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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/12/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1041/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a VO (AT) in [...] Parte_1 C.F._1
26/12/1961 e residente in [...]
(c.f. ), nata a [...] in Parte_2 C.F._2
data 03/04/1950 e residente in [...] con l'avv. Ferraris Marcello del Foro di Asti
RICORRENTI nei confronti di
(c.f. ), nata a AN RR (AL) in [...] CP_1 C.F._3
17/11/1937 e residente in [...]
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Interdizione legale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.52 c.p.c. e , nella Parte_1 Parte_2 loro qualità di nipoti e parenti più prossime di , esponevano che CP_1 quest'ultima -nata il [...]- fosse affetta da “vasculopatia cerebrale, poliartrosi e ipertensione arteriosa, che la rendono persona disorientata nel tempo e nello spazio, non in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita”, come confermato anche dal certificato medico in atti.
Veniva fissata udienza dal GOP all'uopo delegato, e come risulta dal verbale in atti l'interdicenda non era in grado di interloquire con il Giudice, rispondendo alle sue domande con frasi senza alcun significato o confuse.
Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la signora si trova in condizione di infermità CP_1 abituale, incapace a provvedere ai propri interessi e mobilizzata solo dal personale della Piccola
Casa di Pronto Soccorso di Casale RR (AL) dove è attualmente domiciliata. Tali risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esame effettuato in sede di udienza:
l'interdicenda non è stata in grado di rispondere lucidamente ad alcuna delle domande che le sono state poste, apparendo in totale stato confusionale ed in precarie condizioni di salute.
Le condizioni psico-fisiche sono apparse ictu oculi compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Ritiene quindi il Tribunale che sussistano pienamente gli estremi di cui all'art. 414 c.c., vale a dire che la sig.ra si trovi in condizioni di infermità di mente che la rendono totalmente Pt_1 incapace di provvedere ai suoi interessi, e che questo strumento sia il più idoneo ad assicurare la sua adeguata protezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1041/2025, così provvede: visto l'art. 414 cod. civ.
DICHIARA l'interdizione giudiziale di nata a [...] CP_1
(AL) in data 17/11/1937 e residente in [...];
DISPONE che, a cura della cancelleria, l'odierna sentenza sia trasmessa in copia libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, all'ufficio del Giudice Tutelare in sede, per i provvedimenti di sua competenza;
visto l'art. 423 cod. civ.
DISPONE la sentenza di interdizione sia annotata a cura del cancelliere nell'apposito registro delle tutele;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la sentenza sia comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
visto l'art. 3, lett. p) del D.P.R. 14.11.2002 n. 313
DISPONE che, a cura della cancelleria, si provveda a quanto di competenza per l'iscrizione dell'estratto dell'odierna sentenza nel casellario giudiziale;
MANDA alla cancelleria per la notifica della sentenza alle parti e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 01/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1041/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a VO (AT) in [...] Parte_1 C.F._1
26/12/1961 e residente in [...]
(c.f. ), nata a [...] in Parte_2 C.F._2
data 03/04/1950 e residente in [...] con l'avv. Ferraris Marcello del Foro di Asti
RICORRENTI nei confronti di
(c.f. ), nata a AN RR (AL) in [...] CP_1 C.F._3
17/11/1937 e residente in [...]
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Interdizione legale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.52 c.p.c. e , nella Parte_1 Parte_2 loro qualità di nipoti e parenti più prossime di , esponevano che CP_1 quest'ultima -nata il [...]- fosse affetta da “vasculopatia cerebrale, poliartrosi e ipertensione arteriosa, che la rendono persona disorientata nel tempo e nello spazio, non in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita”, come confermato anche dal certificato medico in atti.
Veniva fissata udienza dal GOP all'uopo delegato, e come risulta dal verbale in atti l'interdicenda non era in grado di interloquire con il Giudice, rispondendo alle sue domande con frasi senza alcun significato o confuse.
Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la signora si trova in condizione di infermità CP_1 abituale, incapace a provvedere ai propri interessi e mobilizzata solo dal personale della Piccola
Casa di Pronto Soccorso di Casale RR (AL) dove è attualmente domiciliata. Tali risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esame effettuato in sede di udienza:
l'interdicenda non è stata in grado di rispondere lucidamente ad alcuna delle domande che le sono state poste, apparendo in totale stato confusionale ed in precarie condizioni di salute.
Le condizioni psico-fisiche sono apparse ictu oculi compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Ritiene quindi il Tribunale che sussistano pienamente gli estremi di cui all'art. 414 c.c., vale a dire che la sig.ra si trovi in condizioni di infermità di mente che la rendono totalmente Pt_1 incapace di provvedere ai suoi interessi, e che questo strumento sia il più idoneo ad assicurare la sua adeguata protezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1041/2025, così provvede: visto l'art. 414 cod. civ.
DICHIARA l'interdizione giudiziale di nata a [...] CP_1
(AL) in data 17/11/1937 e residente in [...];
DISPONE che, a cura della cancelleria, l'odierna sentenza sia trasmessa in copia libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, all'ufficio del Giudice Tutelare in sede, per i provvedimenti di sua competenza;
visto l'art. 423 cod. civ.
DISPONE la sentenza di interdizione sia annotata a cura del cancelliere nell'apposito registro delle tutele;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la sentenza sia comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
visto l'art. 3, lett. p) del D.P.R. 14.11.2002 n. 313
DISPONE che, a cura della cancelleria, si provveda a quanto di competenza per l'iscrizione dell'estratto dell'odierna sentenza nel casellario giudiziale;
MANDA alla cancelleria per la notifica della sentenza alle parti e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 01/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone