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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Presidente Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Consigliere Relatore Dott.ssa Maria Delle Donne
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4178 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 1 luglio 2025 e vertente
TRA C.F. 1 ), rappresentato e difeso - per procura in atti - Parte_1 (C.F. dagli Avv.ti Sebastiano Pennisi e Rita Bucolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma alla via Circonvallazione Clodia, n. 82;
APPELLANTE
E
P.IVA_1 ), in persona del suo (C.F. Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro G. Bembo come da procura depositata unitamente al ricorso per il decreto ingiuntivo opposto - con studio in
Milano in corso di Porta Vittoria n. 17;
APPELLATO Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9522/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16 giugno 2022;
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La causa non attiene alla materia di impresa. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo
§ 1-Il Controparte_1
" al fine di ottenere l'ingiunzione di innanzi al Tribunale di Roma avverso Parte_1 quest'ultimo al pagamento della somma di € 11.979,23, oltre interessi di mora, spese di procedura e compensi professionali.
وA sostegno della domanda monitoria il ha dedotto che il sig. Parte_1 socio del _1 _1 come da risultanze del Libro Soci del allegato agli atti, non aveva provveduto a versare le _1 quote e le spese consortili deliberate dall'Assemblea del _1 come previsto dallo Statuto per un totale di € 11.979,23, per i seguenti titoli:
• Quota consortile ordinaria per l'anno 2018 deliberata in occasione della Assemblea ordinaria del 20.04.2018;
• Quota straordinaria 2018 per il primo acconto dell'Arch. CP_2 come da contratto e spesa deliberati in occasione della Assemblea ordinaria del 23.11.2018;
Quota ordinaria per l'anno 2019, quota deliberata in occasione della Assemblea ordinaria dell'8.3.2019;
All'esito della procedura monitoria, il giudice monocratico di Roma ha emesso, inaudita altera parte, il decreto ingiuntivo n. 23371/2019 con il quale ha ingiunto a Parte_1 il pagamento della somma di € 12.034,23, oltre interessi come da domanda, spese e compensi professionali.
Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il debitore ingiunto, eccependo:
vizi attinenti la capacità processuale del Presidente del Consorzio per inosservanza dell'iter procedimentale previsto dall'art. 10/17 dello Statuto e la relativa documentazione costituita dall'estratto notarile;
- l'inesistenza delle deliberazioni di ripartizione tra i consorziati;
- in via riconvenzionale l'inesistenza del credito e/o illegittimità della pretesa creditoria con riferimento alle spese straordinarie connesse alla progettazione edilizia previa dichiarazione di nullità derivata delle relative deliberazioni del 23/11/2018 e 8/3/2019 poiché connesse e/o conseguenti a modifiche statutarie, cui l'appellante si era opposto esprimendo voto contrario, e quindi di modifiche non estensibili all'appellante;
- in via subordinata l'eccezione di compensazione di un proprio controcredito di € 29.360,00 vantato nei confronti del _1 annotato nello stato patrimoniale del bilancio consortile al 31/12/2018
,
approvato dall'assemblea 1'8.3.2019.
Costituitosi l'opposto, lo stesso instava per il rigetto dell'opposizione e proponeva quale reconventio reconventionis nuova domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore credito di € 13.364,27 per ulteriori successive rate non pagate sempre relativamente alle spese di progettazione in precedenza deliberate nell'assemblea consortile dell'8/3/2019.
§ 1.1 - Il tribunale di Roma, espletata l'istruttoria necessaria, si è così espresso:
"Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le domande riconvenzionali avanzate dalla parte opponente;
· in accoglimento della domanda avanzata dal Controparte_1 condanna Parte_1 al pagamento della somma di euro 13.364,27, oltre interessi come richiesti, dalla domanda al saldo;
- condanna Parte_1 al pagamento in favore del Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio di opposizione che liquida in euro 6.700,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%".
§ 1.2 A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha osservato, quanto al motivo di opposizione relativo ai vizi attinenti alla capacità processuale del Presidente del _1 per inosservanza dell'iter procedimentale previsto dall'art. 10/17 dello Statuto e la relativa documentazione costituita dall'estratto notarile, che "Come per il condominio di edifici, la delibera di approvazione da parte dell'assemblea della relativa spesa legittima e conferisce all'amministratore il potere (in questo caso il Presidente del c.d.a) di richiedere e procedere con il giudizio monitorio per il recupero delle somme non corrisposte dai singoli consorziati. Si legge all'art. 10 dello statuto che "Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a nome e nell'interesse del _1 dovrà agire giudizialmente nei confronti del consorziato moroso, previa delibera del
Consiglio di Amministrazione come previsto al successivo art.17, ed il titolo per l'ingiunzione sarà costituito dall'estratto notarile della delibera di consiglio sopra prevista".
Ciò che legittima la potestà in capo all'amministratore è la delibera di approvazione della spesa e non certo l'autorizzazione dell'assemblea ad agire per il recupero della somma deliberata (che non
è richiesta neanche dallo statuto). Anzi, ai sensi dell'art. 1129, comma 9, c.c sussiste in capo ad esso lo specifico potere/dovere di agire in giudizio per il recupero delle quote non versate incorrendo, in caso contrario, in responsabilità derivanti dall'inadempimento del mandato ricevuto. Né può dirsi, come dedotto dall'opponente che presupposto imprescindibile per la proposizione della relativa azione sia la produzione in giudizio dell'estratto autentico notarile richiamato dallo statuto che è requisito formale ma non sostanziale dei relativi poteri posto che il credito del CP_1 (e la debenza da parte del consorziato) sorge nel momento in cui viene deliberata la relativa spesa. In ogni caso, come dimostrato da parte opposta nel presente giudizio (cfr. doc.
9 -produzione
CP 1 ), con delibera del CDA del 20.5.2019 il Presidente veniva anche autorizzato a procedere per il recupero dei crediti nei confronti dei consorziati morosi e già diffidati, tra cui anche l'odierno opponente. Pertanto, la censura di cui al primo motivo di opposizione va rigettata". Quanto al motivo di opposizione relativo alla nullità e/o annullabilità delle delibere poste a fondamento dell'ingiunzione, il Tribunale ha osservato “Occorre al riguardo premettere che di nessun rilievo è la tesi dell'opponente che vuole attribuire alla propria mancata adesione alle modifiche statutarie, una censura di nullità delle delibere di approvazione poiché ritenute non conformi alle previsioni dello Statuto e lesive dei propri diritti e della propria autonomia patrimoniale (secondo parte opponente tali modifiche dovevano intervenire con l'unanimità dei consensi, onde i profili di nullità dei relativi deliberati del 27.2.2002 e del 4.7.2018). .
Invero, a prescindere dalla genericità della censura e dalla mancata impugnazione dei deliberati (si rammenta che nel giudizio di opposizione a d.i. il vizio di nullità può essere anche rilevato d'ufficio cfr Cass. SS. UU n. 9839/2021) dalla comparazione del vecchio statuto con quello attuale
-
modificato e, in particolare dell'art. 3 chiamato in causa, si evince che l'attribuzione al CDA dell'attività di progettazione edilizia risulta pienamente conforme all'originario oggetto sociale di cui alla richiamata lettera f) dell'art. 3 ("dare attuazione ai fini edificatori mediante costruzione, in appalto o in economia al progetto di piano planivolumetrico relativo al comparto nel rispetto di previsioni di paino e prescrizione delle Norme Tecniche di Attuazione mediante conformazione ai criteri progettuali, modalità e relativa tempistica, all'uopo determinata dal Consiglio di
Amministrazione").
Tale modifica, invero, non avendo come scopo quello di ampliare l'oggetto sociale né di incidere sui diritti soggettivi dei consorziati, bensì di portarlo in esecuzione, non necessitava dell'unanimità dei consensi, rientrando tra le facoltà dirette a dare attuazione agli scopi consortili (edificazione edilizia). Va escluso, pertanto, ogni profilo di nullità dei predetti deliberati". Esclusa quindi la nullità delle predette delibere, il giudice monocratico ha quindi proseguito precisando che " Essendo, dunque, la modifica statutaria non incidente sui deliberati posti a sostegno del decreto opposto
(delibere del 20.4.2018, del 23.11.2018 e del 8.3.2019) per essere stata correttamente adottata e non impugnata nei termini di legge (art. 1137 c.c.), ne deriva che il dedotto vizio non può né estendersi né riflettersi sulla legittimità degli stessi deliberati.
Le predette delibere, tra cui la delibera con la quale sono state approvate le spese per la progettazione del piano di edificazione affidate al tecnico nominato dal _1 , possono, al più, essere censurate solo per vizi tipici di annullabilità da far valere anche in sede di opposizione solo con specifica domanda ex art. 1137 c.c. avanzata nei termini di legge.
Al riguardo occorre precisare che l'art. 1137 c.c. al secondo comma dispone che: "contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".
Nella specie il _1 ha eccepito la tardività dell'impugnazione avanzata nei confronti dei deliberati per decorrenza del termine di trenta giorni dalla sua impugnazione e parte opponente non ha replicato a detta censura se non nei limiti in cui ha ritenuto estensibile a tali delibere il profilo di nullità della modifica statuaria come sopra dedotto.
Essendo nella specie pacificamente escluso ogni profilo di nullità per i motivi già esposti e non avendo parte opponente dedotto ulteriori motivi di invalidità dei deliberati (vizi formali o sostanziali), la domanda avanzata in via riconvenzionale, prima ancora che per rilievi di inammissibilità per tardività della proposta impugnazione, va rigettata nel merito.
