Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2024, n. 45587
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Sentenza 14 novembre 2024

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In tema di reati edilizi, è insindacabile in sede di legittimità il controllo sulla correttezza dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi, essendo altresì precluso alla Corte di cassazione procedere all'accertamento di eventuali errori di fatto commessi in sede di merito nel verificare tale regolarità.

In tema di contravvenzioni edilizie, l'agente non può invocare, a fini scusanti, la propria buona fede sulla base della mera presenza di titoli abilitativi apparentemente legittimanti l'intervento, essendo necessario che essi non siano macroscopicamente illegittimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2024, n. 45587
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45587
    Data del deposito : 14 novembre 2024

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