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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatrice dr.ssa Luisa Bettio Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4923 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato BUTTAZZONI Parte_1
SILVIA
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato MOGNATO VALENTINA CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e che hanno contratto Pt_1 CP_1 matrimonio in Gela il 16.08.2010 (atto 168 parte 2 serie A), celebrato con rito religioso;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) la casa familiare di proprietà comune, con i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi contenute, viene assegnata alla ricorrente che vi vivrà con i figli, disponendo un termine entro il quale il IG. si dovrà allontanare dall'abitazione; CP_1
1 4) i minori vengono affidati ai genitori in forma condivisa, con residenza anagrafica e prevalente presso la casa familiare;
5) il padre potrà tenere con sé i figli un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
1 giorno durante la settimana quando avrà i figli nel fine settimana;
due giorni nell'altra ipotesi;
6) i periodi di vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed altre verranno trascorsi con i figli dai genitori, ripartendo i periodi e comunque in modo da garantire una presenza IGnificativa di entrambi;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli fino a tre settimane anche non consecutive, da concordare entro il precedente 30 aprile;
7) il padre corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento dei Pt_1 figli, la somma mensile di € 600,00 con decorrenza dal mese in cui lascerà la casa familiare e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
l' assegno unico verrà diviso a metà fra i genitori;
8) le parti contribuiranno al 50% alle spese straordinarie, scolastiche, mediche e di diverso tipo dei figli, necessarie ovvero previamente concordate, previa esibizione della documentazione relativa da parte di chi ha anticipato la spesa, il tutto secondo il protocollo vigente presso il Tribunale Padova.
Per parte convenuta:
● i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria dimora dove vorrà, con l'obbligo del mutuo rispetto;
● ciascun coniuge rimarrà proprietario dell'autoveicolo ad oggi a lui intestato: il IGnor rimarrà proprietario del veicolo Fiat 500, mentre la IGnora CP_1 Pt_1 del veicolo Citroen C3;
● ciascun coniuge terrà per sè i propri gioielli, fino ad ora custoditi tutti in un unico luogo presso la casa coniugale;
● il conto corrente n. 50381/1000/00002394 di , cointestato Controparte_2 tra i coniugi, su cui insiste il mutuo richiesto per l'acquisto della casa coniugale, rimarrà aperto per permettere il pagamento delle relative rate mensili di mutuo. Il portato del conto corrente, che vedrà anche rientro da parte della IGnora Pt_1 di tutte le somme sino ad oggi indebitamente sottratte, verrà parimenti suddiviso tra i coniugi;
● i conti corrente intestati ai minori e , verranno gestiti Persona_1 Persona_2 dai genitori con firma congiunta, sino alla maggiore età dei figli;
● la casa coniugale sita in Trebaseleghe (PD), via Lazzaretto n. 6/c, di proprietà comune dei coniugi, rimarrà assegnata al IGnor che corrisponderà CP_1
2 le intere rate di mutuo ancora mancanti, oltre alle rimanenti rate del finanziamento richiesto per l'acquisto dei mobili della cameretta dei figli;
● i due figli minori e vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e con collocamento alternato e tempi paritetici presso entrambi, volendosi con ciò garantire alla stessa la possibilità di mantenere con i due genitori un rapporto continuativo e di qualità. I figli manterranno l'attuale residenza, fissata presso la casa coniugale. Ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno per i periodi di permanenza presso di sé dei minori mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. Le parti si impegnano a prestare la piena collaborazione nell'interesse dei figli e a trasmettersi ogni comunicazione relativa alla vita degli stessi. Proprio in quest'ottica di tutela dei minori, entrambi i genitori si impegnano a non inserire i figli in alcuna nuova dinamica familiare fintanto che questa non possa essere ritenuta stabile e comunque non prima che l'altro genitore ne sia messo a conoscenza.
● I figli vivranno, pertanto, con ciascun genitore secondo il seguente calendario: i figli staranno con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando verranno accompagnati a scuola, e due giorni consecutivi durante la settimana, da definire di volta in volta in base ai turni di lavoro della madre. I genitori si rendono comunque entrambi disponibili a coprire eventuali necessità/impedimenti lavorativi o di formazione o impedimenti di altra natura dell'altro genitore purché giustificati da forza maggiore o casi gravi (es. malattia di un parente, malattia del genitore, ecc.) con preavviso di almeno 24 ore.