Venendo ora al merito dell'opposizione, ed analizzando l'eccezione sollevata dall'opponente di inesigibilità del credito dell'ingiunzione per assenza dell'approvazione del piano di ripartizione della spesa e a cagione della quale questo giudice ha revocato la provvisoria esecuzione del decreto va osservato che, sebbene l'approvazione del piano di riparto è condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c.), non lo è per il requisito dell'esigibilità del credito perché nel giudizio di opposizione il Parte_2 (in questo caso il _1 ) per dimostrare la fondatezza della sua domanda (ossia che il credito preteso sussiste, è esigibile e il _1 ne è titolare) e per soddisfare il relativo onere probatorio su esso gravante, sarà tenuto solo a produrre il verbale di assemblea in cui sono state approvate le spese, nonché i relativi documenti correlati (cfr. Cass. n.
7569/1994 nonché, di recente Cass. n. 15696/2020). Ove infatti sia mancata l'approvazione dello stato di ripartizione dell'assemblea, l'amministratore è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso ai sensi dell'art. 1130, n. 3, c.c.. Infatti, ciò che costituisce titolo di credito del condominio è la delibera di approvazione della spesa, mentre lo stato di riparto ha solo una valenza dichiarativa del credito, serve cioè al condomino ai fini della conoscenza della sua quota di contribuzione.
Per lo più nel corso del presente giudizio il _1 ha prodotto la sopravvenuta delibera assembleare consortile del 13.11.2020 (cfr. doc. n. 20 - produzione parte opposta) con la quale ha approvato lo stato di riparto delle spese deliberate con le delibere del 20.4.2018, del 23.11.2018 e del 8.3.2019 a confutazione di ogni eccezione sollevata dall'opponente.
Essendo dunque il credito fondato su delibere valide ed efficaci, sussiste il credito vantato dal
_1 nei confronti di tenuto, in quanto consorziato, alla contribuzione delle Parte_1 spese deliberate".
Inoltre, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda avanzata dall'opponente in via subordinata di compensazione di un proprio controcredito di € 29.360,00 vantato nei confronti del CP_1 "
annotato nello stato patrimoniale del bilancio consortile al 31.12.2018 approvato dall'assemblea
1'8.3.2019, rilevando che il Consiglio di Amministrazione del _1 con delibera assunta all'unanimità nella riunione del 25.2.2019, ha stabilito che tali crediti dovessero essere "congelati” al
31.12.2017 e collocati in apposita voce di riserva del bilancio, con ciò impedendo ogni forma di compensazione con i crediti successivi come quelli oggetto del credito azionato. Sicchè, in assenza del requisito della “esigibilità del credito" - dal momento che la compensazione è stata impedita dalla condizione sospensiva dettata dalla delibera del 25.2.2019, delibera non sospesa, revocata e/o impugnata nei termini di legge -, il giudice di primo grado ha ritenuto che tale domanda non potesse trovare accoglimento.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale avanzata dal _1 opposto diretta ad ottenere la condanna al pagamento del residuo credito pari ad euro 13.364,27 derivante dalle rate maturate successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e fondato sulla medesima delibera assembleare consortile del 8.3.2019 già costituente titolo del decreto ingiuntivo opposto come indicate nella nota di precisazione del credito del 15.3.2019. § 2 Ha proposto appello il Sig. Parte_1 contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della stessa, la riforma della medesima, concludendo "Piaccia all'Ill.ma Corte adita, in riforma della gravata sentenza e previa sospensione della esecutorietà, in accoglimento dei motivi di gravame (I motivo), accertata e dichiarata l'illegittimità e quindi l'inefficacia nei confronti dell'appellante, dell'ampliamento degli scopi consortili, con l'attribuzione al _1 della progettazione ed edificazione edilizia del comparto, in ragione del suo manifestato dissenso con voto contrario, per l'effetto dichiarare la nullità derivata e/o l'inefficacia relativa delle delibere del 23/11/2018 e dell'8.3.2019 nella parte concernente il conferimento dell'incarico della progettazione (la prima) e la deliberazione della relativa spesa (la seconda) e del relativo acconto e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese;
o (II motivo) in accoglimento dell'eccezione di compensazione ex artt. 1242 e
1243 c.c., dichiarare e statuire l'avvenuta estinzione dei rispettivi debiti e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria si spese;
conseguentemente (III motivo) in riforma della gravata sentenza dichiarare inammissibili e quindi rigettare la domanda proposta quale presunta reconventio reconventionis, per carenza dei suoi presupposti, come eccepito col terzo motivo, e comunque, in ipotesi di diverso avviso, anch'essa estintasi per compensazione;
con vittoria di spese".
Ha resistito il Controparte_1 Comparto A _1 respingendo tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo d'appello e, in ogni caso, il rigetto del gravame nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 4.07.2023, emessa all'esito dell'udienza tenutasi in pari data nelle modalità della trattazione scritta, la causa, previa dichiarazione di non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva,
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.07.2025, successivamente sostituita dalla trattazione cartolare, con termini anticipati per memorie conclusionali e note cartolari.
- All'udienza indicata in epigrafe - sostituita dalla trattazione cartolare - le parti hanno così
§ 2.1 concluso con gli atti anticipati e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 L'appello, composto di 9 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 Col primo motivo, titolato “Sulla nullità delle delibere (punto 3 della premessa) del
23/11/2018 e 8/3/2019, relativamente alle spese straordinarie di progettazione, nullità derivata e connessa a modifiche statutarie avversate con voto contrario dall'appellante e quindi inefficaci nei suoi confronti per difetto di consenso", parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per le ragioni che seguono. Secondo la sua tesi difensiva la ragione che spingerebbe i privati a stipulare il contratto di _1 in adempimento del quale i contraenti si impegnano a realizzare i servizi e le opere imposte dalle prescrizioni urbanistiche necessarie alla collettività degli utenti stanziati nel relativo ambito territoriale di competenza, poiché apprestanti servizi di utilità e fruibilità, sia individuale che collettiva, quali reti stradali, fognature, reti idriche e distributive dell'energia elettrica, etc. - sarebbe rappresentata dall'interesse comune a regolamentare l'utilizzo dell'area nella prospettiva dell'urbanizzazione, sicchè una volta adempiuto, su base collettiva, l'onere di urbanizzazione, verrebbe meno la ragion d'essere che si pone a fondamento della costituzione del _1, con conseguente scioglimento dello stesso.
Ne deriverebbe, secondo l'appellante, che essendo il _1 un contratto plurilaterale con comunione di scopo, l'oggetto consortile non potrebbe subire ampliamenti o modificazioni o incidere sui diritti soggettivi di tutti i consorziati (nel che si concretizza l'attività di progettazione e l'obbligo a costruire), senza l'adesione di tutti i consorziati e quindi con l'assunzione unanime volta a sostituire il diritto del singolo in un diritto consortile con riferimento a progettazione ed edificazione.
Il giudice dell'opposizione avrebbe quindi errato nel ritenere che “di nessun rilievo è la tesi dell'opponente che vuole attribuire alla propria mancata adesione alle modifiche statutarie una censura di nullità delle delibere di approvazione poiché ritenute non conformi alle previsioni dello
Statuto e lesive dei propri diritti e della propria autonomia patrimoniale (secondo parte opponente tali modifiche dovevano intervenire con l'unanimità dei consensi onde i profili di nullità dei relativi deliberati del 27/02/2002 e 4/07/2018)", nonché nella parte in cui ha affermato che "dalla comparazione del vecchio Statuto" "con quello attuale modificato e in particolare dell'art. 3 chiamato in causa, si evince che l'attribuzione al C.d.A. dell'attività di progettazione edilizia risulta pienamente conforme all'originario oggetto sociale di cui alla richiamata lettera f) dell'art. 3 ("dare attuazione ai fini edificatori mediante costituzione in appalto o in economia al progetto di piano ...").
Tale modifica non avendo come scopo quello di ampliare l'oggetto sociale né di incidere sui diritti soggettivi dei consorziati, bensì di portarlo in esecuzione, non necessitava dell'unanimità dei consensi, rientranti tra le facoltà dirette a dare attuazione agli scopi consortili (edificazione edilizia).
Va escluso, pertanto, ogni profilo di nullità dei predetti deliberati".
,Ed invero, secondo il Parte_1 il giudice non avrebbe esaminato e valutato l'originario Statuto del CP_1 del 28.03.1995, il cui art. 3 prevedeva “in attuazione di ogni altra iniziativa complementare ed autonoma comunque idonea a favorire l'insediamento urbanistico"; al contrario,
i successivi statuti del 27.02.2002 e del 4.7.2018, approvati con il dissenso espresso dall'appellante - gli unici presi in considerazione dal giudice di primo grado - prevedevano, alla lettera f dell'art.3, che tra gli scopi consortili vi era “dare attuazione ai fini edificatori mediante costruzione in appalto o in economia al progetto di piano planivolumetrico relativo al comparto nel rispetto di previsioni di piano e prescrizioni delle Norme tecniche di Attuazione mediante conformazione ai criteri progettuali, modalità e relativa tempistica all'uopo determinata".
Per effetto di siffatte modifiche all'oggetto statutario, il _1 si sarebbe trasformato da urbanistico in ", con danno e pregiudizio dei relativi diritti Controparte_3 soggettivi dell'appellante, con conseguente necessarietà dell'unanimità dei consensi o, quanto meno, la non estensibilità degli effetti verso il consorziato dissenziente. Ciò perché, secondo il Parte_1
"in applicazione delle regole del Condominio, applicabili nella specie secondo i criteri dettati dalla
S.C. (Cass. n. 4806/2005) secondo la quale sono nulle le delibere assembleari che, tra l'altro, incidono sui diritti individuali, sulle cose e servizi comuni e sulla proprietà esclusiva dei condomini,
è evidente che le delibere impugnate, nella parte in cui si sostanziano nella imposizione di oneri a carico della proprietà individuale con riferimento ad una progettazione edilizia conseguente ad un ampliamento statutario non condiviso, non potevano essere azionate nei confronti dell'appellante, in applicazione del principio di inestensibilità e quindi di inefficacia e/o nullità dell'atto presupposto e cioè l'ampliamento degli scopi consortili".
