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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 524/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona della Giudice dott.ssa AT AL, all'esito dell'udienza del 26 novembre 2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
Parte_1 con l'avv.ta Marianna VETRANO
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: contratto a termine di formazione e lavoro
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03.03.2025 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, previ i necessari Parte_1 accertamenti, la condanna del al risarcimento del danno subito in ragione Controparte_2 dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, oltre il termine di 36 mesi.
A sostegno delle proprie ragioni ha premesso di aver lavorato come docente, alle dipendenze del CP_1 convenuto, negli anni scolastici di seguito dettagliati:
- a.s. 2016/2017 dal 9 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017
- a.s. 2016/2017 dal 1° marzo 207 al 30 marzo 2017;
- a.s. 2016/2017 dal 31 marzo 2017 all'8 giugno 2017;
- a.s. 2017-18 dal 3 novembre 2017 al 30 giugno 2018;
- a.s. 2018-19 dal 16 novembre 2018 al 30 giugno 2019; pagina 1 di 6 - a.s. 2019-20 dal 10 ottobre 2019 al 31 agosto 2020;
- a.s. 2020- 21 dal 23 settembre 2020 al 31 agosto 2021;
- a.s. 2021-22 dall'8 settembre 2021 al 31 agosto 2022;
- a.s. 2023-24 dal 22 febbraio 2024 al 22 febbraio 2024;
- a.s. 2023-24 dal 23 febbraio 2024 al 14 marzo 2024;
- a.s. 2023-24 dal 17 aprile 2024 al 5 maggio 2023;
- a.s. 2023-24 dal 6 maggio 2024 al 3 giugno 2024;
- a.s. 2023-24 dal 4 giugno 2024 al 30 giugno 2024.
Ha precisato altresì come nell'a.s. 2024/2025 è stato individuato per l'anno di prova, con possibilità di essere immesso in ruolo a partire dall'a.s. 2025/2026 in caso di superamento degli esami.
Ciò premesso in fatto ha richiamato il principio di diritto affermato dalla Cassazione con Ordinanza n.
10548/2024, secondo cui l'immissione in ruolo avvenuta sulla base di graduatorie provinciali senza concorso è misura idonea a garantire una tutela effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Ha evidenziato poi come in caso di abusiva reiterazione di rapporti di lavoro a termine da parte della pubblica amministrazione il dipendente ha diritto al solo risarcimento del danno.
Ha rilevato, inoltre, come la finalità della clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE è evitare gli abusi dei contratti a termine con un'applicazione uniforme anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato e, pertanto, ove se ne accerti un uso illegittimo e ripetuto il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno comunitario (Cass. Sez. lav. Sent. 2992 del 1°febbraio 2024).
Ha dedotto altresì la contrarietà dell'operato del ministero contenuto all'art. 28 comma 2 D.lgs. 81/2015, non essendo indicata alcuna valida giustificazione per l'utilizzo reiterato dei contratti a termine.
Ha esposto poi come ai sensi dell'articolo 36, comma 5 D.lgs. 165/2001 – per come novellato dal D.L.
131/2024 – in caso di violazione il giudice deve riconoscere al lavoratore un'indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità, domandando pertanto la corresponsione di €
39.975,60 a titolo di risarcimento del pregiudizio derivante dalla condotta illegittima dell'amministrazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: “1) accogliere il presente ricorso;
2) Riconoscere la responsabilità del
[...]
per l'abuso nell'utilizzo della successione di contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 12 del Controparte_3
DL 131/2024. 3) Determinare la massima indennità risarcitoria, pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenendo conto della gravità della violazione, della durata complessiva del rapporto di lavoro e del numero dei contratti a termine succedutisi tra le parti. 4) In subordine condannare la Pubblica
Amministrazione resistente al pagamento della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento”, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
pagina 2 di 6 Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo di aver Controparte_2 agito nel rispetto della normativa interna, di natura speciale, non derogabile dalla clausola 5 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70 (infra-clausola 5), privo di efficacia auto-esecutiva.
Ha precisato come la normativa nazionale in materia di limiti massimi di utilizzo dello strumento della contrattazione a tempo determinato (il d.lgs. 368/2001 prima e il d.lgs. 81/2015 poi), fosse espressamente inapplicabile al personale scolastico.
Ha aggiunto che solo con l'art. 1, comma 131, legge n. 107/2015 era stato introdotto il limite massimo di
36 mesi, con riferimento alla durata complessiva dei contratti di lavoro del personale scolastico stesso;
tale norma, peraltro, era stata abrogata con l'art. 4-bis D.L. 87/2018, a fronte della consapevolezza del
Legislatore della compatibilità del complessivo impianto di cui alla legge n. 107/2015 alle indicazioni della
Corte di Giustizia.
Ha eccepito, nell'ipotesi di ritenuta incompatibilità della disciplina interna con il quadro europeo, il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo eventualmente essere convenuta la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per omessa attuazione della direttiva.
Ha precisato altresì come il negli ultimi anni ha bandito numerosi concorsi e assunto decine di CP_1 migliaia di supplenti.
Ha rilevato altresì l'inapplicabilità al comparto scuola del meccanismo indennitario dettato dall'art. 28 d.lgs.
81/2015, per come integrato dalle recenti modifiche dell'art. 36, comma 5 T.U.P.I..
Ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie.
*
In adesione alle motivazioni già esposto dalla territoriale Corte d'Appello con sentenza n. 162 del 13 settembre 2024, qui da intendersi integralmente condivise e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Giova preliminarmente richiamare il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con la sentenza del 26 novembre 2014 e altri (nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a Per_1
C-63/13 e C-418/13), secondo cui: "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
pagina 3 di 6 La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ferma la configurabilità di un abuso nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico, rimette al giudice nazionale la verifica circa l'effettività di detto abusivo utilizzo della fattispecie del contratto a termine limitatamente ai posti dell'organico di diritto in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali in mancanza di un termine certo per l'espletamento di tali procedure.
Ancora, la Corte Costituzione con sent. n. 187 del 2016 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
La consulta ha poi chiarito come, grazie alla legge n. 107/2015, l'illecito di cui si era reso responsabile lo
Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato;
ha sottolineato altresì che tale conclusione trovava indiretta quanto autorevole conferma nell'archiviazione, senza sanzioni, da parte della Commissione dell'UE della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della normativa europea in oggetto, archiviazione disposta proprio con riferimento alla indicata normativa nazionale sopravvenuta.
La Corte di cassazione poi, con sentenza. n. 22552/2016, ha ribadito che solo la reiterazione di contratti a termine nel settore scuola su posti dell'organico di diritto per oltre 36 mesi configura un illecito rilevante sul piano del diritto comunitario (e, quindi, nell'ordinamento interno), precisando che “non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla
Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al e quindi prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della CP_1 medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra”. CP_4
La Corte di cassazione, inoltre, ha chiarito che la normativa del 2015 sopra richiamata ha cancellato l'illecito comunitario perché ha previsto misure idonee a scongiurare l'irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola, autorizzando il , per l'anno 2015/2016, ad attuare un piano straordinario di CP_5 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico (art. 1, comma 95).
Va altresì evidenziato come il d. lgs. 59/2017 (successivamente modificato dalla legge n. 145/2018 e dalla legge n. 159/2019) abbia introdotto un nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico, in virtù del quale: pagina 4 di 6 - le assunzioni per la scuola secondaria vengano effettuate, annualmente, per il 50% da GAE (fino al loro esaurimento) e per il 50% dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali (art. 17 e 18);
vanno indetti per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di primo e di secondo grado, compreso il sostegno) concorsi pubblici con cadenza biennale in base ai posti che, presumibilmente, si renderanno vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno successivo a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali;
- i vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale e che i vincitori, che non dovessero essere assunti nel biennio, mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi.
Ciò premesso, come chiarito dalla territoriale Corte d'Appello con sentenza 162/2024 “la previsione nel sistema normativo posteriore alla entrata in vigore della L. 107 del 2015 (nel quale si collocano i contratti stipulati dalle parti) di un doppio canale di accesso ai ruoli della scuola, costituito come detto da concorsi periodici e, nella fase transitoria, tramite prelievo dalle GAE per il 50% dei posti, non ha escluso la necessità per il di fare ricorso alle Controparte_2 supplenze, se del caso anche per l'intero anno scolastico;
va infatti considerata la specialità e complessità della disciplina del settore scolastico nel quale non è possibile conoscere preventivamente e con certezza se all'esito delle procedure concorsuali e dei prelievi dalle GAE rimangano scoperte alcune cattedre e quante esse siano;
ciò fa sì che vi sia sempre la necessità periodica per il di attingere anche alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto, in conformità a CP_1 quanto previsto dall'art. 4, comma 6 bis e 6 ter, L. n. 124/1999, al fine di garantire la copertura dei posti di insegnamento rimasti scoperti mediante contratti a tempo determinato all'esito delle procedure sopra descritte Così stando le cose e tenuto conto dei principi sopra richiamati, non è ravvisabile nel caso specifico alcun abuso dello strumento negoziale in quanto
l'attività di insegnamento svolta dall'appellato sulla base di contratti a termine fino al 31 agosto ai sensi dell'art. 4 comma 1
L. 124/1999 ha avuto una durata inferiore a 36 mesi, termine che, preme sottolineare, nonostante l'avvenuta abrogazione del comma 131 dell'art. 1 L. 107/2015 sopra richiamato, è ritenuto dalla costante giurisprudenza idoneo a giustificare i rinnovi contrattuali fino a tre anni, lasso di tempo che l'ordinamento, in via generale, individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà (v. per il settore scolastico l'art. 400 del D.lgs. n. 297/1994 sulla cadenza triennale dei futuri concorsi pubblici).”.
Venendo quindi al caso sub iudice, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha prestato servizio:
a) nell'a.s. 2016/17 in virtù di una serie di contratti di supplenza breve e saltuaria (per la sostituzione di docente in congedo per maternità) presso l'istituto “Nicolò Tartaglia” di Brescia;
b) nell'a.s. 2017/18 in virtù dapprima di contratto dal 25/09/2017 fino a nomina dell'avente diritto presso l'IIS “Einaudi” di Chiari e successivamente di contratto dal 3 novembre 2017 al 30 giugno 2018 presso l'Istituto “Tartaglia – Olivieri” per un posto di sostegno;
pagina 5 di 6 c) nell'a.s. 2018/19 in virtù di contratto dal 16/11/2018 al 30/06/2019 presso l'istituto “Primo Levi” per un posto di sostegno;
d) a.s. 2019/20 dall'11/10/2019 al 31/08/2020 presso l'istituto “Antonietti” di Iseo per un posto di sostegno:
e) nell'a.s. 2020/2021 in virtù di contratto dal 23/09/2020 al 31/08/2021 presso l'Istituto Primo Levi” per un posto di sostegno f) nell'a.s. 2021/2022 in virtù di contratto dall'8/9/2021 al 31/08/2022 presso l'Istituto Primo Levi” per un posto di sostegno;
g) nell'a.s. 2022/2023 non ha prestato alcun servizio;
h) nell'a.s. 2023/2024 in virtù di una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie per sostituzione di colleghi in malattia presso diversi istituti.
Dall'esame dei suddetti contratti risulta dunque che solo negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e
20221/2022 il ricorrente ha svolto supplenze fino al 31 agosto mentre, nei restanti periodi, ha svolto supplenze fino alla fine delle attività scolastiche in relazione a scoperture su organico di fatto (a.s. 2016/17;
2017/18 a 2018/19, 2023/24).
Dovendosi dunque escludere che vi sia stata un'abusiva reiterazione dei contratti a termine, diventa superfluo l'esame dei rilievi sollevati dal Ministero e aventi ad oggetto l'accertamento della natura non auto- esecutiva della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE e delle relative conseguenze sul piano della ricorrenza dell'abuso nonché la violazione dell'art. 29 d.lgs. 81/2015 ai fini della quantificazione del cd. danno comunitario.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- rigetta il ricorso
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia il 28/11/2025
La Giudice
AT AL
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona della Giudice dott.ssa AT AL, all'esito dell'udienza del 26 novembre 2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da
Parte_1 con l'avv.ta Marianna VETRANO
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: contratto a termine di formazione e lavoro
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03.03.2025 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, previ i necessari Parte_1 accertamenti, la condanna del al risarcimento del danno subito in ragione Controparte_2 dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, oltre il termine di 36 mesi.
A sostegno delle proprie ragioni ha premesso di aver lavorato come docente, alle dipendenze del CP_1 convenuto, negli anni scolastici di seguito dettagliati:
- a.s. 2016/2017 dal 9 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017
- a.s. 2016/2017 dal 1° marzo 207 al 30 marzo 2017;
- a.s. 2016/2017 dal 31 marzo 2017 all'8 giugno 2017;
- a.s. 2017-18 dal 3 novembre 2017 al 30 giugno 2018;
- a.s. 2018-19 dal 16 novembre 2018 al 30 giugno 2019; pagina 1 di 6 - a.s. 2019-20 dal 10 ottobre 2019 al 31 agosto 2020;
- a.s. 2020- 21 dal 23 settembre 2020 al 31 agosto 2021;
- a.s. 2021-22 dall'8 settembre 2021 al 31 agosto 2022;
- a.s. 2023-24 dal 22 febbraio 2024 al 22 febbraio 2024;
- a.s. 2023-24 dal 23 febbraio 2024 al 14 marzo 2024;
- a.s. 2023-24 dal 17 aprile 2024 al 5 maggio 2023;
- a.s. 2023-24 dal 6 maggio 2024 al 3 giugno 2024;
- a.s. 2023-24 dal 4 giugno 2024 al 30 giugno 2024.
Ha precisato altresì come nell'a.s. 2024/2025 è stato individuato per l'anno di prova, con possibilità di essere immesso in ruolo a partire dall'a.s. 2025/2026 in caso di superamento degli esami.
Ciò premesso in fatto ha richiamato il principio di diritto affermato dalla Cassazione con Ordinanza n.
10548/2024, secondo cui l'immissione in ruolo avvenuta sulla base di graduatorie provinciali senza concorso è misura idonea a garantire una tutela effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Ha evidenziato poi come in caso di abusiva reiterazione di rapporti di lavoro a termine da parte della pubblica amministrazione il dipendente ha diritto al solo risarcimento del danno.
Ha rilevato, inoltre, come la finalità della clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE è evitare gli abusi dei contratti a termine con un'applicazione uniforme anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato e, pertanto, ove se ne accerti un uso illegittimo e ripetuto il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno comunitario (Cass. Sez. lav. Sent. 2992 del 1°febbraio 2024).
Ha dedotto altresì la contrarietà dell'operato del ministero contenuto all'art. 28 comma 2 D.lgs. 81/2015, non essendo indicata alcuna valida giustificazione per l'utilizzo reiterato dei contratti a termine.
Ha esposto poi come ai sensi dell'articolo 36, comma 5 D.lgs. 165/2001 – per come novellato dal D.L.
131/2024 – in caso di violazione il giudice deve riconoscere al lavoratore un'indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità, domandando pertanto la corresponsione di €
39.975,60 a titolo di risarcimento del pregiudizio derivante dalla condotta illegittima dell'amministrazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: “1) accogliere il presente ricorso;
2) Riconoscere la responsabilità del
[...]
per l'abuso nell'utilizzo della successione di contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 12 del Controparte_3
DL 131/2024. 3) Determinare la massima indennità risarcitoria, pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenendo conto della gravità della violazione, della durata complessiva del rapporto di lavoro e del numero dei contratti a termine succedutisi tra le parti. 4) In subordine condannare la Pubblica
Amministrazione resistente al pagamento della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento”, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
pagina 2 di 6 Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo di aver Controparte_2 agito nel rispetto della normativa interna, di natura speciale, non derogabile dalla clausola 5 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70 (infra-clausola 5), privo di efficacia auto-esecutiva.
Ha precisato come la normativa nazionale in materia di limiti massimi di utilizzo dello strumento della contrattazione a tempo determinato (il d.lgs. 368/2001 prima e il d.lgs. 81/2015 poi), fosse espressamente inapplicabile al personale scolastico.
Ha aggiunto che solo con l'art. 1, comma 131, legge n. 107/2015 era stato introdotto il limite massimo di
36 mesi, con riferimento alla durata complessiva dei contratti di lavoro del personale scolastico stesso;
tale norma, peraltro, era stata abrogata con l'art. 4-bis D.L. 87/2018, a fronte della consapevolezza del
Legislatore della compatibilità del complessivo impianto di cui alla legge n. 107/2015 alle indicazioni della
Corte di Giustizia.
Ha eccepito, nell'ipotesi di ritenuta incompatibilità della disciplina interna con il quadro europeo, il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo eventualmente essere convenuta la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per omessa attuazione della direttiva.
Ha precisato altresì come il negli ultimi anni ha bandito numerosi concorsi e assunto decine di CP_1 migliaia di supplenti.
Ha rilevato altresì l'inapplicabilità al comparto scuola del meccanismo indennitario dettato dall'art. 28 d.lgs.
81/2015, per come integrato dalle recenti modifiche dell'art. 36, comma 5 T.U.P.I..
Ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie.
*
In adesione alle motivazioni già esposto dalla territoriale Corte d'Appello con sentenza n. 162 del 13 settembre 2024, qui da intendersi integralmente condivise e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Giova preliminarmente richiamare il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con la sentenza del 26 novembre 2014 e altri (nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a Per_1
C-63/13 e C-418/13), secondo cui: "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
pagina 3 di 6 La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ferma la configurabilità di un abuso nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico, rimette al giudice nazionale la verifica circa l'effettività di detto abusivo utilizzo della fattispecie del contratto a termine limitatamente ai posti dell'organico di diritto in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali in mancanza di un termine certo per l'espletamento di tali procedure.
Ancora, la Corte Costituzione con sent. n. 187 del 2016 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
La consulta ha poi chiarito come, grazie alla legge n. 107/2015, l'illecito di cui si era reso responsabile lo
Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato;
ha sottolineato altresì che tale conclusione trovava indiretta quanto autorevole conferma nell'archiviazione, senza sanzioni, da parte della Commissione dell'UE della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della normativa europea in oggetto, archiviazione disposta proprio con riferimento alla indicata normativa nazionale sopravvenuta.
La Corte di cassazione poi, con sentenza. n. 22552/2016, ha ribadito che solo la reiterazione di contratti a termine nel settore scuola su posti dell'organico di diritto per oltre 36 mesi configura un illecito rilevante sul piano del diritto comunitario (e, quindi, nell'ordinamento interno), precisando che “non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla
Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al e quindi prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della CP_1 medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra”. CP_4
La Corte di cassazione, inoltre, ha chiarito che la normativa del 2015 sopra richiamata ha cancellato l'illecito comunitario perché ha previsto misure idonee a scongiurare l'irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola, autorizzando il , per l'anno 2015/2016, ad attuare un piano straordinario di CP_5 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico (art. 1, comma 95).
Va altresì evidenziato come il d. lgs. 59/2017 (successivamente modificato dalla legge n. 145/2018 e dalla legge n. 159/2019) abbia introdotto un nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico, in virtù del quale: pagina 4 di 6 - le assunzioni per la scuola secondaria vengano effettuate, annualmente, per il 50% da GAE (fino al loro esaurimento) e per il 50% dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali (art. 17 e 18);
vanno indetti per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di primo e di secondo grado, compreso il sostegno) concorsi pubblici con cadenza biennale in base ai posti che, presumibilmente, si renderanno vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno successivo a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali;
- i vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale e che i vincitori, che non dovessero essere assunti nel biennio, mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi.
Ciò premesso, come chiarito dalla territoriale Corte d'Appello con sentenza 162/2024 “la previsione nel sistema normativo posteriore alla entrata in vigore della L. 107 del 2015 (nel quale si collocano i contratti stipulati dalle parti) di un doppio canale di accesso ai ruoli della scuola, costituito come detto da concorsi periodici e, nella fase transitoria, tramite prelievo dalle GAE per il 50% dei posti, non ha escluso la necessità per il di fare ricorso alle Controparte_2 supplenze, se del caso anche per l'intero anno scolastico;
va infatti considerata la specialità e complessità della disciplina del settore scolastico nel quale non è possibile conoscere preventivamente e con certezza se all'esito delle procedure concorsuali e dei prelievi dalle GAE rimangano scoperte alcune cattedre e quante esse siano;
ciò fa sì che vi sia sempre la necessità periodica per il di attingere anche alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto, in conformità a CP_1 quanto previsto dall'art. 4, comma 6 bis e 6 ter, L. n. 124/1999, al fine di garantire la copertura dei posti di insegnamento rimasti scoperti mediante contratti a tempo determinato all'esito delle procedure sopra descritte Così stando le cose e tenuto conto dei principi sopra richiamati, non è ravvisabile nel caso specifico alcun abuso dello strumento negoziale in quanto
l'attività di insegnamento svolta dall'appellato sulla base di contratti a termine fino al 31 agosto ai sensi dell'art. 4 comma 1
L. 124/1999 ha avuto una durata inferiore a 36 mesi, termine che, preme sottolineare, nonostante l'avvenuta abrogazione del comma 131 dell'art. 1 L. 107/2015 sopra richiamato, è ritenuto dalla costante giurisprudenza idoneo a giustificare i rinnovi contrattuali fino a tre anni, lasso di tempo che l'ordinamento, in via generale, individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà (v. per il settore scolastico l'art. 400 del D.lgs. n. 297/1994 sulla cadenza triennale dei futuri concorsi pubblici).”.
Venendo quindi al caso sub iudice, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha prestato servizio:
a) nell'a.s. 2016/17 in virtù di una serie di contratti di supplenza breve e saltuaria (per la sostituzione di docente in congedo per maternità) presso l'istituto “Nicolò Tartaglia” di Brescia;
b) nell'a.s. 2017/18 in virtù dapprima di contratto dal 25/09/2017 fino a nomina dell'avente diritto presso l'IIS “Einaudi” di Chiari e successivamente di contratto dal 3 novembre 2017 al 30 giugno 2018 presso l'Istituto “Tartaglia – Olivieri” per un posto di sostegno;
pagina 5 di 6 c) nell'a.s. 2018/19 in virtù di contratto dal 16/11/2018 al 30/06/2019 presso l'istituto “Primo Levi” per un posto di sostegno;
d) a.s. 2019/20 dall'11/10/2019 al 31/08/2020 presso l'istituto “Antonietti” di Iseo per un posto di sostegno:
e) nell'a.s. 2020/2021 in virtù di contratto dal 23/09/2020 al 31/08/2021 presso l'Istituto Primo Levi” per un posto di sostegno f) nell'a.s. 2021/2022 in virtù di contratto dall'8/9/2021 al 31/08/2022 presso l'Istituto Primo Levi” per un posto di sostegno;
g) nell'a.s. 2022/2023 non ha prestato alcun servizio;
h) nell'a.s. 2023/2024 in virtù di una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie per sostituzione di colleghi in malattia presso diversi istituti.
Dall'esame dei suddetti contratti risulta dunque che solo negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e
20221/2022 il ricorrente ha svolto supplenze fino al 31 agosto mentre, nei restanti periodi, ha svolto supplenze fino alla fine delle attività scolastiche in relazione a scoperture su organico di fatto (a.s. 2016/17;
2017/18 a 2018/19, 2023/24).
Dovendosi dunque escludere che vi sia stata un'abusiva reiterazione dei contratti a termine, diventa superfluo l'esame dei rilievi sollevati dal Ministero e aventi ad oggetto l'accertamento della natura non auto- esecutiva della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE e delle relative conseguenze sul piano della ricorrenza dell'abuso nonché la violazione dell'art. 29 d.lgs. 81/2015 ai fini della quantificazione del cd. danno comunitario.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- rigetta il ricorso
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia il 28/11/2025
La Giudice
AT AL
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