invalidità temporanea totale per giorni 20 > € 1.123,60;
invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 21 > € 884,84;
invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 33 > € 926,97;
invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 41 > € 575,85; spese mediche > 565,00; riduzione del 50% ex art. 1227 comma 1 c.c.
Come noto, infatti, la liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti soggiace ai criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche se il danno si verifica nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore
(con collegamento eziologico dell'evento lesivo alla circolazione stradale), senza che assuma rilevo la matrice contrattuale, anziché extracontrattuale, del titolo di responsabilità dedotto dall'attore, perché è centrale il rango inviolabile dell'interesse leso e, cioè, del diritto alla salute (Cass. n. 13885/2025).
7.Il concorso di colpa del danneggiato e le peculiarità del caso concreto inducono a ritenere sussistenti i presupposti per disporre la compensazione tra le parti nella misura di 1/3 delle spese di lite.
I rimanenti 2/3 delle spese di lite devono essere poste a carico delle società convenute seguendo la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, già decurtate della disposta compensazione parziale, facendo applicazione dei valori minimi di cui al d.m.
n. 55/2014, alla luce della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'incidenza delle attività difensive svolte sull'esito della lite, tenuto conto del valore della controversia tratto dal decisum.
7.1.Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico delle convenute.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti della Parte_1 Controparte_5 per Assicurazioni società mutua di assicurazioni e dell ogni
[...] CP_3 diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
- condanna l' Controparte_1
e l' a risarcire il danno subito da
[...] CP_3 Parte_1 liquidato in € 9.366,95 oltre agli interessi legali sulla somma devalutata al
[...]
pag. 8 a 9 22.6.2018 e via via rivalutata anno per anno sino al soddisfo;
- compensa tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite;
- condanna l' Controparte_1
mutua di assicurazioni e l' alla rifusione dei rimanenti 2/3 delle
[...] CP_3 spese legali sostenute da liquidate, già decurtate della disposta Parte_1 compensazione parziale, in € 1.693,33 disponendo che il pagamento avvenga a favore dello Stato;
- pone definitivamente a carico dell'
[...]
e dell'ATAM le spese della Controparte_1 CP_3 espletata c.t.u.
Così deciso in Reggio Calabria il 3.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
pag. 9 a 9
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 275/2021 r.g.a.c., vertente tra
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Rosamaria LASCALA attore contro
Controparte_1
(c.f. e
[...] P.IVA_1
p. i.v.a. ), in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Augusto SERVINO convenuta nonché
c.f. CP_3 P.IVA_3 convenuta contumace oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale conclusioni: come da verbale di udienza del 3.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 nella qualità di compagnia di assicurazione per la responsabilità civile dell'autobus di proprietà dell' di Reggio Calabria, linea A Arghillà, in quanto il 22.6.2018, CP_3 viaggiando quale trasportato, per effetto di un'improvvisa e brusca frenata, era caduto pag. 1 a 9 in terra sbattendo con la spalla destra e subendo lesioni personali refertate il 2 5.6.2018 presso il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera 'Bianchi-Melacrino-Morelli' di
Reggio Calabria con la diagnosi di 'frattura scomposta collo omerale dx' e prognosi di giorni trenta.
Ha esposto che il successivo 28.6.2018 era stato sottoposto a intervento chirurgico e che ciononostante erano residuati postumi permanenti in ragione dei quali ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato in €
41.193,00.
2.Costituendosi in giudizio, la Controparte_1 ha contestato la verificazione storica del
[...] sinistro rilevando che:
a) il conducente dell'autobus ATAM targato BJ383XH, in servizio il 22.6.2018, ha disconosciuto l'accadimento;
b) il referto del p.s. risale a tre giorni dopo l'accaduto, circostanza quantomai inverosimile stante la gravità delle lesioni asseritamente subite;
c) il predetto referto, in sede di anamnesi, dà atto della riferita riconducibilità delle lesioni ad un incidente stradale, senza ulteriori specificazioni;
d) nella fase precontenziosa, l'attore non ha fornito alcuna prova della verificazione del sinistro;
e) l'attore non ha allertato il conducente dell'autobus circa le lesioni subite e che, peraltro, nessun altro trasportato ha lamentato conseguenze per effetto dell'asserita condotta di guida imprudente o imperita o negligente dell'autista del bus.
In via subordinata, ha contestato la quantificazione del danno effettuata dall'attore.