Le delibere assembleari del 23.11.2018 e 8.3.2019 con le quali sono state decise le spese straordinarie di progettazione oggetto della presente controversia sarebbero dunque affette da nullità derivata e connessa a modifiche statutarie avversate con voto contrario dall'appellante e quindi inefficaci nei suoi confronti per difetto di consenso. Peraltro, trattandosi di delibere affette da nullità - e non da vizi che, eventualmente, avrebbero potuto determinarne la mera annullabilità, come sostenuto dal primo giudice -, esse non sarebbero soggette ad alcun termine di decadenza e potrebbero essere impugnate con un'azione di mero accertamento da chiunque vi abbia interesse.
§ 3.2 Col secondo motivo - titolato "Illegittimità della sentenza in punto di mancata applicazione dell'istituto della compensazione con il controcredito vantato dall'appellante" -, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella misura in cui il giudice ha respinto la sua richiesta di compensare il proprio debito con un controcredito, dallo stesso vantato nei confronti del _1 , del valore di € 29.360,00, come risultante dal bilancio del 31/12/2018.
Ed invero secondo parte appellante “il riconoscimento di debito è costituito dall'approvazione del bilancio consortile al 31/12/2018, bilancio peraltro predisposto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dallo stesso C.d.A. senza che dallo stesso CdA fosse stata proposta alla stessa
Assemblea alcuna prospettazione di relativa sospensione o che gli stessi crediti "dovessero essere congelati" con la conseguenza dell'approvazione dello “stato patrimoniale", al 31/12/2018, e quindi con il suo riconoscimento e consolidamento.
E perciò, la delibera del C.d.A. del 25/2/2019, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non poteva avere alcuna efficacia sospensiva dell'esigibilità del credito dell'appellante già riconosciuto e consolidato, con l'approvazione dell'Assemblea dei consorziati (alla quale semmai il CdA avrebbe dovuto sottoporre la prospettata sospensione).
Ed infatti, a norma di Statuto, non rientra certamente nei poteri del C.d.A. quello di intervenire sulle deliberazioni assembleari se non per darne esecuzione. Ne deriva l'illegittimità dell'operato del
C.d.A. e per l'effetto l'infondatezza della mancanza del requisito della "esigibilità", quale presupposto ostativo all'applicazione della compensazione legale ex art. 1243 c.c. che, per giurisprudenza consolidata della S.C. (valga per tutte la C. 06/260), opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicchè la sentenza che l'accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi, né l'automatismo è escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata d'ufficio e debba essere eccepita dalla parte poiché tale disciplina giuridica comporterebbe unicamente che il suddetto effetto risulta nella disponibilità del debitore che se ne avvale.
Ne deriva, pertanto, l'illegittimità della sentenza che ne ha opposto il rigetto”. § 3.3 · Col terzo motivo, titolato "L'Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale relativa al pagamento della ulteriore credito di euro 13.364,27 sempre fondato sulla delibera consortile dell'8/3/2019, già costituente titolo per il decreto ingiuntivo opposto", Parte_1 ha censurato la sentenza di primo grado nella misura in cui il giudice, in accoglimento della reconventio reconventionis proposta da parte opposta, ha condannato l'opponente al pagamento del residuo credito pari ad euro 13.364,27 derivante dalle rate maturate successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e fondato sulla medesima delibera assembleare consortile del
8.3.2019, già costituente titolo del decreto ingiuntivo opposto come indicate nella nota di precisazione del credito del 15.3.2019.
Parte appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Roma ("Nel caso di specie la richiesta dell'attore opponente volta a ridurre l'entità della somma ingiunta attraverso la compensazione di un proprio controcredito integra una domanda riconvenzionale dal momento che., mirando a ridurre l'importo del dovuto, amplia il thema decidendum nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mediante apposita domanda di accertamento, per cui il creditore opposto anche al fine di non essere indotto a pagare eventualmente una differenza in ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ben può a sua volta per i richiamati principi avanzare una domanda a titolo reconventio reconventionis"), il Parte_1 nel reclamare la
"compensazione" non aveva proposto una domanda riconvenzionale, ma rappresentato la ricorrenza nella fattispecie della compensazione legale (art. 1243 c.c.) che opera di diritto, senza necessità di accertamento e quindi senza la sua proposizione mediante domanda riconvenzionale. Ne discenderebbe che la domanda del _1 , non rispondendo ai canoni della reconventio reconventionis, ma costituendo per contro domanda nuova, non avrebbe potuto trovare ingresso nell'attuale giudizio.
§ 4.1 Il primo motivo d'appello è infondato.
Non convince il ragionamento con cui parte appellante ha inteso far discendere la nullità delle delibere assembleari del 23/11/2018 e 8/3/2019 con cui sono state decise le spese straordinarie di progettazione contestate nell'odierno giudizio – dalla mancata adesione del Parte_1 alle modifiche dello Statuto consortile avvenute in data 27/2/2002 e in data 4/7/2018 e con le quali, secondo l'appellante, sarebbe stato modificato l'oggetto consortile trasformando il _1 da "urbanistico"
a "Consorzio di progettazione ed edificazione". Tale modifica avrebbe avuto come scopo quello di ampliare l'oggetto sociale, incidendo sui diritti soggettivi dei consorziati, e avrebbe pertanto necessitato, secondo la prospettazione del Parte_1 , dell'unanimità dei consensi, non rientrando tra le facoltà dirette a dare attuazione agli originari scopi consortili. Sicchè anche le due delibere attuative di tale nuovo "oggetto consortile”, ovvero quelle del 23/11/2018 e 8/3/2019, sarebbero affette da nullità derivata e connessa alle predette modifiche statutarie, avversate con voto contrario dall'appellante e quindi inefficaci nei suoi confronti per difetto di consenso.
Secondo l'appellante, il giudice sarebbe incorso in errore perché avrebbe analizzato e valutato solo i due statuti "già modificati" del 2002 e del 2018, senza prendere in considerazione l'originario statuto del 28/3/1995: la lettera f) dell'art. 3 di tale versione prevedeva, infatti, che “in attuazione di ogni altra iniziativa complementare ed autonoma comunque idonea a favorire l'insediamento urbanistico"; al contrario, i successivi statuti del 27.02.2002 e del 4.7.2018, approvati con il dissenso espresso dall'appellante - gli unici presi in considerazione dal giudice di primo grado - prevedevano, alla lettera f) dell'art.3, che tra gli scopi consortili vi era "dare attuazione ai fini edificatori mediante costruzione in appalto o in economia al progetto di piano planivolumetrico relativo al comparto nel rispetto di previsioni di piano e prescrizioni delle Norme tecniche di Attuazione mediante conformazione ai criteri progettuali, modalità e relativa tempistica all'uopo determinata".
La tesi dell'appellante, come detto, non coglie nel segno.
L'art. 3 della Statuto del 1995 alla lettera b) recitava "Raggiunto il 75% (settantacinque per cento) dell'imponibile catastale delle aree afferenti al consorzio obbligatorio, dotare il comprensorio soggetto a convenzione di progetto esecutivo approvato per poter permettere l'edificazione del comprensorio stesso, e pertanto, per ottenere ciò prendere accordi con l'amministrazione comunale, stipulare la convenzione e gli atti d'obbligo relativi, ed infine tutto ciò che è necessario o utile sino all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico e dei progetti esecutivi”, mentre la lettera d) del medesimo articolo prevedeva "eseguire mediante costruzione, in appalto o in economia, [...]le opere di urbanizzazione necessarie per poter edificare il comprensorio”. Da ciò si evince chiaramente che già tale Statuto "costitutivo" del _1 nel definirne lo scopo, prevedeva che nell'ambito degli scopi di urbanizzazione vi fosse anche quello di edificazione, quale completamento dell'insediamento urbanistico. Di conseguenza, le modifiche statutarie adottate nel 2002 e nel 2018 non erano altro che specificazioni di quanto già previsto per legge e per statuto sin dalla costituzione obbligatoria del Consorzio di urbanizzazione, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
Pertanto, le spese di progettazione deliberate il 23.11.2018 e del 8.3.2019 rientrano a tutti gli effetti tra le obbligazioni propter rem consortili strumentali alla realizzazione dello scopo del [...]
e, quindi, le relative delibere non presentano alcun profilo di Controparte_1 nullità, sicchè il Parte_1 non aveva alcuna valida ragione per sottrarsi al pagamento delle medesime.
Al più, come correttamente rilevato dal giudice dell'opposizione, egli avrebbe potuto impugnare le predette delibere solo per vizi tipici di annullabilità da far valere anche in sede di opposizione solo con specifica domanda ex art. 1137 c.c. (“contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti"), avanzata nei termini di legge. Tuttavia, è incontestato tra le parti che l'odierno appellante non abbia mai avanzato un'impugnazione in tal senso, sicchè il termine di trenta giorni può dirsi pacificamente spirato.
Ne discende il rigetto del primo motivo d'appello.
§ 4.2 Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Secondo parte appellante il giudice avrebbe dovuto dichiarare la compensazione legale delle somme ingiunte al Parte_1 con un controcredito dallo stesso vantato nei confronti del _1 del valore
,
di €29.360,00. Il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda di compensazione legale proposta dall'opponente, ha stabilito che "Il _1 , nell'eccepire e contestare la domanda, ha documentato che il
Consiglio d'Amministrazione nella riunione del 25.2.2019, sebbene riconoscesse l'esistenza a bilancio di crediti di alcuni consorziati verso il _1 deliberava all'unanimità che tali crediti
,
dovessero essere "congelati" al 31.12.2017 e collocati in apposita voce di riserva del bilancio con ciò impedendo ogni forma di compensazione con i crediti successivi come quelli oggetto del credito azionato.
