Art. 26. ((Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i cinque anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in conformita' di quanto e' stabilito col successivo articolo 28))
Versione
20 gennaio 1957
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1 gennaio 1965
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13 agosto 1967
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