Ha concluso nei termini che seguono:
'voglia il Tribunale di Reggio Calabria, ogni contraria istanza e difesa disattesa, rigettare, in quanto assolutamente infondata e non provata, la domanda avanzata da con la Parte_1 di lui condanna al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio in favore della scrivente CP_1
3.Concessi i termini richiesti dalle parti, esaminato il teste indicato dall'attore, espletata c.t.u. medico-legale, disposta con ordinanza del 5.7.2024 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' la causa è stata rinviata all'udienza del CP_3
pag. 2 a 9
3.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; quindi, all'esito della discussione, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
Esaminato in data 9.6.2022 il teste indifferente rispetto alle Testimone_1 parti, ha riferito quanto segue: 'confermo che il giorno 22.6.2018 all'incirca alle ore
16:15/16:30 sono salito sul bus della linea A/Arghillà, alla fermata di Arghillà sud in CP_3 quanto abito in quella zona e ho visto che sul bus c'era pure l'attore; confermo che il conducente del bus, giunto nei pressi di via Nazionale Archi-Pentimele ha effettuato una frenata brusca ed improvvisa;
in quel frangente era seduto ed è caduto;
me lo ricordo perché l'ho Parte_1 soccorso io aiutandolo a rialzarsi. Mi ricordo che in quel frangente l'attore lamentava di avere dolore alla spalla destra;
preciso che non conoscevo personalmente l'attore ma lo avevo già visto altre volte su quel bus;
conosco il suo nome perché nell'immediatezza mi ha detto che si chiamava mentre Parte_1 per quanto riguarda il suo cognome posso dire che conosco i suoi parenti che abitano ad Arghillà perché è la stessa zona dove abito anch'io da tantissimo tempo e, una decina di giorni dopo l'accaduto, incontrandoli nel quartiere gli ho chiesto notizie su come stesse ”. Parte_1
Recatosi al pronto soccorso dell'ospedale 'Bianchi Melacrino Morelli' il giorno
25.6.2018, in sede di anamnesi, l' ha riferito di essere rimasto coinvolto in un Pt_1 incidente stradale (all. 5 alla citazione).
Trasferito all'unità operativa di ortopedia e traumatologia il 28.6.2018, in quella sede l' come riportato in sede di anamnesi patologica prossima, ha riferito di Pt_1 essere caduto accidentalmente sette giorni prima a Reggio Calabria sull'autobus (all. 6 alla citazione).
Lo stesso 28.6.2018 (all. 1 alla citazione) il legale dell ha denunciato il Parte_1 sinistro all' fornendo le informazioni necessarie per istruire la pratica di CP_3 liquidazione.
Le predette circostanze, lette unitamente alle valutazioni medico-legali effettuate dal c.t.u. dott. , sulle quali si tornerà poco oltre, convincono il giudicante del Per_1 raggiungimento del nesso di causalità tra le lesioni accertate il 25.6.2018 e l'infortunio occorso all' il 22.6.2018 nel corso del trasporto su un autobus di proprietà Pt_1 dell' CP_3
Infatti, le sussistenti stranezze evidenziate da parte convenuta, con particolare pag. 3 a 9 riferimento a quelle sopra emarginate con le lettere b), c) ed e), trovano una loro ragionevole giustificazione nelle particolari condizioni soggettive dell che, Parte_1 come riportato a pag. 4 della c.t.u., risulta 'già invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento per riferito “ritardo mentale” associato a disturbi comportamentali ed agitazione psico-motoria, in storia di crisi convulsive da verosimili esiti encefalopatici infantili di n.d.d.. Vive con i familiari (cinque giorni a settimana con la sorella e due con il fratello)'.
Le predette peculiari condizioni soggettive dell come anticipato, sono Parte_1 state valorizzate dallo stesso c.t.u. per giustificare la condotta dell'odierno attore, con particolare riferimento a quella sopra schematicamente indicata alla lett. b); il dott.
, infatti, ha offerto le seguenti considerazioni medico-legali 'le condizioni mediche Per_1 preesistenti, che ricorrono in capo all' giustificano anche il tardivo ricorso di questi alle cure Pt_1 ospedaliere, rispetto alla dichiarata e dedotta epoca dei fatti traumatici;
infatti, a riprova del confuso ed incerto approccio mentale alla “grave” problematica di salute sofferta, si sottolinea anche l'iniziale rifiuto al ricovero per trattamento chirurgico, che poi, a brevissima distanza di tempo, è stato invece accettato e eseguito'.
Le esposte valutazioni sono corroborate da quelle più strettamente inerenti alla sintomatologia connessa alle lesioni subite.
Sul punto, il c.t.u. ha esposto (pag. 7 della c.t.u.) che: 'i sintomi iniziali possono anche essere lievi, se mascherati da un atteggiamento adduttorio della spalla e dalla sua immobilità che, in presenza di frattura sufficientemente composta, giovano a ridurre la sintomatologia, altrimenti insopportabilmente dolorosa e piuttosto tipica in caso di frattura scomposta. Di contro, la comparsa di segni accessori (ad esempio, la tumefazione e l'ecchimosi descritte ed evidenziatesi con qualche giorno di ritardo rispetto al trauma, che hanno infine indotto i parenti ad accompagnare l'infortunato in ospedale) avviene di norma dopo qualche ora e solo tardivamente si consolida, diventando così talmente evidente da risultare uno stimolo efficace per l'accesso alle cure più idonee'.
Il dott. , infine, ha concluso affermando che (pag. 8 della Persona_2
c.t.u.): 'per quanto sopra, è perciò plausibile riconoscere la correlazione eziopatogenetica tra il sinistro denunciato e gli esiti diagnosticati sul signor anche in presenza di un tardivo Parte_1 accesso in pronto soccorso e dell'iniziale rifiuto delle cure chirurgico-ortopediche'.
Le considerazioni espresse dal c.t.u., comunque supportate da un iter logico- argomentativo che non si presta a censure, appaiono condivisibili tanto più che le stesse appaiono resistenti alle osservazioni critiche mosse dal c.t.p. di parte convenuta pag. 4 a 9 (pagg. 13-17 della c.t.u.) e in grado di spiegare gran parte delle anomalie segnalate dalla convenuta e sopra schematicamente indicate.
Quanto al disconoscimento del sinistro da parte del conducente dell'autobus in servizio di linea il 22.6.2018 occorre rilevare, da un lato, che la dichiarazione rilasciata dal conducente del mezzo risale al 13.9.2018, ossia ben oltre due mesi dopo la denuncia di sinistro effettuata dal legale dell'Altimari, con evidenti conseguenze sull'attendibilità intrinseca della dichiarazione stessa stante il decorso del tempo e la peculiarità della vicenda.
Infatti, da un lato, è del tutto ragionevole ipotizzare che Controparte_4 conducente dell'autobus in servizio di linea il 22.6.2018, non si sia accorto di quanto accaduto sul mezzo condotto giacché è incontestato che l non abbia segnalato Parte_1 alcunché nell'immediatezza; dall'altro, è ragionevole ritenere che il conducente di un autobus in servizio di linea, in considerazione della tipologia di attività lavorativa svolta e dell'inevitabile interferenza con moltissimi utenti del servizio, possa non ricordare a distanza di oltre due mesi quanto accaduto nel corso di una delle molteplici 'corse' quotidiane, tanto più quando l'infortunio occorso al trasportato non sia stato – come nel caso di specie – debitamente segnalato.
Del resto, come già ampiamente detto, il comportamento tenuto dall' Pt_1 sicuramente incomprensibile laddove posto in essere da un soggetto nel pieno delle facoltà mentali, deve essere necessariamente valutato alla luce delle particolari condizioni psichiche dell'odierno attore, così come ben rappresentate dal c.t.u. nominato.
Quanto all'anomalia sopra evidenziata con la lettera d), occorre rilevare che il legale del danneggiato ha prontamente denunciato l'accaduto all' CP_3 quest'ultima, quindi, avrebbe potuto e dovuto acquisire le dichiarazioni dell'autista del proprio mezzo nell'immediatezza della denuncia del sinistro e non certo oltre due mesi dopo.
La difesa dell'attore, poi, ha prontamente inviato tutta la documentazione medica a supporto delle lesioni subite dal suo assistito, senz'altro rilevante ai fini della prova del nesso causale.
In definitiva, l'unico appunto, invero non poco significativo, che può muoversi circa la dimostrazione stragiudiziale dell'accaduto deve concentrarsi nell'omessa pag. 5 a 9 indicazione del testimone presente e infine citato in giudizio.
Trattasi di una scelta difensiva discutibile (pur in assenza di un obbligo normativo che imponga in simili casi l'indicazione dei testimoni presenti ai fatti, è del tutto evidente che una simile collaborazione è funzionale alla dimostrazione stragiudiziale del sinistro, ad accelerare le pratiche di liquidazione del danno e ad evitare un contenzioso giudiziario) e che, tuttavia, nel caso di specie, non può riverberarsi sul diritto risarcitorio dell' che, per le ragioni sopra esposte, ha Pt_1 comunque adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
5.Tanto premesso, prima di passare alla liquidazione del danno, occorre valutare se il danno è stato cagionato anche dal concorso colposo del danneggiato.
Come noto, infatti, il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio
(così, tra le altre, Cass. n. 11138/2025).
Orbene, ritiene il giudicante che la pur scarna descrizione della dinamica del sinistro effettuata dall'unico testimone esaminato consente di ritenere che il danno subito dall' sia significativamente dipendente dal comportamento colposo del Pt_1 danneggiato.
Per effetto del combinato disposto degli artt. 47 e 172 del c.d.s. i passeggeri degli autobus autorizzati al trasporto locale di passeggeri in piedi e che circolano in zona urbana non sono obbligati all'uso della cintura di sicurezza.