Per potersi procedere legittimamente alla compensazione di un credito con un debito, essi devono essere omogenei e liquidi ex art. 1241 c.c., devono, cioè, avere lo stesso oggetto, essere esattamente determinati nel loro ammontare ed esigibili. Segnatamente, il credito è omogeneo quando ha ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili: è esigibile quando è immediatamente azionabile, ossia può essere fatto valere in giudizio;
infine, è liquido quando è determinato nel suo preciso ammontare. Nella specie manca il requisito dell'esigibilità dal momento che la compensazione è stata impedita dalla condizione sospensiva dettata dalla delibera del 25.2.2019, delibera non sospesa, revocata e/o impugnata nei termini di legge, con conseguente sua intangibilità".
Parte appellante ha pertanto impugnato tale punto di motivazione affermando che "[...] il riconoscimento di debito è costituito dall'approvazione del bilancio consortile al 31/12/2018, bilancio peraltro predisposto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dallo stesso C.d.A. senza che dallo stesso CdA fosse stata proposta alla stessa Assemblea alcuna prospettazione di relativa sospensione o che gli stessi crediti “dovessero essere congelati" con la conseguenza dell'approvazione dello “stato patrimoniale", al 31/12/2018, e quindi con il suo riconoscimento e consolidamento.
E perciò, la delibera del C.d.A. del 25/2/2019, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non poteva avere alcuna efficacia sospensiva dell'esigibilità del credito dell'appellante già riconosciuto e consolidato, con l'approvazione dell'Assemblea dei consorziati (alla quale semmai il CdA avrebbe dovuto sottoporre la prospettata sospensione)", rappresentando altresì che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “[...] la compensazione legale ex art. 1243 c.c. [...] opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicchè la sentenza che l'accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi, né l'automatismo è escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata d'ufficio e debba essere eccepita dalla parte poiché tale disciplina giuridica comporterebbe unicamente che il suddetto effetto risulta nella disponibilità del debitore che se ne avvale".
Ritiene questo Collegio che tale ricostruzione non sia condivisibile.
Come correttamente rappresentato dal _1 appellato, invero, il controcredito vantato dal
Parte_1 non è mai divenuto esigibile: se è vero che la bozza del bilancio di esercizio è stata redatta in data 31.12.2018, la sua approvazione è avvenuta solo con la delibera assembleare dell'8 marzo
2019. Solo da questo momento il credito vantato dall'appellante avrebbe potuto dirsi "esigibile", atteso che il sorgere del credito (in virtù del meccanismo della "ricognizione di debito”) è subordinato all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea del CP_1 .
Senonché tale delibera dell'8 marzo 2019 risulta cronologicamente successiva alla delibera del 25 febbraio 2019, con la quale il C.d.A. del _1 pur riconoscendo l'esistenza a bilancio di crediti di alcuni consorziati verso il _1 , ha deciso all'unanimità di “congelarli” al
31.12.2017, collocandoli in apposita voce di riserva del bilancio, con ciò impedendo ogni forma di compensazione con i crediti successivi come quelli oggetto del credito azionato.
Ne discende la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che il controcredito vantato dal Parte_1 nei confronti del _1 difettasse del requisito dell'esigibilità - in ragione della condizione sospensiva deliberata dal C.d.a. del CP_1 in data
25.2.19 , requisito in assenza del quale non può aver luogo alcun fenomeno di compensazione legale.
Si rigetta, pertanto, anche il secondo motivo d'appello.
§ 4.3 – Infine, deve essere rigettato anche il terzo motivo d'appello.
Secondo parte appellante il giudice avrebbe dovuto rigettare - o comunque dichiarare inammissibile la reconventio reconventionis con la quale il _1 ha richiesto la condanna dal Parte_1 al
-
pagamento del residuo credito - pari ad euro 13.364,27 derivante dalle rate maturate successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e fondato sulla medesima delibera assembleare consortile del
8.3.2019 già costituente titolo del decreto ingiuntivo opposto -.
Sul punto il primo giudice, nell'accogliere tale domanda, ha stabilito che "Nel caso di specie, la richiesta dell'attore opponente volta a ridurre l'entità della somma ingiunta attraverso la compensazione di un proprio controcredito integra una domanda riconvenzionale dal momento che, mirando a ridurre l'importo del dovuto, amplia il thema decidendum nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mediante apposita domanda di accertamento;
per cui il creditore opposto anche al fine di non essere indotto a pagare eventualmente una differenza, in ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ben può a sua volta, per i richiamati principi, avanzare una domanda a titolo di reconventio reconventionis.
Infatti, come sopra precisato, caratteristica della reconventio reconventionis è che essa deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. Nella specie la pretesa azionata in monitorio riguarda anche il credito derivante dalla delibera del 8.3.2019 con la quale il _1 determinava in euro
209.350,00 il debito complessivo dei consorziati per l'anno 2019 relativamente alla spesa straordinaria di progettazione residenziale per l'incarico conferito all'Arch. CP_2 mentre la '
quota posta a carico dell'opponente è pari ad euro 20.046,00 ripartita in tre rate di cui la prima per euro 6.683,13 era oggetto del decreto ingiuntivo in quanto scaduta al 31.3.2018 mentre la seconda di uguale importo con scadenza al 30.6.2019 e la terza rata di euro 6.6.82,14 con scadenza al
31.10.2019 sono state oggetto della domanda di pagamento avanzata dall'opposto CP_1 (cfr. nota del 15.3.2019, - doc. 13).
Trattasi, dunque, di importi tutti fondati sul medesimo titolo, vale a dire la delibera assembleare consortile del 8.3.2019 che ha trovato successivamente, in corso di causa liquidità in ordine al quantum richiesto anche con la successiva delibera di approvazione dello stato di riparto prodotta dall'opposto del 13.11.2020. Come indicato dalla Suprema Corte con un recentissimo pronunciamento (Cass. del 24/03/2022,
n.9633 già cit.) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda riconvenzionale diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo avanzata dal convenuto opposto con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata non incontra limiti essendo essa possibile "anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.".
Parte_1 va condannato Per tali ragioni e in accoglimento della domanda proposta, il Sig. al pagamento della somma di euro 13.364,27". nel reclamare laParte appellante ha censurato tale statuizione, rappresentando che il Parte_1
"compensazione" non aveva proposto una domanda riconvenzionale, ma rappresentato la ricorrenza nella fattispecie della compensazione legale che opera di diritto, senza necessità di accertamento e quindi senza la sua proposizione mediante domanda riconvenzionale. Ciò perché, a norma dell'art. 1242 c.c., “la compensazione estingue i due debiti da giorno della loro coesistenza", con la conseguenza che i due debiti, alla data di presentazione del decreto ingiuntivo, si erano già estinti, stante che la compensazione legale opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, né l'automatismo è escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata d'ufficio e debba essere eccepita dalla parte, perché tale disciplina giuridica comporterebbe unicamente che il suddetto effetto risulta nella disponibilità del debitore che se ne avvale.
Sicchè la domanda di condanna del Parte_1 al pagamento del residuo debito, in assenza dei requisiti per poter essere qualificata come reconventio reconventionis, non avrebbe potuto trovare ingresso nel giudizio, costituendo una domanda nuova.
L'assunto non è condivisibile. Secondo giurisprudenza granitica "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre solo l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, può proporre domanda riconvenzionale (Cass.
n. 6091 del 4.3.2020, Cass. n. 21245 del 29.9.2006, ; Cass. n.. 7571 del 30.3.2006). Di conseguenza, il convenuto opposto, proprio perché riveste la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio;
l'unica eccezione sussiste nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. In questo caso, tuttavia, tale domanda deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Sez. 2, n. 5415 del 25.2.2019, Sez. 1, n. 16564 del 22.6.2018, Rv. 649670 - 01; Sez. 3, n. 22754 del 4.10.2013, Rv. 629056 - 01; Sez. 3, n. 21245 del 29.9.2006, Rv. 593890 -
01)." (Cfr. richiamo di Cass. n. 9633/2022)”.
Nel caso di specie, a favore della circostanza che la richiesta "compensazione” dei crediti avanzata dall'opponente costituisse una domanda riconvenzionale depone, per un verso, il dato “formale” della qualificazione della domanda effettuata dal Parte_1 stesso nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ("in via ulteriormente gradata ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con il quarto motivo dichiarare ex art. 1243 c.c. la compensazione con il debito riconosciuto dall'opposto verso l'opponente e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace anche per tale ragione il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari"); per altro verso, come correttamente rilevato dal _1 la
,
circostanza che ogni qualvolta l'intento del debitore sia quello di evitare di dover pagare una differenza a fronte della domanda avversaria, ivi compreso la richiesta di riconoscimento dell'intervenuta compensazione legale, costituisce comunque una domanda di accertamento di una situazione giuridica - peraltro contestata - e come tale qualificabile come domanda riconvenzionale a prescindere da quando i relativi effetti si producano.
In ogni caso e in via assorbente, più di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso di ritenere ammissibile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo avanzata dal convenuto opposto con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, essendo essa proponibile "anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c." (Cass. del 24/03/2022, n.9633).
Ne discende la correttezza della decisione con cui il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha ritenuto ammissibile la reconventio reconventionis del _1 e, in accoglimento di questa, ha condannato il Parte_1 al pagamento del residuo debito pari ad euro 13.364,27, derivante dalle rate maturate successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e fondato sulla medesima delibera assembleare consortile del 8.3.2019, già costituente titolo del decreto ingiuntivo opposto.
Si rigetta pertanto il terzo motivo d'appello.
§ 5 Per tutte queste ragioni, dunque, l'appello proposto da Parte_1 è infondato e merita di essere rigettato. Per l'effetto, si conferma integralmente la sentenza n. 9522/2022 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 16 giugno 2022.
