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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/12/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa IA VI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al 10.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2680/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DI LASCIO Parte_1
LU MA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_1
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/92, negato dal CTU nominato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Il ricorso è infondato.
Come noto, l'art. 3 della l.
5.2.1992 n. 104 prevede che: È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
1
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Il CTU nominato nella fase sommaria, procedendo ad un'accurata valutazione di tutta la documentazione medica in atti, nonché ad un completo esame obiettivo del periziando, ha escluso che lo stesso presenti una riduzione dell'autonomia personale di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, in quanto all'esame obiettivo, lo stesso risultava curato, dimostrava di ricordare tutto, era orientato e collaborante, deambulava autonomamente e tutti gli apparati esaminati presentavano caratteristiche nella norma (cfr. relazione tecnica depositata in data 10.8.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Né può ritenersi, come dedotto dal ricorrete, che gli accertamenti sopra richiamati siano in contrasto con la valutazione espressa, peraltro otto mesi prima, dal CTU dott. nel giudizio Per_1 iscritto al n. 1555/2024 di Codesto Tribunale, in quanto anche dalla lettura di tale relazione peritale emerge come il sig. all'epoca si trovasse in una situazione di “ discreto compenso dal Pt_1 punto di vista psicopatologico”, tanto da negargli la sussistenza del requisito necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. all. 5 fascicolo opponente).
Nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a procedere ad una elencazione di patologie senza sottoporre al Tribunale alcun preciso elemento sulla scorta del quale poter dubitare circa la correttezza della valutazione eseguita dal
CTU.
In sostanza, i motivi di doglianza non vanno oltre la generica non condivisione della valutazione medico-legale effettuata nella prima fase processuale.
Si rileva altresì l'assenza di nuova documentazione medica, astrattamente idonea ad aggravare il quadro patologico già valutato dal CTU, sicchè allo stato il rinnovo delle operazioni peritali assumerebbe carattere meramente esplorativo.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015).
Invero “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la
2 formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2680/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
Crotone, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
IA VI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa IA VI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al 10.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2680/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DI LASCIO Parte_1
LU MA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_1
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/92, negato dal CTU nominato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Il ricorso è infondato.
Come noto, l'art. 3 della l.
5.2.1992 n. 104 prevede che: È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
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3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Il CTU nominato nella fase sommaria, procedendo ad un'accurata valutazione di tutta la documentazione medica in atti, nonché ad un completo esame obiettivo del periziando, ha escluso che lo stesso presenti una riduzione dell'autonomia personale di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, in quanto all'esame obiettivo, lo stesso risultava curato, dimostrava di ricordare tutto, era orientato e collaborante, deambulava autonomamente e tutti gli apparati esaminati presentavano caratteristiche nella norma (cfr. relazione tecnica depositata in data 10.8.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Né può ritenersi, come dedotto dal ricorrete, che gli accertamenti sopra richiamati siano in contrasto con la valutazione espressa, peraltro otto mesi prima, dal CTU dott. nel giudizio Per_1 iscritto al n. 1555/2024 di Codesto Tribunale, in quanto anche dalla lettura di tale relazione peritale emerge come il sig. all'epoca si trovasse in una situazione di “ discreto compenso dal Pt_1 punto di vista psicopatologico”, tanto da negargli la sussistenza del requisito necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. all. 5 fascicolo opponente).
Nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a procedere ad una elencazione di patologie senza sottoporre al Tribunale alcun preciso elemento sulla scorta del quale poter dubitare circa la correttezza della valutazione eseguita dal
CTU.
In sostanza, i motivi di doglianza non vanno oltre la generica non condivisione della valutazione medico-legale effettuata nella prima fase processuale.
Si rileva altresì l'assenza di nuova documentazione medica, astrattamente idonea ad aggravare il quadro patologico già valutato dal CTU, sicchè allo stato il rinnovo delle operazioni peritali assumerebbe carattere meramente esplorativo.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015).
Invero “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la
2 formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2680/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
Crotone, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
IA VI
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