CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 282/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160002943728000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160002943728000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180005030631000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180005030631000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210003823289000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002511467000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002511467000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 21 gennaio 2025 all'A.E. OS ed alla Regione Calabria e depositato il 10 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202400001137000 avverso:
• Cartella di pagamento n.03020160002943728000 asseritamente notificata il 16/01/2017;
• Cartella di pagamento n. 03020180005030631000 asseritamente notificata il 07/07/2018;
• Cartella di pagamento n. 03020210003823289000 assertiamente notificata il 08/07/2023;
• Cartella di pagamento n. 03020220002511467000 asseritamente notificata il 08/07/2023;
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensiva, con vittoria di spese, per prescrizione delle somme pretese, per:
1) nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notificazione degli atti presupposti.
2) Infondatezza della pretesa per intervenuta prescrizione delle obbligazioni sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta.
La Regione Calabria si è costituita in giudizio il 12 giugno 2025, presentando delle controdeduzioni con le quali eccepisce l'inammissibilità del ricorso, dal momento che gli atti di accertamento e di riscossione sottostanti quello impugnato sono stati tutti regolarmente e tempestivamente notificati, come risulta dalle copie delle pertinenti relate di notifica depositate in atti, con successivi atti interruttivi notificati. Replica, quanto all'eccepita prescrizione della pretesa tributaria, che la ricorrente è ormai decaduta dal potere di sollevarla. Chiede la condanna alle spese di giudizio.
L'A.E. OS si è costituita in giudizio il 22 luglio 2025, presentando delle controdeduzioni con le quali eccepisce l'inammissibilità del ricorso, dal momento che gli atti di riscossione sottostanti quello impugnato sono stati tutti regolarmente e tempestivamente notificati, come risulta dalle copie delle pertinenti relate di notifica depositate in atti, con successivi atti interruttivi notificati. Replica, quanto all'eccepita prescrizione della pretesa tributaria, che la ricorrente è ormai decaduta dal potere di sollevarla. Chiede la condanna alle spese di giudizio.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è inammissibile.
Al riguardo va rilevato come gli atti presupposti di quello impugnato, ovvero gli atti di accertamento e le cartelle di pagamento e le ulteriori intimazioni di pagamento, sono stati tutti effettivamente e tempestivamente notificati. Pertanto, sono precluse ai sensi dell'art. 19 comma 3, D.L.vo n. 546/1992, le censure relative ad atti presupposti che risultano regolarmente notificati al ricorrente. Dal momento che quest'ultimo è decaduta dal temine per impugnare suddette cartelle di pagamento e le intimazioni conseguenti, gli sono altresì precluse le censure inerenti alle questioni preliminari di merito, quali la prescrizione e la decadenza del credito iscritto a ruolo, che in ogni caso non risulta maturata in considerazione della prova della tempestiva notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'A.R.. In disparte la considerazione che in ogni caso i suddetti termini sono stati interrotti da ulteriori atti di riscossione, quali le cartelle e la vigenza nel periodo considerato dell'art. 68 del DL n. 18/2020 e successive proroghe, che nel sospendere i termini di accertamento e riscossione tributi nel periodo emergenziale considerato, ha a fortiori sospeso anche i termini prescrizionali e decadenziali (S.C. ord.
960 del 15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025). Destituita di fondamento, quindi, è l'eccezione di prescrizione unitamente a quella di decadenza, accertata l'esistenza degli atti interruttivi depositati dall'AR.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 5.000,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 282/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202400001137000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160002943728000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160002943728000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180005030631000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180005030631000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210003823289000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002511467000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002511467000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 21 gennaio 2025 all'A.E. OS ed alla Regione Calabria e depositato il 10 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202400001137000 avverso:
• Cartella di pagamento n.03020160002943728000 asseritamente notificata il 16/01/2017;
• Cartella di pagamento n. 03020180005030631000 asseritamente notificata il 07/07/2018;
• Cartella di pagamento n. 03020210003823289000 assertiamente notificata il 08/07/2023;
• Cartella di pagamento n. 03020220002511467000 asseritamente notificata il 08/07/2023;
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensiva, con vittoria di spese, per prescrizione delle somme pretese, per:
1) nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata notificazione degli atti presupposti.
2) Infondatezza della pretesa per intervenuta prescrizione delle obbligazioni sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta.
La Regione Calabria si è costituita in giudizio il 12 giugno 2025, presentando delle controdeduzioni con le quali eccepisce l'inammissibilità del ricorso, dal momento che gli atti di accertamento e di riscossione sottostanti quello impugnato sono stati tutti regolarmente e tempestivamente notificati, come risulta dalle copie delle pertinenti relate di notifica depositate in atti, con successivi atti interruttivi notificati. Replica, quanto all'eccepita prescrizione della pretesa tributaria, che la ricorrente è ormai decaduta dal potere di sollevarla. Chiede la condanna alle spese di giudizio.
L'A.E. OS si è costituita in giudizio il 22 luglio 2025, presentando delle controdeduzioni con le quali eccepisce l'inammissibilità del ricorso, dal momento che gli atti di riscossione sottostanti quello impugnato sono stati tutti regolarmente e tempestivamente notificati, come risulta dalle copie delle pertinenti relate di notifica depositate in atti, con successivi atti interruttivi notificati. Replica, quanto all'eccepita prescrizione della pretesa tributaria, che la ricorrente è ormai decaduta dal potere di sollevarla. Chiede la condanna alle spese di giudizio.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è inammissibile.
Al riguardo va rilevato come gli atti presupposti di quello impugnato, ovvero gli atti di accertamento e le cartelle di pagamento e le ulteriori intimazioni di pagamento, sono stati tutti effettivamente e tempestivamente notificati. Pertanto, sono precluse ai sensi dell'art. 19 comma 3, D.L.vo n. 546/1992, le censure relative ad atti presupposti che risultano regolarmente notificati al ricorrente. Dal momento che quest'ultimo è decaduta dal temine per impugnare suddette cartelle di pagamento e le intimazioni conseguenti, gli sono altresì precluse le censure inerenti alle questioni preliminari di merito, quali la prescrizione e la decadenza del credito iscritto a ruolo, che in ogni caso non risulta maturata in considerazione della prova della tempestiva notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'A.R.. In disparte la considerazione che in ogni caso i suddetti termini sono stati interrotti da ulteriori atti di riscossione, quali le cartelle e la vigenza nel periodo considerato dell'art. 68 del DL n. 18/2020 e successive proroghe, che nel sospendere i termini di accertamento e riscossione tributi nel periodo emergenziale considerato, ha a fortiori sospeso anche i termini prescrizionali e decadenziali (S.C. ord.
960 del 15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025). Destituita di fondamento, quindi, è l'eccezione di prescrizione unitamente a quella di decadenza, accertata l'esistenza degli atti interruttivi depositati dall'AR.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 5.000,00.