§ 6 - Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Compenso Fase
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 2.058,00
€ 1.418,00Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 9522/2022 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 16 giugno 2022, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 9522/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16 giugno 2022; 2. Condanna Parte_1 alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro € 9.991,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Presidente Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Consigliere Relatore Dott.ssa Maria Delle Donne
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4178 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 1 luglio 2025 e vertente
TRA C.F. 1 ), rappresentato e difeso - per procura in atti - Parte_1 (C.F. dagli Avv.ti Sebastiano Pennisi e Rita Bucolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma alla via Circonvallazione Clodia, n. 82;
APPELLANTE
E
P.IVA_1 ), in persona del suo (C.F. Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro G. Bembo come da procura depositata unitamente al ricorso per il decreto ingiuntivo opposto - con studio in
Milano in corso di Porta Vittoria n. 17;
APPELLATO Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9522/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16 giugno 2022;
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La causa non attiene alla materia di impresa. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo
§ 1-Il Controparte_1
" al fine di ottenere l'ingiunzione di innanzi al Tribunale di Roma avverso Parte_1 quest'ultimo al pagamento della somma di € 11.979,23, oltre interessi di mora, spese di procedura e compensi professionali.
وA sostegno della domanda monitoria il ha dedotto che il sig. Parte_1 socio del _1 _1 come da risultanze del Libro Soci del allegato agli atti, non aveva provveduto a versare le _1 quote e le spese consortili deliberate dall'Assemblea del _1 come previsto dallo Statuto per un totale di € 11.979,23, per i seguenti titoli:
• Quota consortile ordinaria per l'anno 2018 deliberata in occasione della Assemblea ordinaria del 20.04.2018;
• Quota straordinaria 2018 per il primo acconto dell'Arch. CP_2 come da contratto e spesa deliberati in occasione della Assemblea ordinaria del 23.11.2018;
Quota ordinaria per l'anno 2019, quota deliberata in occasione della Assemblea ordinaria dell'8.3.2019;
All'esito della procedura monitoria, il giudice monocratico di Roma ha emesso, inaudita altera parte, il decreto ingiuntivo n. 23371/2019 con il quale ha ingiunto a Parte_1 il pagamento della somma di € 12.034,23, oltre interessi come da domanda, spese e compensi professionali.
Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il debitore ingiunto, eccependo:
vizi attinenti la capacità processuale del Presidente del Consorzio per inosservanza dell'iter procedimentale previsto dall'art. 10/17 dello Statuto e la relativa documentazione costituita dall'estratto notarile;
- l'inesistenza delle deliberazioni di ripartizione tra i consorziati;
- in via riconvenzionale l'inesistenza del credito e/o illegittimità della pretesa creditoria con riferimento alle spese straordinarie connesse alla progettazione edilizia previa dichiarazione di nullità derivata delle relative deliberazioni del 23/11/2018 e 8/3/2019 poiché connesse e/o conseguenti a modifiche statutarie, cui l'appellante si era opposto esprimendo voto contrario, e quindi di modifiche non estensibili all'appellante;
- in via subordinata l'eccezione di compensazione di un proprio controcredito di € 29.360,00 vantato nei confronti del _1 annotato nello stato patrimoniale del bilancio consortile al 31/12/2018
,
approvato dall'assemblea 1'8.3.2019.
Costituitosi l'opposto, lo stesso instava per il rigetto dell'opposizione e proponeva quale reconventio reconventionis nuova domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore credito di € 13.364,27 per ulteriori successive rate non pagate sempre relativamente alle spese di progettazione in precedenza deliberate nell'assemblea consortile dell'8/3/2019.
§ 1.1 - Il tribunale di Roma, espletata l'istruttoria necessaria, si è così espresso:
"Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le domande riconvenzionali avanzate dalla parte opponente;
· in accoglimento della domanda avanzata dal Controparte_1 condanna Parte_1 al pagamento della somma di euro 13.364,27, oltre interessi come richiesti, dalla domanda al saldo;
- condanna Parte_1 al pagamento in favore del Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio di opposizione che liquida in euro 6.700,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%".
§ 1.2 A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha osservato, quanto al motivo di opposizione relativo ai vizi attinenti alla capacità processuale del Presidente del _1 per inosservanza dell'iter procedimentale previsto dall'art. 10/17 dello Statuto e la relativa documentazione costituita dall'estratto notarile, che "Come per il condominio di edifici, la delibera di approvazione da parte dell'assemblea della relativa spesa legittima e conferisce all'amministratore il potere (in questo caso il Presidente del c.d.a) di richiedere e procedere con il giudizio monitorio per il recupero delle somme non corrisposte dai singoli consorziati. Si legge all'art. 10 dello statuto che "Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a nome e nell'interesse del _1 dovrà agire giudizialmente nei confronti del consorziato moroso, previa delibera del
Consiglio di Amministrazione come previsto al successivo art.17, ed il titolo per l'ingiunzione sarà costituito dall'estratto notarile della delibera di consiglio sopra prevista".
Ciò che legittima la potestà in capo all'amministratore è la delibera di approvazione della spesa e non certo l'autorizzazione dell'assemblea ad agire per il recupero della somma deliberata (che non
è richiesta neanche dallo statuto). Anzi, ai sensi dell'art. 1129, comma 9, c.c sussiste in capo ad esso lo specifico potere/dovere di agire in giudizio per il recupero delle quote non versate incorrendo, in caso contrario, in responsabilità derivanti dall'inadempimento del mandato ricevuto. Né può dirsi, come dedotto dall'opponente che presupposto imprescindibile per la proposizione della relativa azione sia la produzione in giudizio dell'estratto autentico notarile richiamato dallo statuto che è requisito formale ma non sostanziale dei relativi poteri posto che il credito del CP_1 (e la debenza da parte del consorziato) sorge nel momento in cui viene deliberata la relativa spesa. In ogni caso, come dimostrato da parte opposta nel presente giudizio (cfr. doc.
9 -produzione
CP 1 ), con delibera del CDA del 20.5.2019 il Presidente veniva anche autorizzato a procedere per il recupero dei crediti nei confronti dei consorziati morosi e già diffidati, tra cui anche l'odierno opponente. Pertanto, la censura di cui al primo motivo di opposizione va rigettata". Quanto al motivo di opposizione relativo alla nullità e/o annullabilità delle delibere poste a fondamento dell'ingiunzione, il Tribunale ha osservato “Occorre al riguardo premettere che di nessun rilievo è la tesi dell'opponente che vuole attribuire alla propria mancata adesione alle modifiche statutarie, una censura di nullità delle delibere di approvazione poiché ritenute non conformi alle previsioni dello Statuto e lesive dei propri diritti e della propria autonomia patrimoniale (secondo parte opponente tali modifiche dovevano intervenire con l'unanimità dei consensi, onde i profili di nullità dei relativi deliberati del 27.2.2002 e del 4.7.2018). .
Invero, a prescindere dalla genericità della censura e dalla mancata impugnazione dei deliberati (si rammenta che nel giudizio di opposizione a d.i. il vizio di nullità può essere anche rilevato d'ufficio cfr Cass. SS. UU n. 9839/2021) dalla comparazione del vecchio statuto con quello attuale
-
modificato e, in particolare dell'art. 3 chiamato in causa, si evince che l'attribuzione al CDA dell'attività di progettazione edilizia risulta pienamente conforme all'originario oggetto sociale di cui alla richiamata lettera f) dell'art. 3 ("dare attuazione ai fini edificatori mediante costruzione, in appalto o in economia al progetto di piano planivolumetrico relativo al comparto nel rispetto di previsioni di paino e prescrizione delle Norme Tecniche di Attuazione mediante conformazione ai criteri progettuali, modalità e relativa tempistica, all'uopo determinata dal Consiglio di
Amministrazione").
Tale modifica, invero, non avendo come scopo quello di ampliare l'oggetto sociale né di incidere sui diritti soggettivi dei consorziati, bensì di portarlo in esecuzione, non necessitava dell'unanimità dei consensi, rientrando tra le facoltà dirette a dare attuazione agli scopi consortili (edificazione edilizia). Va escluso, pertanto, ogni profilo di nullità dei predetti deliberati". Esclusa quindi la nullità delle predette delibere, il giudice monocratico ha quindi proseguito precisando che " Essendo, dunque, la modifica statutaria non incidente sui deliberati posti a sostegno del decreto opposto
(delibere del 20.4.2018, del 23.11.2018 e del 8.3.2019) per essere stata correttamente adottata e non impugnata nei termini di legge (art. 1137 c.c.), ne deriva che il dedotto vizio non può né estendersi né riflettersi sulla legittimità degli stessi deliberati.
Le predette delibere, tra cui la delibera con la quale sono state approvate le spese per la progettazione del piano di edificazione affidate al tecnico nominato dal _1 , possono, al più, essere censurate solo per vizi tipici di annullabilità da far valere anche in sede di opposizione solo con specifica domanda ex art. 1137 c.c. avanzata nei termini di legge.
Al riguardo occorre precisare che l'art. 1137 c.c. al secondo comma dispone che: "contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".
Nella specie il _1 ha eccepito la tardività dell'impugnazione avanzata nei confronti dei deliberati per decorrenza del termine di trenta giorni dalla sua impugnazione e parte opponente non ha replicato a detta censura se non nei limiti in cui ha ritenuto estensibile a tali delibere il profilo di nullità della modifica statuaria come sopra dedotto.
Essendo nella specie pacificamente escluso ogni profilo di nullità per i motivi già esposti e non avendo parte opponente dedotto ulteriori motivi di invalidità dei deliberati (vizi formali o sostanziali), la domanda avanzata in via riconvenzionale, prima ancora che per rilievi di inammissibilità per tardività della proposta impugnazione, va rigettata nel merito.
