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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1062/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TORRESE DOMENICO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14893/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Sportiva Dilettantistica Arl - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 S.r.l. - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500005401 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 606/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12/8/2025 ed iscritto al nr di RG 14893/2025 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. n. 202500005401 emesso in data 04/06/2025 da Società_1 S.r.l. per conto del Comune di Sant'Antimo, notificato a mezzo PEC, con il quale si intima il pagamento dell'importo complessivo di € 13.948,50 a titolo di TARI per gli anni 2013 e 2015, per presunti debiti tributari già divenuti, secondo la tesi dell'ente, “certi, liquidi ed esigibili”.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva la parte resistente che evidenziava l'annullamento dell'atto in autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Spese compensate in virtù del comportamento processuale della parte resistente che ha consentito la soluzione celere della questione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di Napoli, IV sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese.
Napoli 13 gennaio 2026
Il giudice dr IO De ON
il Presidente
dott. Domenico Torrese
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TORRESE DOMENICO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14893/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Sportiva Dilettantistica Arl - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 S.r.l. - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500005401 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 606/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12/8/2025 ed iscritto al nr di RG 14893/2025 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. n. 202500005401 emesso in data 04/06/2025 da Società_1 S.r.l. per conto del Comune di Sant'Antimo, notificato a mezzo PEC, con il quale si intima il pagamento dell'importo complessivo di € 13.948,50 a titolo di TARI per gli anni 2013 e 2015, per presunti debiti tributari già divenuti, secondo la tesi dell'ente, “certi, liquidi ed esigibili”.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva la parte resistente che evidenziava l'annullamento dell'atto in autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Spese compensate in virtù del comportamento processuale della parte resistente che ha consentito la soluzione celere della questione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di Napoli, IV sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese.
Napoli 13 gennaio 2026
Il giudice dr IO De ON
il Presidente
dott. Domenico Torrese