Da tale esenzione consegue l'obbligo, in capo al conducente dell'autobus di linea, di evitare – nei limiti del possibile – brusche frenate o condotte di guida in grado di esporre a pericolo i soggetti trasportati e, dall'altro, l'obbligo dei passeggeri di assumere comportamenti ispirati alla normale diligenza, ossia, in ultima analisi, dall'assumere condotte (ad es. reggersi dalle maniglie in caso di trasporto in piedi) in grado di prevenire le conseguenze connesse alle pur possibili e prevedibili improvvise frenate, connesse alla circolazione stradale.
Nel caso di specie, il teste ha riferito che '…confermo che il conducente del Tes_1 bus, giunto nei pressi di Via Nazionale Archi-Pentimele ha effettuato una frenata brusca ed improvvisa;
in quel frangente era seduto ed è caduto…'. Parte_1
Orbene, una caduta dal sedile durante il trasporto su un autobus è evento notoriamente assai raro e presuntivamente (art. 2727 c.c.) da ricondurre all'inadeguata pag. 6 a 9 condotta dell' tanto più quando, come nel caso di specie, è incontestato che lo Pt_1 stesso sia stato l'unico trasportato ad aver subito conseguenze per effetto della brusca frenata del conducente del mezzo.
Il predetto accertato concorso colposo dell deve essere quantificato Parte_1 nella misura del 50%, stante la evidente rilevanza del grado di negligenza, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento del danno.
6.Passando alla liquidazione del danno, occorre rilevare che l'attore alcunché ha dedotto in merito all'eventualmente subito danno morale che, come noto, non può ritenersi in re ipsa.
Sul punto, in assenza di qualsiasi deduzione nella citazione e nei successivi scritti difensivi, devono richiamarsi i principi di diritto in materia esposti dalla Suprema Corte
(tra le altre Cass. n. 25164/2020) per la quale 'in ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2,
n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia).
L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare'.
Del pari, l' non ha neppure evidenziato l'esistenza di specifiche ed Pt_1 eccezionali circostanze, le quali abbiano reso il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, in grado di giustificare un incremento
(la cd. personalizzazione) del risarcimento del danno biologico tabellarmente previsto
(tra le tante: Cass. n. 27482/2018).
6.1.Pertanto, all'attore, che aveva compiuto 63 anni al momento del sinistro, deve essere liquidato il risarcimento del danno pari ad € 9.366,95, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata al 22.6.2018 e via via rivalutata anno per anno (Cass. n.
2979/2023), così calcolato: danno biologico permanente 9% > € 14.657,65; pag. 7 a 9 invalidità temporanea totale per giorni 20 > € 1.123,60;
invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 21 > € 884,84;
invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 33 > € 926,97;
invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 41 > € 575,85; spese mediche > 565,00; riduzione del 50% ex art. 1227 comma 1 c.c.
Come noto, infatti, la liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti soggiace ai criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche se il danno si verifica nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore
(con collegamento eziologico dell'evento lesivo alla circolazione stradale), senza che assuma rilevo la matrice contrattuale, anziché extracontrattuale, del titolo di responsabilità dedotto dall'attore, perché è centrale il rango inviolabile dell'interesse leso e, cioè, del diritto alla salute (Cass. n. 13885/2025).
7.Il concorso di colpa del danneggiato e le peculiarità del caso concreto inducono a ritenere sussistenti i presupposti per disporre la compensazione tra le parti nella misura di 1/3 delle spese di lite.
I rimanenti 2/3 delle spese di lite devono essere poste a carico delle società convenute seguendo la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, già decurtate della disposta compensazione parziale, facendo applicazione dei valori minimi di cui al d.m.
n. 55/2014, alla luce della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'incidenza delle attività difensive svolte sull'esito della lite, tenuto conto del valore della controversia tratto dal decisum.
7.1.Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico delle convenute.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti della Parte_1 Controparte_5 per Assicurazioni società mutua di assicurazioni e dell ogni
[...] CP_3 diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
- condanna l' Controparte_1
e l' a risarcire il danno subito da
[...] CP_3 Parte_1 liquidato in € 9.366,95 oltre agli interessi legali sulla somma devalutata al
[...]
pag. 8 a 9 22.6.2018 e via via rivalutata anno per anno sino al soddisfo;
- compensa tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite;
- condanna l' Controparte_1
mutua di assicurazioni e l' alla rifusione dei rimanenti 2/3 delle
[...] CP_3 spese legali sostenute da liquidate, già decurtate della disposta Parte_1 compensazione parziale, in € 1.693,33 disponendo che il pagamento avvenga a favore dello Stato;
- pone definitivamente a carico dell'
[...]
e dell'ATAM le spese della Controparte_1 CP_3 espletata c.t.u.
Così deciso in Reggio Calabria il 3.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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