Venendo ora al merito dell'opposizione, ed analizzando l'eccezione sollevata dall'opponente di inesigibilità del credito dell'ingiunzione per assenza dell'approvazione del piano di ripartizione della spesa e a cagione della quale questo giudice ha revocato la provvisoria esecuzione del decreto va osservato che, sebbene l'approvazione del piano di riparto è condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c.), non lo è per il requisito dell'esigibilità del credito perché nel giudizio di opposizione il Parte_2 (in questo caso il _1 ) per dimostrare la fondatezza della sua domanda (ossia che il credito preteso sussiste, è esigibile e il _1 ne è titolare) e per soddisfare il relativo onere probatorio su esso gravante, sarà tenuto solo a produrre il verbale di assemblea in cui sono state approvate le spese, nonché i relativi documenti correlati (cfr. Cass. n.
7569/1994 nonché, di recente Cass. n. 15696/2020). Ove infatti sia mancata l'approvazione dello stato di ripartizione dell'assemblea, l'amministratore è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso ai sensi dell'art. 1130, n. 3, c.c.. Infatti, ciò che costituisce titolo di credito del condominio è la delibera di approvazione della spesa, mentre lo stato di riparto ha solo una valenza dichiarativa del credito, serve cioè al condomino ai fini della conoscenza della sua quota di contribuzione.
Per lo più nel corso del presente giudizio il _1 ha prodotto la sopravvenuta delibera assembleare consortile del 13.11.2020 (cfr. doc. n. 20 - produzione parte opposta) con la quale ha approvato lo stato di riparto delle spese deliberate con le delibere del 20.4.2018, del 23.11.2018 e del 8.3.2019 a confutazione di ogni eccezione sollevata dall'opponente.
Essendo dunque il credito fondato su delibere valide ed efficaci, sussiste il credito vantato dal
_1 nei confronti di tenuto, in quanto consorziato, alla contribuzione delle Parte_1 spese deliberate".
Inoltre, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda avanzata dall'opponente in via subordinata di compensazione di un proprio controcredito di € 29.360,00 vantato nei confronti del CP_1 "
annotato nello stato patrimoniale del bilancio consortile al 31.12.2018 approvato dall'assemblea
1'8.3.2019, rilevando che il Consiglio di Amministrazione del _1 con delibera assunta all'unanimità nella riunione del 25.2.2019, ha stabilito che tali crediti dovessero essere "congelati” al
31.12.2017 e collocati in apposita voce di riserva del bilancio, con ciò impedendo ogni forma di compensazione con i crediti successivi come quelli oggetto del credito azionato. Sicchè, in assenza del requisito della “esigibilità del credito" - dal momento che la compensazione è stata impedita dalla condizione sospensiva dettata dalla delibera del 25.2.2019, delibera non sospesa, revocata e/o impugnata nei termini di legge -, il giudice di primo grado ha ritenuto che tale domanda non potesse trovare accoglimento.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale avanzata dal _1 opposto diretta ad ottenere la condanna al pagamento del residuo credito pari ad euro 13.364,27 derivante dalle rate maturate successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e fondato sulla medesima delibera assembleare consortile del 8.3.2019 già costituente titolo del decreto ingiuntivo opposto come indicate nella nota di precisazione del credito del 15.3.2019. § 2 Ha proposto appello il Sig. Parte_1 contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della stessa, la riforma della medesima, concludendo "Piaccia all'Ill.ma Corte adita, in riforma della gravata sentenza e previa sospensione della esecutorietà, in accoglimento dei motivi di gravame (I motivo), accertata e dichiarata l'illegittimità e quindi l'inefficacia nei confronti dell'appellante, dell'ampliamento degli scopi consortili, con l'attribuzione al _1 della progettazione ed edificazione edilizia del comparto, in ragione del suo manifestato dissenso con voto contrario, per l'effetto dichiarare la nullità derivata e/o l'inefficacia relativa delle delibere del 23/11/2018 e dell'8.3.2019 nella parte concernente il conferimento dell'incarico della progettazione (la prima) e la deliberazione della relativa spesa (la seconda) e del relativo acconto e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese;
o (II motivo) in accoglimento dell'eccezione di compensazione ex artt. 1242 e
1243 c.c., dichiarare e statuire l'avvenuta estinzione dei rispettivi debiti e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria si spese;
conseguentemente (III motivo) in riforma della gravata sentenza dichiarare inammissibili e quindi rigettare la domanda proposta quale presunta reconventio reconventionis, per carenza dei suoi presupposti, come eccepito col terzo motivo, e comunque, in ipotesi di diverso avviso, anch'essa estintasi per compensazione;
con vittoria di spese".
Ha resistito il Controparte_1 Comparto A _1 respingendo tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo d'appello e, in ogni caso, il rigetto del gravame nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 4.07.2023, emessa all'esito dell'udienza tenutasi in pari data nelle modalità della trattazione scritta, la causa, previa dichiarazione di non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva,
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.07.2025, successivamente sostituita dalla trattazione cartolare, con termini anticipati per memorie conclusionali e note cartolari.
- All'udienza indicata in epigrafe - sostituita dalla trattazione cartolare - le parti hanno così
§ 2.1 concluso con gli atti anticipati e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 L'appello, composto di 9 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 Col primo motivo, titolato “Sulla nullità delle delibere (punto 3 della premessa) del
23/11/2018 e 8/3/2019, relativamente alle spese straordinarie di progettazione, nullità derivata e connessa a modifiche statutarie avversate con voto contrario dall'appellante e quindi inefficaci nei suoi confronti per difetto di consenso", parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per le ragioni che seguono. Secondo la sua tesi difensiva la ragione che spingerebbe i privati a stipulare il contratto di _1 in adempimento del quale i contraenti si impegnano a realizzare i servizi e le opere imposte dalle prescrizioni urbanistiche necessarie alla collettività degli utenti stanziati nel relativo ambito territoriale di competenza, poiché apprestanti servizi di utilità e fruibilità, sia individuale che collettiva, quali reti stradali, fognature, reti idriche e distributive dell'energia elettrica, etc. - sarebbe rappresentata dall'interesse comune a regolamentare l'utilizzo dell'area nella prospettiva dell'urbanizzazione, sicchè una volta adempiuto, su base collettiva, l'onere di urbanizzazione, verrebbe meno la ragion d'essere che si pone a fondamento della costituzione del _1, con conseguente scioglimento dello stesso.
Ne deriverebbe, secondo l'appellante, che essendo il _1 un contratto plurilaterale con comunione di scopo, l'oggetto consortile non potrebbe subire ampliamenti o modificazioni o incidere sui diritti soggettivi di tutti i consorziati (nel che si concretizza l'attività di progettazione e l'obbligo a costruire), senza l'adesione di tutti i consorziati e quindi con l'assunzione unanime volta a sostituire il diritto del singolo in un diritto consortile con riferimento a progettazione ed edificazione.
Il giudice dell'opposizione avrebbe quindi errato nel ritenere che “di nessun rilievo è la tesi dell'opponente che vuole attribuire alla propria mancata adesione alle modifiche statutarie una censura di nullità delle delibere di approvazione poiché ritenute non conformi alle previsioni dello
Statuto e lesive dei propri diritti e della propria autonomia patrimoniale (secondo parte opponente tali modifiche dovevano intervenire con l'unanimità dei consensi onde i profili di nullità dei relativi deliberati del 27/02/2002 e 4/07/2018)", nonché nella parte in cui ha affermato che "dalla comparazione del vecchio Statuto" "con quello attuale modificato e in particolare dell'art. 3 chiamato in causa, si evince che l'attribuzione al C.d.A. dell'attività di progettazione edilizia risulta pienamente conforme all'originario oggetto sociale di cui alla richiamata lettera f) dell'art. 3 ("dare attuazione ai fini edificatori mediante costituzione in appalto o in economia al progetto di piano ...").
Tale modifica non avendo come scopo quello di ampliare l'oggetto sociale né di incidere sui diritti soggettivi dei consorziati, bensì di portarlo in esecuzione, non necessitava dell'unanimità dei consensi, rientranti tra le facoltà dirette a dare attuazione agli scopi consortili (edificazione edilizia).
Va escluso, pertanto, ogni profilo di nullità dei predetti deliberati".
,Ed invero, secondo il Parte_1 il giudice non avrebbe esaminato e valutato l'originario Statuto del CP_1 del 28.03.1995, il cui art. 3 prevedeva “in attuazione di ogni altra iniziativa complementare ed autonoma comunque idonea a favorire l'insediamento urbanistico"; al contrario,
i successivi statuti del 27.02.2002 e del 4.7.2018, approvati con il dissenso espresso dall'appellante - gli unici presi in considerazione dal giudice di primo grado - prevedevano, alla lettera f dell'art.3, che tra gli scopi consortili vi era “dare attuazione ai fini edificatori mediante costruzione in appalto o in economia al progetto di piano planivolumetrico relativo al comparto nel rispetto di previsioni di piano e prescrizioni delle Norme tecniche di Attuazione mediante conformazione ai criteri progettuali, modalità e relativa tempistica all'uopo determinata".
Per effetto di siffatte modifiche all'oggetto statutario, il _1 si sarebbe trasformato da urbanistico in ", con danno e pregiudizio dei relativi diritti Controparte_3 soggettivi dell'appellante, con conseguente necessarietà dell'unanimità dei consensi o, quanto meno, la non estensibilità degli effetti verso il consorziato dissenziente. Ciò perché, secondo il Parte_1
"in applicazione delle regole del Condominio, applicabili nella specie secondo i criteri dettati dalla
S.C. (Cass. n. 4806/2005) secondo la quale sono nulle le delibere assembleari che, tra l'altro, incidono sui diritti individuali, sulle cose e servizi comuni e sulla proprietà esclusiva dei condomini,
è evidente che le delibere impugnate, nella parte in cui si sostanziano nella imposizione di oneri a carico della proprietà individuale con riferimento ad una progettazione edilizia conseguente ad un ampliamento statutario non condiviso, non potevano essere azionate nei confronti dell'appellante, in applicazione del principio di inestensibilità e quindi di inefficacia e/o nullità dell'atto presupposto e cioè l'ampliamento degli scopi consortili".
Le delibere assembleari del 23.11.2018 e 8.3.2019 con le quali sono state decise le spese straordinarie di progettazione oggetto della presente controversia sarebbero dunque affette da nullità derivata e connessa a modifiche statutarie avversate con voto contrario dall'appellante e quindi inefficaci nei suoi confronti per difetto di consenso. Peraltro, trattandosi di delibere affette da nullità - e non da vizi che, eventualmente, avrebbero potuto determinarne la mera annullabilità, come sostenuto dal primo giudice -, esse non sarebbero soggette ad alcun termine di decadenza e potrebbero essere impugnate con un'azione di mero accertamento da chiunque vi abbia interesse.
§ 3.2 Col secondo motivo - titolato "Illegittimità della sentenza in punto di mancata applicazione dell'istituto della compensazione con il controcredito vantato dall'appellante" -, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella misura in cui il giudice ha respinto la sua richiesta di compensare il proprio debito con un controcredito, dallo stesso vantato nei confronti del _1 , del valore di € 29.360,00, come risultante dal bilancio del 31/12/2018.
Ed invero secondo parte appellante “il riconoscimento di debito è costituito dall'approvazione del bilancio consortile al 31/12/2018, bilancio peraltro predisposto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dallo stesso C.d.A. senza che dallo stesso CdA fosse stata proposta alla stessa
Assemblea alcuna prospettazione di relativa sospensione o che gli stessi crediti "dovessero essere congelati" con la conseguenza dell'approvazione dello “stato patrimoniale", al 31/12/2018, e quindi con il suo riconoscimento e consolidamento.
E perciò, la delibera del C.d.A. del 25/2/2019, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non poteva avere alcuna efficacia sospensiva dell'esigibilità del credito dell'appellante già riconosciuto e consolidato, con l'approvazione dell'Assemblea dei consorziati (alla quale semmai il CdA avrebbe dovuto sottoporre la prospettata sospensione).
Ed infatti, a norma di Statuto, non rientra certamente nei poteri del C.d.A. quello di intervenire sulle deliberazioni assembleari se non per darne esecuzione. Ne deriva l'illegittimità dell'operato del
C.d.A. e per l'effetto l'infondatezza della mancanza del requisito della "esigibilità", quale presupposto ostativo all'applicazione della compensazione legale ex art. 1243 c.c. che, per giurisprudenza consolidata della S.C. (valga per tutte la C. 06/260), opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicchè la sentenza che l'accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi, né l'automatismo è escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata d'ufficio e debba essere eccepita dalla parte poiché tale disciplina giuridica comporterebbe unicamente che il suddetto effetto risulta nella disponibilità del debitore che se ne avvale.
Ne deriva, pertanto, l'illegittimità della sentenza che ne ha opposto il rigetto”. § 3.3 · Col terzo motivo, titolato "L'Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale relativa al pagamento della ulteriore credito di euro 13.364,27 sempre fondato sulla delibera consortile dell'8/3/2019, già costituente titolo per il decreto ingiuntivo opposto", Parte_1 ha censurato la sentenza di primo grado nella misura in cui il giudice, in accoglimento della reconventio reconventionis proposta da parte opposta, ha condannato l'opponente al pagamento del residuo credito pari ad euro 13.364,27 derivante dalle rate maturate successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e fondato sulla medesima delibera assembleare consortile del
8.3.2019, già costituente titolo del decreto ingiuntivo opposto come indicate nella nota di precisazione del credito del 15.3.2019.
Parte appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Roma ("Nel caso di specie la richiesta dell'attore opponente volta a ridurre l'entità della somma ingiunta attraverso la compensazione di un proprio controcredito integra una domanda riconvenzionale dal momento che., mirando a ridurre l'importo del dovuto, amplia il thema decidendum nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mediante apposita domanda di accertamento, per cui il creditore opposto anche al fine di non essere indotto a pagare eventualmente una differenza in ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ben può a sua volta per i richiamati principi avanzare una domanda a titolo reconventio reconventionis"), il Parte_1 nel reclamare la
"compensazione" non aveva proposto una domanda riconvenzionale, ma rappresentato la ricorrenza nella fattispecie della compensazione legale (art. 1243 c.c.) che opera di diritto, senza necessità di accertamento e quindi senza la sua proposizione mediante domanda riconvenzionale. Ne discenderebbe che la domanda del _1 , non rispondendo ai canoni della reconventio reconventionis, ma costituendo per contro domanda nuova, non avrebbe potuto trovare ingresso nell'attuale giudizio.
§ 4.1 Il primo motivo d'appello è infondato.
Non convince il ragionamento con cui parte appellante ha inteso far discendere la nullità delle delibere assembleari del 23/11/2018 e 8/3/2019 con cui sono state decise le spese straordinarie di progettazione contestate nell'odierno giudizio – dalla mancata adesione del Parte_1 alle modifiche dello Statuto consortile avvenute in data 27/2/2002 e in data 4/7/2018 e con le quali, secondo l'appellante, sarebbe stato modificato l'oggetto consortile trasformando il _1 da "urbanistico"
a "Consorzio di progettazione ed edificazione". Tale modifica avrebbe avuto come scopo quello di ampliare l'oggetto sociale, incidendo sui diritti soggettivi dei consorziati, e avrebbe pertanto necessitato, secondo la prospettazione del Parte_1 , dell'unanimità dei consensi, non rientrando tra le facoltà dirette a dare attuazione agli originari scopi consortili. Sicchè anche le due delibere attuative di tale nuovo "oggetto consortile”, ovvero quelle del 23/11/2018 e 8/3/2019, sarebbero affette da nullità derivata e connessa alle predette modifiche statutarie, avversate con voto contrario dall'appellante e quindi inefficaci nei suoi confronti per difetto di consenso.
Secondo l'appellante, il giudice sarebbe incorso in errore perché avrebbe analizzato e valutato solo i due statuti "già modificati" del 2002 e del 2018, senza prendere in considerazione l'originario statuto del 28/3/1995: la lettera f) dell'art. 3 di tale versione prevedeva, infatti, che “in attuazione di ogni altra iniziativa complementare ed autonoma comunque idonea a favorire l'insediamento urbanistico"; al contrario, i successivi statuti del 27.02.2002 e del 4.7.2018, approvati con il dissenso espresso dall'appellante - gli unici presi in considerazione dal giudice di primo grado - prevedevano, alla lettera f) dell'art.3, che tra gli scopi consortili vi era "dare attuazione ai fini edificatori mediante costruzione in appalto o in economia al progetto di piano planivolumetrico relativo al comparto nel rispetto di previsioni di piano e prescrizioni delle Norme tecniche di Attuazione mediante conformazione ai criteri progettuali, modalità e relativa tempistica all'uopo determinata".
La tesi dell'appellante, come detto, non coglie nel segno.
L'art. 3 della Statuto del 1995 alla lettera b) recitava "Raggiunto il 75% (settantacinque per cento) dell'imponibile catastale delle aree afferenti al consorzio obbligatorio, dotare il comprensorio soggetto a convenzione di progetto esecutivo approvato per poter permettere l'edificazione del comprensorio stesso, e pertanto, per ottenere ciò prendere accordi con l'amministrazione comunale, stipulare la convenzione e gli atti d'obbligo relativi, ed infine tutto ciò che è necessario o utile sino all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico e dei progetti esecutivi”, mentre la lettera d) del medesimo articolo prevedeva "eseguire mediante costruzione, in appalto o in economia, [...]le opere di urbanizzazione necessarie per poter edificare il comprensorio”. Da ciò si evince chiaramente che già tale Statuto "costitutivo" del _1 nel definirne lo scopo, prevedeva che nell'ambito degli scopi di urbanizzazione vi fosse anche quello di edificazione, quale completamento dell'insediamento urbanistico. Di conseguenza, le modifiche statutarie adottate nel 2002 e nel 2018 non erano altro che specificazioni di quanto già previsto per legge e per statuto sin dalla costituzione obbligatoria del Consorzio di urbanizzazione, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
Pertanto, le spese di progettazione deliberate il 23.11.2018 e del 8.3.2019 rientrano a tutti gli effetti tra le obbligazioni propter rem consortili strumentali alla realizzazione dello scopo del [...]
e, quindi, le relative delibere non presentano alcun profilo di Controparte_1 nullità, sicchè il Parte_1 non aveva alcuna valida ragione per sottrarsi al pagamento delle medesime.
Al più, come correttamente rilevato dal giudice dell'opposizione, egli avrebbe potuto impugnare le predette delibere solo per vizi tipici di annullabilità da far valere anche in sede di opposizione solo con specifica domanda ex art. 1137 c.c. (“contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti"), avanzata nei termini di legge. Tuttavia, è incontestato tra le parti che l'odierno appellante non abbia mai avanzato un'impugnazione in tal senso, sicchè il termine di trenta giorni può dirsi pacificamente spirato.
Ne discende il rigetto del primo motivo d'appello.
§ 4.2 Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Secondo parte appellante il giudice avrebbe dovuto dichiarare la compensazione legale delle somme ingiunte al Parte_1 con un controcredito dallo stesso vantato nei confronti del _1 del valore
,
di €29.360,00. Il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda di compensazione legale proposta dall'opponente, ha stabilito che "Il _1 , nell'eccepire e contestare la domanda, ha documentato che il
Consiglio d'Amministrazione nella riunione del 25.2.2019, sebbene riconoscesse l'esistenza a bilancio di crediti di alcuni consorziati verso il _1 deliberava all'unanimità che tali crediti
,
dovessero essere "congelati" al 31.12.2017 e collocati in apposita voce di riserva del bilancio con ciò impedendo ogni forma di compensazione con i crediti successivi come quelli oggetto del credito azionato.
