Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 18
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Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancanza di notifica degli atti pretermessi

    Il ricorso relativo agli atti asseritamente pretermessi è stato dichiarato inammissibile.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La motivazione dell'atto è chiara e completa, avendo come tema principale l'IMU non pagata e il precedente avviso di accertamento. L'atto era completo nei suoi elementi formali e sostanziali.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione e firma a mezzo stampa

    La Corte di Cassazione ha affermato che per gli atti della riscossione è necessaria solo la sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterli, non operando per tali atti la regola della competenza all'emissione riservata al dirigente dell'ufficio o a funzionario da lui delegato. Tale principio è stato affermato anche con riferimento all'avviso di mora.

  • Rigettato
    Carenza di poteri del Funzionario responsabile

    La Corte di Cassazione ha affermato che per gli atti della riscossione è necessaria solo la sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterli. Non vi è prova che il funzionario firmatario dell'atto avesse i requisiti necessari.

  • Rigettato
    Mancata indicazione nell'atto del concessionario

    La questione relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento è stata ritenuta superata, in quanto ritualmente compiuta. La parte resistente ha fornito la prova di aver coltivato la procedura dell'avviso di accertamento nei confronti degli eredi del de cuius con notifica per posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La parte resistente ha fornito la prova di aver a suo tempo provveduto a coltivare la procedura dell'avviso di accertamento nei confronti degli eredi del de cuius con notifica per posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Inoppugnabile pertanto è la conoscenza da parte della ricorrente degli atti pregressi, non opposti a suo tempo, con la conseguenza dell'impossibilità di sollevare in questa sede eccezioni di alcun tipo.

  • Rigettato
    Proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni

    Quanto poi all'asserita mancanza di proporzionalità delle sanzioni va rilevato che si trattava di tema che avrebbe dovuto essere posto a suo tempo con il ricorso, mai avvenuto, nei confronti dell'atto asseritamente pretermesso.

  • Rigettato
    Incostituzionalità per mancata distinzione tra contribuente collaborativo ed evasore totale

    La maggior parte dei motivi addotti dalla parte ricorrente risultano pretestuosi o assolutamente inconferenti.

  • Rigettato
    Omessa convocazione del contraddittorio preventivo

    La chiarezza dell'atto unitamente al suo oggetto depone per la superfluità di un previo contraddittorio, peraltro non previsto in materia.

  • Rigettato
    Irrilevanza di intimazioni non seguite da procedura esecutiva entro il quinquennio

    La parte resistente ha fornito la prova di aver a suo tempo provveduto a coltivare la procedura dell'avviso di accertamento nei confronti degli eredi del de cuius con notifica per posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Inoppugnabile pertanto è la conoscenza da parte della ricorrente degli atti pregressi, non opposti a suo tempo, con la conseguenza dell'impossibilità di sollevare in questa sede eccezioni di alcun tipo.

  • Rigettato
    Mancata prova dell'interruzione dei termini di prescrizione e decadenza

    La parte resistente ha fornito la prova di aver a suo tempo provveduto a coltivare la procedura dell'avviso di accertamento nei confronti degli eredi del de cuius con notifica per posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Inoppugnabile pertanto è la conoscenza da parte della ricorrente degli atti pregressi, non opposti a suo tempo, con la conseguenza dell'impossibilità di sollevare in questa sede eccezioni di alcun tipo.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c.

    La maggior parte dei motivi addotti dalla parte ricorrente risultano pretestuosi o assolutamente inconferenti.

  • Rigettato
    Mancanza di prova rafforzata

    Va inoltre osservato come la maggior parte dei motivi addotti dalla parte ricorrente risultano pretestuosi o assolutamente inconferenti, come ad esempio il richiamo all'onere di prova rafforzato previsto dalla recente normativa, quando è evidente che non vi è nessuna questione di merito da provare.

  • Rigettato
    Incostituzionalità del processo tributario per mancanza di "giusto processo"

    È inoltre da considerare manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità relativa al recente assetto organizzativo della giustizia tributaria, oltre che formalmente mal posta per il mancato richiamo a norme cogenti di rango costituzionale.

  • Rigettato
    Incostituzionalità della riforma sanzionatoria

    Quanto poi all'asserita mancanza di proporzionalità delle sanzioni va rilevato che si trattava di tema che avrebbe dovuto essere posto a suo tempo con il ricorso, mai avvenuto, nei confronti dell'atto asseritamente pretermesso.

  • Rigettato
    Effetto distorsivo per mancata distinzione tra imposte, sanzioni e interessi

    La chiarezza dell'atto unitamente al suo oggetto depone per la superfluità di un previo contraddittorio, peraltro non previsto in materia, nonché per la trasparenza nel calcolo degli interessi, degli interessi di mora, con precisa indicazione delle decorrenze e con il riferimento alle modalità stabilita dalla legge.

  • Rigettato
    Notifica della cartella di pagamento oltre il termine quinquennale

    La parte resistente ha fornito la prova di aver a suo tempo provveduto a coltivare la procedura dell'avviso di accertamento nei confronti degli eredi del de cuius con notifica per posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Inoppugnabile pertanto è la conoscenza da parte della ricorrente degli atti pregressi, non opposti a suo tempo, con la conseguenza dell'impossibilità di sollevare in questa sede eccezioni di alcun tipo.

  • Rigettato
    Legittimità della notifica da parte di Società_1

    La questione relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento è stata ritenuta superata, in quanto ritualmente compiuta. La parte resistente ha fornito la prova di aver a suo tempo provveduto a coltivare la procedura dell'avviso di accertamento nei confronti degli eredi del de cuius con notifica per posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Rigettato
    Correttezza formale e sostanziale dell'avviso di intimazione

    L'intimazione di pagamento è stata ritenuta corretta nella forma e nella sostanza. La parte resistente ha fornito la prova di aver a suo tempo provveduto a coltivare la procedura dell'avviso di accertamento nei confronti degli eredi del de cuius con notifica per posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Inoppugnabile pertanto è la conoscenza da parte della ricorrente degli atti pregressi, non opposti a suo tempo, con la conseguenza dell'impossibilità di sollevare in questa sede eccezioni di alcun tipo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto
    Numero : 18
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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