● Nel periodo estivo, i figli trascorreranno tre settimane anche non consecutive con il padre e tre settimane anche non consecutive con la madre: ciascun genitore si impegna a concordare con l'altro, entro il 15 maggio di ogni anno, il periodo di esatta permanenza dei figli presso di sè. I genitori si avviseranno reciprocamente con congruo anticipo di almeno una settimana nel caso organizzino con i figli vacanze/gite/trasferte, anche di pochi giorni, impegnandosi a fornire contestualmente all'altro genitore tutte le informazioni necessarie circa la permanenza nei luoghi di vacanza (luogo, alloggio, recapiti telefonici dell'alloggio, presenza di persone estranee alla famiglia, etc.). I viaggi all'estero dovranno essere previamente comunicati ed autorizzati dall'altro genitore. Durante le feste Natalizie, i figli trascorreranno 7 (sette) giorni continuativi con il padre e 7
(sette) giorni continuativi con la madre a partire dal dopo scuola alternando il giorno di Natale con il giorno Capodanno. I figli trascorreranno metà delle vacanze pasquali con il padre e metà con la madre, passando con ciascuno di essi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo. Tutte le altre festività e “ponti” saranno alternati fra i genitori, nel rispetto delle eIGenze
3 scolastiche, ricreative e sportive dei minori. Per quanto concerne le attività ricreative (attività sportive, feste di compleanno, feste di carnevale, etc.), il genitore quel giorno affidatario accompagnerà e riprenderà i figli presso la sede dell'attività ricreativa, salvo diversi accordi. I figli trascorreranno il giorno del compleanno con ciascun genitore ad anni alterni salva la possibilità di accordarsi affinchè e possano incontrare anche l'altro genitore per almeno Per_1 Per_2 due ore e trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con ciascun genitore festeggiato, compatibilmente con i futuri impegni di studio. I figli, nel rispetto delle sue volontà e delle eIGenze scolastiche, sportive e ricreative degli stessi, saranno invitati dai genitori a partecipare agli eventi famigliari del rispettivo ramo parentale quali matrimoni, compleanni, cresime, comunioni o altro di zie/zii, nonni, cugini e altri parenti così da coltivare con continuità il rapporto con i rami familiari di padre e madre. Per tutte le condizioni di cui sopra i genitori hanno facoltà di raggiungere diversi accordi tenendo sempre massimo conto delle eIGenze e degli impegni di e I coniugi prestano reciproco Per_1 Per_2 assenso per il rilascio o rinnovo della carta d'identità e del passaporto dei figli.
● Atteso il pari periodo mensile di permanenza con i due genitori, ciascun coniuge provvederà in via diretta al mantenimento ordinario di e nei giorni Per_1 Per_2 in cui i figli saranno con lui. Le spese straordinarie documentate sostenute o da sostenersi per i figli, verranno suddivise tra i genitori, in ragione del 50%, secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Padova, al quale ci si richiama integralmente anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso.
Infine, l'assegno unico universale per e e le deduzioni/detrazioni Per_1 Per_2 fiscali per le spese sostenute dai IGnori e in favore dei figli, CP_1 Pt_1 verranno parimenti suddivisi tra i genitori in ragione del 50 %.
● Autorizzarsi entrambi i coniugi ad inserire i figli minori nei loro documenti validi per l'espatrio.
Con refusione delle spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], contraevano matrimonio con rito
[...]
religioso in data 16.08.2010 a Gela, trascritto nel relativo registro degli atti del medesimo Comune, n. 168, parte 2, serie A.
Dalla loro unione nascevano i figli il 17.08.2011 in Camposampiero Persona_1
(PD) e il 10.05.2016 in Camposampiero (PD). Persona_2
4 In data 15.10.2024 depositava ricorso, chiedendo che Parte_1
venisse dichiarata la separazione personale tra i coniugi, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
in particolare, nell'atto di ricorso, ella deduceva di vivere con i due figli minori nella casa familiare di comproprietà con il marito, gravata da mutuo immobiliare con scadenza nel 2035, il cui rateo mensile ammontava a euro 660,00; chiedeva l'affido condiviso dei minori, la loro collocazione prevalente presso la casa familiare, la assegnazione a sé della casa familiare, e modulava il diritto di visita del padre;
chiedeva che il marito corrispondesse per il mantenimento dei figli la somma mensile di euro 600, oltre rivalutazione annuale, con assegno unico diviso a metà tra i genitori;
il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori.
In data 17.12.2024 si costituiva, aderendo alla separazione CP_1
personale proposta dalla ricorrente, ma formulando, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni della stessa e lamentando i ripetuti e consistenti prelievi effettuati dalla moglie dal conto corrente cointestato nonché la sottrazione di tutti i gioielli, compresi quelli di sua esclusiva proprietà; chiedeva che gli fosse assegnata la casa familiare (per la quale avrebbe finito di pagare in via esclusiva il mutuo, e il finanziamento della cameretta), la collocazione paritaria dei figli, l'affido condiviso, e il mantenimento diretto dei minori;
formulava, inoltre, domande di natura economica per asserite sottrazioni di denaro e gioielli da parte della moglie;
chiedeva la gestione congiunta dei conti correnti intestati ai minori;
assegno unico diviso al 50% tra i coniugi;
spese straordinarie dei minori divise al 50% tra i coniugi.
All'udienza del 04.02.2025 comparivano entrambe le parti: la ricorrente si dichiarava disponibile ad accollarsi il pagamento integrale del mutuo non appena il marito avesse abbandonato la casa familiare e precisava di non voler cambiare, almeno per il momento, l'assetto organizzativo predisposto per i figli, prospettando, però, un possibile trasferimento a Treviso con gli stessi, una volta venduto l'immobile coniugale;
il resistente, invece, si riportava ai propri scritti.
5 Quindi, il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e rimetteva la causa al collegio per la decisione
***
1. domanda di separazione
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa la profonda disarmonia tra i coniugi, la cui convivenza, pertanto, è divenuta intollerabile: ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. domanda di affidamento, collocamento, diritto di visita dei figli minori
e Per_1 Per_2
Con riferimento alla richiesta di affidamento, va ricordato che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., l'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria, salvo che la stessa risulti pregiudizievole per i minori.
Sul tema la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che “l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza ...)” (Cass. n. 16593/2008, v. anche
Cass. n. 5108/2012).
6 Si accoglie, pertanto, la domanda di affido condiviso dei figli minori e Per_1
peraltro richiesto da entrambe le parti. Per_2
In considerazione dell'eIGenza di tutelare l'interesse dei minori a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, “per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano” (Cass. 2013, n. 21334, v. anche Cass. n.
18603/2021), i figli minori vanno collocati in via prevalente presso la casa familiare;
allo stato non si ravvisano ragioni per stabilire una diversa collocazione, neppure prospettate dalle parti.
Quanto alla assegnazione della casa familiare, la stessa viene assegnata alla madre, perché possa vivervi con i figli;
va ricordato che il più grande ha 13 anni e il più piccolo solo 8;
ritenuto che
i minori debbano convivere tra loro, per mantenere il rapporto di fratellanza, la tenera età del minore impone che gli stessi convivano con la madre, che li accudirà.
In verità, anche il padre chiede l'assegnazione della casa familiare per vivervi con i figli, ma prospetta una organizzazione di tempi paritari, di modo che i figli si troverebbero per metà del loro tempo privati del loro Habitat usuale (anche di inserimento sociale), mentre il rapporto con il genitore non collocatario può essere adeguatamente mantenuto con la fissazione di un calendario di visita.
Quanto al diritto di visita padre-figli, avuto riguardo all'età dei figli e alla pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari, appare opportuno stabilirsi che le visite potranno avvenire non appena il resistente reperirà una nuova soluzione abitativa, compatibilmente con gli impegni e le eIGenze dei minori, ripartendo con la madre i periodi di festività e comunque in modo da garantire una presenza IGnificativa di entrambi i genitori. Viene qui stabilita la disciplina indicata dalla madre, perché aderente alle eIGenze dei minori e al loro diritto alla bigenitorialità.
Va precisato che il minore di 13 anni non è stato sentito, anche se la madre ne ha chiesto l'esame, alla luce dell'art. 473 bis 4 cpc;
il padre ha dedotto la inutilità dell'esame, in considerazione della eIGenza di mantenere la serenità del minore e
7 non coinvolgerlo nel conflitto genitoriale (cfr pag. 6 della memoria 3.1.25); ai sensi del citato articolo 473 bis 4 cpc l'audizione del minore è un diritto del minore stesso, nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano;
tuttavia, il giudice può non procedere all'ascolto se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo;
nel caso in esame, la sua collocazione presso la casa familiare con il fratello non è in discussione tra le parti ed è la soluzione che ne preserva le abitudini;
non è neppure in discussione che entrambi i genitori si occuperanno di lui, soluzione che ne garantisce il diritto alla bigenitorialità; pertanto, la sua audizione appare superflua.
3. domanda di mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
Con riferimento alla richiesta di mantenimento ordinario e straordinario dei minori, occorre preliminarmente considerare che i figli minori vivranno prevalentemente con la madre e che, dunque, la lontananza del padre non consentirà agli stessi una effettiva forma di mantenimento diretto.
Entrambi i genitori hanno un reddito da lavoro dipendente;
entrambi sono intestatari al 50% della casa familiare, di cui pagano il mutuo;
dalla dichiarazione dei redditi 2023 risulta che la madre ha avuto il reddito annuo pari ad euro 24.238,
e il padre pari ad euro 30.108. La madre, tuttavia, fruirà della casa familiare, mentre il padre dovrà sostenere le spese per il reperimento di una diversa soluzione abitativa, nella quale poter vivere e ricevere i minori;
allo stato, e salvo diverso futuro accordo tra i coniugi, il mutuo della casa familiare è a carico di entrambi al 50%, e fruiranno entrambi nella stessa percentuale dell'assegno unico per i figli (come chiesto dai coniugi;
il totale dell'assegno è pari a 460 euro come dischiarato dalle parti in udienza). Il finanziamento della cameretta è stato a carico della moglie fino a febbraio 2025 come indicato dalla stessa a pag. 1 della memoria 27.12.24.
8 Alla luce della comparazione delle rispettive condizioni economiche delle parti nonché delle eIGenze di cura, studio e realizzazione dei minori, va posto a carico del padre l'assegno di mantenimento nella misura di euro 150,00 a figlio, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale al quale ci si richiama integralmente.
4. le altre domande del convenuto
Il convenuto chiede anche la restituzione da parte della moglie di denaro sul conto comune e di gioielli;
dichiarazioni in ordine alla assegnazione di autovetture, la divisione del conto comune e la gestione comune dei conti personali dei minori,
l'autorizzazione ad inserire i minori nei documenti validi per l'espatrio.
Alla luce del disposto dell'art. 473 bis cpc, la presente procedura riguarda solo lo status delle persone, i minori e le famiglie, mentre sono esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione;
pertanto, le domande restitutorie e di divisione qui formulate sono inammissibili.
La gestione comune dei conti individuali dei minori è già prevista dall'art. 320 c.c. ed è una conseguenza dell'affido condiviso sopra indicato.
Quanto ai documenti validi per l'espatrio, la domanda è genericamente formulata e la convenuta non vi ha aderito espressamente, pertanto è parimenti inammissibile.
5. spese di lite
Spese di lite compensate tra le parti, a causa della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati nel
[...] CP_1
reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Gela di provvedere alla
9 conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio parte II, serie
A, al numero 168 degli Atti di Stato Civile del Comune di Gela;
3) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
4) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;
5) dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla data di uscita del padre dalla casa familiare, entro il giorno 5 di ogni mese,
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro
150,00 a figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
6) stabilisce che le visite padre-figli potranno avvenire a partire dal giorno in cui il padre reperirà una nuova soluzione abitativa, secondo il seguente calendario: il padre potrà tenere con sé i figli un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
1 giorno durante la settimana quando avrà i figli nel fine settimana;
due giorni nell'altra ipotesi;
i periodi di vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed altre verranno trascorsi con i figli dai genitori, ripartendo i periodi e comunque in modo da garantire una presenza IGnificativa di entrambi;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli fino a tre settimane anche non consecutive, da concordare entro il precedente 30 aprile;
7) dispone che la madre e il padre percepiscano l'assegno unico per i figli nella misura del 50% ciascuno;
8) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 11.3.25
Cinzia Balletti
Il Presidente
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatrice dr.ssa Luisa Bettio Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4923 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato BUTTAZZONI Parte_1
SILVIA
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato MOGNATO VALENTINA CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e che hanno contratto Pt_1 CP_1 matrimonio in Gela il 16.08.2010 (atto 168 parte 2 serie A), celebrato con rito religioso;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) la casa familiare di proprietà comune, con i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi contenute, viene assegnata alla ricorrente che vi vivrà con i figli, disponendo un termine entro il quale il IG. si dovrà allontanare dall'abitazione; CP_1
1 4) i minori vengono affidati ai genitori in forma condivisa, con residenza anagrafica e prevalente presso la casa familiare;
5) il padre potrà tenere con sé i figli un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
1 giorno durante la settimana quando avrà i figli nel fine settimana;
due giorni nell'altra ipotesi;
6) i periodi di vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed altre verranno trascorsi con i figli dai genitori, ripartendo i periodi e comunque in modo da garantire una presenza IGnificativa di entrambi;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli fino a tre settimane anche non consecutive, da concordare entro il precedente 30 aprile;
7) il padre corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento dei Pt_1 figli, la somma mensile di € 600,00 con decorrenza dal mese in cui lascerà la casa familiare e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
l' assegno unico verrà diviso a metà fra i genitori;
8) le parti contribuiranno al 50% alle spese straordinarie, scolastiche, mediche e di diverso tipo dei figli, necessarie ovvero previamente concordate, previa esibizione della documentazione relativa da parte di chi ha anticipato la spesa, il tutto secondo il protocollo vigente presso il Tribunale Padova.
Per parte convenuta:
● i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria dimora dove vorrà, con l'obbligo del mutuo rispetto;
● ciascun coniuge rimarrà proprietario dell'autoveicolo ad oggi a lui intestato: il IGnor rimarrà proprietario del veicolo Fiat 500, mentre la IGnora CP_1 Pt_1 del veicolo Citroen C3;
● ciascun coniuge terrà per sè i propri gioielli, fino ad ora custoditi tutti in un unico luogo presso la casa coniugale;
● il conto corrente n. 50381/1000/00002394 di , cointestato Controparte_2 tra i coniugi, su cui insiste il mutuo richiesto per l'acquisto della casa coniugale, rimarrà aperto per permettere il pagamento delle relative rate mensili di mutuo. Il portato del conto corrente, che vedrà anche rientro da parte della IGnora Pt_1 di tutte le somme sino ad oggi indebitamente sottratte, verrà parimenti suddiviso tra i coniugi;
● i conti corrente intestati ai minori e , verranno gestiti Persona_1 Persona_2 dai genitori con firma congiunta, sino alla maggiore età dei figli;
● la casa coniugale sita in Trebaseleghe (PD), via Lazzaretto n. 6/c, di proprietà comune dei coniugi, rimarrà assegnata al IGnor che corrisponderà CP_1
2 le intere rate di mutuo ancora mancanti, oltre alle rimanenti rate del finanziamento richiesto per l'acquisto dei mobili della cameretta dei figli;
● i due figli minori e vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e con collocamento alternato e tempi paritetici presso entrambi, volendosi con ciò garantire alla stessa la possibilità di mantenere con i due genitori un rapporto continuativo e di qualità. I figli manterranno l'attuale residenza, fissata presso la casa coniugale. Ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno per i periodi di permanenza presso di sé dei minori mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. Le parti si impegnano a prestare la piena collaborazione nell'interesse dei figli e a trasmettersi ogni comunicazione relativa alla vita degli stessi. Proprio in quest'ottica di tutela dei minori, entrambi i genitori si impegnano a non inserire i figli in alcuna nuova dinamica familiare fintanto che questa non possa essere ritenuta stabile e comunque non prima che l'altro genitore ne sia messo a conoscenza.
● I figli vivranno, pertanto, con ciascun genitore secondo il seguente calendario: i figli staranno con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando verranno accompagnati a scuola, e due giorni consecutivi durante la settimana, da definire di volta in volta in base ai turni di lavoro della madre. I genitori si rendono comunque entrambi disponibili a coprire eventuali necessità/impedimenti lavorativi o di formazione o impedimenti di altra natura dell'altro genitore purché giustificati da forza maggiore o casi gravi (es. malattia di un parente, malattia del genitore, ecc.) con preavviso di almeno 24 ore.
● Nel periodo estivo, i figli trascorreranno tre settimane anche non consecutive con il padre e tre settimane anche non consecutive con la madre: ciascun genitore si impegna a concordare con l'altro, entro il 15 maggio di ogni anno, il periodo di esatta permanenza dei figli presso di sè. I genitori si avviseranno reciprocamente con congruo anticipo di almeno una settimana nel caso organizzino con i figli vacanze/gite/trasferte, anche di pochi giorni, impegnandosi a fornire contestualmente all'altro genitore tutte le informazioni necessarie circa la permanenza nei luoghi di vacanza (luogo, alloggio, recapiti telefonici dell'alloggio, presenza di persone estranee alla famiglia, etc.). I viaggi all'estero dovranno essere previamente comunicati ed autorizzati dall'altro genitore. Durante le feste Natalizie, i figli trascorreranno 7 (sette) giorni continuativi con il padre e 7
(sette) giorni continuativi con la madre a partire dal dopo scuola alternando il giorno di Natale con il giorno Capodanno. I figli trascorreranno metà delle vacanze pasquali con il padre e metà con la madre, passando con ciascuno di essi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo. Tutte le altre festività e “ponti” saranno alternati fra i genitori, nel rispetto delle eIGenze
3 scolastiche, ricreative e sportive dei minori. Per quanto concerne le attività ricreative (attività sportive, feste di compleanno, feste di carnevale, etc.), il genitore quel giorno affidatario accompagnerà e riprenderà i figli presso la sede dell'attività ricreativa, salvo diversi accordi. I figli trascorreranno il giorno del compleanno con ciascun genitore ad anni alterni salva la possibilità di accordarsi affinchè e possano incontrare anche l'altro genitore per almeno Per_1 Per_2 due ore e trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con ciascun genitore festeggiato, compatibilmente con i futuri impegni di studio. I figli, nel rispetto delle sue volontà e delle eIGenze scolastiche, sportive e ricreative degli stessi, saranno invitati dai genitori a partecipare agli eventi famigliari del rispettivo ramo parentale quali matrimoni, compleanni, cresime, comunioni o altro di zie/zii, nonni, cugini e altri parenti così da coltivare con continuità il rapporto con i rami familiari di padre e madre. Per tutte le condizioni di cui sopra i genitori hanno facoltà di raggiungere diversi accordi tenendo sempre massimo conto delle eIGenze e degli impegni di e I coniugi prestano reciproco Per_1 Per_2 assenso per il rilascio o rinnovo della carta d'identità e del passaporto dei figli.
● Atteso il pari periodo mensile di permanenza con i due genitori, ciascun coniuge provvederà in via diretta al mantenimento ordinario di e nei giorni Per_1 Per_2 in cui i figli saranno con lui. Le spese straordinarie documentate sostenute o da sostenersi per i figli, verranno suddivise tra i genitori, in ragione del 50%, secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Padova, al quale ci si richiama integralmente anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso.
Infine, l'assegno unico universale per e e le deduzioni/detrazioni Per_1 Per_2 fiscali per le spese sostenute dai IGnori e in favore dei figli, CP_1 Pt_1 verranno parimenti suddivisi tra i genitori in ragione del 50 %.
● Autorizzarsi entrambi i coniugi ad inserire i figli minori nei loro documenti validi per l'espatrio.
Con refusione delle spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], contraevano matrimonio con rito
[...]
religioso in data 16.08.2010 a Gela, trascritto nel relativo registro degli atti del medesimo Comune, n. 168, parte 2, serie A.
Dalla loro unione nascevano i figli il 17.08.2011 in Camposampiero Persona_1
(PD) e il 10.05.2016 in Camposampiero (PD). Persona_2
4 In data 15.10.2024 depositava ricorso, chiedendo che Parte_1
venisse dichiarata la separazione personale tra i coniugi, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
in particolare, nell'atto di ricorso, ella deduceva di vivere con i due figli minori nella casa familiare di comproprietà con il marito, gravata da mutuo immobiliare con scadenza nel 2035, il cui rateo mensile ammontava a euro 660,00; chiedeva l'affido condiviso dei minori, la loro collocazione prevalente presso la casa familiare, la assegnazione a sé della casa familiare, e modulava il diritto di visita del padre;
chiedeva che il marito corrispondesse per il mantenimento dei figli la somma mensile di euro 600, oltre rivalutazione annuale, con assegno unico diviso a metà tra i genitori;
il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori.
In data 17.12.2024 si costituiva, aderendo alla separazione CP_1
personale proposta dalla ricorrente, ma formulando, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni della stessa e lamentando i ripetuti e consistenti prelievi effettuati dalla moglie dal conto corrente cointestato nonché la sottrazione di tutti i gioielli, compresi quelli di sua esclusiva proprietà; chiedeva che gli fosse assegnata la casa familiare (per la quale avrebbe finito di pagare in via esclusiva il mutuo, e il finanziamento della cameretta), la collocazione paritaria dei figli, l'affido condiviso, e il mantenimento diretto dei minori;
formulava, inoltre, domande di natura economica per asserite sottrazioni di denaro e gioielli da parte della moglie;
chiedeva la gestione congiunta dei conti correnti intestati ai minori;
assegno unico diviso al 50% tra i coniugi;
spese straordinarie dei minori divise al 50% tra i coniugi.
All'udienza del 04.02.2025 comparivano entrambe le parti: la ricorrente si dichiarava disponibile ad accollarsi il pagamento integrale del mutuo non appena il marito avesse abbandonato la casa familiare e precisava di non voler cambiare, almeno per il momento, l'assetto organizzativo predisposto per i figli, prospettando, però, un possibile trasferimento a Treviso con gli stessi, una volta venduto l'immobile coniugale;
il resistente, invece, si riportava ai propri scritti.
5 Quindi, il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e rimetteva la causa al collegio per la decisione
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1. domanda di separazione
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa la profonda disarmonia tra i coniugi, la cui convivenza, pertanto, è divenuta intollerabile: ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. domanda di affidamento, collocamento, diritto di visita dei figli minori
e Per_1 Per_2
Con riferimento alla richiesta di affidamento, va ricordato che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., l'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria, salvo che la stessa risulti pregiudizievole per i minori.
Sul tema la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che “l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza ...)” (Cass. n. 16593/2008, v. anche
Cass. n. 5108/2012).
6 Si accoglie, pertanto, la domanda di affido condiviso dei figli minori e Per_1
peraltro richiesto da entrambe le parti. Per_2
In considerazione dell'eIGenza di tutelare l'interesse dei minori a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, “per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano” (Cass. 2013, n. 21334, v. anche Cass. n.
18603/2021), i figli minori vanno collocati in via prevalente presso la casa familiare;
allo stato non si ravvisano ragioni per stabilire una diversa collocazione, neppure prospettate dalle parti.
Quanto alla assegnazione della casa familiare, la stessa viene assegnata alla madre, perché possa vivervi con i figli;
va ricordato che il più grande ha 13 anni e il più piccolo solo 8;
ritenuto che
i minori debbano convivere tra loro, per mantenere il rapporto di fratellanza, la tenera età del minore impone che gli stessi convivano con la madre, che li accudirà.
In verità, anche il padre chiede l'assegnazione della casa familiare per vivervi con i figli, ma prospetta una organizzazione di tempi paritari, di modo che i figli si troverebbero per metà del loro tempo privati del loro Habitat usuale (anche di inserimento sociale), mentre il rapporto con il genitore non collocatario può essere adeguatamente mantenuto con la fissazione di un calendario di visita.
Quanto al diritto di visita padre-figli, avuto riguardo all'età dei figli e alla pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari, appare opportuno stabilirsi che le visite potranno avvenire non appena il resistente reperirà una nuova soluzione abitativa, compatibilmente con gli impegni e le eIGenze dei minori, ripartendo con la madre i periodi di festività e comunque in modo da garantire una presenza IGnificativa di entrambi i genitori. Viene qui stabilita la disciplina indicata dalla madre, perché aderente alle eIGenze dei minori e al loro diritto alla bigenitorialità.
Va precisato che il minore di 13 anni non è stato sentito, anche se la madre ne ha chiesto l'esame, alla luce dell'art. 473 bis 4 cpc;
il padre ha dedotto la inutilità dell'esame, in considerazione della eIGenza di mantenere la serenità del minore e
7 non coinvolgerlo nel conflitto genitoriale (cfr pag. 6 della memoria 3.1.25); ai sensi del citato articolo 473 bis 4 cpc l'audizione del minore è un diritto del minore stesso, nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano;
tuttavia, il giudice può non procedere all'ascolto se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo;
nel caso in esame, la sua collocazione presso la casa familiare con il fratello non è in discussione tra le parti ed è la soluzione che ne preserva le abitudini;
non è neppure in discussione che entrambi i genitori si occuperanno di lui, soluzione che ne garantisce il diritto alla bigenitorialità; pertanto, la sua audizione appare superflua.
3. domanda di mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
Con riferimento alla richiesta di mantenimento ordinario e straordinario dei minori, occorre preliminarmente considerare che i figli minori vivranno prevalentemente con la madre e che, dunque, la lontananza del padre non consentirà agli stessi una effettiva forma di mantenimento diretto.
Entrambi i genitori hanno un reddito da lavoro dipendente;
entrambi sono intestatari al 50% della casa familiare, di cui pagano il mutuo;
dalla dichiarazione dei redditi 2023 risulta che la madre ha avuto il reddito annuo pari ad euro 24.238,
e il padre pari ad euro 30.108. La madre, tuttavia, fruirà della casa familiare, mentre il padre dovrà sostenere le spese per il reperimento di una diversa soluzione abitativa, nella quale poter vivere e ricevere i minori;
allo stato, e salvo diverso futuro accordo tra i coniugi, il mutuo della casa familiare è a carico di entrambi al 50%, e fruiranno entrambi nella stessa percentuale dell'assegno unico per i figli (come chiesto dai coniugi;
il totale dell'assegno è pari a 460 euro come dischiarato dalle parti in udienza). Il finanziamento della cameretta è stato a carico della moglie fino a febbraio 2025 come indicato dalla stessa a pag. 1 della memoria 27.12.24.
8 Alla luce della comparazione delle rispettive condizioni economiche delle parti nonché delle eIGenze di cura, studio e realizzazione dei minori, va posto a carico del padre l'assegno di mantenimento nella misura di euro 150,00 a figlio, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale al quale ci si richiama integralmente.
4. le altre domande del convenuto
Il convenuto chiede anche la restituzione da parte della moglie di denaro sul conto comune e di gioielli;
dichiarazioni in ordine alla assegnazione di autovetture, la divisione del conto comune e la gestione comune dei conti personali dei minori,
l'autorizzazione ad inserire i minori nei documenti validi per l'espatrio.
Alla luce del disposto dell'art. 473 bis cpc, la presente procedura riguarda solo lo status delle persone, i minori e le famiglie, mentre sono esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione;
pertanto, le domande restitutorie e di divisione qui formulate sono inammissibili.
La gestione comune dei conti individuali dei minori è già prevista dall'art. 320 c.c. ed è una conseguenza dell'affido condiviso sopra indicato.
Quanto ai documenti validi per l'espatrio, la domanda è genericamente formulata e la convenuta non vi ha aderito espressamente, pertanto è parimenti inammissibile.
5. spese di lite
Spese di lite compensate tra le parti, a causa della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati nel
[...] CP_1
reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Gela di provvedere alla
9 conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio parte II, serie
A, al numero 168 degli Atti di Stato Civile del Comune di Gela;
3) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
4) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;
5) dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla data di uscita del padre dalla casa familiare, entro il giorno 5 di ogni mese,
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro
150,00 a figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
6) stabilisce che le visite padre-figli potranno avvenire a partire dal giorno in cui il padre reperirà una nuova soluzione abitativa, secondo il seguente calendario: il padre potrà tenere con sé i figli un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
1 giorno durante la settimana quando avrà i figli nel fine settimana;
due giorni nell'altra ipotesi;
i periodi di vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed altre verranno trascorsi con i figli dai genitori, ripartendo i periodi e comunque in modo da garantire una presenza IGnificativa di entrambi;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli fino a tre settimane anche non consecutive, da concordare entro il precedente 30 aprile;
7) dispone che la madre e il padre percepiscano l'assegno unico per i figli nella misura del 50% ciascuno;
8) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 11.3.25
Cinzia Balletti
Il Presidente
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