Per potersi procedere legittimamente alla compensazione di un credito con un debito, essi devono essere omogenei e liquidi ex art. 1241 c.c., devono, cioè, avere lo stesso oggetto, essere esattamente determinati nel loro ammontare ed esigibili. Segnatamente, il credito è omogeneo quando ha ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili: è esigibile quando è immediatamente azionabile, ossia può essere fatto valere in giudizio;
infine, è liquido quando è determinato nel suo preciso ammontare. Nella specie manca il requisito dell'esigibilità dal momento che la compensazione è stata impedita dalla condizione sospensiva dettata dalla delibera del 25.2.2019, delibera non sospesa, revocata e/o impugnata nei termini di legge, con conseguente sua intangibilità".
Parte appellante ha pertanto impugnato tale punto di motivazione affermando che "[...] il riconoscimento di debito è costituito dall'approvazione del bilancio consortile al 31/12/2018, bilancio peraltro predisposto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dallo stesso C.d.A. senza che dallo stesso CdA fosse stata proposta alla stessa Assemblea alcuna prospettazione di relativa sospensione o che gli stessi crediti “dovessero essere congelati" con la conseguenza dell'approvazione dello “stato patrimoniale", al 31/12/2018, e quindi con il suo riconoscimento e consolidamento.
E perciò, la delibera del C.d.A. del 25/2/2019, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non poteva avere alcuna efficacia sospensiva dell'esigibilità del credito dell'appellante già riconosciuto e consolidato, con l'approvazione dell'Assemblea dei consorziati (alla quale semmai il CdA avrebbe dovuto sottoporre la prospettata sospensione)", rappresentando altresì che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “[...] la compensazione legale ex art. 1243 c.c. [...] opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicchè la sentenza che l'accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi, né l'automatismo è escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata d'ufficio e debba essere eccepita dalla parte poiché tale disciplina giuridica comporterebbe unicamente che il suddetto effetto risulta nella disponibilità del debitore che se ne avvale".
Ritiene questo Collegio che tale ricostruzione non sia condivisibile.
Come correttamente rappresentato dal _1 appellato, invero, il controcredito vantato dal
Parte_1 non è mai divenuto esigibile: se è vero che la bozza del bilancio di esercizio è stata redatta in data 31.12.2018, la sua approvazione è avvenuta solo con la delibera assembleare dell'8 marzo
2019. Solo da questo momento il credito vantato dall'appellante avrebbe potuto dirsi "esigibile", atteso che il sorgere del credito (in virtù del meccanismo della "ricognizione di debito”) è subordinato all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea del CP_1 .
Senonché tale delibera dell'8 marzo 2019 risulta cronologicamente successiva alla delibera del 25 febbraio 2019, con la quale il C.d.A. del _1 pur riconoscendo l'esistenza a bilancio di crediti di alcuni consorziati verso il _1 , ha deciso all'unanimità di “congelarli” al
31.12.2017, collocandoli in apposita voce di riserva del bilancio, con ciò impedendo ogni forma di compensazione con i crediti successivi come quelli oggetto del credito azionato.
Ne discende la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che il controcredito vantato dal Parte_1 nei confronti del _1 difettasse del requisito dell'esigibilità - in ragione della condizione sospensiva deliberata dal C.d.a. del CP_1 in data
25.2.19 , requisito in assenza del quale non può aver luogo alcun fenomeno di compensazione legale.
Si rigetta, pertanto, anche il secondo motivo d'appello.
§ 4.3 – Infine, deve essere rigettato anche il terzo motivo d'appello.
Secondo parte appellante il giudice avrebbe dovuto rigettare - o comunque dichiarare inammissibile la reconventio reconventionis con la quale il _1 ha richiesto la condanna dal Parte_1 al
-
pagamento del residuo credito - pari ad euro 13.364,27 derivante dalle rate maturate successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e fondato sulla medesima delibera assembleare consortile del
8.3.2019 già costituente titolo del decreto ingiuntivo opposto -.
Sul punto il primo giudice, nell'accogliere tale domanda, ha stabilito che "Nel caso di specie, la richiesta dell'attore opponente volta a ridurre l'entità della somma ingiunta attraverso la compensazione di un proprio controcredito integra una domanda riconvenzionale dal momento che, mirando a ridurre l'importo del dovuto, amplia il thema decidendum nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mediante apposita domanda di accertamento;
per cui il creditore opposto anche al fine di non essere indotto a pagare eventualmente una differenza, in ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ben può a sua volta, per i richiamati principi, avanzare una domanda a titolo di reconventio reconventionis.
Infatti, come sopra precisato, caratteristica della reconventio reconventionis è che essa deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. Nella specie la pretesa azionata in monitorio riguarda anche il credito derivante dalla delibera del 8.3.2019 con la quale il _1 determinava in euro
209.350,00 il debito complessivo dei consorziati per l'anno 2019 relativamente alla spesa straordinaria di progettazione residenziale per l'incarico conferito all'Arch. CP_2 mentre la '
quota posta a carico dell'opponente è pari ad euro 20.046,00 ripartita in tre rate di cui la prima per euro 6.683,13 era oggetto del decreto ingiuntivo in quanto scaduta al 31.3.2018 mentre la seconda di uguale importo con scadenza al 30.6.2019 e la terza rata di euro 6.6.82,14 con scadenza al
31.10.2019 sono state oggetto della domanda di pagamento avanzata dall'opposto CP_1 (cfr. nota del 15.3.2019, - doc. 13).
Trattasi, dunque, di importi tutti fondati sul medesimo titolo, vale a dire la delibera assembleare consortile del 8.3.2019 che ha trovato successivamente, in corso di causa liquidità in ordine al quantum richiesto anche con la successiva delibera di approvazione dello stato di riparto prodotta dall'opposto del 13.11.2020. Come indicato dalla Suprema Corte con un recentissimo pronunciamento (Cass. del 24/03/2022,
n.9633 già cit.) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda riconvenzionale diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo avanzata dal convenuto opposto con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata non incontra limiti essendo essa possibile "anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.".
Parte_1 va condannato Per tali ragioni e in accoglimento della domanda proposta, il Sig. al pagamento della somma di euro 13.364,27". nel reclamare laParte appellante ha censurato tale statuizione, rappresentando che il Parte_1
"compensazione" non aveva proposto una domanda riconvenzionale, ma rappresentato la ricorrenza nella fattispecie della compensazione legale che opera di diritto, senza necessità di accertamento e quindi senza la sua proposizione mediante domanda riconvenzionale. Ciò perché, a norma dell'art. 1242 c.c., “la compensazione estingue i due debiti da giorno della loro coesistenza", con la conseguenza che i due debiti, alla data di presentazione del decreto ingiuntivo, si erano già estinti, stante che la compensazione legale opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, né l'automatismo è escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata d'ufficio e debba essere eccepita dalla parte, perché tale disciplina giuridica comporterebbe unicamente che il suddetto effetto risulta nella disponibilità del debitore che se ne avvale.
Sicchè la domanda di condanna del Parte_1 al pagamento del residuo debito, in assenza dei requisiti per poter essere qualificata come reconventio reconventionis, non avrebbe potuto trovare ingresso nel giudizio, costituendo una domanda nuova.
L'assunto non è condivisibile. Secondo giurisprudenza granitica "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre solo l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, può proporre domanda riconvenzionale (Cass.
n. 6091 del 4.3.2020, Cass. n. 21245 del 29.9.2006, ; Cass. n.. 7571 del 30.3.2006). Di conseguenza, il convenuto opposto, proprio perché riveste la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio;
l'unica eccezione sussiste nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. In questo caso, tuttavia, tale domanda deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Sez. 2, n. 5415 del 25.2.2019, Sez. 1, n. 16564 del 22.6.2018, Rv. 649670 - 01; Sez. 3, n. 22754 del 4.10.2013, Rv. 629056 - 01; Sez. 3, n. 21245 del 29.9.2006, Rv. 593890 -
01)." (Cfr. richiamo di Cass. n. 9633/2022)”.
Nel caso di specie, a favore della circostanza che la richiesta "compensazione” dei crediti avanzata dall'opponente costituisse una domanda riconvenzionale depone, per un verso, il dato “formale” della qualificazione della domanda effettuata dal Parte_1 stesso nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ("in via ulteriormente gradata ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con il quarto motivo dichiarare ex art. 1243 c.c. la compensazione con il debito riconosciuto dall'opposto verso l'opponente e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace anche per tale ragione il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari"); per altro verso, come correttamente rilevato dal _1 la
,
circostanza che ogni qualvolta l'intento del debitore sia quello di evitare di dover pagare una differenza a fronte della domanda avversaria, ivi compreso la richiesta di riconoscimento dell'intervenuta compensazione legale, costituisce comunque una domanda di accertamento di una situazione giuridica - peraltro contestata - e come tale qualificabile come domanda riconvenzionale a prescindere da quando i relativi effetti si producano.
In ogni caso e in via assorbente, più di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso di ritenere ammissibile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo avanzata dal convenuto opposto con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, essendo essa proponibile "anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c." (Cass. del 24/03/2022, n.9633).
Ne discende la correttezza della decisione con cui il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha ritenuto ammissibile la reconventio reconventionis del _1 e, in accoglimento di questa, ha condannato il Parte_1 al pagamento del residuo debito pari ad euro 13.364,27, derivante dalle rate maturate successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e fondato sulla medesima delibera assembleare consortile del 8.3.2019, già costituente titolo del decreto ingiuntivo opposto.
Si rigetta pertanto il terzo motivo d'appello.
§ 5 Per tutte queste ragioni, dunque, l'appello proposto da Parte_1 è infondato e merita di essere rigettato. Per l'effetto, si conferma integralmente la sentenza n. 9522/2022 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 16 giugno 2022.
§ 6 - Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Compenso Fase
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 2.058,00
€ 1.418,00Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 9522/2022 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 16 giugno 2022, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 9522/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16 giugno 2022; 2. Condanna Parte_1 alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro € 9.991,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente