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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie I grado iscritta al N. 4331/2024 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall'avv. PIETRO INSALATA;
Parte_1
RICORRENTE
Contro
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28/03/2024, il ricorrente - remesso: di essere stato coadiutore di impresa commerciale dal 1986 e titolare impresa commerciale dal 01/12/1993 al 03/01/2023; che tale attività è cessata definitivamente in data 03/01/2023; di aver presentato, in data 09.01.2023, domanda diretta ad ottenere l'erogazione dell'indennizzo per cessazione attività commerciale;
che tale domanda è risultata priva di riscontro;
che in data
04/12/2023 ne è stata sollecitata la definizione;
che con nota del
19/12/2023 l ha comunicato il mancato accoglimento della domanda - CP_1 agiva in giudizio per sentir: “A. Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, che il ricorrente è in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del
D.Lgs. 207/1996; B. Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere dell'indennizzo per cessazione attività commerciale di cui all'art.1 D.Lgs. 207/1996. C. Condannare, per l'effetto, l
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 all'erogazione, in favore del ricorrente dell'indennizzo per cessazione attività commerciale di cui all'art.1 D.Lgs. 207/1996 a far tempo dal 01/02/2023, primo giorno del mese successivo il conseguimento di tutti i requisiti di legge. Il tutto con gli arretrati, gli interessi, e le competenze del presente giudizio”, con distrazione.
Si costituiva l domandando il rigetto delle avverse pretese. CP_1
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della decisione, giova ripercorrere la normativa applicabile al caso in esame.
Il D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, all'art. 1, ha introdotto a decorrere dal
1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
In ordine, invece, ai requisiti per accedere alla prestazione, l'art. 2 prevedeva che “l'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l ). Controparte_3
-2. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Ai sensi del successivo art. 3, “l'indennizzo di cui all'art. 1 è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell' . Il periodo di godimento dell'indennizzo, da CP_1 computare nell'ambito della Gestione di cui al comma 1, è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.
L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall con le stesse CP_1 modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali. Salvo quanto disposto dall'art. 4,
l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65 anno di età, se uomo, ovvero il 60 anno di età, se donna.
Dunque, la ratio della misura è di “accompagnare” l'esercente attività commerciale, in possesso dei suddetti requisiti, fino al pensionamento.
Recentemente, il legislatore è intervenuto nuovamente con altri provvedimenti normativi innovando e strutturando la misura: prima con la
Legge Finanziaria 2019 (n.145/2018), la quale, ai sensi dell'art. 1, commi
283 e 284, ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
284. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
28 marzo 1996, n. 207, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adeguata l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l non CP_1 riconosce ulteriori prestazioni”.
Successivamente, il legislatore con l'art. 11-ter del D.L. n. 101/2019, rubricato “Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato
l'attività commerciale”, ha previsto, inoltre, che “al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2017 e il 31 dicembre 2018”.
Ciò posto, l'odierno ricorrente sostiene di posseder tutti i requisiti previsti dalla normativa suddetta ai fini dell'indennizzo per cessazione attività, come da domanda amministrativa del 09.01.2023.
Facendo applicazione della disciplina summenzionata al caso in esame, considerata la varietà dei beni che potevano essere oggetto di vendita al minuto nell'ambito dell'attività di “rivendita di generi di monopoli
(tabacchi)” - come da tabella allegata alla licenzia prodotta in atti dal ricorrente (si v. doc. 7) - l'attività commerciale espletata dallo stesso era certamente riconducibile alle attività commerciali al minuto in sede fissa di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 207/1996.
E' pacifica, in quanto non contestata tra le parti, la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di cui comma 1, lett. a) e b) del summenzionato art. 2 (requisito anagrafico;
requisito contributivo).
D'altro canto, invece, l lamenta la mancata Controparte_4 cessazione “definitiva” dell'attività (del 03.01.2023) per avvenuta cessione a terzi dell'attività commerciale (in data 14.09.2022).
La doglianza è fondata. Come già suesposto, infatti, condizione necessaria ai fini dell'erogazione della misura è la definitiva cessazione dell'attività prevista dall'art. 2, co. 2, di cui alla lett. a).
Sul punto, inoltre, l , con circolare n. 77 del 24.05.2019 in atti CP_1
(cfr. fascicolo parte resistente), ha chiarito che “l'erogazione dell'indennizzo è altresì subordinata alla condizione che i predetti soggetti:
a. abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale. In merito alla cessazione dell'attività commerciale, si precisa che possono beneficiare della misura introdotta dalla legge di bilancio 2019, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n.
207/1996 al momento della domanda, coloro che cessano l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019.
La cessazione deve essere definitiva e riguardare l'intera attività commerciale esercitata.
Pertanto, non possono fruire dell'indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l'attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (a titolo esemplificativo, nei casi di cessione, donazione o concessione in affitto d'azienda);
b. abbiano riconsegnato al Comune di competenza l'autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l'avvio dell'attività, o avere comunicato la cessazione dell'attività commerciale all'ente comunale.
In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma in commento i soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza (ad esempio, ambulanti che svolgono attività in più comuni) ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune;
c. il soggetto titolare dell'attività si sia cancellato dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico
Amministrativo - REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un'apposita sezione).
Si rammenta che la cancellazione dal Registro delle imprese è una condizione per l'erogazione del trattamento (cfr. in proposito le sentenze della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 27675 del 20.12.2011 e n. 847 del 23.01.2012).
Pertanto, ove il soggetto richiedente, in possesso di tutti i requisiti, abbia presentato domanda di cancellazione ma, al momento della domanda di indennizzo, la predetta condizione non risulti ancora dal Registro delle imprese, la Struttura territoriale compente non dovrà trasmettere la domanda al Comitato amministratore con parere sfavorevole ma tenerla in apposita evidenza in attesa dell'avvenuta cancellazione”.
Con riferimento, quindi, alla condizione della cessazione definitiva dell'attività, questa deve essere una cessazione - effettiva - dell'attività commerciale esercitata non essendo sufficiente la “mera cessazione dell'attività” (a nome dell'istante) a seguito di cessione della stessa: ove appunto l'attività sia stata ceduta (a qualunque titolo) a terzi.
Ebbene, sul punto, l ha prodotto l'atto di “cessione di azienda” del CP_1
14 settembre 2022 intervenuto tra il sig. (cedente) e la sig.ra Pt_1
(cessionario) – non contestato dal ricorrente – ove le parti CP_5 convenivano la cessione dell'attività in favore di quest'ultima (si v. allegato fascicolo resistente).
Sicché, nella fattispecie in esame, l'attività di rivendita del non Pt_1
è cessata definitivamente, bensì la stessa è stata “ceduta” al terzo previo pagamento del corrispettivo di € 101.000,00 (di cui 99.895,17 per avviamento).
Nella sostanza, quindi, l'attività commerciale esercitata dal cedente
(odierno ricorrente) è proseguita in capo al cessionario (soggetto terzo).
Pertanto, alla luce di tutto quanto suddetto, nel caso in esame non ricorre la condizione della cessazione definitiva dell'attività commerciale esercitata di cui all'art. 2, co. 2, di cui alla lett. a).
La carenza del requisito di cui alla lett. a), co.2, dell'art. 2 del D.lgs.
n. 207/1996 comporta inevitabilmente l'infondatezza della domanda.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura interpretativa delle questioni trattate, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
Bari, 14.10.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)